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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2332
Presentato in data: 08/03/2007
Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali (08 03 07).

Presentatori:

Pironi Massimo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Salsi Laura Uniti nell'Ulivo - D.S.
Barbieri Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA

Testo:

 Art. 1 Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità di
affidamento degli impianti sportivi di proprietà
degli Enti pubblici territoriali non gestiti
direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo
90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato).
2. Gli impianti di cui al comma precedente sono
individuati in quelli di proprietà degli Enti
locali, realizzati per un uso prevalentemente
sportivo e attrezzati per una o più attività
sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi
alla massima fruibilità da parte di cittadini, di
associazioni e società sportive, di federazioni ed
enti di promozione sportiva e di scuole, per la
pratica di attività sportive, ricreative e sociali
ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a
tutte le società ed associazioni sportive che
praticano le attività a cui l'impianto è destinato.
4. La presente legge favorisce e valorizza la
cultura dell'associazionismo sportivo espressione
del territorio e senza finalità di lucro.
Art. 2 Affidamento della gestione
1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende
l'insieme delle operazioni che consentono
all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) gli impianti per i quali l'affidamento del
servizio di gestione è regolato dall'art. 113 del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
e integrazioni (TUEL);
b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti
locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti
stessi.
3. Gli Enti pubblici territoriali che non
gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne
affidano la gestione in via preferenziale a società
ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, associazioni di discipline
sportive associate e federazioni sportive
nazionali.
4. Le società e le associazioni dilettantistiche di
cui al comma 2 indicano nella denominazione sociale
la finalità sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono
assumere una delle forme di cui all'art. 90, comma
17 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e hanno
ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'art.
7 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla
Legge 27 luglio 2004, n. 186.
Art. 3 Modalità di affidamento
1. L'individuazione dei soggetti affidatari del
servizio di gestione degli impianti sportivi
avviene nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in
via diretta nei seguenti casi:
a) sul territorio di riferimento dell'Ente
proprietario dell'impianto sia presente un solo
soggetto che promuova la disciplina sportiva
praticabile presso l'impianto, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1;
b) gli Enti sportivi operanti sul territorio su cui
insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto
sportivo.
3. Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con
proprio atto le modalità di affidamento della
gestione.
Art. 4 Criteri per l'affidamento
1. Nell'adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma
3, gli Enti locali territoriali tengono conto dei
seguenti criteri:
a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i
cittadini;
b) garanzia di imparzialità nel permetterne
l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne
facciano richiesta all'affidatario;
c) differenziazione delle procedure di selezione in
ragione della diversa tipologia e rilevanza
economica degli impianti;
d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di
pubblicità della procedura di selezione, idonea a
garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i
soggetti interessati;
e) scelta dell'affidatario che tenga conto
dell'esperienza nel settore, del radicamento sul
territorio nel bacino di utenza dell'impianto,
dell'affidabilità economica, della qualificazione
professionale degli istruttori e allenatori
utilizzati, della compatibilità dell'attività
sportiva esercitata con quella praticabile
nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di
attività a favore dei giovani, dei diversamente
abili e degli anziani;
f) selezione da effettuarsi in base alla
presentazione di progetti che consentano la
valutazione dei profili economici e tecnici della
gestione;
g) valutazione della convenienza economica
dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa
indicazione da parte dell'ente territoriale del
canone minimo che si intende percepire e
dell'eventuale massimo contributo economico che si
intende concedere a sostegno della gestione;
h) garanzia della compatibilità delle eventuali
attività ricreative e sociali di interesse
pubblico, praticabili negli impianti, con il
normale uso degli impianti sportivi;
i) determinazione della durata massima
dell'affidamento in gestione.
2. Gli Enti locali territoriali possono individuare
altri criteri di valutazione delle offerte oltre a
quelli indicati al comma 1.
Art. 5 Convenzioni
1. Gli Enti locali territoriali proprietari degli
impianti stipulano con il soggetto affidatario una
convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso
dell'impianto, le condizioni giuridiche ed
economiche della gestione nel rispetto delle
finalità e dei criteri contenuti nella presente
legge; stabilisce altresì le modalità ed i criteri
per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti
priorità:
a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per
l'uso dell'impianto, diversificati per livello e
tipo di utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e
ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che
consentono all'impianto di funzionare ed erogare
servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di
utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie
dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso
dell'impianto; il gestore può modificare
annualmente il piano di utilizzo previa
autorizzazione dell'ente proprietario
dell'impianto.
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la
descrizione delle attività di manutenzione, di
approvvigionamento, di custodia e di guardiania,
nonché la descrizione delle attività concernenti il
funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi
oggetto di intervento di nuova edificazione o di
ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto
gestore nei dieci anni precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge conservano
efficacia.
Art. 6 Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti
la gestione degli impianti sportivi di cui all'art.
1 sono esercitate dall'ente proprietario.
Art. 7 Norma transitoria
1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sono adeguate alle
disposizioni nella stessa contenuti entro il 31
dicembre 2008.
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