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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3292
Presentato in data: 22/01/2008
Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche (delibera di Giunta n. 51 del 21 01 08).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 La materia della  distribuzione  commerciale,  alla
luce delle disposizioni contenute nell'art. 117
della Costituzione e della giurisprudenza
costituzionale (ad esempio sentenza n. 1 del 2004),
rientra tra quelle di competenza esclusiva
regionale: le Regioni sono pertanto competenti a
innovare le disposizioni statali in materia di
commercio.
Va rilevato tuttavia che alla discilpina del
commercio afferiscono aspetti relativi a materia di
competenza statale come la tutela della
concorrenza, l'ordinamento civile e la
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; si tratta quindi di fattispecie con cui
le disposizioni regionali devono essere coerenti.
Con il presente progetto di legge la Giunta
regionale intende promuovere la conoscenza e la
valorizzazione delle attività commerciali ed
artigianali aventi valore e interesse storico,
artistico, architettonico e ambientale, utili per
la connotazione socio-economica e culturale delle
nostre radici storiche, nonché testimonianza della
più nobile tradizione imprenditoriale e mercatale
locale. Si tratta di risorse preziose per le nostre
città anche per l'attrattività turistica che
possono determinare. Sono di seguito illustrati i 6
articoli che compongono il progetto di legge.
All'articolo 1 sono definite le finalità che
consistono nella promozione, conoscenza e
valorizzazione delle attività commerciali e
artigianali aventi caratteristiche di valore
storico, artistico, architettonico e ambientale.
L'articolo 2 individua i requisiti che gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio, di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
le attività artigiane ed i mercati storici devono
possedere per essere qualificati, ai fini del
progetto di legge, botteghe storiche o mercati
storici.
La lett. a) del comma 1 dell'articolo introduce un
importante fattore per determinare la storicità
delle citate attività che risiede nel
raggiungimento di una soglia minima temporale di
svolgimento dell'attività. Lo svolgimento di una
medesima attività commerciale in un medesimo locale
o nella stessa area pubblica per almeno 50 anni è
uno degli elementi di individuazione delle
botteghe storiche e mercati storici .
Ciò posto occorre evidenziare che la storicità,
intesa come esistenza prolungata nel tempo
dell'attività, deve essere accompagnata da altri
fattori.
I locali, gli arredi e le aree devono infatti
presentare caratteristiche di particolare interesse
storico, artistico, architettonico e ambientale e
devono essere collegati con l'attività commerciale
proprio per connotarne il radicamento nel tempo.
All'articolo 2, comma 2 viene stabilito un criterio
che consente di includere nel novero delle botteghe
storiche anche le attività che non si sono potute
svolgere, con le caratteristiche che la norma
richiede, nei medesimi locali, a seguito di
trasferimenti o di ampliamenti; in tal caso occorre
tuttavia che la sede attuale di svolgimento
dell'attività sia adiacente o nelle immediate
vicinanze di quella originaria.
Al comma 3 del medesimo articolo è stabilita la
possibilità di classificare botteghe storiche
anche le attività di somministrazione di alimenti e
bevande recanti la denominazione osteria , purchè
operanti da almeno 25 anni, per l'indubbio valore
di radicamento nel territorio emiliano-romagnolo
che tali osterie hanno.
La individuazione delle attività aventi valore
storico, artistico, architettonico ed ambientale
definite nel progetto di legge botteghe storiche
e mercati storici è realizzata con l'iscrizione
in un apposito Albo comunale (art. 3, comma 3) e
con l'attribuzione del marchio regionale di
Bottega storica e di Mercato storico (art. 3,
comma 6).
L'articolo 3 definisce la procedura amministrativa
per l'individuazione delle botteghe e mercati
storici. Detta procedura si articola in tre diverse
fasi:
la prima - di competenza regionale - è volta a
definire, mediante un provvedimento di natura
amministrativa (delibera di giunta regionale da
assumere entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della legge), i criteri e le modalità per
l'individuazione delle botteghe storiche e dei
mercati storici;
la seconda - di competenza provinciale - è
finalizzata ad integrare entro 60 giorni dalla data
di adozione della delibera regionale, i criteri e
le modalità fissati nel provvedimento regionale al
fine di introdurre elementi che, tenendo conto
delle specificità del tessuto economico delle
singole realtà territoriali, rendano detti criteri
regionali più adeguati alle singole realtà locali;
la terza - di competenza comunale - è finalizzata
alla individuazione e classificazione delle
botteghe storiche e dei mercati storici presenti
nel proprio territorio. I Comuni iscrivono le
botteghe storiche e i mercati storici in un
apposito albo comunale entro 120 giorni dalla data
di adozione del provvedimento provinciale ovvero,
in sua mancanza, dalla adozione della delibera di
Giunta regionale. Le modalità di tenuta dell'albo
comunale sono regolate dalla Giunta regionale e
possono essere integrate da ciascuna Provincia.
Nell'articolo 3 trova piena applicazione il
principio di sussidiarietà verticale in relazione
al quale la funzione deve essere allocata in capo
all'Ente più vicino ai cittadini destinatari della
funzione stessa, tale disposizione trae origine
dalla necessità di tener conto delle peculiari
tradizioni locali. Ai sensi di quanto disposto al
comma 6 dell'articolo 3, alle attività commerciali
ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'apposito
Albo comunale viene conferito il marchio di
Bottega storica e di Mercato storico da esporsi
nei luoghi dove si esercita l'attività.
Il marchio è approvato dalla Regione che definisce
altresì, con atto di Giunta, le modalità e le forme
di utilizzazione del marchio stesso.
Il progetto di legge definisce, all'articolo 4, le
condizioni per lo status di Bottega storica o
Mercato storico .
Tale status è collegato al mantenimento delle
condizioni che hanno determinato l'iscrizione
all'Albo. Qualora tali condizioni vengano meno il
Comune deve procedere alla cancellazione dall'Albo.
L'articolo 4 contiene importanti misure volte alla
promozione e alla valorizzazione delle botteghe
storiche e dei mercati storici.
Innanzi tutto, con le disposizioni contenute al
comma 4 viene estesa a tali attività la
possibilità, per i Comuni, di applicare le misure
stabilite all'art. 8 della L.R. 14/1999. Si tratta
della possibilità di prevedere agevolazioni
fiscali, nonché agevolazioni a livello dei
regolamenti urbanistici e igienico sanitari.
Al comma 5 viene inoltre stabilito il principio in
base al quale tali attività sono prioritarie ai
fini della concessione dei contributi previsti
dalla L.R. 41/1997. Con tale prescrizione si
riconosce l'importanza di consentire il
mantenimento di tali attività anche attraverso
l'utilizzo degli strumenti finanziari regionali.
Il progetto di legge ha contemplato all'articolo 5
l'ipotesi di interventi di restauro conservativo e
valorizzazione, successivi all'iscrizione all'albo
comunale, stabilendo che tali lavori, ai fini del
mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale, non
debbano alterare l'immagine storica e tradizionale
delle attività imprenditoriali in oggetto. A tal
fine la disposizione prescrive che le proposte di
intervento debbano essere presentate al Comune che
può approvarle mediante l'istituto del silenzio
assenso oppure, qualora l'Amministrazione comunale
accerti che detti lavori siano tali da pregiudicare
i requisiti originari richiesti per l'appartenenza
all'albo, ne dà tempestiva comunicazione ai privati
e nel caso che questi decidano comunque di porre in
essere i lavori programmati provvede alla
cancellazione dall'albo.
L'articolo 6 del progetto detta disposizioni in
ordine ai controlli a cura dell'Amministrazione
comunale preordinati all'accertamento della
permanenza dei requisiti e del mantenimento delle
condizioni sulla cui base si è provveduto ad
assegnare il marchio di bottega e mercato storico.
All'esito dei controlli, qualora risultasse
l'inesistenza dei requisiti e delle condizioni
richieste, è previsto che il Comune - oltre alla
cancellazione dall'apposito albo che costituisce
presupposto necessario per il rilascio del relativo
marchio distintivo - disponga l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative secondo il
procedimento fissato dalla legge regionale vigente
in materia di sanzioni amministrative.
È prevista inoltre la rimozione del marchio, nei
confronti di coloro (non iscritti all'albo) che si
siano indebitamente fregiati della denominazione e
del marchio di Bottega storica .

Testo:

 Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza
e la valorizzazione delle attività commerciali ed
artigianali aventi valore storico, artistico,
architettonico e ambientale, che costituiscono
testimonianza della storia, dell'arte, della
cultura e della tradizione imprenditoriale e
mercatale locale.
2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al
comma 1 vengono definite, agli effetti della
presente legge, botteghe storiche o mercati
storici .
Art. 2
Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati
storici
1. Ai fini della presente legge gli esercizi
commerciali al dettaglio o di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, le imprese
artigianali e i mercati su aree pubbliche, per
essere definiti botteghe storiche e mercati
storici , devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
svolgimento della medesima attività da almeno 50
anni continuativi, nello stesso locale o nella
stessa area pubblica, anche se con denominazioni,
insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione
che siano state mantenute le caratteristiche
originarie;
b)
collegamento funzionale e strutturale dei locali e
degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare
il senso di un evidente radicamento nel tempo
dell'attività stessa; i locali in cui viene
esercitata l'attività devono avere l'accesso su
area pubblica oppure su area privata gravata da
servitù di pubblico passaggio;
c)
presenza nei locali, negli arredi sia interni che
esterni e nelle aree di elementi di particolare
interesse storico, artistico, architettonico e
ambientale.
2. Il periodo di cui alla lett. a) del comma 1 può
essere riferito anche alle attività svolte, con le
caratteristiche previste, in locali adiacenti o
nelle immediate vicinanze della sede originaria, a
seguito di trasferimento per cause di forza
maggiore o per ampliamento.
3. In deroga al disposto di cui alla lettera a) del
comma 1, lo status di bottega storica può essere
riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno
venticinque anni, quando si tratti di esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
recanti la denominazione osteria .
Art. 3
Individuazione delle botteghe storiche e dei
mercati storici
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale adotta
apposita deliberazione contenente i criteri e le
modalità di rilevazione dei dati e delle
informazioni relative alle botteghe storiche e ai
mercati storici.
2. Le Province possono integrare, entro 60 giorni
dal termine di cui al comma 1, i criteri e le
modalità fissati dalla Giunta regionale, con
elementi di particolare interesse per la realtà
territoriale di competenza.
3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni
dalla data di adozione della deliberazione di cui
al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della
Provincia, dalla data di adozione della
deliberazione di cui al comma 1, sulla base della
metodologia di rilevamento definita dalla Giunta
regionale, tenuto conto delle integrazioni
effettuate dalle Province, alla individuazione
delle botteghe e dei mercati storici presenti nel
proprio territorio e li iscrivono in un apposito
Albo comunale.
4. L'albo comunale può essere integrato a seguito
di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti
interessati.
5. Le modalità di tenuta dell'Albo comunale sono
definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. La Regione provvede, con deliberazione della
Giunta regionale, ad approvare i marchi di Bottega
storica e di Mercato storico che sono conferiti
alle attività commerciali ed artigiane e ai mercati
inseriti nell'albo comunale di cui al comma 3,
definendo i contenuti minimi essenziali del
marchio, le modalità e le forme di utilizzazione
dello stesso.
Art. 4
Status di Bottega storica o Mercato storico
1. Lo status di Bottega storica o Mercato
storico è collegato al mantenimento delle
caratteristiche morfologiche dei locali, delle
vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo,
esterno ed interno presenti al momento
dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno
determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta
del titolare dell'attività il Comune procede alla
cancellazione dall'Albo.
3. Non possono fregiarsi della qualifica di
Bottega storica o Mercato storico e della
possibilità di esporre il relativo marchio
distintivo le attività commerciali ed artigiane
che:
a)
non siano iscritte all'albo di cui al comma 3
dell'art. 3;
b)
siano state cancellate dall'albo sopraindicato.
4. Il Comune può disporre per le botteghe storiche
e i mercati storici iscritti all'albo le misure di
cui all'art. 8, comma 8 della L.R. 5 luglio 1999,
n. 14 Norme per la disciplina del commercio in
sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n.
114 .
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui
alla L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 Interventi nel
settore del commercio per la valorizzazione e la
qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre
1994, n. 49 , la Regione attribuisce titolo di
priorità agli interventi riguardanti Botteghe
storiche e Mercati storici .
Art. 5
Interventi di restauro conservativo e
valorizzazione
1. I proprietari e i gestori delle botteghe
storiche presentano al Comune proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione
della struttura edilizia o degli arredi, della
conformazione degli spazi interni, delle vetrine e
ogni altro elemento di decoro.
2. L'Amministrazione comunale valuta se gli
interventi di cui al precedente comma possano
alterare l'immagine storica e tradizionale
dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano
considerati tali da pregiudicare i requisiti
originari per l'appartenenza all'albo di cui al
comma 3 dell'art. 3, l'Amministrazione ne dà
comunicazione all'interessato entro il termine
dalla stessa stabilito indicando, ove ciò sia
possibile, le modifiche da apportare alla proposta
di intervento, necessarie ad evitare l'alterazione
dei requisiti originari. Nel caso in cui
l'interessato decida comunque di procedere agli
interventi programmati, senza conformarsi alle
indicazioni ricevute, il Comune dispone la
cancellazione dell'esercizio dall'albo.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. L'Amministrazione comunale può disporre, anche
avvalendosi delle proprie strutture di polizia
locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati
come Botteghe storiche al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti e il mantenimento delle
condizioni sulla cui base è stato assegnato il
marchio di Bottega storica .
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di
Bottega storica da parte di chi non è iscritto o
sia stato cancellato dall'Albo è applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a
Euro 2.000,00.
3. Il procedimento per l'applicazione della
sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge
regionale in materia di sanzioni amministrative.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di
cui all'art. 14 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale), applica le
sanzioni amministrative ed introita i proventi.
5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di
Bottega storica , il Comune ordina al trasgressore
la rimozione entro un termine allo stesso assegnato
e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.
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