Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 2656
Presentato in data: 27/06/2007
Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro (27 06 07).

Presentatori:

Bortolazzi Donatella Partito dei Comunisti Italiani

Testo:

 Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge,
al fine di realizzare un'organica ed integrata
politica di sostegno, promuove misure concrete di
solidarietà a favore dei figli di lavoratori
deceduti in seguito ad incidenti mortali sul
lavoro.
Art. 2 Istituzione del fondo
1. La Regionale per la realizzazione delle finalità
di cui all'art. 1, istituisce il fondo regionale
per il sostegno socio-educativo, scolastico e
formative dei figli delle vittime d'incidenti
mortali sul lavoro.
2. Le risorse del fondo, di cui al comma 1, possono
essere integrate da eventuali entrate provenienti
dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.
Art. 3 Requisiti d'accesso al fondo
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate
al fondo previsto dalla presente legge, i figli di
genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul
lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
status di figlio di genitore deceduto sul lavoro;
età non superiore a venticinque anni;
residente in uno dei comuni della regione
Emilia-Romagna;
iscrizione ad un servizio socio-educativo per la
prima infanzia, scolstico, di ogni ordine e grado,
o corso di formazione professionale;
reddito del nucleo familiare, accertato secondo i
criteri ISEE (indicatore situazione economica
equivalente), non superiore a quanto previsto,
annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1, trova applicazione
anche per i casi in cui la vittima risulti priva
della copertura assicurativa obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al testo unico 1124/65.
Art. 4 Spese finanziabili
1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso
di tutte le spese, effettivamente sostenute e
documentate, per l'iscrizione e la frequenza a
servizi socio-educativi per la prima infanzia,
scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, e corsi
di formazione professionali, svolti da Enti
pubblici, di seguito indicate:
tasse d'iscrizione;
rette di frequenza;
acquisto libri di testo;
acquisto di ausili scolastici per portatori di
handicap;
servizio mensa;
abbonamento, per uso scolastico, al servizio di
trasporto pubblico.
2. Per i richiedenti iscritti a servizi
socio-educativi per la prima infanzia, scuole,
università o corsi di formazione professionale,
pareggiate, parificate e private, legalmente
riconosciute, il rimborso non potrà comunque
eccedere l'importo equivalente previsto per
l'iscrizione e la frequenza presso scuole statali,
comunali o Enti pubblici.
3. Le spese rimborsabili sono quelle,
effettivamente sostenute, poste a carico del
richiedente al netto di eventuali riduzioni,
agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il
servizio. Non sono comunque rimborsabili, le spese
per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a
riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le
norme regolamentari di chi eroga il servizio, e
questo non sia stato esercitato.
Art. 5 Modalità e criteri di erogazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, adotta apposito
provvedimento per definire i criteri le modalità e
i termini per la presentazione delle domande e
l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
determina annualmente, il limite di reddito
previsto, dall'art. 3 della presente legge.
Art. 6 Limiti temporali
1. I contributi, previsti dagli articoli
precedenti, sono riconosciuti per gli eventi
mortali verificatisi anche prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge
l'Amministrazione regionale farà fronte mediante i
fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli di bilancio, apportando se
necessario le eventuali modifiche, o con
l'istituzione d'apposite unità previsionali di base
e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Espandi Indice