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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2541
Presentato in data: 22/05/2007
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' e successive modifiche (delibera di Giunta n. 718 del 21 05 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art.  1  Modifiche  all'articolo  1   della   legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale
15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria) sono aggiunte le seguenti
lettere:
«f) promuove l'educazione e la formazione dei
cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
g) favorisce l'attuazione di interventi atti a
contrastare fenomeni di bracconaggio.».
Art. 2 Modifiche all'articolo 2 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita
dalla parola «Consigli».
Art. 3 Modifiche all'articolo 3 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3
della legge regionale n. 8 del 1994, il riferimento
«L.R. 11/98» è sostituito dal riferimento «legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6.».
Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge
regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente
comma:
«3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti
pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel
piano finanziario di cui al comma 1, per la
realizzazione di attività rientranti nella lettera
c) del precedente comma 3.».
Art. 5 Modifiche all'articolo 8 comma 1 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale
n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
«1. Per ogni ambito territoriale di caccia la
Giunta regionale, sentito il parere delle Province,
che devono esprimersi entro trenta giorni,
determina annualmente l'indice di densità venatoria
programmata, tenuto conto della superficie
agro-silvo-pastorale cacciabile.».
Art. 6 Modifiche all'articolo 10 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 8 del 1994, dopo le parole «e
dell'ENCI» sono aggiunte le parole «nonché degli
ATC.».
Art. 7 Modifiche all'articolo 12 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 8 del 1994 le parole «ai programmi
zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali
previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al
Reg. CEE 2080/92» sono sostituite dalle parole «ai
programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai
sensi del regolamento CE n. 1698/2005».
Art. 8 Modifiche all'articolo 14 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge
regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è
sostituita dalla parola «Consigli».
Art. 9 Modifiche all'articolo 16 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 16 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
«2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi
e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al
regolamento del parco sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'ente parco,
secondo le modalità e le prescrizioni definite
negli artt. 35, 36, 37 e 38 della legge regionale
17 febbraio 2005 n. 6.»;
b) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente
comma:
«6 quater. Le Province possono altresì predisporre
piani di controllo per prevenire i danni provocati
dal Piccione di città (Columba livia forma
domestica) alle colture ed al patrimonio
zootecnico.».
Art. 10 Modifiche all'articolo 27 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge
regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitato» è
sostituita dalla parola «Consiglio».
Art. 11 Modifiche all'articolo 30 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 30 della legge
regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente
comma:
«8. In caso di modifiche della perimetrazione
dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni
il Consiglio direttivo con le procedure definite
nel successivo articolo 32, che provvede ad
assumere tutti gli atti necessari a recepire le
modifiche intervenute.».
Art. 12 Sostituzione dell'articolo 31 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 8 del
1994 è sostituito dal seguente:
«Art. 31 Ambiti territoriali di caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi
di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle
attività di gestione faunistica e di organizzazione
dell'esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte,
nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la
vigilanza della Provincia, alla quale spettano le
funzioni amministrative in materia di caccia e di
protezione della fauna.».
Art. 13 Sostituzione dell'articolo 32 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. L'articolo 32 della legge regionale n. 8 del
1994 è sostituito dal seguente:
«Art. 32 Organi dell'ATC
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei
conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC,
degli iscritti alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 349/1986 residenti nei comuni
inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e presenti in
forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali
venatorie riconosciute e presenti in forma
organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute e presenti
sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia
territorialmente interessata.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono
designati dalle Associazioni di cui alle lettere
a), b), c) del precedente comma, in base alla
rappresentatività sul territorio delle singole
Associazioni. La Provincia, ricevute le
designazioni e verificate le eventuali
incompatibilità, entro i successivi trenta giorni
provvede alla nomina dei componenti il Consiglio
direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono
essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole devono
risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in
un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle
associazioni venatorie devono essere iscritti
all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale devono risiedere nella
provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti
della Provincia devono essere in possesso di
specifiche competenze.
5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e
programmazione, ed in particolare:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivo;
c) approvazione dello statuto e relative modifiche;
d) approvazione dei regolamenti per
l'organizzazione delle funzioni di cui all'art. 33.
6. L'Assemblea dell'ATC, per ragione di
operatività, può provvedere all'elezione di
un'Assemblea di delegati, in rappresentanza e nelle
percentuali rapportate alla composizione della base
assembleare, nei limiti previsti dallo statuto. In
tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono
demandati tutti i compiti dell'Assemblea.».
Art. 14 Inserimento dell'articolo 32 bis nella
legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 8
del 1994 è inserito il seguente articolo:
«Art. 32 bis Statuto dell'ATC
1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di
apposite direttive emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo,
nel rispetto delle percentuali previste al comma 2
dell'articolo 32;
b) le modalità per la designazione dei
rappresentanti le Associazioni;
c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei
delegati, se prevista, in applicazione del comma 6
dell'articolo 32 e la definizione del numero dei
delegati;
d) le modalità ed i requisiti per la nomina del
Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai 5 anni del
Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio
dei Revisori dei conti;
f) le modalità di funzionamento degli organi degli
ATC e le relative competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei
cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le
modalità di partecipazione dei cacciatori alla
gestione dell'ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori
iscritti che incorrano in trasgressioni degli
obblighi statutari;
i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei
componenti il Consiglio direttivo.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione delle
direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC
provvede all'adeguamento dello statuto. L'Organo
direttivo in carica continua ad operare fino alla
nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio
direttivo, che dovrà avvenire entro 180 giorni
dall'approvazione delle richiamate direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non
vengano espletati nei termini previsti, provvede la
Provincia territorialmente competente.
4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è
inviato per il controllo preventivo di legittimità
alla Provincia di riferimento, che può richiedere
modifiche o integrazioni nei successivi trenta
giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non
ne pronuncia con provvedimento motivato
l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di
legittimità di ogni successiva modifica statutaria
e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge e dallo statuto dell'ATC si rinvia
alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II,
Capo III del Codice Civile, ove applicabili.».
Art. 15 Inserimento dell'articolo 32 ter nella
legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale n.
8 del 1994 è inserito il seguente articolo:
«Art. 32 ter Controllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni
alle prescrizioni di legge, o statutarie, o
inadempienze ai compiti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 31, o alla disciplina regionale di
cui al comma 1 dell'articolo 35, la Provincia
diffida il Consiglio direttivo a provvedere in
merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio
direttivo non adempia entro i termini, la Provincia
provvede a mezzo Commissario ad acta. Ove si
verifichi l'impossibilità di garantire il regolare
funzionamento dell'ATC, il Presidente della
Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e
alla nomina di un commissario straordinario per la
durata massima di 6 mesi, entro i quali dà corso
alle procedure per il rinnovo degli organi degli
ATC. Il Presidente e i componenti il Consiglio
direttivo responsabili delle violazioni non sono
ridesignabili.».
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 33 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. L'articolo 33 della legge regionale n. 8 del
1994 è sostituito dal seguente:
«Art. 33 Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività
avvalendosi per la parte tecnica di professionalità
specifiche, che riguardano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle
presenze faunistiche e dei prelievi venatori
programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali
selvatiche;
c) le attività necessarie ad evitare danni
effettivi alle produzioni agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale
limitazione del prelievo venatorio per forme di
caccia specifiche. Negli ATC non è consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente
alla data del 31 agosto, ad eccezione degli
esemplari provenienti dalle operazioni di cattura
consentite dalle Province posteriormente alla
chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie.
In caso di avversità atmosferiche la Provincia
stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma
1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia,
che ne controlla la conformità al Piano
faunistico-venatorio provinciale. In caso di
difformità, la Provincia può richiederne la
revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi
per il miglioramento degli habitat, promuovono e
organizzano le attività di cui al comma 11
dell'art. 14 della legge statale, e provvedono
all'attribuzione di incentivi economici ai
conduttori dei fondi rustici ricompresi nel
territorio di competenza per le finalità previste
alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine
all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori
che ne fanno richiesta, conformemente agli
indirizzi della Regione formulati ai sensi del
comma 1 dell'art. 35.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione
dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo
dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla
fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di
collaborazione dei cacciatori alla gestione degli
ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, fissa la misura minima
e massima del contributo che ciascun cacciatore è
tenuto a corrispondere in base a criteri di
omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può
periodicamente aggiornare detto importo. Il
Consiglio direttivo stabilisce l'entità del
contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun
cacciatore deve versare per essere iscritto, al
fine di garantire le risorse necessarie a
realizzare le attività previste al precedente comma
5. Il versamento deve essere effettuato, entro il
termine stabilito nello statuto, sul conto corrente
intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC
non può imporre al cacciatore contributi economici
che non siano espressamente previsti e disciplinati
dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento
tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
componenti l'Assemblea, alle attività di protezione
civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del
territorio di appartenenza dell'elenco regionale
del volontariato di protezione civile, nel rispetto
dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile .
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e
promuovono la formazione culturale in campo
faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificare esigenze faunistiche e
particolari situazioni ambientali, il Consiglio
direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla
Provincia competente ulteriori limitazioni al
calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di
uccelli acquatici;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti
qualora siano recepite nel calendario venatorio
provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.».
Art. 17 Inserimento dell'articolo 33 bis nella
legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 8
del 1994 è inserito il seguente articolo:
«Art. 33 bis Conferenza degli ATC
1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione
faunistico-venatoria degli ATC sul territorio
regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è convocata
dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è
costituita dai Presidenti degli ATC o loro
delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto
sull'attività gestionale degli ATC, di verifica
sulle modalità di applicazione della legge e delle
direttive, con funzioni di proposta su iniziative
formative e informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri
per la Regione.».
Art. 18 Modifiche all'articolo 35 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 35 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio»;
b) al comma 2, alle parole «con apposito
provvedimento» fanno seguito le parole «,
avvalendosi a tal fine del sistema regionale di
gestione informatizzata delle iscrizioni.»;
c) al comma 3, alle parole «il cacciatore» fanno
seguito le parole «residente in Emilia-Romagna»;
d) al comma 3, il riferimento «1998-2000» è
sostituito dal riferimento «1998-1999»;
e) al comma 4, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio».
Art. 19 Modifiche all'articolo 36 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 36 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio».
Art. 20 Modifiche all'articolo 37 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 37 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «scambi infraregionali ed
interregionali,» sono sostituite dalle parole
«scambi interregionali, nel rispetto del principio
di reciprocità,»;
b) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio».
Art. 21 Modifiche all'articolo 39 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39
della legge regionale n. 8 del 1994, le parole
«dell'annata venatoria» sono sostituite dalle
parole «dell'esercizio dell'attività venatoria
annuale, e comunque non oltre il 31 marzo».
Art. 22 Modifiche all'articolo 43 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 4 dell'articolo 43 della legge
regionale n. 8 del 1994 le parole «deve essere
corredata dal nulla osta dell'ente competente.
Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla
osta si intende accordato.» sono sostituite dalle
parole «è regolata dalle vigenti disposizioni di
legge.».
Art. 23 Modifiche all'articolo 49 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 49 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la parola «Comitati» è sostituita
dalla parola «Consigli»;
b) il comma 4 dell'articolo 49 della legge
regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
«4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema
regionale di gestione informatizzata del rilascio
dei tesserini regionali di caccia, assicurano che
sul tesserino siano riportate la numerazione
regionale e la data di rilascio, il numero della
licenza di caccia, il cognome ed il nome del
titolare, la data e il luogo di nascita, il codice
fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui al
comma 5 dell'articolo 12 della legge statale, gli
ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.».
Art. 24 Modifiche all'articolo 50 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge
regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è
sostituita dalla parola «Consigli».
Art. 25 Modifiche all'articolo 52 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 52 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole «sono obbligatorie né la
residenza né l'iscrizione all'ATC sul quale insiste
l'appostamento» sono sostituite dalle parole «è
obbligatoria la residenza»;
b) al comma 9, le parole «Al mancato adempimento la
Regione provvede con specifiche prescrizioni
contenute nel calendario venatorio regionale» sono
soppresse.
Art. 26 Modifiche all'articolo 53 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 5 dell'articolo 53 della legge
regionale n. 8 del 1994 le parole «protezione delle
aziende faunistico-venatorie» sono sostituite dalle
parole «protezione, delle aziende venatorie, dei
centri privati di riproduzione della fauna».
Art. 27 Modifiche all'articolo 54 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge
regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e
previo parere dell'INFS, definisce annualmente il
numero degli impianti per la cattura degli uccelli
ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.».
Art. 28 Modifiche all'articolo 55 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 55 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole «secondo le» sono
sostituite dalle parole «e avente caratteristiche
conformi alle»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne
danno comunicazione scritta alla Provincia di
residenza, la quale provvede a darne formale
riscontro.».
Art. 29 Modifiche all'articolo 57 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 57 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il riferimento «L.R. 25 febbraio
1998, n. 5» è sostituito dal riferimento «legge
regionale 7 aprile 2000, n. 27»;
b) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio».
Art. 30 Modifiche all'articolo 59 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 59 della legge regionale n. 8 del
1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola «Comitato» è sostituita
dalla parola «Consiglio»;
b) al comma 3, le parole «apposito regolamento,
fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego»
sono sostituite dalle parole «con apposita
direttiva, individua modalità omogenee per
l'impiego».
Art. 31 Modifiche all'articolo 60 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 60
della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «m.
150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri»
sono sostituite dalle parole «m. 150 in direzione
di stabbi, stazzi e altri ricoveri».
Art. 32 Modifiche all'articolo 61 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 61
della legge regionale n. 8 del 1994 le parole
«aziende faunistico-venatorie,» sono sostituite
dalle parole «aziende venatorie, centri privati per
la produzione della fauna, zone addestramento
cani,».
Art. 33 Modifiche all'articolo 62 della legge
regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge
regionale n. 8 del 1994 è aggiunta la seguente
lettera:
«h) addestramento dei falchi.».
Art. 34 Inserimento dell'articolo 62 bis nella
legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale n. 8
del 1994 è inserito il seguente articolo:
«Art. 62 bis Protezione dei dati personali
1. I dati relativi all'esercizio dell'attività
venatoria richiesti per il rilascio del tesserino
regionale previsto all'articolo 49, quelli per
l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli artt.
35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività
svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari
di cui all'articolo 31, quelli annotati dal
cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39,
nonché quelli relativi ai danni alle attività
agricole, sono trattati dalla Regione, dalle
Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità
istituzionali previste dalla presente legge, e nei
limiti delle competenze ed attività attribuite a
ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati
nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di
informazioni, anche mediante interconnessione, tra
Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le
modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto
di comunicazione e di interconnessione tramite i
sistemi informativi di cui agli articoli precedenti
tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le
modalità definite dalla Regione.».
Art. 35 Abrogazione di norme 1. Il comma 1
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12
luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle
deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.
Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n.
8 Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attività
venatoria) e il comma 5 dell'articolo 49 della
legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6 (Modifiche
alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per
la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria) sono abrogati.
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