Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 3585
Presentato in data: 07/05/2008
Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (delibera di Giunta n. 633 del 05 05 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Articolo 1
Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge
regionale attuativa della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), nonché delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale), il presente
articolo individua l'amministrazione con compiti di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 152 del
2006, quale autorità competente per la Valutazione
ambientale di piani e programmi, assicurandone la
terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I
trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla
Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province,
l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità
competente di cui al comma 2 è individuata, con
deliberazione della Giunta regionale la struttura
organizzativa competente in materia ambientale ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 152 del
2006, dotata della necessaria autonomia.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni
e dalle Comunità montane, l'autorità competente è
la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed
uso del territorio) e alla Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio), l'Autorità competente è
individuata rispettivamente nella Regione e nelle
Province, in coerenza con le attribuzioni loro
spettanti ai sensi della medesima legge in ordine
all'approvazione dei piani. La Regione e le
Province si esprimono in merito alla valutazione
ambientale di detti piani, quale integrazione della
fase preparatoria e ai fini dell'approvazione,
nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza
previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, dando specifica
evidenza a tale valutazione.
Articolo 2
Procedimenti in corso
1. Ai fini dell'applicazione ai procedimenti in
corso delle disposizioni del DLgs n. 152 del 2006,
del DLgs n. 4 del 2008, e della presente legge,
nella valutazione dei piani e programmi sono fatte
salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già
svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. n.
20 del 2000, in quanto compatibili con le
disposizioni del DLgs n. 152 del 2006.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs n. 152
del 2006, sono comunque soggetti alla verifica di
assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo
decreto:
a) le varianti specifiche al piano regolatore
generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla
L.R. n. 47 del 1978;
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e
i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla
L.R. n. 20 del 2000;
c) le varianti agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica che conseguono ad
accordi di programma, conferenze di servizi, intese
ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
TITOLO II
NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO
3 APRILE 2006, N. 152
Articolo 3
Operatività delle Autorità di Bacino
1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la
sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione
di continuità, il proseguimento dell'attività
amministrativa delle Autorità di Bacino che operano
sul territorio, previa intesa, per le Autorità
interregionali, con le altre Regioni interessate,
fino alla nomina degli organi delle Autorità di
bacino distrettuali di cui all'art. 63 del DLgs n.
152 del 2006.
TITOLO III
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Espandi Indice