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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3657
Presentato in data: 27/05/2008
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana Spa (delibera di Giunta n. 732 del 19 05 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla società
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA
1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di
avvalersi delle attività strumentali e dei servizi
connessi allo studio, promozione e attuazione di
iniziative e di interventi di interesse generale
per il territorio nonché per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, è autorizzata a partecipare alla società
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA , ai sensi
di quanto disposto dall'art. 64 comma 3 dello
Statuto regionale.
2. La partecipazione della Regione alla
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA è
autorizzata fino ad un importo massimo di Euro
300.000,00.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari, a norma di
legge, al fine di perfezionare la partecipazione di
cui al comma 1.
4. I diritti conseguenti alla qualità di socio
della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati
dal Presidente della Regione o da un suo delegato
allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed
ogni modifica allo statuto della società che
potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono previamente
essere comunicati alla Giunta della Regione
Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 64 dello Statuto regionale.
Art. 2
Condizioni di partecipazione
e svolgimento delle attività
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che possano essere soci esclusivamente enti
pubblici o loro associazioni;
b) che la Regione eserciti sulle attività della
società un controllo analogo a quello esercitato
sulle proprie strutture;
c) che il consiglio di amministrazione sia
costituito da un numero massimo di componenti non
superiore a tre ovvero a cinque qualora la società
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro
interamente versati.
2. Le attività della società prestate a favore dei
soci e i relativi rapporti anche economici sono
disciplinati sulla base di un'apposita convenzione
stipulata tra la società e i soci interessati.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte
mediante l'istituzione di apposita unità
previsionale di base e relativo capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale, la cui
copertura è garantita dai fondi accantonati
nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 Fondo speciale
per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese di investimento del Bilancio
regionale per l'esercizio 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
con propri atti le necessarie variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d)
della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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