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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2310
Presentato in data: 01/03/2007
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (A.E.R.R.S.) - (01 03 07).

Presentatori:

Pironi Massimo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Fiammenghi Vladimiro Uniti nell'Ulivo D.S.
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA

Testo:

 Art. 1 Finalità della partecipazione
1. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio
patrimonio storico-culturale, la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai
sensi dell'art. 64 dello Statuto, all'Associazione
dell'Emilia-Romagna delle Rievocazioni Storiche
(A.E.R.R.S.).
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) garantire l'adeguato supporto per lo svolgimento
delle manifestazioni di rievocazione storica;
b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e
l'identità culturale dei diversi territori
regionali;
c) favorire lo sviluppo del turismo.
3. Il perseguimento degli scopi associativi deve
coordinarsi con le politiche di settore della
Regione e degli enti locali interessati ed in
particolare con APT Servizi per quanto concerne il
calendario degli eventi e con le Unioni di Prodotto
per la definizione e la promozione di pacchetti
turistici.
Art. 2 Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata
alle seguenti condizioni:
a) l'Associazione non può perseguire fini di lucro;
b) l'Associazione deve conseguire il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi degli artt. 12
e seguenti del Codice civile;
c) l'Associazione deve conformarsi, apportando le
eventuali modifiche al proprio statuto, alle
disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 34 recante Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione
della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme
per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo) .
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di
perfezionare la partecipazione all'Associazione.
3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un
proprio delegato, esercita i diritti inerenti alla
qualità di associato.
Art. 3 Contributi
1. La Regione concorre al finanziamento
dell'Associazione mediante la concessione di un
contributo ordinario annuale quale quota
associativa.
2. Nell'ambito di iniziative coordinate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, la Giunta regionale concede
all'Associazione contributi per la realizzazione
delle attività programmate, stabilendo le relative
modalità di erogazione. A tal fine, la Giunta
individua i capitoli ordinari di spesa in
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. L'Associazione presenta alla Giunta regionale i
programmi delle iniziative, corredati dei relativi
piani finanziari, nonché una relazione annuale che
attesti la realizzazione delle attività
programmate.
Art.4 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con i fondi stanziati
nelle unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, anche apportando
le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o con l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L. R.
15 novembre 2001, n. 40 recante Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4 .
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