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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3223
Presentato in data: 20/12/2007
3223 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Muzzarelli, Pironi, Fiammenghi, Lucchi, Barbieri, Piva, Salsi, Zoffoli, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento (19 12 07).

Presentatori:

Muzzarelli Gian Carlo PARTITO DEMOCRATICO
Pironi Massimo PARTITO DEMOCRATICO
Fiammenghi Vladimiro PARTITO DEMOCRATICO
Lucchi Paolo PARTITO DEMOCRATICO
Barbieri Marco PARTITO DEMOCRATICO
Piva Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Salsi Laura PARTITO DEMOCRATICO
Zoffoli Damiano PARTITO DEMOCRATICO

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Sostituzione del titolo
1. Il titolo della legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 (Norme per la disciplina delle attività
turistiche di accompagnamento) è sostituito dal
seguente: «Norme per la disciplina delle attività
di animazione e di accompagnamento turistico».
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 1
1. L'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2000
è sostituito dal seguente:
«Art. 1 - Finalità
1. Con la presente legge vengono definite e
disciplinate le attività professionali turistiche
di animazione e accompagnamento in attuazione e nel
rispetto delle normative statali e comunitarie.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 2
1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale
n. 4 del 2000 è sostituita dalla seguente:
«Definizione delle professioni turistiche di
animazione e accompagnamento».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del
2000 sono aggiunti i seguenti:
«4. La guida ambientale-escursionistica può essere
specializzata in:
a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori
strada per accompagnare singoli o gruppi in
itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche
su percorsi e sentieri sterrati o non battuti,
assicurando alla clientela assistenza tecnica e
meccanica e fornendo alla stessa notizie di
interesse turistico sui luoghi di transito;
b) equiturismo per accompagnare persone singole o
gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo,
assicurando la necessaria assistenza tecnica e
fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi
di transito;
c) turismo acquatico per organizzare il tempo
libero a persone singole o gruppi con attività
nautiche o sportive afferenti alle discipline che
si possono svolgere in acqua;
d) turismo subacqueo per accompagnare nelle
immersioni persone singole o gruppi, dopo avere
fornito loro informazioni sul percorso e sulle
caratteristiche della biologia, della flora e della
fauna marina.
5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a
seguito di percorsi formativi specifici ovvero di
completamento o arricchimento del percorso
formativo di guida ambientale-escursionistica,
possono essere individuate dalle Province e
sottoposte alla successiva valutazione tecnica
della Regione insieme ai seguenti elementi di
dettaglio:
a) denominazione della specializzazione;
b) ambito territoriale;
c) titoli necessari;
d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo
richiesto.
6. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione assembleare, approva periodicamente
l'elenco aggiornato delle specializzazioni
validate.
7. È animatore turistico chi, per attività
professionale, è in grado di organizzare per gruppi
di turisti attività ricreative, motorie o sportive
per svago o divertimento in strutture ricettive o
in altri luoghi attrezzati per l'ospitalità.».
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 3
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000
è sostituito dal seguente:
«Art. 3 - Condizioni per l'esercizio dell'attività
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di
cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione Europea ovvero essere residente in
Italia da almeno tre anni;
b) abilitazione all'esercizio della professionale
conseguita mediante la frequenza ai corsi di
formazione professionale ed il superamento dei
relativi esami;
c)idoneità psico-fìsica all'esercizio della
professione attestata da certificato rilasciato
dalla Azienda Unità sanitaria locale del Comune di
residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di
cui all'articolo 2 è necessario possedere o
accertare la copertura assicurativa di
responsabilità civile per i rischi derivanti alle
persone dalla partecipazione alla visita o
all'attività prevista.
3. Qualora cittadini di altri Stati membri della
Unione Europea intendano svolgere in Italia le
attività di cui all'articolo 2, essi devono
provare, qualora sottoposti ad accertamento, il
possesso delle conoscenze e attitudini
professionali nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 391 (Attuazione
delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE
concernenti l'espletamento di attività economiche
varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre
1990, n. 428 legge comunitaria 1990 ).
L'accertamento è di competenza del Comune nel quale
viene esercitata l'attività. Il riconoscimento di
titoli attestanti una formazione professionale
attinente alla professione di animatore o di
accompagnatore turistico, è effettuato secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE
relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale che
integra la direttiva 89/48/CEE).
4. L'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, consente
l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il
territorio regionale. Le Province, ai fini
dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo
6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti
rilasciati secondo le rispettive competenze
tecniche dal CONI o da altri enti di promozione
sportiva a tal fine autorizzati. Le Province
potranno riconoscere le specializzazioni a coloro
che, già in possesso dell'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta
valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro
possesso.
5. L'abilitazione all'esercizio della professione
di guida turistica consente l'esercizio
dell'attività negli ambiti territoriali, di
estensione almeno comunale, per i quali è stato
superato l'esame.
6. Qualora una guida turistica abilitata ad
esercitare in un determinato ambito voglia
estendere l'abilitazione ad altri territori, può
chiedere di svolgere un esame integrativo relativo
a detti territori, superato il quale può svolgere
l'attività. La guida turistica può altresì chiedere
di superare un esame relativo alla conoscenza di
un'ulteriore lingua straniera.
7. Coloro che siano già in possesso
dell'abilitazione all'esercizio di una delle
professioni turistiche di cui all'articolo 2,
possono, attraverso il superamento di un esame per
le materie differenziali, conseguire l'abilitazione
all'esercizio di un'altra professione turistica.
8. Per l'esercizio dell'attività di animatore
turistico di cui all'articolo 2, comma 7
costituisce requisito indispensabile il possesso di
idoneo titolo di qualificazione professionale
quando le attività oggetto del servizio sono a
carattere ludico o culturale o artistico, ovvero
del diploma universitario dell'Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla Legge 7
febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l'educazione
fisica) o di laurea in Scienze Motorie di cui al
decreto legislativo 8 Maggio 1998, n. 178
(Trasformazione degli Istituti superiori di
educazione fisica e istituzione di facoltà e di
corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a
norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15
maggio 1997, n. 127) quando le attività oggetto del
servizio sono a carattere motorio o sportivo.
Quando tali attività si svolgono all'interno di uno
stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e
simili è fatto obbligo all'impresa di dotarsi di
personale abilitato.».
9. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di
un titolo dichiarato equipollente con disposizione
di legge o decreto ministeriale e ai soggetti
titolari di laurea o diploma universitario in
materia turistica o di un titolo dichiarato
equipollente con disposizione di legge o decreto
ministeriale si applica quanto disposto dall'art.
10, comma 4 del DL 31 gennaio, n. 7, convertito con
modificazioni in Legge 2 aprile 2007, n. 40.
10. La verifica delle conoscenze linguistiche e,
laddove richiesta, del territorio di riferimento è
disposta dalle Province in apposite sessioni di
esame da tenersi non meno di 2 volte l'anno.
Art. 5
Inserimento dell'articolo 3 bis
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 4 del
2000, è inserito il seguente:
«Art. 3 bis - Agevolazioni per le guide
1. Le guide turistiche e le guide
ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento
del gruppo, ovvero per esigenze di aggiornamento
professionale, sono ammesse gratuitamente in tutti
i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le
altre strutture aventi simili caratteristiche di
proprietà della Regione e degli Enti locali, purché
rientranti negli ambiti della propria competenza
professionale.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 6
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: «1. La
Provincia istituisce appositi elenchi con
riferimento alle diverse professioni turistiche,
nei quali sono inseriti coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 3.».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
«La Provincia cura la pubblicazione annuale nel
Bollettino ufficiale della Regione dei nominativi
di coloro che si dichiarano disponibili, entro il
31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio
della professione per la quale sono stati abilitati
e indicano anche le lingue straniere per le quali è
stato superato l'esame. L'elenco delle guide
turistiche indica altresì gli ambiti territoriali
per i quali sussiste l'abilitazione. L'elenco delle
guide ambientali-escursionistiche indica le
eventuali specializzazioni.».
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente
legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata
in vigore, la Regione organizza una sessione
speciale di esami per conseguire l'abilitazione di
animatore turistico, per la quale possono fare
domanda:
coloro che abbiano frequentato con profitto uno o
più corsi, almeno per complessive trecento ore, i
cui contenuti siano assimilabili alle materie
previste per le figure professionali presenti nel
repertorio delle qualifiche regionali per l'area
professionale Promozione ed erogazione dei servizi
turistici ;
coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi
negli ultimi dieci anni attività di animazione,
assimilabili a quelle di cui all'articolo 2, comma
7 della legge regionale n. 4 del 2000, così come
modificato dall'articolo 3 della presente legge, e
lo dimostrino fiscalmente.
2. La sessione speciale di cui al comma 1 è gestita
da una commissione, nominata dal Presidente della
Regione, costituita da cinque membri, di cui due
rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto
il presidente, e tre esperti nelle discipline
oggetto dell'esame, di cui uno in possesso di
specifica competenza in materia.
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