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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2336
Presentato in data: 08/03/2007
Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo (delibera di Giunta n. 271 del 05 03 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art. 1 Finalità ed obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al
principio costituzionale del diritto alla tutela
della salute e nel rispetto dei principi
fondamentali della normativa statale in materia,
promuove la prevenzione, la cura ed il controllo
del tabagismo.
2. La presente legge detta norme integrative alla
disciplina statale in materia di fumo e persegue
l'obiettivo generale della riduzione dei danni per
la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e
passivo, e i seguenti obiettivi specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad
inalazione di fumo passivo.
3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le
strutture sanitarie, sociosanitarie e gli istituti
scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo
viene perseguita in armonia con le disposizioni
legislative vigenti in materia di prevenzione e
protezione dai rischi lavorativi.
4. La presente legge intende altresì tutelare il
diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare
aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei
luoghi pubblici e di lavoro.
Art. 2 Piano regionale per la lotta al tabagismo
1. La Regione sostiene gli interventi di
prevenzione, di assistenza e supporto alla
disassuefazione dal tabagismo di comprovata
efficacia, in accordo con le indicazioni delle
linee guida internazionali e nazionali e con i
metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale predispone, entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge,
un piano triennale di interventi al fine di
contrastare il fumo di tabacco con approccio
globale, organico e multidisciplinare.
3. Il piano regionale, di cui al comma 2 prevede
interventi intersettoriali concernenti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la
promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo
nella comunità, con particolare riguardo alle
scuole e ai luoghi di lavoro;
b) l'assistenza e il supporto alla disassuefazione
dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai
servizi aziendali per la cessazione del fumo e
valorizzando, in particolare, la collaborazione dei
medici di medicina generale;
c) il rispetto del divieto di fumo nei luoghi
pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di
tale divieto, si intenda per utente anche il
personale dipendente o altrimenti addetto ad
attività lavorativa.
4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria
di cui all'articolo 11 della L.R. 12 marzo 2003, n.
2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) promuove
la definizione di accordi per l'attuazione degli
interventi locali realizzati dalle Aziende
Sanitarie, dagli Enti locali e dagli altri soggetti
pubblici e privati, in applicazione del piano
regionale di cui al comma 2.
Art. 3 Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro
ed esercizi liberi dal fumo
1. Per finalità di tutela dell'igiene e del decoro
dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni
sanitarie e per garantire la tutela della salute
dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture
sanitarie il divieto di fumo si applica anche nelle
aree aperte di pertinenza limitrofe agli accessi e
ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai
responsabili delle strutture stesse e
opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto
rigoroso del divieto, le Aziende Sanitarie
realizzano adeguate iniziative informative e
formative affinché il personale sia sensibilizzato
a svolgere il ruolo di promotore della salute nei
confronti del cittadino utente.
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di perseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1, con azioni che
valorizzino la coerenza dei comportamenti degli
adulti nei contesti pubblici ad alto valore
educativo e formativo, promuove la totale assenza
di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e
negli esercizi pubblici.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad
esclusione delle Università, al fine di prevenire
l'inizio dell'abitudine al fumo tra i giovani e
promuovere l'educazione alla salute in modo
coerente, anche attraverso il valore dell'esempio,
i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni
informative e educative volte a sensibilizzare gli
studenti e il personale docente e non docente,
circa l'opportunità di rendere libere dal fumo
anche le aree aperte di pertinenza delle scuole
stesse.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove la totale
assenza di fumo negli esercizi di pubblico ristoro
, attraverso opportune iniziative informative
rivolte agli esercenti ed appositi accordi con le
associazioni di categoria, finalizzati a
valorizzare tale scelta. Tali iniziative saranno
altresì finalizzate a ricercare la collaborazione
dei conduttori degli esercizi di pubblico ristoro
affinché sensibilizzino gli utenti al rispetto del
divieto di fumare.
5. Le Aziende Sanitarie programmano appositi
interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi
di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo e educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del
divieto di fumo sancito dalla legge;
c) di supporto alla disassuefazione mediante
l'offerta di programmi per smettere di fumare da
realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi
luoghi di lavoro.
6. Il Piano regionale per la lotta al tabagismo, di
cui all'articolo 2, può altresì prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti
scolastici che meglio hanno sviluppato il tema
della promozione di ambienti scolastici favorevoli
alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che
premino e valorizzino l'immagine delle aziende
lavorative, aziende sanitarie e istituti scolastici
compresi, che si siano impegnate attivamente per
favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai
programmi per smettere di fumare, di cui al comma
5.
Art. 4 Obblighi dei responsabili
1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di
lavoro, ovvero i responsabili delle strutture
stesse, fermo restando l'obbligo di curare
l'osservanza del divieto di fumo così come
stabilito dalla normativa statale vigente, sono
tenuti ad assicurare il mantenimento dei requisiti
impiantistici previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003
(attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7
della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di
«tutela della salute dei non fumatori») per le
eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori
di lavoro, come definiti nel DLgs 19 settembre
1994, n. 626 (attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE,
della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE
e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di
cui al comma 1, devono:
a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori
sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti
dal fumo attivo e passivo, sulle misure di
prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e
sulle modalità efficaci per smettere di fumare,
avvalendosi del medico competente e del servizio di
prevenzione e protezione, ove previsti dal DLgs 626
del 1994;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove
previsti dal DLgs 626 del 1994, in merito alle
misure da adottare per l'applicazione della
presente legge.
Art. 5 Vigilanza e applicazione delle sanzioni
1. Fermi restando gli obblighi dei responsabili
previsti all'articolo 4 e la competenza degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
guardie giurate, espressamente adibite a tale
servizio, ad accertare e contestare gli illeciti
amministrativi, i compiti inerenti la vigilanza e
l'applicazione delle sanzioni relative alla
violazione delle norme previste dalla presente
legge, sono esercitati dai Comuni e dalle Aziende
USL.
Art. 6 Sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute
nella presente legge, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 7 della Legge
11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico), fatte salve le eventuali variazioni
degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In
particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di
violazione del divieto di fumo; la misura della
sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato
di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini
fino a dodici anni;
b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che
contravvengono all'obbligo dei responsabili di
curare l'osservanza del divieto di fumo così come
stabilito dalla normativa statale vigente;
c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate
della metà per coloro che contravvengono
all'obbligo di assicurare il mantenimento dei
requisiti impiantistici previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. La disciplina del procedimento relativo alla
contestazione e alla notificazione delle
violazioni, al pagamento in misura ridotta,
all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti
difensivi e all'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale), nonché
dall'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004.
3. In caso di mancato pagamento della sanzione,
l'autorità competente a ricevere il rapporto è il
Sindaco del Comune nel quale sono avvenute le
violazioni delle disposizioni previste dalla
presente legge, il quale individua l'autorità
competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad
irrogare le sanzioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui
al comma 1, fermo restando quanto disciplinato
dall'articolo 1, commi 190 e 191 della Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato Legge finanziaria 2005 ), sono attribuiti
alle Aziende USL territorialmente competenti, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2 della L.R. n. 21
del 1984. Con cadenza annuale le Aziende USL
devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una
percentuale pari al trenta per cento dei proventi
ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e
contestate le violazioni alla presente legge.
5. Con apposito provvedimento della Giunta
regionale, da emanare entro 180 giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge, sono
individuate le modalità di raccordo tra Aziende USL
e Comuni in merito alle procedure relative
all'applicazione del presente articolo.
Art. 7 Monitoraggio e valutazione
1. La Regione attua il monitoraggio
sull'applicazione della presente legge e la
valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini e
agli obiettivi enunciati all'articolo 1.
Annualmente la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, trasmette un apposito
rapporto all'Assemblea legislativa.
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