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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2702
Presentato in data: 06/07/2007
Norme in materia di politiche per le giovani generazioni (06 07 07).

Presentatori:

Pironi Massimo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Barbieri Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Manca Daniele Uniti nell'Ulivo D.S.
Beretta Nino Uniti nell'Ulivo - D.S.
Borghi Gianluca Verdi per la pace
Caronna Salvatore Uniti nell'Ulivo - D.S.
Ercolini Gabriella Uniti nell'Ulivo - D.S.
Fiammenghi Vladimiro Uniti nell'Ulivo D.S.
Garbi Roberto Uniti nell'Ulivo
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Mezzetti Massimo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Monari Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Montanari Roberto Uniti nell'Ulivo - D.S.
Muzzarelli Gian Carlo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Richetti Matteo Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Rivi Gian Luca Uniti nell'Ulivo - D.S.
Salsi Laura Uniti nell'Ulivo - D.S.
Tagliani Tiziano Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Zoffoli Damiano Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA

Testo:

 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto della legge
Con la presente legge la Regione riconosce i
bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti
di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed
essenziale della comunità regionale. Persegue
l'armonia tra le politiche relative alle varie età
e alle famiglie per assicurare a tutti risposte
adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di
continuità e di coerenza. La Regione persegue
l'agio e il benessere dei bambini, degli
adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie come
condizione necessaria allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della società regionale.
Art. 2 Principi ispiratori
1. La Regione:
ispirandosi al principio di uguaglianza sancito
dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le
condizioni di benessere psico-fisico delle giovani
generazioni e opera affinché tutti i bambini e i
giovani che vivono sul territorio regionale abbiano
pari opportunità di crescita e realizzazione
personale, con una particolare attenzione alla
prevenzione del disagio e al contrasto delle cause
che possono indurlo;
nella convinzione che in tutte le azioni
riguardanti le giovani generazioni deve costituire
oggetto di primaria considerazione il loro
preminente interesse promuove servizi alla
persona che garantiscano un'organizzazione del
lavoro orientata a soddisfare i bisogni,
indipendentemente dalle appartenenze di settore,
con uno stile di prossimità quale modalità
operativa dei servizi territoriali, che si svolge
nei luoghi di vita;
promuove la continuità educativa da attuare nei
vari contesti di vita del bambino, dell'adolescente
e del giovane, anche tramite uno stile di
convivenza improntato al rispetto dei valori
costituzionali e, in particolare, alla
valorizzazione della diversità culturale e
dell'identità di genere;
favorisce le occasioni di dialogo
intergenerazionale, interculturale e interreligioso
quale momento qualificante di ascolto fondamentale
per favorire la coesione e la crescita delle
comunità; considera altresì lo scambio che ne
deriva una opportunità e una risorsa per affrontare
le sfide del futuro e per la costruzione di
un'identità europea;
favorisce la partecipazione delle giovani
generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove
la cittadinanza attiva come strumento fondamentale
per affrontare i problemi e i cambiamenti delle
collettività e ne favorisce la creatività;
individua nell'educazione alla legalità e nel
rifiuto della violenza, anche tra pari, una
specifica forma di prevenzione da attuare nei
confronti delle giovani generazioni.
Art. 3 Obiettivi della programmazione e metodologia
attuativa
1. La Regione, nell'attività di programmazione,
persegue i seguenti obiettivi:
l'attuazione dei diritti, il pieno e libero
sviluppo della personalità dei bambini, degli
adolescenti e dei giovani, il miglioramento della
qualità della vita, la realizzazione individuale,
la socializzazione e l'acquisizione di competenze e
strumenti adeguati di conoscenza;
la diffusione, tra le giovani generazioni, della
cultura della solidarietà, del rispetto per gli
altri, della nonviolenza e della tutela ambientale;
la promozione della rete tra le istituzioni, i
servizi e le risorse del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:
l'integrazione delle politiche e dei programmi
regionali in materia sociale, scolastica,
formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del
tempo libero, del lavoro, di pianificazione
territoriale, di mobilità e di sviluppo
sostenibile;
il raccordo con gli Enti locali, le competenti
Amministrazioni dello Stato, le Autonomie
scolastiche e le Università, la collaborazione con
le parti sociali, anche promuovendo l'apporto del
terzo settore;
la continuità di programmazione attenta alle
esigenze delle varie età dei soggetti in
prospettiva evolutiva, anche avvalendosi
dell'apporto del gruppo tecnico per l'integrazione
intersettoriale delle politiche regionali.
Art. 4 Comune
1. Il Comune è titolare in via esclusiva, delle
funzioni in materia di minori, fatte salve le
competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:
esercita le funzioni di programmazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete attraverso il
piano di zona indicato all'art. 29 della LR 2/03,
che prevede interventi specifici per l'infanzia,
l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per
i giovani;
esercita le funzioni di gestione, tramite il
servizio sociale competente, direttamente, in forma
singola, associata o avvalendosi dell'Azienda
pubblica di servizi alla persona (ASP), oppure
attraverso delega all'Azienda USL e garantendo la
necessaria collaborazione con le autorità
giudiziarie competenti;
svolge le funzioni di autorizzazione al
funzionamento e di vigilanza sulle comunità che
accolgono minori e neo-maggiorenni;
svolge le funzioni di autorizzazione al
funzionamento e di vigilanza sulle strutture
adibite ai soggiorni estivi di bambini e ragazzi;
valorizza il protagonismo delle aggregazioni
familiari e sociali, quale condizione per
l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
2. I Comuni, in forma singola o associata,
promuovono progetti nell'ambito delle politiche
giovanili, favoriscono la creazione di luoghi di
incontro, centri di aggregazione ed esperienze di
associazionismo.
3. In accordo con la Risoluzione del Consiglio e
dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
concernente la realizzazione degli obiettivi comuni
per la partecipazione e l'informazione dei giovani
al fine di promuovere la loro cittadinanza europea
(2006/C 297/02), i Comuni sviluppano azioni
concrete e condizioni favorevoli allo sviluppo di
un dialogo strutturato e costante con i giovani e
le loro rappresentanze, al fine della condivisione
delle politiche a loro dirette, anche attraverso
forum o consigli comunali aperti.
Art. 5 Provincia
1. La Provincia, quale ente intermedio di
programmazione: approva gli atti di programmazione
in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, cura la realizzazione delle
iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue
il relativo monitoraggio;
attua il collegamento tra i servizi locali allo
scopo di potenziare le iniziative di formazione,
consulenza e la creazione di servizi di alta
professionalità;
realizza, anche con il coinvolgimento delle
amministrazioni comunali e degli altri soggetti
pubblici e privati interessati, la promozione della
cultura dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, nonché la costruzione e il
consolidamento del sistema di protezione dei
bambini e degli adolescenti e delle risposte di
accoglienza;
istituisce organismi tecnici di coordinamento per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, ai quali
fornisce altresì il supporto
tecnico-organizzativo-logistico e di
documentazione, anche mediante gli osservatori
provinciali;
cura la formazione degli operatori e, su richiesta
della Regione, dei tutori e dei curatori e promuove
gli scambi di esperienze e di buone prassi a
livello intraprovinciale ed interprovinciale;
fornisce all'Osservatorio regionale per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per
l'implementazione delle banche dati; svolge le
proprie funzioni in materia di formazione
professionale e sostiene i Centri per l'impiego
nelle azioni anche a supporto del lavoro giovanile;
cura il coordinamento e il monitoraggio delle
azioni territoriali per i giovani e degli
Informagiovani, anche in raccordo con gli Eurodesk;
approva il programma provinciale delle azioni per i
giovani al fine di realizzare gli obiettivi
definiti nel programma regionale di cui all'art. 6,
comma 1 lettera b) della presente legge e i
relativi piani attuativi.
Art. 6 Regione
1. La Regione:
approva il programma finalizzato di cui all'art. 12
che delinea le linee strategiche delle politiche
regionali per l'infanzia e l'adolescenza con
particolare riguardo agli interventi di sostegno
alla genitorialità, anche tramite i Centri per le
famiglie di cui al Capo VI;
approva il programma degli interventi a favore dei
giovani quale strumento di coordinamento ed
integrazione delle azioni regionali di cui all'art.
38;
favorisce un'azione di raccordo tra le diverse
realtà provinciali e distrettuali, in modo da
perseguire omogeneità di opportunità e di qualità
nel sistema dei servizi di tutela e di accoglienza
in tutto il territorio regionale;
istituisce, presso la Presidenza della Giunta
regionale, il Coordinamento tecnico per
l'attuazione dei diritti delle giovani generazioni
di cui all'art. 7 e il gruppo tecnico per
l'integrazione intersettoriale delle politiche
regionali per le giovani generazioni, di cui
all'art. 8;
può disporre controlli e verifiche sulle comunità
che accolgono minori;
raccoglie, elabora e diffonde, tramite
l'Osservatorio regionale per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione
delle nuove generazioni, per favorire una più
appropriata programmazione regionale e locale come
previsto all'art. 9;
prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, anche tramite le Province, le
persone individuate dai servizi del territorio
disponibili a svolgere attività di tutela e
curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai
curatori nominati; sostiene gli Enti locali e il
terzo settore nella realizzazione di azioni
specifiche di volontariato adolescenziale e
giovanile a favore di bambini o coetanei;
promuove, attraverso il CORECOM e in collegamento
con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
iniziative volte alla sensibilizzazione degli
operatori dei mass media e alla promozione di una
cultura dell'infanzia, dell'adolescenza e dei
giovani;
promuove, anche in via sperimentale, progetti,
azioni innovative e interventi di accesso al
credito con particolare riguardo al lavoro e
all'abitazione.
Art. 7 Coordinamento regionale per l'attuazione dei
diritti delle giovani generazioni
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il
Coordinamento regionale per l'attuazione dei
diritti delle giovani generazioni, organismo
consultivo della Giunta stessa.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria
deliberazione, la composizione del Coordinamento
che assicura la rappresentanza dei servizi sociali,
sanitari, educativi, dell'Ufficio scolastico
regionale, dei servizi competenti in materia di
politiche giovanili del territorio, nonché del
privato sociale; promuove l'apporto delle
Amministrazioni dello Stato competenti in materia
di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può
avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Il Coordinamento organizza i propri lavori per
sessioni tematiche coordinate rispettivamente
dall'assessorato competente in materia di infanzia
e di adolescenza e dall'assessorato competente in
materia di politiche giovanili ed in base ad un
regolamento approvato dalla Giunta Regionale.
4. Il Coordinamento:
propone iniziative ed attività di studio e
promozione per la diffusione di una corretta
cultura dei diritti delle giovani generazioni,
nonché di una genitorialità competente e
dell'integrazione degli interventi relativi;
promuove il confronto sull'attuazione ed evoluzione
degli obiettivi e dei contenuti della formazione
degli operatori che si occupano delle giovani
generazioni;
attiva forme di collaborazione tra enti titolari
delle funzioni in materia di minori e enti gestori
di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in
materia di adozione, rappresentanze delle famiglie
adottive e affidatarie e delle comunità di
accoglienza nonché, pur nella distinzione dei
ruoli, con le magistrature minorili;
elabora proposte in ordine alle linee di indirizzo
regionali in materia di organizzazione dei servizi
per minori e loro standard quali-quantitativi;
predispone strumenti di monitoraggio sulla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e
propone l'implementazione degli strumenti di
programmazione e degli atti di indirizzo regionale
per le giovani generazioni;
formula proposte in ordine al miglioramento della
qualità dell'offerta per quanto riguarda
l'affidamento familiare, l'accoglienza in comunità
e l'adozione;
assume le competenze del Coordinamento regionale
adozione (CRAd); elabora proposte in ordine alle
linee di indirizzo programmatiche degli interventi
a favore dei giovani;
promuove iniziative di condivisione e messa in rete
delle buone pratiche.
5. Il Coordinamento si avvale dei flussi
informativi dell'Osservatorio regionale per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
Art. 8 Gruppo tecnico per l'integrazione
intersettoriale delle politiche regionali per le
giovani generazioni
1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un
gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a
sostegno delle politiche regionali per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani, con i seguenti compiti:
provvedere al coordinamento, al monitoraggio e
all'analisi delle ricadute degli interventi di
competenza dei diversi settori regionali anche al
fine di predisporre la relazione indicata all'art.
52;
esercitare attività di monitoraggio sugli
interventi finanziati ai sensi della presente
legge;
curare il raccordo degli interventi regionali con i
programmi rivolti alle giovani generazioni,
realizzati in ambito nazionale ed internazionale;
assicurare, in accordo con i competenti assessorati
regionali, l'assistenza tecnica nell'ambito della
negoziazione di intese istituzionali per le giovani
generazioni.
2. Il gruppo è formato dai referenti designati da
ciascuna Direzione generale della Regione.
Art 9 Osservatorio regionale per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani
1. È istituito l'Osservatorio regionale per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di
fornire un impianto certo e coordinato di
conoscenze sulla reale condizione delle nuove
generazioni in Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio si articola in due sezioni
dedicate rispettivamente all'infanzia e
all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni
della legge 451/97, e ai giovani. Ciascuna sezione
è coordinata dall'Assessorato di riferimento.
3. Ai lavori dell'Osservatorio concorrono tutti gli
Assessorati che, a qualsiasi titolo, si occupano di
infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani,
nonché gli enti territoriali e, previo accordo, le
amministrazioni dello Stato e le magistrature
minorili.
4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
raccolta, analisi e restituzione dei flussi
informativi sull'infanzia, l'adolescenza e i
giovani provenienti da soggetti istituzionali e del
terzo settore;
realizzazione di mappe aggiornate dei servizi
pubblici e privati e delle risorse destinate
all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
promozione di indagini e ricerche su ambiti o su
problematiche specifiche che riguardano la
condizione di vita e i diritti delle giovani
generazioni;
predisposizione di relazioni periodiche sulla
condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei
giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei
relativi diritti;
produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla
restituzione dei dati;
assistenza per la formulazione di proposte, anche
su richiesta delle istituzioni locali, per
l'elaborazione di progetti-pilota intesi a
migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
età evolutiva.
5. La Regione individua forme di coordinamento e di
integrazione dell'Osservatorio con gli altri
Osservatori e organismi di monitoraggio previsti
dalla legislazione vigente, con particolare
riferimento a quelli indicati dalle leggi citate
all'articolo 38, comma 2; d'intesa con le Province,
sono specificati e articolati i compiti e gli
obiettivi della sezione giovani dell'Osservatorio.
PARTE II BAMBINI E ADOLESCENTI
TITOLO I OBIETTIVI E PROGRAMMI
Art. 10 Riconoscimento di autonomi diritti
La Regione Emilia-Romagna riconosce ai bambini e
agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli
ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
(New York, 20 novembre 1989), ratificata con legge
27 maggio 1991, n. 176.
La Regione riconosce inoltre il diritto all'ascolto
del minore in tutti gli ambiti e le procedure
amministrative che lo riguardano, nello spirito dei
principi sanciti dalla Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli
(Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata con legge
20 marzo 2003, n. 77.
Art. 11 Obiettivi della programmazione regionale
1. La Regione, nell'attività programmatoria,
favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei
bambini e dei ragazzi, anche sostenendo le
famiglie, comprese quelle adottive e affidatarie, e
promuovendo la creazione di un adeguato contesto
educativo, culturale e sociale.
2. La Regione riconosce la necessità di
comprendere, nel percorso di prevenzione del
disagio e di tutela dei diritti dei bambini e degli
adolescenti, la presa in carico dei genitori per la
valutazione delle loro competenze affettive,
accuditive ed educative, in vista di un loro
recupero, attraverso interventi terapeutici e/o
sociali adeguati, al fine di garantire ai figli una
vita familiare e sociale rispettosa delle esigenze
del loro sviluppo.
3. La Regione persegue l'approccio integrato
nell'attuazione delle politiche riguardanti i
bambini, gli adolescenti e il sostegno alla
genitorialità. A tal fine pratica la concertazione
con gli Enti locali, adotta strumenti condivisi di
prevenzione e tutela; valorizza i collegamenti tra
le politiche settoriali e prevede, per i servizi
territoriali, parametri quali-quantitativi
adeguati.
4. Al fine di rendere efficace l'approccio
integrato, la programmazione regionale persegue la
creazione di rapporti reciproci e continuativi tra
i servizi del territorio, tramite collegamenti
stabili e flessibili e il lavoro di équipe, come
previsto all' art.19.
5. La Regione garantisce l'apporto specifico dei
servizi sanitari per la tutela della salute negli
ambienti di vita comunitaria e promuove il raccordo
con altri soggetti pubblici, la cui attività
interessa la vita dei bambini e degli adolescenti.
6. La Regione promuove e valorizza l'apporto di
idee e di esperienze provenienti dai soggetti del
Terzo settore, anche tramite la Conferenza
regionale del Terzo settore, istituita dalla L.R.
21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale
e locale .
Art. 12 Programma regionale finalizzato
1. Al fine di conferire priorità agli interventi in
favore dei bambini e degli adolescenti e in
attuazione degli obiettivi indicati all'art. 3, la
Regione predispone, nell'ambito del Piano sociale e
sanitario di cui all'art 27 della L.R. 12 marzo
2003, n. 2, un programma finalizzato per la
promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il
sostegno alla genitorialità.
2. Il programma:
delinea le linee strategiche delle politiche
regionali per l'infanzia e l'adolescenza, nonché
quelle per la prevenzione delle forme di disagio e
per il supporto degli adulti che esercitano la
responsabilità genitoriale o che aspirano a tale
ruolo; prevede le linee di indirizzo per la
programmazione zonale e provinciale e le relative
risorse finanziarie, secondo criteri di priorità
che privilegiano l'integrazione tra più enti e
settori; individua i parametri per la
qualificazione ed il potenziamento dei servizi e
per il coordinamento con gli altri strumenti di
programmazione della Regione.
TITOLO II SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Capo I Azioni a favore di bambini e adolescenti.
Art. 13 21 Partecipazione e qualità della vita
1. La Regione Emilia-Romagna persegue la
partecipazione e il miglioramento della qualità
della vita dei minori nei contesti urbani, nei
centri abitati e nei luoghi di relazione,
promuovendo: una partecipazione consapevole e
responsabile di bambini e adolescenti alla vita
della comunità;
il rispetto dei diritti e dei bisogni dei minori
nelle politiche e negli interventi volti ad
accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e
nelle scelte relative alla pianificazione ed alla
progettazione spaziale e temporale della città;
la realizzazione di progetti volti a favorire
l'autonomia di bambini e adolescenti, anche
attraverso opportune forme d'incentivazione, per
facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in
condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed
esplorazione della città, del territorio e del
patrimonio culturale e ambientale, la loro capacità
di fruirli in modo pieno e corretto;
la pratica del gioco quale strumento educativo che
favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra
persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e
delle cose, la sperimentazione delle regole e la
gestione dei conflitti, al fine di migliorare la
qualità della vita e delle relazioni;
la partecipazione dei minori alla vita civile, ed
in particolare alla definizione dei progetti, degli
interventi e delle politiche di cui alle lettere
a), b) c) e d), favorendo altresì la cooperazione
con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed
il terzo settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione
realizza le azioni seguenti:
valorizza le attività di informazione, formazione,
aggiornamento del personale di Enti locali e
scambio di buone prassi, istituzioni scolastiche e
terzo settore per favorire la diffusione di
pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei
bambini e degli adolescenti e con la promozione
attiva di strumenti di partecipazione;
promuove e sostiene progetti finalizzati ad
accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente
naturale ed urbano da parte dell'infanzia e
dell'adolescenza, anche migliorandone
l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
promuove iniziative di educazione precoce alla
comprensione e al rispetto del patrimonio storico,
culturale, ambientale, anche attraverso campagne di
sensibilizzazione e facilitazioni alla fruizione di
attività culturali nonché di gestione dei beni
culturali, valorizzando il ruolo propositivo di
bambini e ragazzi nella cura e nella salvaguardia
del patrimonio culturale;
sostiene la progettazione e la realizzazione di
interventi innovativi e di riqualificazione di
spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali
a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con
particolare riguardo per quelle realizzate con il
loro concorso;
incentiva l'elaborazione e la diffusione di
indicazioni tecniche ed operative e di una cultura
della pianificazione e della progettazione urbana,
ambientale e territoriale ispirata al rispetto ed
all'ascolto delle esigenze dei bambini e dei
ragazzi.
Art. 14 22 Educazione ai media
1. La Regione promuove l'educazione ai media quale
fondamentale strumento per lo sviluppo del senso
critico, della capacità di analisi dei messaggi e
delle strategie comunicative, dell'uso creativo e
consapevole delle potenzialità espressive proprie
dei diversi soggetti della comunicazione e dei
diversi media. A tal fine sostiene iniziative di
ricerca e progetti di formazione rivolti alle
giovani generazioni riguardanti l'educazione alla
comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche
attraverso apposite convenzioni con centri studi,
poli specialistici e università.
2. La Regione, attraverso il CORECOM e il Garante
per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative
informative e formative, nonché protocolli volti
alla diffusione di codici di autoregolamentazione
in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni
radio-televisive e internet in rapporto alla
rappresentazione dei minori e a iniziative di
comunicazione e programmi radio-televisivi loro
rivolti.
3. La Regione, anche attraverso le Province,
promuove forme di confronto tra i servizi sociali,
sanitari, educativi e scolastici ed il sistema dei
mezzi di informazione, al fine di costruire stabili
e continuative modalità di raccordo e dialogo, che
assumano funzione di risorsa per una corretta
informazione all'opinione pubblica sulla condizione
e sui diritti dei bambini.
Art. 15 23 Educazione alle attività motorie e
sportive non agonistiche
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle
attività motorie e sportive non agonistiche come
opportunità che integrano la formazione della
persona, promuovono benessere e sviluppo di
corrette relazioni sociali e stili di vita sani. A
tal fine la Regione:
promuove, in accordo con le istituzioni scolastiche
e gli enti locali, la diffusione dell'attività
motoria e sportiva nelle scuole, anche incentivando
il rapporto con le associazioni non agonistiche del
territorio;
promuove l'educazione motoria e la formazione
sportiva di base, in particolare dei bambini, nel
tempo extrascolastico, in collaborazione con gli
Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e
gli enti di promozione sportiva, contrastando
l'abbandono precoce della pratica sportiva;
promuove iniziative sperimentali affinché le scuole
dell'infanzia e le scuole primarie possano
avvalersi della collaborazione degli enti di
promozione sportiva per interventi di supporto alle
attività motorie.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza
regionale per il sistema formativo di cui all'art.
49 della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 e gli Enti
locali, stabilisce i requisiti organizzativi per le
iniziative di cui alla lettera c) del comma 1.
Art. 16 24 Qualità dell'offerta territoriale per il
tempo libero
1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico
dei bambini e degli adolescenti attraverso la
promozione di servizi ed iniziative che
arricchiscono il loro percorso formativo e
scolastico. Le attività di tali servizi, mediante
esperienze ludiche e laboratoriali, utilizzando
linguaggi diversi, consentono la valorizzazione
delle diverse potenzialità dei bambini e degli
adolescenti, anche in condizione di svantaggio.
2. Le iniziative ed i servizi, nel rispetto
dell'identità di genere, educano all'autonomia
personale e alla vita di gruppo, favorendo
l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche
tramite il protagonismo consapevole, l'educazione
alla legalità e al rispetto delle persone e delle
cose. Tali servizi sono inoltre luogo privilegiato
per l'integrazione e la socializzazione di bambini
ed adolescenti stranieri.
3. Tutti i servizi indicati agli articoli del
presente capo sono aperti ai bambini e ai ragazzi
senza distinzione di sesso, religione, etnia e
gruppo sociale, garantiscono requisiti minimi di
sicurezza nonché spazi attrezzati idonei per le
attività previste. In tutti i servizi e le attività
è richiesta la presenza di un adulto responsabile,
possibilmente in possesso del titolo di educatore o
di insegnante, o comunque di documentata esperienza
in campo educativo.
4. La Giunta regionale stabilisce con propria
direttiva i requisiti strutturali ed organizzativi
delle tipologie di servizio, prevedendo per i
centri estivi, per i gruppi educativi territoriali,
per i centri di aggregazione, per l'educativa di
strada e per i campeggi la presenza di educatori o
animatori.
Art. 17 25 Opportunità educative e di
socializzazione
La Regione riconosce il valore educativo e
culturale delle iniziative e dei servizi del
territorio volti ad arricchire il tempo
extrascolastico di bambini e adolescenti.
Il centro estivo gestito da soggetti pubblici o
privati svolge le attività previste al comma 1
dell'art. 16, ed è soggetto a denuncia di inizio
attività se diurno, ad autorizzazione al
funzionamento se residenziale, secondo quanto
previsto nella direttiva indicata al comma 4 dello
stesso articolo.
La Regione riconosce il valore educativo delle
attività di campeggio per bambini, adolescenti e
giovani e ne stabilisce, nella direttiva indicata
al comma 4 dell'art.16, i requisiti strutturali e
organizzativi.
Il gruppo educativo di sostegno alle competenze
personali e scolastiche è un servizio
extrascolastico di accompagnamento nella
quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad
accesso diretto o ad invio da parte dei servizi
sociali. Il gruppo educativo coinvolge la pluralità
delle risorse presenti su ogni territorio,
attraverso la progettazione condivisa e integrata.
4. Il centro di aggregazione è un punto di incontro
e di socializzazione per adolescenti ad accesso
diretto, nel quale le attività e le iniziative
diventano opportunità per sviluppare processi di
assunzione di responsabilità, di impegno, di
educazione alla cooperazione e alla solidarietà.
Gli adulti sono rappresentati soprattutto da
educatori in veste di facilitatori delle relazioni
nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei
percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di
progetti in azioni concrete.
5. L'educativa di strada è un'attività rivolta a
gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei
luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una
relazione significativa tra di loro e con gli
educatori, anche attraverso iniziative coprogettate
e a far emergere idee, bisogni, risorse, che
consentano di rafforzare i fattori protettivi e
ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è
uno strumento per veicolare informazioni
significative, in grado di influire su
atteggiamenti e comportamenti a rischio ed,
eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi
territoriali.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto
2003, n. 206, la Regione riconosce e incentiva la
funzione educativa e sociale svolta, mediante le
attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e
dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,
nonché dalle altre confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
7. La Regione può incentivare inoltre lo scoutismo,
quale modello educativo che si realizza attraverso
l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di
vita comunitaria, che consente di curare lo
sviluppo graduale e globale della persona.
Capo II Servizi territoriali
Art. 187 Servizi educativi per la prima infanzia
1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a
tre anni sono regolamentati dalla L.R. 10 gennaio
2000, n. 1 e successive modificazioni e dai
relativi provvedimenti attuativi.
Art. 19 8 Servizio sociale professionale ed équipe
territoriali
1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi
sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza
delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere,
esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui
all'art. 15, comma 5, lettera a) della L.R. n. 2
del 2003, e di promozione, anche ai sensi della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa
scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente
sociale come figura professionale specificamente
dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza. Il servizio
sociale opera secondo la metodologia del lavoro di
équipe, che consente l'integrazione delle
professioni sociali, educative e sanitarie
(assistente sociale, educatore, psicologo ed
eventualmente altre figure richieste dal caso). Il
servizio sociale opera a favore di bambini e
adolescenti anche attraverso il sostegno a
famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio
sociale individua il responsabile di ciascun caso
in una delle figure professionali componenti
l'équipe. Per assicurare altresì efficaci e
tempestivi interventi, anche notturni e festivi per
l'emergenza, la Regione incentiva l'associazionismo
dei comuni.
3. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di
denuncia previsti dalla legislazione statale, i
servizi si fanno carico delle situazioni di
pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei
minori perseguendo in modo privilegiato, ove
possibile, l'accordo o la collaborazione della
famiglia.
4. L'Azienda USL garantisce al servizio sociale per
bambini e adolescenti il personale sanitario utile
al funzionamento del servizio stesso in regime di
integrazione permanente, per il lavoro di équipe o
in regime di consulenza.
5. La Giunta regionale stabilisce gli standard
quali-quantitativi delle prestazioni sanitarie
adeguati allo svolgimento delle competenze a favore
del servizio sociale per bambini e ragazzi, anche
in attuazione di quanto previsto dal DPCM 29
novembre 2001.
Art. 20 19 Équipe di secondo livello
1. La Provincia, su proposta della Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, promuove la
conclusione di accordi per l'istituzione di équipe
centralizzate specialistiche di secondo livello in
materia di tutela, affidamento familiare ed
accoglienza in comunità, adozione, di ambito
provinciale o sovradistrettuale.
2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento
familiare, accoglienza in comunità e adozione
possono essere svolte dalla medesima équipe.
L'accesso alle équipe avviene esclusivamente su
invio dei servizi territoriali. La titolarità e la
responsabilità del caso restano comunque in capo al
servizio inviante.
3. Le équipe per la tutela sono finalizzate alla
gestione di situazioni che risultano più
compromesse, sia sul piano dello sviluppo
psicofisico del bambino o adolescente, sia sul
piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le
seguenti funzioni: consulenza ai servizi
socio-sanitari di base; presa in carico complessiva
del caso, quando la sua gravità suggerisce
interventi integrativi a quelli di rilevazione,
osservazione, valutazione, protezione, terapia
avviati dal servizio territoriale;
accompagnamento del minore nell'eventuale percorso
giudiziario; supervisione specifica agli adulti
della comunità o della famiglia affidataria che
accoglie il bambino;
terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia
riparativa al bambino o ragazzo.
4. Ogni équipe per la tutela è composta da
personale opportunamente specializzato ed esperto
nella diagnosi e riparazione delle conseguenze
post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui
bambini e adolescenti, ed è costituita almeno dalle
seguenti figure professionali: assistente sociale,
psicologo esperto nei problemi dei minori,
neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda
delle specificità dei casi l'équipe è integrata da:
psicologo terapeuta relazionale familiare,
psichiatra, ginecologo, pediatra, esperto giuridico
per l'infanzia e l'adolescenza.
5. La Regione, mediante la programmazione
provinciale, assicura la formazione degli operatori
e la supervisione alle équipe con le
caratteristiche di cui al presente articolo.
Art. 21 0 Esperto giuridico per l'infanzia e
l'adolescenza
1. I soggetti pubblici competenti in materia di
minori istituiscono, all'interno dei servizi, anche
in accordo tra loro, la figura dell'esperto
giuridico per l'infanzia e l'adolescenza con
compiti di:
supporto giuridico ai servizi medesimi, attraverso
attività formative e consulenziali, anche e
consulenza all'équipe centralizzata di cui all'art.
19 ;
sostegno agli operatori nell' interazione con gli
uffici giudiziari; promozione delle opportune
iniziative a tutela della corretta rappresentazione
della condizione dei minori e delle loro famiglie,
nonché del funzionamento dei servizi, anche in
riferimento alla gestione delle relazioni tra
servizi e mass-media;
2. A tal fine, la Regione garantisce la formazione
di laureati in giurisprudenza, tramite corsi
post-lauream o master che integrano le competenze
giuridiche con quelle sociali, psicologiche e
pedagogiche, con particolare riguardo
all'organizzazione dei servizi territoriali e ai
loro rapporti con le altre Amministrazioni
interessate. La Regione assicura altresì la
formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e
la supervisione degli esperti giuridici.
Capo III Strumenti per l'integrazione delle
politiche. Monitoraggio e analisi della realtà
dell'infanzia e dell'adolescenza
Art. 22 6 Coordinamento tecnico a livello zonale
1. Al fine di garantire una maggiore efficacia agli
interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza
in ambito sociale, sanitario, scolastico,
educativo, contenuti nell'apposito programma
territoriale, in ogni zona sociale sono consultate
le amministrazioni e i soggetti del terzo settore
competenti in materia.
2. A tale scopo, in ogni zona sociale viene
attivata una specifica funzione di coordinamento,
che può esplicarsi attraverso una o più figure
dedicate o figure di sistema.
3. La figura di sistema è il professionista
preposto: alla promozione di una rete di relazioni
e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche
per l'infanzia e l'adolescenza a livello zonale, in
particolare tra le aree sociale, educativa,
scolastica, sanitaria, culturale, ricreativa;
alla contaminazione reciproca dei linguaggi e delle
specificità professionali, per superare i rischi di
settorializzazione nelle progettazioni che
interessano i bambini e gli adolescenti;
all'integrazione tra i diversi servizi e al
coinvolgimento degli assessorati degli enti locali
interessati alle politiche per l'infanzia e
l'adolescenza;
al monitoraggio e valutazione del programma
territoriale di intervento per l'infanzia e
l'adolescenza;
alla promozione confronto e alla diffusionedelle
buone prassi e alla cura della documentazione.
4. La figura di sistema è preferibilmente collocata
presso l'ufficio di piano, costituito presso ogni
zona sociale.
Art. 23 7 Programmazione provinciale e integrazione
delle politiche territoriali
1. Nell'ambito del programma finalizzato di cui
all'art. 12, la Regione prevede l'approvazione da
parte delle Province di un programma finalizzato
alla promozione e allo sviluppo delle politiche di
tutela e accoglienza dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. Il programma provinciale persegue: la promozione
del raccordo e dell'integrazione tra i piani di
zona e tra questi e la pianificazione sanitaria e
socio-sanitaria;
l'armonizzazione quali-quantitativa delle offerte,
finalizzata al superamento degli squilibri
territoriali;
la realizzazione dell'economia di sistema, da
perseguire anche promuovendo l'attuazione
coordinata e congiunta di iniziative nell'ambito di
ciascuna Provincia al fine di prevenire fenomeni di
frammentazione;
la formazione permanente degli operatori e la
supervisione delle équipe territoriali e
centralizzate di secondo livello;
la diffusione delle buone prassi, anche mediante
scambi interzonali e interprovinciali.
Art. 24 8 Coordinamento tecnico provinciale
1. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento
tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume
le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a
livello provinciale in materia di tutela,
promozione dei diritti, affidamento familiare,
accoglienza in comunità e adozione.
2. La composizione del coordinamento provinciale è
stabilita dalla Provincia, sentiti i soggetti
capofila dei piani di zona.
3. La Provincia, nella composizione del
coordinamento, garantisce la presenza dei servizi
sociali, sanitari, educativi, scolastici e del
privato sociale e promuove l'apporto delle
Amministrazioni dello Stato competenti in materia
di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può
avvalersi della collaborazione di esperti esterni e
sisi raccorda con il coordinamento pedagogico
provinciale.
4. Il Coordinamento:
contribuisce alla promozione e all'incremento della
cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e promuove
la riflessione sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza, anche al fine di collaborare
nell'orientamento delle politiche provinciali e
locali previste, tra l'altro, nei piani di zona e
nei piani per la salute; fa proposte per il
superamento degli squilibri territoriali e per la
diffusione di buone prassi tra i servizi;
collabora alla redazione della proposta del
programma provinciale da sottoporre
all'approvazione dei competenti organi politici;
supporta l'attività di monitoraggio degli
interventi previsti nel programma provinciale;
propone un componente effettivo ed uno supplente
per la Commissione ex art. 13 D. Lgs. 272/89.
5. La conferenza territoriale sociale e sanitaria,
di cui all'art. 11 della L.R. 2 del 2003, si avvale
della collaborazione del coordinamento tecnico
provinciale. Il coordinamento può essere articolato
in gruppi di lavoro o sezioni e può avvalersi di
esperti.
Art. 25 9 Interventi a favore dei minori inseriti
nel circuito penale
La Regione promuove le condizioni per la
realizzazione: del principio, sancito dalla
normativa statale, di residualità della pena
detentiva e della piena fruibilità di tale
principio anche da parte dei minori stranieri;
della funzione educativa del procedimento e della
misura penale. 22. Per tali finalità la Regione
promuove la territorializzazione degli interventi a
favore dei minori inseriti nel circuito penale,
intesa come:
condivisione, nel rispetto delle competenze, tra
servizi sociali dell'amministrazione della
giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di
un progetto personalizzato sul minore, che lo
accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin
dopo la sua dimissione;
previsione di modalità concordate e programmate tra
il Centro per la giustizia minorile e i servizi
territoriali per la dimissione del ragazzo dal
circuito penale;
promozione, nella esecuzione del progetto
personalizzato, del coinvolgimento delle
istituzioni e delle risorse presenti sul
territorio, anche attraverso accordi con le forze
sociali, le associazioni di categoria afferenti al
mondo produttivo e il terzo settore.
33. La Regione e gli Enti locali, per quanto di
propria competenza, promuovono la realizzazione
della rete finalizzata alla esecuzione degli
interventi nei confronti dei minori sottoposti a
procedimento penale, inclusa la messa alla prova;
tale rete comprende le strutture e le forme di
accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale,
formativo-educativo e ricreativo.
4. La Regione e gli Enti locali riconoscono, nei
limiti e nelle forme previste dalla legge dello
Stato, il valore sociale ed educativo della
giustizia riparativa in quanto procedimento nel
quale la vittima, il reo e altri soggetti della
comunità lesi da un reato, partecipano alla
risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito,
anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite
la mediazione penale.La Regione e gli Enti locali
riconoscono, nei limiti e nelle forme previste
dalla legge dello Stato, il valore sociale ed
educativo della giustizia riparativa in quanto
procedimento nel quale la vittima, il reo e altri
soggetti della comunità lesi da un reato,
partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto
dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo
indipendente, tramite la mediazione penale.
Art. 26 30 Protocolli d'intesa con il Ministero
della Giustizia. Accordi con il terzo settore.
1. La Regione promuove intese con il Ministero
delladella Giustizia al fine di condividere:
forme e modalità per la territorializzazione degli
interventi; percorsi formativi comuni al personale
dei servizi degli enti territoriali e
dell'amministrazione della giustizia;
promozione di attività di alfabetizzazione,
scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di
formazione e di avviamento al lavoro per i minori
in carico al circuito penale;
sostegno di iniziative di incontro e di
socializzazione tra i minori sottoposti a misure
penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione
ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di
confronto e scambio di buone prassi.
2. La Regione e gli Enti Locali promuovono accordi
con le organizzazioni del terzo settore per
attività di supporto qualificato ai ragazzi e alle
ragazze inseriti nel circuito penale.
Art. 27 31 Commissione di coordinamento
interistituzionale
1. La Regione riconosce nella Commissione di
coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi
sociali degli enti locali istituita ai sensi
dell'art. 13 del Dlgs 28 luglio 1989, n. 272, il
principale organismo tecnico, in ambito regionale,
di confronto e di integrazione interistituzionale
sui temi della devianza minorile e della promozione
della territorializzazione degli interventi.
2. La Commissione, istituita secondo modalità
previste dalla normativa statale, è composta da
rappresentanti dell'Amministrazione della
Giustizia, nonché da rappresentanti degli Enti
territoriali, individuati dalla Regione. Al fine di
assicurare il raccordo con i coordinamenti tecnici
provinciali di cui all'art. 24, i rappresentanti
degli Enti territoriali vengono segnalati in
ragione di uno per ciascuna provincia su proposta
dei medesimi coordinamenti; rientra altresì tra i
membri il dirigente (o suo delegato) del servizio
competente in materia di infanzia ed adolescenza
del Comune di Bologna.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la
Commissione si può avvalere del servizio regionale
competente in materia di minori e dei flussi
informativi dell'Osservatorio regionale
sull'infanzia e l'adolescenza. La Regione promuove
lo scambio e la collaborazione nella gestione a
fini statistici e scientifici, di flussi
documentari con l'Amministrazione della giustizia.
Capo IV Prevenzione e tutela
Art. 28 13 Prevenzione in ambito sociale
1.La Regione individua nell'armonizzazione e nel
coordinamento di tutte le politiche ed attività di
prevenzione - a livello regionale, provinciale e
zonale - la condizione essenziale per la loro
efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per la finalità indicata al comma 1, la Regione
promuove e sostiene l'attivazione, in ciascuna
Provincia, del Coordinamento tecnico provinciale di
cui all'art. 24 e, nella zona, della figura di
sistema di cui all'art. 22.
3. La programmazione e le attività coordinate dei
soggetti interessati, rivolte anche ai minori
stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti
livelli:
promozione dell'agio ed educazione alla legalità e
al rispetto reciproco;
monitoraggio e intervento sulle situazioni di
rischio; riparazione del danno, anche per evitarne
la reiterazione.
Art. 29 14 Minori vittime di reato
1. La Regione, al fine di cooperare alla
prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e
al contrasto dei reati in danno di minori, in
particolare della violenza sessuale e del
maltrattamento, anche intrafamiliari, e della
trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro
e della prostituzione minorile, promuove: azioni
informative e formative nei confronti del personale
dei servizi educativi e della scuola, in quanto
destinatari privilegiati delle rivelazioni delle
vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici
di medicina generale, in quanto potenziali
testimoni della storia del bambino e della
famiglia; dei pediatri di comunità e degli
assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale
in quanto in grado di verificare, precocemente e
periodicamente, le condizioni di vita
pregiudizievoli; degli operatori delle strutture
ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili
violenze; di tutti i soggetti che costituiscono il
sistema di protezione dei bambini e ragazzi;
campagne informative sull'abbandono scolastico,
sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione
del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e
ragazzi nell'accattonaggio e in attività illecite,
in accordo con le competenti autorità, quali le
Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli
Ispettorati del lavoro;
l'attivazione di punti di ascolto per le
problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti
da operatori competenti;
l'accompagnamento tutelante del minore vittima in
tutto il percorso di protezione e riparazione, a
partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla
famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter
giudiziario, da parte di persone competenti, capaci
di attivare un rapporto di fiducia col bambino o
ragazzo;
la presa in carico tempestiva e complessiva
(sociale, sanitaria, educativa) dei bambini e dei
ragazzi vittime di violenza, con particolare
attenzione alla gravità dei danni derivanti da
violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al
genitore protettivo.
2. La Regione privilegia e sostiene il ruolo del
sistema di protezione in quanto strumento che
garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a
favore dei bambini e dei ragazzi. Il sistema è
costituito da servizi e da interventi di
prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia
ed accoglienza di cui all'art. 5, comma 4, lettera
g) della L.R. 2 del 2003, gestiti da soggetti
pubblici o privati operanti in modo integrato e
sinergico, cui le leggi statali e le norme
regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di
protezione dei bambini e ragazzi vittime o a
rischio di violenze, maltrattamenti e
trascuratezza.
La Regione riconosce nel Coordinamento provinciale
per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo
tecnico del sistema di protezione; per favorire
tale ruolo la Regione promuove intese con le
Amministrazioni dello Stato interessate.
3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di
loro competenza, ogni misura al fine di prevenire
fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come
aggravamento degli effetti traumatici del reato a
causa del cattivo o mancato uso degli strumenti
volti a tutelare la vittima. I servizi operano al
fine di assicurare l'assistenza indicata all'art.
609decies, commi terzo e quarto c.p., in
particolare predisponendo le protezioni dovute
nella preparazione e nel corso della raccolta di
testimonianze di minori vittime di violenza, anche
in attuazione dell'art. 498, comma 4ter c.p.p.
4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati
al personale incaricato dell'accompagnamento del
minore vittima nel percorso giudiziario, con
particolare riguardo alle audizioni protette;
sostiene altresì i servizi nell'allestimento di
spazi attrezzati per tali audizioni.
5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche,
psicologiche, sessuali, subite o assistite dai
bambini o dai ragazzi, la Regione riconosce il loro
diritto a cure tempestive, mediante percorsi di
sostegno psicologico e psicoterapeutico sia in
prosecuzione di quelli già eventualmente avviati,
sia iniziandoli a seguito della rivelazione, a
opera dei servizi territoriali o specializzati, che
provvederanno eventualmente anche a segnalare i
fatti alle competenti autorità giudiziarie. Questa
assistenza deve essere assicurata specie in vista
dell'eventuale audizione protetta della vittima,
per il tempo che risulterà ad essa necessario ad
acquisire consapevolezza e capacità di
verbalizzazione dei fatti avvenuti.
6. La Regione partecipa alle azioni degli Enti
locali e delle competenti Amministrazioni dello
Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi
coinvolti come vittime in attività criminose o
illegali.
Art. 30 15 Bambini e adolescenti ricoverati nei
presidi ospedalieri
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1
aprile 1980, n. 24 Norme per l'assistenza
familiare e per la tutela psico-affettiva dei
minori ricoverati nei presidi ospedalieri , in ogni
presidio ospedaliero pubblico o privato accreditato
sono predisposte misure di carattere strutturale e
organizzativo volte a:
agevolare la permanenza continuativa di familiari,
o loro sostituti a lui graditi, accanto al bambino
o ragazzo ricoverato;
riservare appositi spazi al gioco e
all'intrattenimento dei bambini ricoverati,
prevedendo, anche tramite accordi con associazioni
di volontariato, l'impiego di adulti
specificatamente formati ad interagire con bambini
e ragazzi degenti e con i loro familiari;
garantire il diritto allo studio, anche consentendo
la prosecuzione del rapporto dello studente con
l'istituzione educativa o scolastica frequentata,
eventualmente tramite sistemi telematici.
2. Al fine indicato alla lettera c) del comma 1 la
Regione promuove accordi con l'Ufficio scolastico
regionale e con i Centri servizi amministrativi.
Art. 31 16 Bambini e adolescenti disabili
1. La Regione garantisce, tramite i presidi
ospedalieri, la qualità tecnica, umana e
relazionale della prima informazione sulla
disabilità nel periodo prenatale e perinatale e
assicura il primo intervento di sostegno ai
genitori, curando il raccordo con i servizi del
territorio.
2. I Comuni, le Province, le Istituzioni
scolastiche e le Aziende USL promuovono la piena
integrazione di bambini e adolescenti con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società, in particolare
attraverso:
le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
assicurate dal Servizio Sanitario Regionale;
gli interventi per l'integrazione nei servizi
educativi e scolastici previsti dalle leggi statali
e regionali;
le prestazioni sociali e socio-sanitarie
nell'ambito del progetto individuale di cui
all'articolo 7 della L.R. 2 del 2003;
gli interventi per l'inserimento lavorativo
previsti dalla normativa regionale e nazionale in
materia di formazione professionale e collocamento
mirato.
3. I Comuni e le Aziende USL, anche avvalendosi del
terzo settore, promuovono il benessere del bambino
e dell'adolescente con disabilità e della sua
famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete,
finalizzato a potenziare le abilità personali del
minore stesso, nonché le competenze dei familiari e
di tutte le persone coinvolte nei processi
educativi e di cura.
Capo V Diritto del bambino ad una famiglia e
accoglienza
Art. 32 Adozione nazionale e internazionale
1. Le attività e i servizi che si attuano nel
territorio della Regione in tema di adozioni si
basano sul principio del superiore interesse del
minore, previsto all'art. 3 della Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo e aderiscono al principio
di sussidiarietà dell'adozione internazionale,
previsto dalla convenzione dell'Aja del 1993,
ratificata con legge 31 dicembre 1998, n, 476.
2. Ai fini indicati al comma 1, la Regione promuove
la prevenzione e il contrasto dell'abbandono
tramite:
sostegno delle competenze genitoriali ed
eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il
corretto esercizio;
misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e
tutela del parto anonimo, garantendo al neonato
l'inserimento immediato in un ambiente familiare,
in stretta collaborazione con i servizi
ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale
per i minorenni;
attività di sensibilizzazione, informazione,
preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle
coppie che dichiarano la propria disponibilità
all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale
alla famiglia e al bambino nel periodo successivo
all'adozione, con particolare attenzione alle
adozioni internazionali, all'inserimento scolastico
e ai periodi critici della crescita.
3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva
conduzione delle indagini psico-sociali per le
coppie candidate all'adozione nazionale e
internazionale, la Regione promuove la creazione e
la qualificazione delle équipe di secondo livello,
indicate all'art. 20, ad opera dei competenti
servizi del territorio.
4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi
e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che
hanno competenze in materia di adozione ai fini
della qualificazione degli interventi, della
condivisione degli obiettivi, e di una migliore
definizione dei rispettivi compiti.
Art. 33 Affidamento familiare e accoglienza in
comunità
1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei
bambini e degli adolescenti temporaneamente
allontanati dalla famiglia, attribuisce pari
dignità all'affidamento familiare e all'inserimento
all'interno di comunità che garantiscono
un'accoglienza di tipo familiare, pur nel
riconoscimento delle specificità di ciascuna
opzione. La scelta del tipo di accoglienza è
determinata dalla tipologia del problema e dalle
esigenze del bambino, del ragazzo e della sua
famiglia e dalla opportunità di ridurre al minimo
la permanenza fuori dalla famiglia di origine.
2. La Regione garantisce a ciascun bambino o
adolescente che deve essere allontanato dal proprio
contesto familiare e sociale, anche insieme a uno
dei genitori, la protezione necessaria e un
percorso educativo personalizzato di alta qualità,
qualunque sia la forma di accoglienza predisposta
per lui, all'interno di un quadro di risposte
differenziate, per soddisfarne gli specifici
bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed
accompagnamento.
3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e
di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in
modo da perseguire omogeneità di opportunità ed
efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il
territorio regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'art. 35 della
L.R. 12 marzo 2003, n. 2, stabilisce con direttiva
unitaria le condizioni per l'affidamento familiare
e i requisiti strutturali e organizzativi per
l'accoglienza in comunità.
Art. 34 Valorizzazione del volontariato e
dell'associazionismo familiare
L'impiego di volontari, appositamente formati, a
sostegno dei bambini e delle loro famiglie, anche
in servizio civile, deve essere previsto in maniera
continuativa e per un tempo preventivamente
concordato con i servizi competenti, nell'ambito di
accordi con associazioni o organismi di
volontariato.
La Regione, tramite il coordinamento regionale per
l'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuove forme di collaborazione
tra enti titolari delle funzioni in materia di
minori e associazioni di volontariato, con
particolare riguardo a quelle di famiglie adottive
e affidatarie.
Capo VI Centri per le famiglie
Art. 35 Definizione e caratteristiche
1. I Comuni, in forma singola o associata,
nell'attuare le proprie funzioni in materia di
sostegno alla genitorialità, possono potenziare la
rete degli interventi e dei servizi dotandosi di
centri per le famiglie.
2. Il Centro per le famiglie è un servizio
finalizzato: alla promozione del benessere delle
famiglie con figli anche attraverso la diffusione
di informazioni utili alla vita quotidiana, al
sostegno delle competenze genitoriali, specie in
occasione di eventi critici e fasi problematiche
della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse
familiari e comunitarie, nonché tramite
l'incentivazione di iniziative volte al sostegno
economico di genitori-lavoratori che usufruiscono
di congedi parentali nel primo anno di vita del
bambino;
ad integrare e potenziare l'attività dei servizi
territoriali e specialistici nell'attività di
prevenzione del disagio familiare e infantile e di
tutela dei bambini e dei ragazzi.
alla promozione della cultura dell'accoglienza e
della solidarietà tra le famiglie.
3. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie
indicato al comma 2, il Centro si caratterizza per
un forte collegamento e interazione con i servizi
educativi, le autonomie scolastiche, i consultori
familiari e per rapporti continuativi con i
coordinamenti zonali e provinciali previsti dalla
presente legge.
4. I requisiti strutturali e organizzativi dei
centri per le famiglie sono stabiliti con atto
della giunta regionale, che deve prevedere la
dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo
del lavoro di gruppo.
Art. 36 Aree di attività
1. Il Centro opera almeno nelle seguenti aree:
area dell'informazione: il servizio informativo
permette alle famiglie con figli un accesso rapido
e amichevole alle informazioni utili alla vita
quotidiana e facilita l'accesso ai servizi, alle
strutture e alle opportunità del territorio, nonché
la conoscenza di buone prassi educative,
profilattiche, igieniche e sanitarie, per favorire
la diffusione di uno stile familiare impostato sul
benessere complessivo del bambino;
area dello sviluppo delle risorse familiari e
comunitarie: a questa area in particolare è
affidata la dimensione sociale della famiglia; le
attività principali sono: attivazione e promozione
di gruppi di famiglie-risorsa (in particolare per
quanto riguarda l'accoglienza familiare); gruppi di
auto-mutuo aiuto; banche del tempo;
accoglienza e realizzazione di progetti di
integrazione per famiglie di nuova immigrazione;
esperienze di scambio e socializzazione
intergenerazionale. La realizzazione di queste
linee progettuali richiede una forte integrazione
con i servizi sociali, sanitari, scolastici,
educativi e con il terzo settore;
area del sostegno alle competenze genitoriali:
supporto alle responsabilità genitoriali,
valorizzazione e arricchimento delle competenze
educative e relazionali delle famiglie, attraverso
interventi di: ascolto, colloquio e consulenza
educativa anche mediante la tecnica del counseling
genitoriale; consulenza legale; consulenze
educative in forma di gruppo; laboratori e percorsi
di socializzazione relativi alle diverse fasi di
vita dei figli con particolare riguardo ai primi
anni di vita; realizzazione di spazi neutri per gli
incontri protetti tra genitori e figli; percorsi di
mediazione familiare per attenuare i rischi
prodotti da separazioni altamente conflittuali,
realizzati da mediatori che abbiamo svolto un
apposito percorso formativo.
PARTE III GIOVANI
TITOLO I Principi guida delle politiche giovanili
Art. 37 Diritti dei giovani
1. La Regione, secondo le linee indicate dalla
Strategia di Lisbona del 2000, dal Libro Bianco
della Commissione Europea del 2001, e dagli
obiettivi fissati dall'articolo 2 della Decisione
n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativa all'istituzione del programma
Gioventù in azione , riconosce e promuove:
il diritto dei giovani ad appartenere in modo pieno
alla comunità regionale, contrastando qualunque
forma di frammentazione sociale, emarginazione ed
isolamento individuale;
il diritto dei giovani a partecipare in modo
consapevole, attivo e responsabile alla vita della
comunità e delle istituzioni regionali, favorendone
la capacità di espressione e il confronto con gli
altri attori della società, sia in forma singola,
sia tramite associazioni e altre forme di
aggregazione sociale;
il diritto dei giovani ad essere informati e dotati
di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e
ad esprimere la propria cultura;
il diritto dei giovani al tempo libero, alla
cultura, all'arte, allo sport;
il diritto dei giovani all'istruzione e alla
formazione al fine di vedere riconosciuti i loro
talenti, le loro aspirazioni individuali e la loro
creatività;
il diritto dei giovani all'autonomia.
Art. 38 Programmazione delle politiche rivolte ai
giovani
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta
della Giunta regionale, sentito il coordinamento
regionale per l'attuazione dei diritti delle
giovani generazioni di cui all'art. 7 e il Gruppo
tecnico per l'integrazione intersettoriale delle
politiche regionali per le giovani generazioni di
cui all'art. 8, il programma regionale degli
interventi a favore dei giovani quale strumento di
coordinamento ed integrazione delle azioni
regionali.
2. La Giunta regionale individua le linee
prioritarie di azione per i giovani, indicate dal
programma regionale degli interventi a favore dei
giovani, all'interno di ciascuno dei seguenti atti
di programmazione:
piano regionale di cui all'art. 27 della L. R. 12
marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali);
programma regionale di cui all'art. 8 della L. R. 8
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
programma triennale di cui all'art. 3, comma 2,
della L. R. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati);
documento di programmazione triennale di cui
all'art. 7 della L. R. 20 ottobre 2003, n. 20
(Nuove norme per la valorizzazione del servizio
civile. Istituzione del servizio civile regionale);
linee di programmazione ed indirizzi per le
politiche del lavoro definiti ai sensi dell'art. 3
della L. R. 1 agosto 2005. n. 17 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro);
programma regionale di cui all'art. 3 della L. R.
14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema
regionale delle attività di ricerca industriale,
innovazione e trasferimento tecnologico);
programma pluriennale di cui all'art. 5 della L. R.
5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di
spettacolo);
programma triennale di cui all'art. 3 della L. R.
22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di
promozione culturale).
3. La Regione privilegia la metodologia del lavoro
di rete tra pubblico e privato e tra soggetti del
privato sociale, al fine della condivisione delle
priorità, delle strategie, dei risultati e della
ottimizzazione degli investimenti. Gli atti di
programmazione regionale e territoriale considerano
prioritari i progetti che realizzano tale
integrazione.
Art. 39 Forum per i giovani
1. La Regione indice periodicamente una conferenza
denominata Forum per i giovani , quale momento di
confronto, partecipazione e verifica sulle
politiche rivolte ai giovani. Al Forum, che può
strutturarsi per tavoli di lavoro tematici, sono
invitati a partecipare i rappresentanti:
delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale e della
cooperazione sociale operativi nel settore delle
politiche giovanili;
delle Università, delle Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario, delle
istituzioni scolastiche e degli organismi di
formazione professionale accreditati;
degli Enti locali e loro associazioni;
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; delle organizzazioni sindacali;
del Servizio diocesano per la pastorale giovanile e
di ogni altra confessione religiosa che presta la
sua opera attraverso e a favore dei giovani.
2. È garantita la più ampia partecipazione dei
singoli cittadini, con particolare riferimento ai
giovani, anche attraverso la raccolta di adesioni
spontanee.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto
le modalità di individuazione dei rappresentanti
indicati al comma 1, e, per valorizzare la presenza
dei giovani, la fascia di età all'interno della
quale sono scelti i rappresentanti stessi. Con il
medesimo atto sono stabilite la percentuale massima
delle adesioni spontanee e le modalità di
presentazione delle stesse.
Art. 40 Programmazione e coordinamento provinciale
per le politiche giovanili
1. Ciascuna Provincia approva il programma
triennale delle azioni per i giovani secondo le
linee stabilite dal programma regionale previsto
all'art. 38, con riferimento alle azioni previste
al Titolo II nonché un piano attuativo annuale.
2. Ciascuna Provincia, al fine di redigere il
programma triennale e raccordare in ambito
territoriale le politiche per i giovani con le
politiche indicate nella presente legge, istituisce
un Coordinamento provinciale per le politiche
giovanili, definendone la composizione e
regolandone il funzionamento, assicurando la
collaborazione con gli organismi previsti dagli
art. 49 e 50 della L.R. n. 12 del 2003.
3. La Provincia, nella composizione del
coordinamento, garantisce la rappresentanza degli
Enti locali e delle loro forme associative,
dell'Aziende Usl, nonché dell'associazionismo, del
volontariato e cooperazione, dell'Università, delle
rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Il coordinamento provinciale:
ha funzioni di proposta e valutazione in ordine
agli indirizzi ed alla programmazione degli
interventi a favore dei giovani e rappresenta la
sede per la definizione di accordi e di programmi
integrati a livello territoriale;
promuove la riflessione inerente le problematiche
sulla condizione dei giovani, al fine di
collaborare nell'orientamento delle politiche
provinciali e locali anche in raccordo con gli
orientamenti previsti nei piani di zona e nei piani
per la salute;
fa proposte per il superamento degli squilibri
territoriali e per la diffusione di buone prassi
tra territori e servizi;
collabora con la Provincia per le attività di
monitoraggio degli interventi previsti nel
programma provinciale, anche avvalendosi delle
figure indicate all'art. 22, commi 2 e 3;
collabora con la Provincia all'aggiornamento dei
flussi informativi per l'Osservatorio regionale per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
TITOLO II AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI
GIOVANI
Capo I Azioni a favore dei giovani
Art. 41 Apprendimento, orientamento e
partecipazione responsabile
1. La Regione e gli Enti locali sostengono
interventi e servizi di orientamento dedicati
specificamente ai giovani, al fine di supportarli
nella formulazione consapevole delle loro scelte
formative e di educarli alle opportunità
professionali, secondo quanto disposto dall'art. 11
della L. R. n. 12 del 2003.
2. La Regione e le Province favoriscono l'accesso
dei giovani ad attività di formazione iniziale,
superiore, continua e permanente, concedendo gli
assegni formativi di cui all'art. 14 della L. R. n.
12 del 2003, nonché alle attività transnazionali
promosse dalla Decisione n. 1720/2006/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio.
3. Il programma regionale di cui all'art. 38 e i
programmi provinciali di cui all'articolo 40
prevedono azioni e interventi volti a valorizzare
il ruolo dell'apprendimento non formale da parte
dei giovani, quale opportunità per affermare
capacità, potenzialità, interessi e passioni. In
particolare, la programmazione regionale e
provinciale sostiene sperimentazioni di
certificazione delle competenze e delle abilità
acquisite in ambito non formale, anche con
riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della L.
R. n. 12/2003, dalla decisione 2241/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre
2004, relativa ad un quadro comunitario unico per
la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass) e dalla Risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri
«Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in
Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e
promuovere la cittadinanza attiva» (sistema Youth
Pass).
La Regione favorisce la partecipazione dei giovani
al volontariato, al servizio civile regionale, alle
diverse attività di solidarietà e associazionismo,
come strumento di crescita personale, come mezzo
per acquisire competenze ed esperienze integranti
la vita scolastica e/o professionale, come
opportunità di cittadinanza e di partecipazione
attiva, come strumento di accoglienza e di
integrazione.
5. La Regione sostiene l'organizzazione di
iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e
dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e
ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà,
per il superamento della solitudine e per favorire
l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una
prospettiva di solidarietà.
Art. 42 Lavoro e sostegno alle attività autonome ed
imprenditoriali
1. La Regione, coerentemente con la Decisione
2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005,
relativa agli orientamenti per le politiche degli
stati membri a favore dell'occupazione, sostiene
l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione
per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani
nel mondo del lavoro promuovendo una maggior
coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni
professionali.
2. Nella definizione degli standard del servizio
per l'orientamento professionale e delle figure di
riferimento, di cui all'art. 23 della L. R. n. 17
del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle
particolari esigenze dei giovani in cerca di prima
occupazione, individuando figure professionali di
riferimento e sostenendo la qualificazione degli
operatori e delle attività.
3. La Regione sostiene l'acquisizione delle
competenze chiave indicate dalla Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
al fine di garantire ai giovani l'accesso e la
permanenza nel mercato del lavoro, favorendo
l'acquisizione di competenze in contesti formali,
non formali e informali secondo quanto previsto
dall'art. 5 della L.R. n. 12 del 2003 e sostenendo
la qualificazione del contratto di apprendistato.
4. Secondo quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26
della L.R. n. 17 del 2005, la Giunta regionale
detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei
giovani ai tirocini formativi e di orientamento,
come definiti all'art. 9, comma 2, della L. R. n.
12 del 2003.
5. La Regione valorizza l'imprenditorialità
giovanile come fattore determinante ai fini dello
sviluppo economico e sociale, come approccio
creativo al lavoro e come possibilità di creazione
e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la
propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi
e nei programmi formativi, del sistema formativo
regionale.
6. La Regione e le Province favoriscono la
creazione e l'implementazione di strumenti quali
gli incubatori e acceleratori di impresa in grado
di cogliere le esigenze di innovazione e di
privilegiare il riequilibrio di genere e
multiculturale. Promuovono inoltre servizi
informativi volti ad agevolare lo sviluppo di
attività svolte in forma autonoma o cooperativa da
parte dei giovani.
7. La Regione, per quanto di propria competenza,
vista la necessità di favorire momenti di
alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i
periodi di intervallo dei corsi scolastici,
favorisce accordi tra associazioni imprenditoriali
e sindacali al fine di sostenere i tirocini
formativi e di orientamento di cui al comma 4,
nonché prime esperienze di lavoro durante la pausa
estiva, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Art. 43 Accesso all'abitazione
1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni
previste dalla L. R. n. 24 del 2001, e nel rispetto
del programma di cui all'art. 38 della presente
legge, promuove condizioni di particolare favore
per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o
alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito
del fondo di garanzia di cui all'art. 11, comma
3-bis della L. R. n. 24 del 2001 una quota di
risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui
o dei canoni di locazione da parte di giovani che
si trovano nelle condizioni previste dalla
disposizione citata.
2. La Regione concede altresì contributi in conto
capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o
la costruzione della propria abitazione principale,
ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 24 del 2001.
La Regione sostiene progetti, attività e iniziative
che valorizzino forme di vicinato solidale che
promuovono l'instaurarsi di relazioni tra giovani e
comunità locale in una prospettiva di solidarietà,
attenzione e cura dei rapporti tra persone e
generazioni.
Art. 44 Interventi di promozione culturale
1. La Regione sostiene e valorizza la creatività,
il pluralismo di espressione e le produzioni
culturali dei giovani mediante l'organizzazione e
la partecipazione ad eventi artistici e culturali,
favorisce l'incontro tra produzione
artistico-creativa e mercato, supporta e incentiva
la creazione di reti di giovani artisti, anche
attraverso scambi nazionali e internazionali e
promuovendo la realizzazione di archivi nelle
diverse discipline.
2. La Regione promuove iniziative di educazione
precoce alla comprensione e al rispetto del
patrimonio storico, culturale, ambientale, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione e
facilitazioni alla fruizione di attività culturali.
3. La Regione promuove politiche di gestione dei
beni culturali attente ai giovani, sostiene e
valorizza il loro ruolo propositivo nella cura e
nella salvaguardia del patrimonio culturale.
4. Con le modalità indicate all'articolo 8 della
L.R. n. 37 del 1994, sono assegnati annualmente
premi di studio a giovani particolarmente
meritevoli, che si siano distinti in attività
culturali o in attività di studio e ricerca. Quote
dei contributi di cui all'art. 4 della L.R. n. 37
del 1994 sono destinate ai progetti presentati da
associazioni o organizzazioni che svolgono la loro
attività in favore dei giovani o che sono
costituite in prevalenza da giovani, purché in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della
stessa legge.
5. La Regione contrasta le cause che possono
indurre il divario digitale tra i giovani sia a
livello tecnologico sia culturale, anche
promuovendo la conoscenza e l'uso critico dei mezzi
di comunicazione di massa.
Art. 45 Interventi per la promozione degli stili di
vita sani
La Regione promuove l'inserimento, tra le attività
scolastiche, dell'educazione alla salute e agli
stili di vita sani; si impegna altresì ad attuare
campagne di comunicazione ed informazione rivolte
ai giovani e a promuovere una maggior
consapevolezza sul ruolo degli organi
d'informazione rispetto agli stili di vita.
La Regione riconosce la funzione dello sport e
della pratica delle attività motorie, sportive e
ricreative come strumento di formazione dei
giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di
tutela della salute e di miglioramento degli stili
di vita.
Per la finalità di cui al comma 2, la Regione
sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta
regionale, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni sportive e ricreative che svolgono la
loro attività in favore dei giovani o che sono
costituite in prevalenza da giovani.
Art. 46 Mobilità e cittadinanza europea
1. La Regione, in raccordo con le Agenzie nazionali
preposte, promuove e supporta le attività legate
alla mobilità giovanile transnazionale nei settori
dell'istruzione, della formazione e della
cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi
europei che le sostengono.
2. La Regione, le Province ed i Comuni, promuovono
e supportano scambi giovanili, attività di
volontariato, progetti di iniziativa giovanile,
seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati
e realizzati direttamente dai giovani, dai loro
gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. La Regione e le Province promuovono la
formazione permanente e continua degli animatori
socio-culturali di attività giovanili
transnazionali, favorendo inoltre la partecipazione
degli animatori alle attività di formazione
transnazionali.
4. La Regione, d'intesa con le Agenzie nazionali
preposte, favorisce il riconoscimento delle
competenze e delle abilità acquisite in ambito non
formale attraverso le attività di mobilità
giovanile transnazionale.
5. La Regione, d'intesa con le Province ed i
Comuni, promuove e supporta le iniziative e le
attività del dialogo europeo strutturato con i
giovani, promosso dalla Decisione n. 1719/2006/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
all'istituzione del Programma Gioventù in azione .
CAPO II Forme di sostegno
Art. 47 Sostegno alle diverse forme di aggregazione
giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai
giovani
Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 34 del 2002, la
Regione valorizza e sostiene le associazioni di
promozione sociale che svolgono la loro attività in
favore dei giovani. La Regione sostiene altresì i
gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti
in associazione, che dimostrino capacità di
realizzare attività, fornire servizi, esprimere o
rappresentare le esigenze del mondo giovanile.
Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 12 del 2005, la
Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e
tutte le altre associazioni di volontariato che
svolgano la loro attività in favore dei giovani.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto
2003, n. 206, la Regione riconosce e incentiva la
funzione educativa e sociale svolta, mediante le
attività di oratorio o attività similari, dalle
parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione.
La Regione valorizza le associazioni che si
avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire
l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni
lavorative continuative e stabili. La Giunta
regionale definisce, ai sensi del comma 4 dell'art.
10 della L. R. n. 17 del 2005, specifici criteri
per la concessione, sospensione e revoca degli
incentivi.
Art. 48 Spazi di aggregazione giovanile
1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro
tra giovani, anche attraverso la realizzazione di
eventi e proposte che favoriscano l'incontro
spontaneo, tenendo conto della marginalità sociale
dei luoghi e delle persone e di quella geografica
con particolare riguardo ai piccoli centri e alle
zone montane.
2. La Regione riconosce come luoghi di aggregazione
giovanile gli spazi dove vengono svolte attività di
tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e
multiculturale rivolte ai giovani, gestite in forma
pubblica, privata o autogestita da organizzazioni
giovanili a prevalente partecipazione attiva dei
giovani. Le attività sono realizzate senza fini di
lucro, con continuità, con libertà di
partecipazione in sedi aperte al pubblico e senza
alcuna discriminazione.
3. Nell'ambito del programma di riqualificazione
urbana di cui all'art. 4 della L. R. n. 19 del
1998, l'Amministrazione comunale individua
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero,
realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché
interventi di altra natura, destinati alla
creazione di spazi di aggregazione per i giovani.
Il bando di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.
19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel
presente comma. I finanziamenti di cui al comma 3
possono essere assegnati anche dall'accordo di
programma di approvazione dei programmi speciali
d'area, di cui alla L. R. n. 30 del 1996, che
ricomprendano tra le loro previsioni interventi di
riqualificazione urbana destinati a realizzare
spazi di aggregazione per i giovani e che
valorizzino la progettazione partecipata.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al
presente articolo, la Giunta regionale è altresì
autorizzata ad erogare ad enti pubblici e soggetti
privati, alle associazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale, contributi
annuali e pluriennali per la realizzazione di
interventi edilizi, l'acquisto di immobili,
attrezzature o arredi destinati a centri di
aggregazione giovanile.
Art. 49 Informagiovani
1. La Regione sostiene la creazione e la
qualificazione degli Informagiovani dislocati sul
territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici
o privati, con questi convenzionati, che: svolgono
funzioni di centro informativo plurisettoriale;
favoriscono e promuovono i percorsi di incontro
giovanile, la comunicazione tra i giovani e la
partecipazione sociale; garantiscono una efficace
comunicazione sulle opportunità offerte dal
territorio;
prestano servizi a favore delle esigenze
informative dei giovani; la Giunta regionale
disciplina la messa in rete degli Informagiovani ed
il coordinamento delle loro attività, fissando
altresì i livelli minimi delle prestazioni erogate
dagli Informagiovani che accedono ai benefici
previsti dalla presente legge.
Art. 50 Carta giovani
1. La Regione promuove la realizzazione da parte
dei Comuni di una carta servizi denominata Carta
giovani , che consente l'acquisto di beni a prezzi
ridotti e l'accesso in forma agevolata ad attività
e servizi, nei seguenti settori:
spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
libri e prodotti culturali;
ingresso ai musei;
accesso alle strutture e agli impianti sportivi;
e) supporti e prodotti informatici, audiovisivi e
fotografici.
PARTE IV - NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 51 Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di uno specifico
Fondo regionale per le giovani generazioni.
Nella concessione dei finanziamenti previsti dalla
presente legge, la Regione dà priorità alle forme
associative tra gli Enti locali.
Art. 52 Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
L.R 28 dicembre 1999, n. 40 Promozione delle città
dei bambini e delle bambine ;
L.R. 25 giugno 1996, n. 21 Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani ;
L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 Delega ai comuni delle
funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di
vacanza per minori ;
L.R. 8 agosto 2001, n. 23 Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi didattico-educativi
nel territorio della Regione Emilia- Romagna ;
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 11, 12 e 13 della LR 14 agosto 1989,
n. 27 Norme concernenti la realizzazione di
politiche di sostegno alle scelte di procreazione
ed agli impegni di cura verso i figli ; l'art. 4
della LR 24 maggio 2004, n. 10 Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla costituzione
della associazione nazionale italiana Città amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA) .
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla loro
conclusione, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti.
Art. 53 Modifiche alla LR 24 maggio 2004, n. 10
1. L'art. 3 della LR 24 maggio 2004, n. 10
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
costituzione della associazione nazionale italiana
Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza
(CAMINA) è sostituito dal seguente:
Art. 3
(Quota associativa, programmi e contributi)
La Regione provvede all'erogazione della quota
associativa annuale. CAMINA presenta alla Giunta
regionale programmi di attività nei settori di cui
all'art. 1, comma 2. La Giunta approva i programmi,
concede i relativi contributi, stabilendone le
modalità di erogazione. A tal fine la Giunta
individua i capitoli ordinari di spesa per
garantire la copertura finanziaria della quota
associativa annuale, nonché dei contributi per la
realizzazione delle attività programmate, con
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale
i programmi di cui al comma 2, corredati dei
relativi piani finanziari, nonché una relazione
annuale che attesti la realizzazione delle attività
e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette
la relazione alla competente Commissione
dell'Assemblea legislative regionale. L'assessore
all'infanzia e adolescenza informa le competenti
commissioni dell'assemblea legislativa delle
attività svolte da CAMINA.
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