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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3004
Presentato in data: 16/10/2007
Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI). (16.10.07).

Presentatori:

Rivi Gian Luca Uniti nell'Ulivo - D.S.
Richetti Matteo Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Beretta Nino Uniti nell'Ulivo - D.S.
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Borghi Gianluca Verdi per la pace
Villani Luigi Giuseppe Forza Italia

Testo:

 Art. 1 Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1
1. L'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 1 del 2001
è sostituito dal seguente: «II Comitato regionale
per le comunicazioni è composto dal Presidente e da
due componenti.».
2. L'articolo 3, comma 6, primo capoverso, della
L.R. n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente: «6.
Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal
Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto
limitato a un solo nome; in caso di parità risulta
eletto il più anziano di età.».
3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della L.R. n. 1
del 2001, come introdotto dall'articolo 1 della
L.R. n. 27 del 2002, è sostituito dal seguente: «5.
Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro
sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata
dalla carica di singoli componenti, si procede
entro sessanta giorni dalla cessazione della
carica.».
4. L'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1 del 2001
è sostituito dal seguente: «1. Ai componenti del
Comitato è corrisposta, per dodici mensilità
annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle
seguenti percentuali della indennità di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il Presidente del Comitato, quarantacinque
per cento;
b) per gli altri componenti, quindici per cento.».
5. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della L.R.
n. 1 del 2001, come introdotto dall'articolo 1
della L.R. 31 ottobre 2002, n, 27, sono abrogati.
b) Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 1 del
2001;
c) le parole «a maggioranza assoluta dei suoi
componenti» e «con la maggioranza di cui al comma
1», dell'articolo 10.
Art. 2 Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
1. L'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 1 del 1989
è sostituito dal seguente: «1. La Commissione
amministratrice è formata dal Presidente e da altri
due componenti eletti ali inizio di ogni
legislatura dal Consiglio regionale con voto
limitato a un solo nome».
2. L'articolo 7 della L.R. n. 1 del 1989 è
sostituito dal seguente: «Art. 7 - Revisore
contabile
1) Il controllo della gestione finanziaria
dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto
nel registro dei revisori contabili, nominato dal
Presidente della Regione.
2) Il revisore contabile esamina i bilanci e il
conto consuntivo e predispone apposita relazione.
Trasmette al Presidente della Regione una relazione
semestrale sull'andamento della gestione
finanziaria dell'Azienda. A richiesta del
Presidente della Regione riferisce su specifici
aspetti della gestione.».
3. Sono abrogate le seguenti norme della L.R. n. 1
del 1989:
a) la lettera c) del comma 1, dell'articolo 4;
b) il comma 3 dell'articolo 11.
4. Negli articoli 4, comma 2, e 8 i termini
«Collegio dei revisori» sono sostituite con
«revisore contabile».
Art. 3 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si
applicano a decorrere dalla scadenza del mandato
quinquennale dei componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si
applicano a decorrere dalla legislatura successiva
a quella di entrata in vigore della presente legge.
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