Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 2634
Presentato in data: 19/06/2007
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione 'Scuola interregionale di polizia locale'. Modifiche alla L. R. 4/12/2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) (delibera di Giunta n. 896 del 18 06 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art. 1
1. L'art. 18 della legge regionale 4 dicembre 2003,
n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza) è sostituito dal seguente:
«CAPO III BIS Fondazione Scuola interregionale di
Polizia locale
Art. 18 Istituzione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64
dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale
socio fondatore alla costituzione della Fondazione
denominata Scuola Interregionale di Polizia
Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri
fini la formazione e l'aggiornamento del personale
della polizia locale, considerate imprescindibili
condizioni per la qualificazione del servizio, si
avvale della Fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative
obbligatorie ai sensi dell'art. 16, comma 3;
b) realizzare altre iniziative formative di diretto
interesse regionale;
c) promuovere, coordinare e sostenere le attività
ordinarie di formazione e aggiornamento
professionale degli appartenenti alla Polizia
locale.
Art. 18 bis Finalità
1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione
della Scuola Interregionale di Polizia Locale delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in
coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna
Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
a) sviluppare attività di formazione del personale,
di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e
contribuire alla diffusione di criteri omogenei di
intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il
patrimonio tecnico-scientifico tipico della
categoria e, segnatamente, le esperienze innovative
sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello
formativo che integra sapere e capacità
operative , in un contesto di stretto collegamento
ed interazione tra il mondo della formazione e
quello del settore professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di
altre professionalità in grado di rispondere alle
esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato
svolgersi delle attività che caratterizzano la vita
sociale ed economica di ogni comunità;
e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche
con riconoscimento legale, seminari di
specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi
per la formazione manageriale dei quadri e
dirigenti dei corpi di Polizia locale, sia in
compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a
progetti nazionali e internazionali, elaborare e
diffondere materiali didattici propri, raccogliere
e catalogare materiale didattico e bibliografico,
elaborare materiali didattici innovativi per la
formazione a distanza, sperimentare nuove modalità
di erogazione e valutazione della formazione,
promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realtà
formative e didattiche nazionali ed estere;
h) esercitare attività comunque affini o connesse,
complementari o conseguenti a quelle sopra
elencate.
2. La Fondazione deve poter compiere tutte le
attività strumentali, accessorie e connesse
all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.
Art. 18 ter Ulteriori disposizioni in materia di
formazione
1. L'offerta formativa della Fondazione produce
crediti formativi riconosciuti sul territorio
regionale ai quali consegue una idonea valutazione
nelle procedure di accesso o di selezione relative
alle diverse figure professionali della polizia
locale di cui all'art. 16, comma 1, secondo quanto
stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.
12, comma 2, lettera b).
Art. 18 quater Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata
alle condizioni che la Fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalità
giuridica;
b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di
cui al comma 1 dell'art. 18 bis.
2. La partecipazione della Regione è altresì
subordinata alla condizione che lo Statuto preveda:
a) che possano partecipare alla Fondazione in
qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni
regionali e locali;
b) che il Consiglio di amministrazione sia
costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e
da un rappresentante dei partecipanti;
c) la nomina da parte della Regione di un membro
del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
d) l'espresso consenso da parte della Regione in
merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle
proposte di modifica dello Statuto, alle proposte
di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione
del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di
perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato
esercita i diritti inerenti alla qualità di socio
fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 18 quinquies Fondo di dotazione e contributi
annuali
1. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo
di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla
Fondazione, previa predisposizione del piano delle
attività formative, le risorse per:
a) contribuire al finanziamento delle attività
formative obbligatorie e di diretto interesse
regionale;
b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie
di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli
Enti locali alle attività di cui al comma 2,
lettera a), nonché il contributo regionale per le
attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è
determinato nell'ambito delle disponibilità
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio
regionale.».
Art. 2
1. Dopo il Capo III bis è inserita la seguente
partizione:
«CAPO III TER Divise, distintivi e altri simboli»
Art. 3
1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 12 della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di
un sistema integrato di sicurezza) è sostituito dal
seguente:
«A tal fine la Regione, anche avvalendosi della
Fondazione di cui al Capo III bis, attua le
necessarie iniziative di studio ed
approfondimento».
Espandi Indice