Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 3362
Presentato in data: 06/02/2008
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 34 del 1999 'Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum' (06 02 08).

Presentatori:

Borghi Gianluca PARTITO DEMOCRATICO
Manca Daniele PARTITO DEMOCRATICO
Tagliani Tiziano PARTITO DEMOCRATICO
Salsi Laura PARTITO DEMOCRATICO
Ercolini Gabriella PARTITO DEMOCRATICO
Bortolazzi Donatella PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Nanni Paolo ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO
Barbieri Marco PARTITO DEMOCRATICO
Varani Gianni FORZA ITALIA - P.D.L.
Lombardi Marco FORZA ITALIA - P.D.L.
Zoffoli Damiano PARTITO DEMOCRATICO
Mazza Ugo SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Lucchi Paolo PARTITO DEMOCRATICO
Vecchi Alberto ALLEANZA NAZIONALE - P.D.L.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Sostituzione dell'art. 1 della Legge regionale
34/1999
1. L'art 1 della legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente: «Art 1 - Titolari del
diritto di iniziativa popolare 1. In attuazione
dell'art. 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare
delle leggi è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle
liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia
-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, raggiungano una popolazione di
almeno cinquantamila abitanti.».
Art. 2
Sostituzione dell'art. 2 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 2 della Legge regionale 34/99 è
sostituito dal seguente:
«Art 2 - Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve
contenere il testo del progetto di legge, redatto
in articoli, ed essere accompagnata da una
relazione che ne illustri le finalità ed il
contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese
a carico del bilancio della Regione deve contenere,
nel testo del progetto di legge o nella relazione,
gli elementi necessari per la determinazione del
relativo onere finanziario.».
Art. 3
Modificazione dell'art. 5 della Legge regionale
34/1999
1. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale
34/1999 è sostituito dal seguente:
«7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato
negativo, il responsabile del procedimento dichiara
improcedibile la proposta di iniziativa popolare e
il procedimento è concluso. Se dà risultato
positivo, il responsabile del procedimento
trasmette immediatamente il testo della proposta,
riprodotto da uno dei fogli recanti le
sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di
garanzia statutaria di cui all'art. 69 dello
Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o
della trasmissione alla Consulta è data
comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.».
Art 4
Sostituzione dell'art. 6 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 6 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 6 - Esame di ammissibilità della proposta
1. La Consulta di garanzia statutaria decide
sull'ammissibilità della proposta entro i
successivi trenta giorni, pronunciandosi
espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della
proposta;
b) conformità della proposta alle norme della
Costituzione e dello Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5,
sono informati, con almeno cinque giorni di
anticipo, a cura della Consulta, della riunione in
cui la Consulta inizierà l'esame della proposta.
Hanno diritto di intervenire a tale riunione per
essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la
proposta prima che la Consulta adotti la propria
decisione. Possono liberamente produrre, nella
stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame
la Consulta deve dar conto nelle premesse del
parere. La Consulta può convocare in ogni momento
gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o
ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata,
entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea
legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà
immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 5.».
Art. 5
Modificazione dell'art. 7 della Legge regionale
34/1999
1. Il comma I dell'art. 7 della Legge regionale
34/1999 è sostituito dal seguente:
«1. Le firme per la presentazione della proposta di
iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui
alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, sono
raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma
del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve
contenere, stampato in epigrafe, il testo del
progetto di legge. Il formato dei fogli è libero.
Le firme non possono essere raccolte su fogli
separati da quelli sui quali è stampato il testo
del progetto.».
Art. 6
Sostituzione dell'art. 8 della Legge regionale
34/1999
l. L'art. 8 della Legge regionale 34/99 è
sostituito dal seguente:
« Art. 8 - Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce
al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni
firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e
con assoluta certezza, il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui
liste elettorati l'elettore è iscritto. Le firme
prive di tali indicazioni, o con indicazioni non
corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate
nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere
autenticate a pena di nullità. Sono competenti per
l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14
della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dall'art. 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e
dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120;
b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato
per iscritto la loro disponibilità al Presidente
dell'Assemblea legislativa regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data
in cui è effettuata e può essere unica per tutte le
firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto
delle competenze indicate al comma 2. In tal caso
essa deve indicare il numero di firme
complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione delle firme dà atto della
manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta
o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi
certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
Detta iscrizione può essere comprovata anche da
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445.».
Art. 7
Sostituzione dell'art. 9 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 9 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 9 - Esame di regolarità della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della
proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed
autenticate entro i centottanta giorni successivi
alla data di vidimazione del foglio vidimato col
numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine
sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle
firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono
depositati presso l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di
almeno uno degli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali o le
dichiarazioni sostitutive riguardanti i
sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è
redatto, a cura del responsabile del procedimento,
processo verbale in cui sono raccolte le
dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a
rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine
di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle
sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione
dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno
dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dai deposito, il
responsabile del procedimento cura l'effettuazione
di controlli su almeno un decimo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte
con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle
amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione
dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali.
Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli
più vasti o generali. Le amministrazioni comunali
sono tenute a rispondere entro il termine
assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il
responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai
depositanti corrisponde a quello delle firme
effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla
lett. a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate
regolari - sono almeno cinquemila;
b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla
lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del
comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il
termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla
lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto
dall'art. 8;
d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla
lett. c) sono corredate dal certificato di
iscrizione del sottoscrittore nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, o dalla
relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del
procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1
dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a
quanto richiesto nella stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1 ;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false
o irregolari relativamente all'iscrizione del
firmatario nelle liste elettorali di un Comune
della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate
dalla certificazione d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione o dalla
regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del
procedimento dà atto del risultato dei riscontri
effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro
conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta
di garanzia statutaria ed è comunicato agli
incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale
di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso
contenuti, la Consulta di garanzia statutaria
delibera sulla validità della proposta di
iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa,
entro cinque giorni dalla data di adozione, al
Presidente dell'Assemblea legislativa. Il
responsabile del procedimento provvede a darne
immediata trasmissione in copia agli incaricati di
cui al comma 3 dell'art. 5.
8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata
invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui
al momento del deposito di cui al comma 2, o
successivamente per effetto dei riscontri di cui ai
commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente
autenticate e corredate da certificazione, o
dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione sia inferiore
a cinquemila.».
Art. 8
Sostituzione dell'art. 10 della Legge regionale
34/1999
1. L'art, 10 della legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 10 - Trasmissione alla Commissione
assembleare competente
1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7
dell'art. 9, che dichiara la regolarità della
proposta d'iniziativa popolare, il Presidente
dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la
proposta alla Commissione assembleare competente
per materia, dandone comunicazione, a cura del
responsabile del procedimento, agli incaricati di
cui al comma 3 dell'art. 5.
2. La Commissione assembleare informa
tempestivamente della data in cui la proposta verrà
discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art.
5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta
della Commissione per illustrare la proposta, e di
presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno
dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria
relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla
Commissione assembleare della proposta, senza che
su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la
proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del
giorno della prima seduta dell' Assemblea, la quale
deve decidere nel merito entro i successivi dodici
mesi.».
Art. 9
Aggiunta dell'art. 10-bis nella Legge regionale
34/1999
1. Dopo l'art. 10 della Legge regionale 34/1999 è
inserito il seguente:
«Art. 10-bis - Sottoposizione all'Assemblea di
questione di rilevante interesse
1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a)
possono altresì sottoporre all'Assemblea una
questione di rilevante interesse eventualmente
presentando proposte anche in termini generali. La
proposta deve essere accompagnata da una relazione
che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve
procedere all'esame della questione entro sei mesi
dalla trasmissione della proposta alla Commissione
assembleare competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le
disposizioni del presente Capo, ad eccezione
dell'art. 10 comma 4 e dell'art. 6 comma 1 lett. a)
e c).».
Art. 10
Sostituzione dell'art. 11 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 11 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 11 - Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e
comunali che approvano il progetto di legge sono
trasmesse dai Presidenti delle Province o dai
Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) e
c) possono altresì sottoporre all'Assemblea con le
medesime modalità di cui al comma 1 una questione
di rilevante interesse eventualmente presentando
proposte anche in termini generali.
3. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio
provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio
di Presidenza la deliberazione del Consiglio
provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli
comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di
Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio
comunale necessaria ad integrare il requisito di
cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli
comunali, tra la data di adozione della prima
deliberazione e quella di adozione dell'ultima
deliberazione, necessaria ad integrare il requisito
di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non
possono intercorrere più di 180 giorni.
5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i
Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati
di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di
iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi
degli incaricati devono essere gli stessi per tutti
i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione
data dal Comune che ha presentato la prima
deliberazione.
6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio
provinciale, o la prima deliberazione di un
Consiglio comunale, il responsabile del
procedimento ne trasmette copia alla Consulta di
garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di
ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6.
Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1
dell'art. 6 in caso di questione di rilevante
interesse.
7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio
provinciale, la Consulta di garanzia statutaria
delibera sulla regolarità della proposta entro
dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.
8. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli
comunali, il responsabile del procedimento, dopo la
decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le
deliberazioni necessarie ad integrare il requisito
di cui alla lett. c) del comma l dell'art. 1, siano
pervenute entro il termine di cui al comma 4.
Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi
eventualmente anche prima del decorso del termine
sopra indicato, il responsabile del procedimento ne
dà comunicazione alla Consulta di garanzia
statutaria, che delibera la regolarità della
proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il
responsabile del procedimento dichiara la decadenza
dell'iniziativa popolare.».
Art. 11
Sostituzione dell'art 12 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 12 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 12 - Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il
referendum per l'abrogazione totale o parziale di
una legge regionale, di un regolamento o di uno o
più atti amministrativi di interesse generale è
indetto quando lo richiedano almeno quarantamila
elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali
che rappresentino almeno un decimo degli abitanti
della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale,
ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il
cui contenuto riguarda interessi generali, o
interessi settoriali, o interessi diffusi,
riferibili, anche indirettamente, a tutto il
territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto
per lo Statuto, per i regolamenti interni degli
organi regionali, per le norme che regolano il
funzionamento di istituti ed organi di rilevanza
costituzionale o statutaria, per le leggi
tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali,
per le leggi di attuazione e di esecuzione delle
normative comunitarie, per le leggi di ratifica,
attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali della Regione e delle intese con
altre Regioni italiane e per i regolamenti
attuativi delle suddette leggi.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi
meramente esecutivi di leggi regionali non possono
essere sottoposti a referendum se la proposta non
riguarda anche le relative norme legislative.
5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche
l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse
collegate.
6. L'iniziativa referendaria non può essere
esercitata negli otto mesi che precedono la
scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.
7. Non può formare oggetto di iniziativa
referendaria un quesito che sia già stato
dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno
un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.»
Art. 12
Sostituzione dell'art. 13 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 13 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 13 - Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria
abrogativa, almeno tre elettori
dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di
promotori della raccolta depositano all'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il testo del quesito referendario, come
precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce
le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4
dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di
quattrocento cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le
firme sono presentate raggruppate per Comune di
iscrizione nelle liste elettorali dei
sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di
referendum abrogativo;
c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei
promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste
elettorali di un Comune della Regione; i
certificati sono presentati raggruppati per comune.
2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art.
5.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al
comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il
domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti
postali, telefonici, telematici e di telefax, di
tre persone alle quali viene attribuita la funzione
di rappresentare i sottoscrittori della richiesta
di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il
procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati
designati espressamente volta per volta, nelle fasi
del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre
iniziative a tutela del referendum. In mancanza di
precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si
intende che gli incaricati ed i delegati possano
agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al
comma 3 sono effettuate mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e
rilascia in copia ai promotori, il verbale che,
certificando l'avvenuto deposito, riporta le
dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere
sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al
quesito referendario a norma della lett. a) del
comma l;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle
certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui
alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma
1, il responsabile del procedimento verifica che
almeno trecento delle firme di cui al comma 1,
lett. a) siano regolarmente autenticate e siano
corredate dei certificati di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato
negativo, il responsabile del procedimento dichiara
improcedibile la richiesta di referendum, e il
procedimento è concluso. Se dà risultato positivo,
il responsabile del procedimento trasmette
immediatamente il testo del quesito e la relazione
illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria.
Della dichiarazione di improcedibilità o della
trasmissione alla Consulta è data comunicazione
agli incaricati di cui al comma 3.
8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa
regionale comunica all'Assemblea e al Presidente
della Giunta regionale la presentazione
dell'iniziativa referendaria che non sia stata
dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il
Presidente della Giunta dispone la pubblicazione
del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale
della Regione.».
Art. 13
Sostituzione dell'art 15 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 15 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
Art. 15 - Ammissibilità del quesito referendario
1. La Consulta di garanzia statutaria decide
sull'ammissibilità della richiesta di referendum
abrogativo, entro i trenta giorni successivi al
ricevimento del quesito e della relazione
illustrativa, pronunciandosi espressamente e
motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando
che il quesito riguardi leggi regionali,
regolamenti regionali, atti amministrativi
regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 2
dell'art. 20, dello Statuto regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle
condizioni posti dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito,
come definito all'art. 14;
e) all'omogeneità ed alla coerenza delle
disposizioni oggetto del quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta,
in caso che il quesito referendario investa atti
legislativi, verifica inoltre che in caso di
risultato positivo del referendum non si produca il
venire meno di normative a contenuto
costituzionalmente o statutariamente vincolato od
obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13,
sono informati, con almeno cinque giorni di
anticipo, a cura della Consulta, della riunione in
cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno
diritto di intervenire a tale riunione per essere
ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito
referendario prima che la Consulta adotti il
proprio parere. Possono liberamente produrre, nella
stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame
la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua
decisione. La Consulta può convocare in ogni
momento gli incaricati suddetti per chiedere
chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
4. La Consulta comunica la propria decisione
sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni
dalla deliberazione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa
regionale, che ne dà notizia all'Assemblea
legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.».
Art. 14
Sostituzione dell'art. 18 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 18 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 18 - Esame di regolarità della richiesta di
referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della
richiesta di referendum sono raccolte ed
autenticate entro i centottanta giorni successivi
alla data di vidimazione del foglio vidimato col
numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine
sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle
firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono
depositati presso l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di
almeno uno degli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali o le
dichiarazioni sostitutive riguardanti i
sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è
redatto, a cura del responsabile del procedimento,
processo verbale in cui sono raccolte le
dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a
rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine
di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle
sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione
dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno
dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il
responsabile del procedimento cura l'effettuazione
di controlli su almeno un decimo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte
con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle
amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione
dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali.
Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli
più vasti o generali. Le amministrazioni comunali
sono tenute a rispondere entro il termine
assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il
responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai
depositanti corrisponde a quello delle firme
effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla
lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate
regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla
lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del
comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il
termine di cui al comma 1 ;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla
lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto
dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla
lett. c) sono corredate dal certificato di
iscrizione del sottoscrittore nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, o dalla
relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del
procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1
dell'art, 17, o con indicazioni non corrispondenti
a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false
o irregolari relativamente all'iscrizione del
firmatario nelle liste elettorali di un Comune
della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate
dalla certificazione d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione o dalla
regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del
procedimento dà atto del risultato dei riscontri
effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro
conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta
di garanzia statutaria ed è comunicato, agli
incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale
di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso
contenuti, la Consulta di garanzia statutaria
delibera sulla validità della richiesta di
referendum abrogativo. La deliberazione è
trasmessa, entro cinque giorni dalla data di
adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa.
Il responsabile del procedimento provvede a darne
immediata trasmissione in copia agli incaricati di
cui al comma 3 dell'art. 13.
8. La richiesta di referendum abrogativo è
dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel
caso in cui al momento del deposito di cui al comma
2, o successivamente per effetto dei riscontri di
cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme
validamente autenticate e corredate da
certificazione o dichiarazione sostitutiva di
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
della Regione sia inferiore a quarantamila.»
Art. 15
Sostituzione dell'art. 19 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 19 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 19 - Procedibilità definitiva del referendum
1. Dopo la presentazione, ai sensi dell'art. 13
comma 1, della richiesta di referendum, sono
ammissibili solo interventi diretti a modificare,
in conformità alla richiesta stessa, la disciplina
vigente.
2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia
deliberato la validità della richiesta di
referendum, entro i trenta giorni successivi,
verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o
parziale, degli atti o delle singole disposizioni
cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione,
totale o parziale, se essa è accompagnata da altra
disciplina della stessa materia.
3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale
della disciplina sottoposta a referendum, la
Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.
4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale
della disciplina sottoposta a referendum ovvero
l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da
altra disciplina della stessa materia, o di
modifica delle disposizioni oggetto del referendum,
la Consulta riscontra se la nuova disciplina
risponde appieno al quesito referendario,
deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del
referendum. Se la nuova disciplina risponde solo
parzialmente al quesito referendario, la Consulta,
dando atto della parzialità dell'intervento, decide
la procedibilità del referendum, modificando per
quanto necessario il quesito referendario. In ogni
caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui
al comma 3 dell'art. 15, il parere e le
osservazioni degli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 13.
5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di
abrogazione parziale ovvero di abrogazione, totale
o parziale, accompagnata da altra disciplina della
stessa materia, o di modifica delle disposizioni
oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la
nuova normativa ha modificato i principi ispiratori
della complessiva disciplina preesistente o i
contenuti essenziali dei singoli precetti.
6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono
comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre
giorni dalla loro adozione, ai soggetti dì cui
all'art. 15, comma 4, i quali provvedono alla
comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.».
Art. 16
Sostituzione dell'art, 20 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 20 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 20 - Richiesta del referendum da parte dei
Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o
comunali contenenti il quesito referendario come
determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse
dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei
Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il quesito referendario deve essere
assolutamente identico in tutte le deliberazioni
dei Consigli provinciali o comunali. Le
deliberazioni contenenti un quesito anche
minimamente diverso sono considerate come distinte
iniziative di referendum. 3. L'iniziativa
referendaria si considera esercitata con la
presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli
provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio
di Presidenza la deliberazione del secondo
Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli
comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di
Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio
comunale necessaria ad integrare il requisito di
cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire
all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di
centoventi giorni dalla data della deliberazione
del Consiglio provinciale o comunale che ha
deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i
Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati
di cui al comma 3 dell'art 13. I nomi degli
incaricati devono essere gli stessi per tutti i
Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione
data dal Consiglio comunale o provinciale che ha
presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile
del procedimento ne trasmette copia alla Consulta
di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame
di ammissibilità entro i successivi trenta giorni,
secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il
responsabile del procedimento riscontra che tutte
le deliberazioni necessarie ad integrare il
requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano
pervenute entro il termine di cui al comma 4.
Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi
eventualmente anche prima del decorso del termine
sopra indicato, il responsabile del procedimento ne
dà comunicazione alla Consulta di garanzia
statutaria, che delibera la regolarità della
proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il
responsabile del procedimento dichiara la decadenza
dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito
alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli
provinciali o comunali, vengano a mancare, prima
della dichiarazione di ammissibilità del quesito,
le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.».
Art. 17
Sostituzione dell'art. 21 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 21 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 21 - Indizione del referendum
1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia
statutaria che dichiarano la validità delle
richieste di referendum abrogativo sono trasmesse,
entro cinque giorni dalla loro adozione, al
Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in
due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui
al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio
al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni
anno l'indizione dei referendum, fissando la data
di convocazione degli elettori in una domenica
compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 comma
5 della Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23
Costituzione e funzionamento della Consulta di
garanzia statutaria ;
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui
al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio
al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni
anno l'indizione dei referendum, fissando la data
di convocazione degli elettori in una domenica
compresa tra il 1 novembre e il 15 dicembre, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 comma
5 della Legge regionale n. 23 del 2007. Tra la data
di indizione e la domenica in cui sono convocati
gli elettori debbono decorrere almeno centoventi
giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la
data di svolgimento del referendum e riporta, per
ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli
elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato
all'Ufficio territoriale del Governo e al
Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è
comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle
Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia
del decreto di indizione mediante manifesti, da
affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta
giorni prima della data stabilita per la votazione.
I manifesti devono riportare integralmente ed
esclusivamente il decreto del Presidente della
Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai
competenti organi di informazione.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti
referendum nazionali, il Presidente della Giunta,
previa intesa con il Ministro dell'Interno, può
disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e
5, che le consultazioni sui referendum concernenti
provvedimenti regionali siano contestuali a quelle
relative ai referendum nazionali, fissando la
relativa data, modificando quella eventualmente già
fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal
comma 2. In tal caso restano valide, in quanto
possibile, le operazioni già eventualmente
effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo
svolgimento del referendum; esse sono individuate
con decreto del Presidente della Giunta.».
Art. 18
Sostituzione dell'art. 22 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 22 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 22 - Concentrazione di istanze referendarie
1. Su richiesta del Presidente della Giunta
regionale, la Consulta di garanzia statutaria
dispone la concentrazione in un unico referendum
delle istanze che presentano uniformità o analogia
di materia e ne dà comunicazione al Presidente
della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla
richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del
decreto di cui all'art. 21.
2. A tal fine la Consulta:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le
correzioni eventualmente necessarie od opportune
per rendere chiaro il quesito da porre agli
elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo
testo della sintesi del quesito referendario, ai
fini di cui al comma 4 dell'art 14.»
Art. 19
Sostituzione dell'art. 25 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 25 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 25 - Abrogazione intervenuta prima dello
svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del
referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale
della disciplina cui si riferisce il referendum, la
Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del
Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità
dello svolgimento del referendum.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale
della disciplina cui si riferisce il referendum
ovvero l'abrogazione, totale o parziale,
accompagnata da altra disciplina della stessa
materia, o di modifica delle disposizioni oggetto
del referendum, la Consulta di garanzia statutaria,
su richiesta del Presidente della Giunta, provvede
sulla procedibilità a norma dell'art. 19 comma 4.
3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono
comunicate, dal Presidente della Consulta, entro
tre giorni dalla loro adozione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa
regionale, che ne dà notizia all'Assemblea
legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta.
4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta
abbia deciso la improcedibilità, con decreto,
dichiara che il referendum non ha più luogo.
5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta
abbia deciso la procedibilità individuando quali
siano le disposizioni oggetto del referendum e
modificando ove necessario il quesito referendario,
provvede con il decreto di indizione alla
riformulazione del quesito referendario.
6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole
disposizioni cui si riferisce il referendum è
accompagnata da altra disciplina della stessa
materia, senza modificare né i principi ispiratori
della complessiva disciplina preesistente né i
contenuti normativi essenziali dei singoli
precetti, il referendum si effettua solo o anche
sulle nuove disposizioni.».
Art. 20
Modificazione dell'art. 30 della Legge regionale
34/1999
1. Il comma 6 dell'art. 30 della Legge regionale
34/1999 è sostituito dal seguente:
«6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio
regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è
redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno
resta depositato presso la Corte d'appello e gli
altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente
dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente
della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale
del Governo.».
Art. 21
Modificazione dell'art. 32 della Legge regionale
34/1999
1. Il comma 1 dell'art. 32 della Legge regionale
34/1999 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora il risultato del referendum sia
favorevole all'abrogazione delle disposizioni
oggetto di esso, il Presidente della Giunta
regionale, dopo aver ricevuto la relativa
comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio
decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.».
Art. 22
Modificazione della rubrica del Titolo III della
Legge regionale 34/1999
1. La rubrica del Titolo III della Legge regionale
34/1999 è così sostituita: «REFERENDUM CONSULTIVO».
Art. 23
Sostituzione dell'art 34 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 34 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 34 - Oggetto
1. L'Assemblea legislativa regionale delibera
l'indizione di referendum consultivi - a norma
dell'art. 21 dello Statuto - per l'espressione di
una valutazione della comunità regionale su materie
o leggi di competenza regionale.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su
materie o leggi di competenza regionale non escluse
dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi
dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere
sottoposti a referendum consultivo oggetti già
sottoposti a referendum abrogativo nel corso della
stessa legislatura e comunque entro i due anni
precedenti.».
Art. 24
Sostituzione dell'art. 35 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 35 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 35 - Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo di cui
all'art. 34 può essere presentata almeno da:
a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della
popolazione residente dei Comuni della Regione,
purché maggiorenni, ancorché privi di cittadinanza;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno
un quinto degli abitanti della Regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le
intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del
quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei
commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
3. Per la presentazione della richiesta di
referendum consultivo a norma della lett. a) del
comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 12 commi 6 e 7, 13, 15 commi 3 e 4, 16 e
18 della presente legge, considerando, in luogo del
requisito di elettore, il requisito della
iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui
al comma 1 lett. a) ed il relativo certificato di
iscrizione e con l'adeguamento del numero dei
soggetti richiedenti e delle relative firme alla
lettera a) del comma 1. Ai fini della raccolta
delle firme, il residente di cui alla lettera a)
del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al
quesito referendario, la propria firma. Accanto ad
ogni firma sono indicati, in modo leggibile
facilmente e con assoluta certezza, il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune
nelle cui liste anagrafiche il residente è
iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con
indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto,
sono considerate nulle. Si applica quanto disposto
ai commi 2, 3,4 e 5 dell'art. 8.
4. Per la presentazione della richiesta di
referendum consultivo a norma delle lettere b) e c)
del comma 1, si applica l'articolo 20 della
presente legge adeguato, per il numero dei soggetti
richiedenti - e per le relative deliberazioni
necessarie ad integrare il requisito - alle
lettere b) e c) del comma l.
5. La decisione sull'ammissibilità del quesito
referendario è adottata dalla Consulta di garanzia
statutaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento del quesito e della relazione
illustrativa, pronunciandosi espressamente e
motivatamente in merito a:
a) oggetto materiale del referendum, accertando che
il quesito riguardi materie o leggi di competenza
della Regione ai sensi dell'art. 34, comma l;
b) rispetto dei limiti posti dall'art. 34 comma 2;
c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'art. 12;
d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito
ai sensi della lettera b) del comma 2.
La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di
modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga
necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel
rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo
la deliberazione adottata dalla Consulta di
garanzia statutaria a norma dell'art. 18, comma 7,
nel caso di richiesta di referendum consultivo
presentata a norma della lett. a) del comma 1,
ovvero dopo la deliberazione adottata dalla
Consulta di garanzia statutaria a norma dell'art.
20, comma 7, nel caso di richiesta di referendum
consultivo presentata a norma delle lett. b) e c)
del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del
giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum
consultivo.
7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta
di referendum consultivo entro quindici giorni
dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine
del giorno generale.
8. Il procedimento di esame e di approvazione degli
atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è
sospeso per effetto della presentazione
all'Assemblea legislativa regionale della proposta
di referendum.».
Art. 25
Sostituzione dell'art. 36 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 36 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 36 - Indizione del referendum
1. La deliberazione assembleare concernente la
richiesta di referendum consultivo è trasmessa,
entro cinque giorni dalla sua adozione, al
Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, indice il referendum per una
domenica ricadente nel periodo compreso tra i
novanta ed i centoventi giorni dal giorno del
decreto di indizione nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 11 comma 5 della Legge
regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare
l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile
che il referendum possa essere abbinato ad altre
consultazioni referendarie anche nazionali.
Compatibilmente con la natura del referendum, si
applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a)
e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21.».
Art. 26
Sostituzione dell'art. 37 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 37 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 37 - Procedimento elettorale
1. Si osservano le disposizioni del Capo II del
Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici
elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio,
alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
2. Possono partecipare al voto gli iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente dei
Comuni della Regione, purché maggiorenni, ancorché
privi di cittadinanza.
3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette
all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti
giorni prima della data fissata per la votazione,
l'elenco nominativo dei soggetti maggiorenni
residenti nel Comune alla data di indizione del
referendum. L'Ufficio elettorale comunale, sulla
base degli elenchi trasmessi, compila in triplice
copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti
aventi diritto al voto.
4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente
alla consultazione referendaria, comunica agli
aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste
elettorali del Comune, la sede, il numero di
sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante
consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso
di convocazione.
5. Gli aventi diritto di cui al comma precedente
potranno, comunque, ritirare presso gli uffici
preposti copia o duplicato dell'avviso fino al
giorno stesso della consultazione referendaria.
6. L'accertamento della legittimazione al voto
avviene in base alle liste di sezione dei residenti
aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate
alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini
extracomunitari o di apolidi, al momento del voto,
oltre ad un valido documento di riconoscimento
dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in
corso di validità.
7. Le Amministrazioni comunali, se necessario,
predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.
8. II referendum consultivo è valido
indipendentemente dal numero degli aventi diritto
al voto che vi hanno partecipato.
9. I risultati del referendum sono pubblicati a
cura del Presidente della Giunta regionale nel
Bollettino Ufficiale della Regione.».
Art. 27
Sostituzione dell'art. 38 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 38 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 38 - Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte
sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei
risultati del referendum stesso. L'atto di
approvazione definitiva, nel caso in cui le
proposte sottoposte a referendum continuino il loro
corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva
le eventuali difformità del contenuto dell'atto
rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha
natura legislativa, le stesse indicazioni devono
essere contenute nella relazione al progetto
redatta dalla Commissione assembleare referente.».
Art. 28
Sostituzione dell'art. 39 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 39 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 39 - Approvazione delle proposte
l. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita
la Conferenza dei presidenti dei gruppi
assembleari, decide in ordine al procedimento di
approvazione delle proposte di legge regionale o di
provvedimento dopo l'approvazione della richiesta
di referendum consultivo e attinenti a questioni
sottoposte al referendum stesso.».
Art. 29
Sostituzione dell'art. 45 della Legge regionale
34/1999
1. L'art. 45 della Legge regionale 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«Art. 45 - Responsabile del procedimento
assembleare
1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa
regionale è responsabile del procedimento ai sensi
della presente legge fatto salvo quanto previsto
all'art. 46 e dal Titolo V-bis.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé
o ad altro dipendente la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente ai singoli procedimenti di propria
competenza ai sensi della presente legge. Fino a
quando non sia effettuata l'assegnazione, è
considerato responsabile del procedimento il
Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento
delle attività a lui incombenti a norma della
presente legge anche acquisendo, ove occorra, con
propria determinazione, risorse e servizi esterni
all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando
le spese relative.».
Art. 30
Aggiunta del Titolo V-bis nella Legge regionale
34/1999
1. Dopo il Titolo V della Legge regionale 34/99 è
inserito il seguente:
«TITOLO V-bis - ISTRUTTORIA PUBBLICA
Art. 50-bis - Richiesta di istruttoria pubblica
1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto,
l'Assemblea legislativa regionale può indire
l'istruttoria pubblica individuando altresì il
responsabile del procedimento. La richiesta di
istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno
cinquemila persone, che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, tra:
a) i cittadini italiani, gli stranieri e gli
apolidi residenti in un Comune della Regione
Emilia-Romagna;
b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla
lettera a), esercitano nel territorio
dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria
attività di lavoro o di studio.
2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica
solo le proposte di atti normativi o amministrativi
di carattere generale che siano state regolarmente
presentate, secondo le norme del Regolamento
interno dell'Assemblea legislativa o del
Regolamento interno della Giunta regionale, o che,
in caso siano di competenza del Presidente della
Giunta regionale, siano state regolarmente
formalizzate.
3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere
presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa da un comitato promotore composto da
non meno di 20 elettori della regione rientranti
nella lettera a) del comma 1.
4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere
alla raccolta delle firme entro novanta giorni
dalla presentazione della richiesta di istruttoria
all'Ufficio di Presidenza.
5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in
carta libera, vidimati dal Direttore generale
dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il
procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria
pubblica.
6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli
vidimati di cui al comma 5, la propria firma.
Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo
leggibile facilmente e con assoluta certezza, il
nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
il Comune di residenza o, nel caso dei soggetti di
cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di
lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno,
nel territorio regionale. Tali indicazioni devono
essere accompagnate da corrispondenti
certificazioni o comprovate da dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445. Le firme prive di tali
indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a
quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono
presentate raggruppate per comune. Per
l'autenticazione delle firme si applica l'articolo
8, commi 2, 3 e 4.
7. I fogli contenenti le firme sono depositati
presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4.
8. Verificata la regolarità delle firme e delle
certificazioni presentate, il Direttore generale
dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto
il numero minimo di richiedenti previsto dallo
Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea
legislativa la richiesta di istruttoria pubblica.
Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione
all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa
della richiesta di istruttoria.
9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria
pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui
al comma 7. 10. L'apertura del dibattito pubblico
sospende il procedimento su cui è stata avanzata la
richiesta di istruttoria pubblica.
Art. 50-ter - Pubblicità
1. Il responsabile del procedimento, con idonei
mezzi, dà pubblico avviso della convocazione
dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca
l'indicazione della data e del luogo della prima
seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso
stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche
prevedere la partecipazione dei soggetti
interessati tramite videoconferenza. In ogni caso
l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani
a diffusione regionale.
2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il
fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti
nel corso del procedimento, ad accezione di quelli
considerati riservati per legge, è consultabile
nelle modalità indicate nell'avviso.
3. Qualora una richiesta di partecipazione debba
essere respinta, in quanto non compatibile con le
categorie previste dallo Statuto, il responsabile
del procedimento ne dà adeguata motivazione.
Art. 50-quater - Modalità di svolgimento
dell'istruttoria
1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono
convocate dal Presidente dell'Assemblea
legislativa, che svolge funzioni di presidenza
della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria
vengono redatti processi verbali, nella forma del
resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente
dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento.
Detti verbali sono allegati alla relazione finale.
2. La durata dell'istruttoria non può superare i
trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe
motivate del Presidente dell'Assemblea per non
oltre trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento stabilisce le
fasi del dibattito in modo da garantire la massima
informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da
promuovere la partecipazione degli stessi. Deve
altresì assicurare la piena parità di espressione
di tutti i punti di vista.
4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico
contraddittorio, cui possono partecipare, anche per
il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre
ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,
associazioni, comitati e gruppi di cittadini
portatori di un interesse a carattere non
individuale.
5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti
da una sintetica illustrazione della questione
oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente
dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del
progetto di legge e dalla Giunta.
6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti
i presenti possono interrogare gli esperti, secondo
tempi e modalità fissati dal Presidente
dell'Assemblea.
7. I presenti possono presentare relazioni scritte
che vengono acquisite agli atti del procedimento.
8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria
pubblica possono essere utilizzati per
l'inserimento nel progetto di legge di una clausola
valutativa ai fini del controllo sulla sua
attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.
9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente
dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria
pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente
stesso, una relazione che riferisce delle modalità
di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti
che sono stati sollevati e delle eventuali proposte
conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene
acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto
dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale
è motivato con riferimento alle risultanze
istruttorie. Se si tratta di un provvedimento
normativo la motivazione è contenuta in apposito
ordine del giorno.
10. II responsabile del procedimento assicura
adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma
9.
Art. 50-quinquies - Istruttoria pubblica e
referendum consultivo
1. Qualora sia stata presentata una richiesta di
indizione di referendum consultivo, di cui
all'articolo 21 dello Statuto, non è ammessa una
richiesta di istruttoria pubblica che abbia
oggetto, anche in parte, coincidente.
L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di
garanzia statutaria.
2. Per richiesta di indizione del referendum si
intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
di cui al comma 8 dell'articolo 13.»
Art. 31
Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio
regionale di cui alla legge regionale 31 marzo
2005, n. 13 Statuto della Regione Emilia-Romagna
1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
34/1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite
dalle parole «dell'Assemblea».
2. Il comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale
34/1999 è sostituito dal seguente:
«1. I cittadini che intendono presentare una
proposta di iniziativa popolare possono chiedere
all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa regionale di essere assistiti nella
redazione dei testi dalla struttura assembleare
addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso
fine possono anche richiedere dati e informazioni
alle strutture dell'Assemblea e della Giunta
regionale.»
3. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della Legge
regionale 34/1999 le parole «del Consiglio» sono
sostituite dalle parole «dell'Assemblea
legislativa».
4. Al comma 2 dell'art. 5 della Legge regionale
34/1999 le parole «del Consiglio» sono sostituite
dalle parole «dell'Assemblea».
5. Il comma 1 dell'art. 24 della Legge 34/1999 è
sostituito dal seguente:
«1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal
presente Capo, relative allo svolgimento del
referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza
dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi
successivi all'elezione della nuova Assemblea
legislativa regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento
dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali e i sei mesi successivi all'elezione
della nuova Assemblea legislativa regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi
successivi alla data fissata per elezioni politiche
o amministrative che riguardino almeno la metà dei
comuni e delle province della Regione o interessino
comunque la metà degli elettori della Regione.» 6.
Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della
Legge regionale 34/99 le parole «nel Consiglio»
sono sostituite dalle parole «nell'Assemblea
legislativa».
Art. 32
Norma finale e abrogazioni
1. Il titolo della Legge regionale 34/1999 è così
modificato: «Testo unico in materia di iniziativa
popolare, referendum e istruttoria pubblica».
2. Il Titolo IV Commissione per i procedimenti
referendari e d'iniziativa popolare della Legge
regionale 34/1999, è abrogato. 3. La lettera c) del
comma 1 dell'art. 48 e l'art. 50 della Legge
regionale 34/1999 sono abrogati.
Espandi Indice