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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2584
Presentato in data: 05/06/2007
Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società Cermet Soc. cons. a r.l. e NuovaQuasco Soc. cons. a r.l. (delibera di Giunta n. 821 del 04 06 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 CAPO   I   Partecipazione   alla   società   CERMET
Certificazione e ricerca per la qualità - CERMET
Soc. cons. a r.l.
Art. 1 Autorizzazione a partecipare alla società
CERMET
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la qualità e
il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti
e degli ambienti di lavoro, il rispetto dei
requisiti di impatto ambientale dei processi di
produzione e dei prodotti. Al fine di favorire lo
sviluppo economico, la qualificazione delle
imprese, la qualità del territorio e la qualità
sociale, anche attraverso la promozione di una
cultura diffusa della certificazione mediante la
ricerca continua di metodologie avanzate, la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare
alla Società Certificazione e ricerca per la
qualità - CERMET Soc. cons. a r.l., d'ora in poi
denominata CERMET.
Art. 2 Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che la partecipazione della Regione venga
acquisita mediante l'acquisto dell'intera quota già
in proprietà di Ervet S.p.a.;
b) che lo statuto della Società preveda che essa
operi:
b1) con azioni per la promozione nel sistema
produttivo regionale della cultura della formazione
e della ricerca finalizzata a metodologie
innovative per la certificazione, l'applicazione
delle normative, nonché il controllo e
l'accreditamento, anche promosse dalla Regione
Emilia-Romagna;
b2) quale parte terza indipendente per attività di
certificazione di sistemi di gestione, di prodotti
e per lo svolgimento di attività ispettiva nei
diversi settori di attività economica o sociale in
conformità alle norme regionali, nazionali e
comunitarie, sia in ambito obbligatorio che
volontario.
CAPO II Partecipazione alla società NuovaQuasco
Art. 3 Autorizzazione a partecipare alla società
NuovaQuasco
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a
partecipare alla Società Qualità degli appalti e
sostenibilità del costruire - Soc. cons. a r.l.,
d'ora in poi denominata NuovaQuasco, avente ad
oggetto l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3.
Art. 4 Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che la Regione Emilia-Romagna possieda la
maggioranza del capitale sociale;
b) che possano essere soci esclusivamente enti
pubblici o loro associazioni;
c) che gli Enti pubblici soci svolgano
sull'attività della società un controllo analogo a
quello esercitato sulle proprie strutture;
d) che la società svolga esclusivamente la
produzione di servizi strumentali a quelli della
Regione e degli altri Enti pubblici partecipanti,
ovvero funzioni amministrative ad essa demandate
dalla legge regionale, anche sulla base di accordi
o intese con altre Regioni;
e) che la società operi esclusivamente con gli enti
partecipanti o affidanti, non svolga prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, né in
affidamento diretto né con gara, e non partecipi ad
altre società o enti.
2. La partecipazione della Regione è subordinata
altresì alla condizione che lo statuto della
Società preveda che essa operi, senza fini di
lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla
Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento del
seguente oggetto:
a) realizzazione e gestione di sistemi informativi
e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei
servizi e delle forniture, della sicurezza sul
lavoro, delle politiche abitative e della qualità
edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione
dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;
b) supporto tecnico alla gestione del demanio
idrico;
c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso
la diffusione di rapporti periodici;
d) promozione della qualità nella gestione delle
procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e
delle Amministrazioni locali;
e) attività di formazione e aggiornamento
professionale sotto il profilo giuridico, tecnico
ed economico, degli operatori pubblici che si
occupano di appalti e della gestione del
territorio;
f) favorire la partecipazione ai programmi
dell'Unione europea nelle materie di attività della
società.
Art. 5 Attività della società
1. La Giunta regionale svolge le funzioni di
osservazione e monitoraggio e sostiene la
qualificazione della domanda e dell'offerta nel
campo degli appalti, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, tramite la stipula di apposita
convenzione nella quale è indicato il programma
delle attività affidate dalla Regione alla Società
NuovaQuasco. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla
Società dei finanziamenti connessi alle attività di
cui al presente articolo, nell'ambito delle
disponibilità finanziare autorizzate dal bilancio
regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di
risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in
corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale approva, entro il 31
dicembre, il programma annuale di attività che la
società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno,
con relativo piano finanziario, in attuazione di
quanto indicato al comma 1. In allegato al
programma annuale di attività sono riportate tutte
le iniziative della società prestate in favore
degli altri enti partecipanti o degli enti
affidanti.
3. Il programma annualmente approvato può essere
integrato o variato dalla Giunta regionale, in
accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione
annuale all'Assemblea legislativa sull'attività
svolta dalla Società.
Art. 6 Organi sociali
1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo amministrativo;
c) il revisore unico dei conti.
2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero
il Presidente e la maggioranza dei componenti del
Consiglio di amministrazione, qualora questo sia
previsto dallo statuto, e il revisore unico dei
conti ai sensi dell'art. 2450 del Codice civile. Il
Consiglio di amministrazione, ove previsto, deve
essere composto da non più di 3 componenti,
compreso il Presidente. Il Consiglio di
amministrazione può delegare ad un suo componente
parte dei propri poteri, con esclusione delle
attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443,
2446 e 2447 del Codice civile.
3. L'organo amministrativo può determinare la
nomina di un direttore della società.
CAPO III Norme comuni
Art. 7 Bilanci delle società
1. Il bilancio di esercizio delle Società di cui
alla presente legge, corredato dalle relazioni
dell'organo amministrativo e di quello di
revisione, nonché dal verbale di approvazione
dell'Assemblea a dei soci dovrà essere inviato, non
appena pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del
Codice civile, alla Giunta regionale.
Art. 8 Esercizio dei diritti inerenti alla qualità
di socio
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere, anche attraverso suo delegato, tutti gli
atti necessari all'esercizio della qualità di socio
nelle società CERMET e NuovaQuasco.
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