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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2786
Presentato in data: 30/07/2007
Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio Emiliano-Romagnolo (delibera di Giunta n. 1166 del 27 07 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 CAPO I - Finalità e norme generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni ed ambiti applicativi
Articolo 3 - Patrimonio delle risorse genetiche
Articolo 4 - Linee guida di intervento
CAPO II - Repertorio regionale ed altri strumenti
di conservazione, tutela e salvaguardia
Articolo 5 - Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche agrarie
Articolo 6 - Iscrizione al repertorio regionale
Articolo 7 - Funzione e composizione della
Commissione tecnico-scientifica
Articolo 8 - Conservazione ex situ delle risorse
genetiche
Articolo 9 - Agricoltori custodi
Articolo 10 - Rete di conservazione tutela e
salvaguardia
Articolo 11 - Moltiplicazione e diffusione di
materiale genetico
Articolo 12 - Criteri di attuazione
CAPO III - Disposizioni finali
Articolo 13 - Trattamento di dati personali
Articolo 14 - Norma finanziaria
CAPO I Finalità e norme generali
Articolo 1 Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6
aprile 2004 n. 101 (Ratifica ed esecuzione del
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione
Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di
sviluppo, promozione e salvaguardia degli
agroecosistemi locali e delle produzioni di
qualità, favorisce e promuove la tutela delle
varietà e razze locali di interesse agrario, al
fine di garantire la conservazione e la
valorizzazione delle risorse genetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del
proprio territorio.
2. Le varietà e le razze locali appartengono al
patrimonio naturale di interesse agrario e
zootecnico dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce
l'utilizzazione collettiva del patrimonio di
varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero
delle risorse genetiche autoctone, attraverso la
Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui
all'articolo 10.
4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce
iniziative pubbliche e private volte alla
conservazione, tutela e valorizzazione delle
varietà e razze locali di interesse agrario, con
particolare riguardo per quelle a rischio di
erosione.
5. La Regione, mediante appositi programmi
d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e
le iniziative di cui al comma 4, determina i
criteri e le modalità di attuazione.
Articolo 2 Definizioni ed ambiti applicativi
1. Ai fini della presente legge sono considerate
risorse genetiche indigene di interesse agrario:
a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni
autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;
b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni
che, seppure di origine esterna al territorio
emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo
tempo e si sono integrati tradizionalmente nella
agricoltura regionale;
c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di
cui alle lettere precedenti, attualmente scomparse
dal territorio regionale e conservate in orti
botanici, allevamenti, istituti sperimentali,
banche del germoplasma pubbliche o private,
università e centri di ricerca anche di altre
Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a
favorirne la reintroduzione.
2. Ai fini della presente legge valgono le
definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione
in situ si intende anche la conservazione delle
risorse genetiche in azienda (on farm).
3. Ai fini della presente legge, per ambito locale
si intende la parte del territorio regionale in cui
è, o era, presente una determinata risorsa
genetica.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui
all'articolo 12 sono definiti i criteri in base ai
quali le risorse genetiche indigene di cui al comma
1, possono essere definite a rischio di erosione
genetica.
Articolo 3 Patrimonio delle risorse genetiche
1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su
ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di
cui all'articolo 5, la Regione riconosce il
patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche
delle comunità locali, rilevanti per la
conservazione e la valorizzazione delle diversità
biologiche presenti nel territorio, ne promuove una
più vasta applicazione anche con il consenso dei
detentori di tale patrimonio, favorisce l'equa
ripartizione dei benefici derivanti
dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni
e pratiche all'interno delle medesime comunità
locali, in attuazione dell'articolo 8j della
Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992),
ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e
dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura ratificato dall'Italia con legge 6
aprile 2004, n. 101.
Articolo 4 Linee guida di intervento
1. La Giunta Regionale, sentito il parere della
Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo
7, approva linee guida di intervento per le
attività inerenti la tutela delle risorse genetiche
di interesse agrario.
2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1,
la Regione:
a) provvede, tramite affidamento a soggetti
pubblici o privati di comprovata esperienza, allo
studio ed al censimento su tutto il territorio
regionale della biodiversità animale e vegetale di
razze e varietà locali di interesse agrario;
b) favorisce iniziative a carattere pubblico e
privato tendenti alla conoscenza alla tutela ed
alla conservazione della biodiversità indigena di
interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze
e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione
delle varietà e razze locali, in particolare quelle
soggette a rischio di erosione genetica;
c) definisce iniziative specifiche e prioritarie
volte alla tutela, al miglioramento ed alla
valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché
alla loro riproduzione e messa a disposizione degli
agricoltori custodi.
CAPO II Repertorio regionale ed altri strumenti di
conservazione, tutela e salvaguardia
Articolo 5 Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche agrarie
1. Al fine di consentire la tutela delle risorse
genetiche indigene, è istituito il Repertorio
volontario regionale, suddiviso in sezione animale
e vegetale, al quale sono iscritte razze, varietà,
popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale
di cui all'articolo 2.
2. Il Repertorio regionale è organizzato secondo
criteri e caratteristiche che consentono
l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi
strumenti eventualmente esistenti a livello
nazionale ed internazionale.
3. Il Repertorio delle risorse genetiche è
pubblico, è gestito dalla Direzione generale
competente in materia di agricoltura ed è
consultabile anche attraverso strumenti informatici
e telematici.
Articolo 6 Iscrizione al Repertorio regionale
1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed
istituzioni scientifiche, enti pubblici,
associazioni, organizzazioni private e singoli
cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere
allegata una scheda tecnica corredata di tutta la
documentazione a supporto della richiesta avanzata
relativa a ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente
alla iscrizione di risorse genetiche autoctone al
Repertorio, avvalendosi per la redazione delle
relative schede della collaborazione di esperti di
comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione è comunque subordinata
all'istruttoria ed al parere favorevole della
Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo
7.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui
all'articolo 12 sono disciplinate le modalità e le
procedure per l'iscrizione al Repertorio.
Articolo 7 Funzioni e composizione della
Commissione tecnico-scientifica
1. La Commissione tecnico-scientifica è organo
consultivo e propositivo della Giunta Regionale.
Essa ha il compito di:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla
cancellazione dal Repertorio regionale delle
risorse genetiche di cui all'articolo 5, in base ai
criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di
cui all'articolo 12;
b) esprimere parere sulle linee guida di intervento
di cui all'articolo 4;
c) proporre le priorità e le tipologie di
intervento relative alle risorse genetiche.
2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata
dalla struttura regionale competente, è istituita
con apposito atto della Giunta regionale. Essa è
composta da:
a) due funzionari della Direzione generale
Agricoltura esperti della materia, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) un esperto di agrobiodiversità;
c) tre esperti del settore vegetale;
d) due esperti del settore zootecnico;
e) un esperto di conservazione di risorse naturali.
3. La Commissione, in base alla legge regionale 27
maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale), si dota di apposito regolamento per il
suo funzionamento interno.
4. Ai componenti esterni alla Regione è
riconosciuto un compenso di Euro 250,00 per seduta,
oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute nei limiti della normativa vigente. La
partecipazione dei dipendenti regionali alla
Commissione non comporta oneri a carico della
Regione.
Articolo 8 Conservazione ex situ delle risorse
genetiche
1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la
conservazione ex situ delle varietà e razze locali,
la Regione individua appositi soggetti pubblici e
privati di comprovata esperienza nel settore e
dotati di idonee strutture tecnico organizzative
cui affidare la tutela e la conservazione ex situ
delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio
regionale.
2. L'affidamento e le modalità di funzionamento
delle strutture per la conservazione ex situ sono
disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui
all'articolo 12.
3. I soggetti individuati svolgono tutte le
attività dirette a salvaguardare il materiale da
loro conservato da qualsiasi forma di
contaminazione, alterazione e distruzione.
4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2
confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte
nel Repertorio regionale.
5. Presso la Direzione Generale competente in
materia di agricoltura è tenuto il registro
pubblico informatizzato delle risorse genetiche
presenti nelle strutture che si occupano di
conservazione ex situ, consultabile anche
attraverso strumenti informatici e telematici.
Articolo 9 Agricoltori custodi
1. Ai fini della presente legge si definisce
agricoltore custode colui che provvede alla
conservazione in situ o on farm delle varietà e
razze locali a rischio di estinzione iscritte nel
Repertorio di cui all'articolo 5.
2. Con la deliberazione di Giunta di cui
all'articolo 12, sentito il parere della
Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo
7, saranno definiti i criteri per il conferimento
dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad
esso demandati ed il corrispettivo spettante per le
eventuali attività prestate.
3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un
apposito Registro pubblico, gestito dalla Direzione
generale competente in materia di agricoltura e
consultabile anche attraverso strumenti informatici
e telematici.
Articolo 10 Rete di conservazione tutela e
salvaguardia
1. La Regione istituisce e coordina la rete di
conservazione tutela e salvaguardia del germoplasma
indigeno, di seguito denominata Rete , di cui
fanno parte di diritto gli agricoltori custodi
definiti all'articolo 9 ed i soggetti pubblici o
privati di cui all'articolo 8, che svolgono per
conto della Regione la conservazione ex situ delle
risorse genetiche.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, possono
aderire alla Rete Province, Comuni, Comunità
montane, Enti parco, istituti sperimentali, centri
di ricerca, università, associazioni, agricoltori
singoli od in forma associata che siano in possesso
dei requisiti previsti dalla deliberazione di
Giunta di cui all'articolo 12.
3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni
attività diretta a mantenere in vita il patrimonio
di risorse genetiche di interesse agrario a rischio
di erosione attraverso la conservazione ex situ ed
in situ e ad incentivarne la diffusione.
4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare
domanda di privativa varietale o brevettuale su di
una varietà essenzialmente derivata da una varietà
iscritta nel Repertorio oppure su materiale
biologico da questa derivante, debbono chiedere
preventiva autorizzazione alla Regione.
Articolo 11 Moltiplicazione e diffusione di
materiale genetico
1. Al fine di consentire il recupero, il
mantenimento e la riproduzione delle risorse
genetiche vegetali di cui alla presente legge, i
soggetti affidatari della tutela e conservazione ex
situ delle risorse genetiche vegetali di cui
all'articolo 8, nonché gli agricoltori custodi di
cui all'articolo 9, gli istituti sperimentali, i
centri di ricerca e le università, che intendono
svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione
di materiale genetico devono attenersi alle
normative in materia fitosanitaria e di qualità del
materiale da riproduzione, e munirsi
dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2
della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme
in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione
della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione
delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21
agosto 2001, n. 31).
2. Al fine di garantire un uso durevole delle
risorse genetiche autoctone è consentita tra gli
aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione,
senza scopo di lucro e in ambito locale, di una
modica quantità di materiale genetico, tesa al
recupero, mantenimento e riproduzione di varietà
locali indigene a rischio di erosione genetica ed
iscritte nel Repertorio volontario regionale.
3. Con la deliberazione di Giunta di cui
all'articolo 12 è definita la modica quantità con
riferimento alla singola varietà.
Articolo 12 Criteri di attuazione
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale con proprio
atto approva:
a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche
indigene di cui all'articolo 2 sono considerate a
rischio di erosione genetica;
b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al
Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai
sensi dell'articolo 6;
c) i criteri in base ai quali la Commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, esprime
parere in merito all'iscrizione ed alla
cancellazione dal Repertorio delle risorse
genetiche indigene;
d) le modalità di funzionamento delle strutture per
la conservazione ex situ di cui all'articolo 8,
nonché le modalità di affidamento delle attività di
conservazione alle stesse;
e) i criteri per il conferimento dell'incarico di
conservazione in situ o on farm agli agricoltori
custodi di cui all'articolo 9, nonché i compiti ad
essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;
f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui
all'articolo 10 comma 2, per l'adesione alla
Rete ;
g) la modica quantità con riferimento alla singola
varietà di cui all'articolo 11, comma 3.
CAPO III Disposizioni finali
Articolo 13 Trattamento di dati personali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la
Giunta regionale può diffondere, anche per via
telematica, i dati relativi alle strutture di
conservazione ex situ di cui all'articolo 8, i dati
contenuti nel registro degli agricoltori custodi di
cui all'articolo 9, nonché i dati relativi ai
soggetti aderenti alla Rete di conservazione,
tutela e salvaguardia di cui all'articolo 10.
2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a
nome, cognome, denominazione e sede del soggetto,
persona fisica o giuridica, che provvede alla
conservazione della risorsa genetica. Per quanto
concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di
diffusione sono relativi alla denominazione e alla
sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale
sede di conservazione della risorsa genetica.
3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le
finalità di cui ai commi precedenti, effettuare
operazioni di comunicazione per le finalità di cui
al comma 4, articolo 1 della presente legge.
Articolo 14 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, con l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilità in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio, a
norma dell'articolo 37, della legge regionale n. 40
del 2001.
2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto al
comma 4 dell'articolo 7 si provvede nell'ambito
dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 Spese
per il funzionamento - compresi i gettoni di
presenza ed i compensi ai componenti, le indennità
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai
membri esterni alla Regione di consigli,
commissioni e comitati - Spese obbligatorie
afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 Compensi e
rimborsi spettanti ai componenti di organi
collegiali del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2007 e nell'ambito delle disponibilità
previste nel medesimo capitolo dai bilanci degli
esercizi successivi.
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