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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3917
Presentato in data: 28/08/2008
Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole (delibera di Giunta n. 1258 del 28 07 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la
legislazione comunitaria e statale, al fine di
valorizzare il patrimonio economico,
socio-culturale ed ambientale del proprio
territorio attraverso le attività del settore
agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e
della multifunzionalità delle aziende agricole.
2. La presente legge è volta in particolare a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse
specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane
nelle aree rurali con specifico riferimento alle
zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e
la differenziazione dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del
territorio e dell'ambiente da parte degli
imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualità
di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo
e forestale del territorio rurale e la
valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale
tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche,
architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche,
le produzioni di qualità e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei
prodotti e dei servizi offerti dall'azienda
agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani
generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni,
alla sua cultura per favorire la conoscenza del
sistema agroalimentare regionale.
TITOLO I
AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
Art. 2
Funzioni della Regione, delle Province, delle
Comunità Montane e dei Comuni
1. La Regione, ai sensi della Legge regionale 15
maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in
materia di agriturismo svolge funzioni normative,
di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, in
applicazione della presente legge, specifica i
criteri necessari per l'esercizio dell'attività
agrituristica, le modalità di svolgimento della
stessa nonché le procedure amministrative e di
controllo applicabili.
3. Le Province e le Comunità Montane, ai sensi
dell'articolo 3 della Legge regionale n. 15 del
1997, esercitano funzioni amministrative e di
controllo sulle attività agricole svolte dalle
aziende agrituristiche sui territori di loro
competenza.
4. Le Province, in particolare, concedono
l'abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica, rilasciano il certificato relativo
al rapporto di connessione con l'attività agricola,
detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed
esercitano le funzioni amministrative relative alla
denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche
riguardanti la consistenza della ricettività ed il
movimento turistico.
5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di
controllo relativamente allo svolgimento
dell'attività agrituristica.
Art. 3
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione ed
ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
civile, anche nella forma di società di capitali o
di persone oppure associati fra loro, in rapporto
di connessione con le attività agricole di
coltivazione, allevamento e silvicoltura.
2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate
alle prescrizioni di cui alla presente legge le
seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti
attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali
trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa
la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e
di ippoturismo, anche in convenzione con Enti
pubblici, finalizzate alla valorizzazione del
territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
3. Ai fini dell'applicazione della normativa
relativa alle attività svolte da cooperative
sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo
regionale istituito ai sensi della Legge regionale
4 febbraio 1994, n. 7 Norme per la promozione e
per lo sviluppo della cooperazione sociale,
attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ,
nell'ambito dell'attività agricola rientra anche
l'attività agrituristica.
4. Possono essere addetti all'attività
agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi
familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del
Codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti
regolarmente assunti dall'impresa agricola.
5. E' altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori
esterni all'impresa, liberi professionisti,
artigiani o artisti, solo per attività occasionali
di intrattenimento degli ospiti strettamente legate
alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi
ed ambientali del patrimonio rurale locale e per
l'animazione territoriale o per le attività e
servizi complementari all'agriturismo.
Art. 4
Connessione con l'attività agricola
1. La connessione dell'attività agrituristica
rispetto a quella agricola, che deve rimanere
prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.
2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato
quando le giornate di lavoro da impiegare
nell'attività agricola sono superiori a quelle
calcolate per svolgere l'attività agrituristica.
3. La determinazione delle giornate di lavoro deve
tener conto di situazioni di particolare disagio
operativo in relazione alle caratteristiche del
territorio e alle condizioni socio-economiche della
zona, nonché delle tecniche colturali adottate
stabilmente dall'imprenditore agricolo.
Art. 5
Ospitalità
1. L'ospitalità è ammessa nel limite massimo di 15
camere ammobiliate nei fabbricati adibiti
all'attività agrituristica e fino ad un massimo di
10 piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 sono elevati a 20
camere e 15 piazzole nei parchi nazionali, nelle
aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di
cui al Titolo III della Legge regionale 17 febbraio
2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree protette
e dei siti della Rete Natura 2000) nonché nei
territori delle Comunità Montane o delle Unioni di
Comuni montani.
3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in
ordine alla metratura minima di superficie delle
camere, non possono essere previsti mediamente più
di 3 posti letto per singola camera ammobiliata.
4. L'impresa agrituristica che aderisce ad un Club
di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente
legge può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2
fino ad un massimo di ulteriori 5 camere.
5. Le camere possono essere organizzate in
appartamenti agrituristici indipendenti; le
piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e
prive di strutture fisse.
Art. 6
Somministrazione pasti e bevande
+ 1. L'attività di somministrazione pasti e bevande
all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa
nei limiti determinati dalla disponibilità della
materia prima agricola aziendale, dalla idoneità
sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un
volume non superiore alla media di 50 pasti
giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di
ulteriori 2 pasti per ogni camera o piazzola
prevista nella dichiarazione di inizio attività di
cui all'articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono
essere espressione e valorizzazione delle
tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della
cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande
possono essere impiegate le seguenti tipologie di
prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti
ricavati da materie prime dell'azienda anche
attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT,
DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti
nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici
regionali acquistati da aziende agricole del
territorio regionale o loro consorzi, nonché
prodotti di altre aziende agricole regionali
acquistati direttamente dai produttori o da loro
strutture collettive di trasformazione e
commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in
valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo
utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25% per
le aziende situate nel territorio ricompreso in
Comunità Montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui alle lettere a) e
b) del comma 4 deve essere superiore, in valore,
all'80% del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire
preferibilmente e per quanto possibile da artigiani
alimentari della zona e riferirsi a produzioni
agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo
imprenditore, può autorizzare lo svolgimento
dell'attività agrituristica di somministrazione
pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai
commi precedenti, per un periodo massimo di sei
mesi, in presenza di causa di forza maggiore dovute
in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o
epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e
sono state accertate dai competenti organi
regionali.
Art. 7
Organizzazione di attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo
1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio
storico e rurale o le risorse agricole aziendali,
possono essere organizzate e dare luogo ad un
corrispettivo autonomo, attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli
ospiti aziendali.
2. Le attività ricreative e culturali che non
realizzano le finalità di cui al comma 1 non
possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e
devono essere offerte solo agli ospiti che
usufruiscono dei servizi di ospitalità o
ristorazione agrituristica.
Art. 8
Abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica
e certificazione relativa al rapporto di
connessione
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere
attività agrituristica devono ottenere dalla
Provincia l'abilitazione all'esercizio
dell'attività medesima ed apposita certificazione
relativa al rapporto di connessione con l'attività
agricola di cui all'articolo 4.
2. L'abilitazione viene rilasciata agli
imprenditori agricoli provvisti di attestato di
frequenza ai corsi previsti all'articolo 9 che
dimostrano di non essere in una delle condizioni
ostative al rilascio previste dal comma 1
dell'articolo 6 della Legge 20 febbraio 1996, n. 96
(Disciplina dell'agriturismo).
3. La certificazione rilasciata dalla Provincia
relativa al rapporto di connessione, sulla base di
una descrizione dell'azienda agricola comprensiva
di un dettagliato elenco delle attività agricole
esercitate, definisce le attività agrituristiche
che potranno essere svolte nel rispetto del
principio di connessione.
Art. 9
Formazione per il sistema Agriturismo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere
l'abilitazione all'attività agrituristica devono
essere in possesso, al momento della domanda, di un
attestato di frequenza ad un corso per operatore
agrituristico con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta, in applicazione della Legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro),
promuove e disciplina azioni formative e di
aggiornamento rivolte agli operatori del settore
agrituristico.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di
servizi di formazione professionale gestiscono sia
i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento
con il coordinamento delle Province.
Art. 10
Dichiarazione di inizio attività agrituristica
1. Coloro che intendono esercitare attività di
agriturismo presentano al Comune in cui ha sede
l'azienda, dichiarazione di inizio attività ai
sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante
il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei
locali e degli spazi destinati allo svolgimento
dell'attività di impresa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, devono essere allegati:
a) descrizione dettagliata, comprensiva di
elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e
degli spazi esterni da destinare all'attività;
b) autoclassificazione dell'azienda;
c) dichiarazione concernente l'iscrizione
all'elenco provinciale degli operatori
agrituristici;
d) dichiarazione relativa ai contenuti del
certificato di connessione.
4. Eventuale documentazione detenuta da altre
pubbliche Amministrazioni ed utile all'istruttoria
dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.
5. In caso di variazione della tipologia delle
attività indicate nella dichiarazione di cui al
comma 2, entro quindici giorni, il titolare
dell'attività agrituristica è tenuto a darne
comunicazione al Comune, confermando, sotto la
propria responsabilità, la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.
6. La Giunta regionale, con l'atto di cui
all'articolo 2 comma 2, individua l'ulteriore
documentazione necessaria per la presentazione
della dichiarazione di inizio attività, approva la
modulistica e definisce i criteri per attuare le
procedure amministrative e di controllo delle
attività agrituristiche.
Art. 11
Immobili per attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per le attività
agrituristiche tutti gli edifici, sia a
destinazione abitativa che strumentali all'attività
agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da
destinare all'attività agrituristica devono essere
realizzati nel rispetto delle norme di cui al Capo
A-II, articolo A-9, e al Capo A-IV (Territorio
rurale) dell'Allegato (Contenuti della
pianificazione) alla Legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio
dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità
agrituristica è disciplinato dal Regolamento
urbanistico edilizio comunale in conformità alle
previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o
dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati
agrituristici possono essere concessi dai Comuni
solo se contemplati dagli strumenti urbanistici
comunali e nel Regolamento urbano edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per
nuove costruzioni da destinare esclusivamente a
servizi accessori per attività agrituristica quando
le norme urbanistiche consentono una ulteriore
potenzialità edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
compresi gli ampliamenti devono essere realizzati
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l'attività
agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità,
sono considerati beni strumentali dell'azienda
agricola.
Art. 12
Accessibilità alle strutture
1. La conformità degli edifici adibiti ad
agriturismo alle norme in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche è
assicurata con opere provvisionali rispondenti alla
vigente normativa tecnica e compatibili con le
caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la
fruizione delle strutture e dei servizi connessi
alle attività agrituristiche devono comunque essere
garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno
una camera con relativo bagno nell'ambito della
ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno
quando è prevista l'attività di somministrazione di
pasti e bevande.
Art. 13
Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture ed i locali destinati all'attività
agrituristica devono possedere i requisiti
strutturali ed igienico-sanitari previsti per i
locali di abitazione dai regolamenti comunali
edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive
previste dalla presente legge o dalle disposizioni
di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 2 comma 2.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per
il settore agrituristico devono tener conto delle
caratteristiche strutturali, rurali,
architettoniche e tipologiche degli immobili da
utilizzare nonché della specificità delle
produzioni e delle attività agrituristiche che in
essi verranno attivate.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti,
le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere
dotate di servizi igienici e di allacciamenti
elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la
conservazione e la somministrazione di alimenti e
di bevande sono soggetti alle normative nazionali e
comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione,
confezionamento e conservazione di prodotti
agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in
un laboratorio pluriuso sono soggette a
registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del
29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
con le procedure e le modalità definite dalla
Regione in attuazione della predetta normativa
comunitaria.
6. La macellazione degli animali è consentita
esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi
del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo
alle norme specifiche in materia di igiene degli
alimenti di origine animale. Non rientra nel campo
di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può
quindi avvenire in assenza di strutture dedicate,
la macellazione sino a 3.500 capi all'anno di
avicoli e 500 capi all'anno di lagomorfi il
prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i
molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta
al consumatore o alla ristorazione agrituristica
nell'ambito della stessa azienda di produzione.
7. L'operatore agrituristico individua nel piano
aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le
procedure necessarie a garantire che l'attività di
produzione, preparazione, confezionamento,
conservazione e somministrazione di alimenti e
bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di
sicurezza alimentare.
8. Per la preparazione di pasti e bevande nel
numero massimo di 10 coperti per ciascuno dei due
pasti principali, può essere previsto l'uso della
cucina domestica presente nella parte abitativa del
fondo.
Art. 14
Periodi di apertura e tariffe
1. Entro l'1 ottobre di ogni anno il titolare
dell'impresa agrituristica comunica al Comune e
alla Provincia il calendario di apertura
dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende
applicare per il servizio di somministrazione pasti
e bevande e per il pernottamento.
2. In caso di mancata comunicazione si intendono
confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.
3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno
essere preventivamente comunicate al Comune e alla
Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione
dell'impresa, può essere sospesa per un periodo
massimo di 5 giorni, previa comunicazione al
Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti
o prenotati.
Art. 15
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce
modalità per il rilascio e la gestione dei marchi
di classificazione delle aziende agrituristiche
coerentemente con quanto approvato dal Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai
sensi dell'articolo 9 della Legge n. 96 del 2006.
Art. 16
Ospitalità rurale familiare
1. È istituita una forma specifica di agriturismo
denominata Ospitalità rurale familiare, in
attuazione alla Legge n. 96 del 2006 e all'articolo
23 della Legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale) che può
essere svolta esclusivamente nei territori delle
Comunità Montane o delle Unioni di Comuni montani,
nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle
zone Siti di interesse comunitario e Zone di
protezione speciale.
2. L'attività può essere svolta dall'imprenditore
agricolo professionale (I.A.P.) e dai suoi
familiari esclusivamente nella parte abitativa del
fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi
altra forma ricettiva o di ospitalità
agrituristica.
3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di
mantenere la residenza nel fabbricato adibito
all'attività.
4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la
ricettività è limitata ad un massimo di 9 persone
al giorno; la somministrazione dei pasti può essere
effettuata solo ed esclusivamente a coloro che
usufruiscono anche dell'ospitalità.
5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici
sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo
svolgimento dell'attività è necessario il possesso
della certificazione di conformità edilizia ed
agibilità o della dichiarazione di conformità di un
professionista abilitato.
6. Per gli operatori che svolgono l'attività di
Ospitalità rurale familiare è prevista specifica
annotazione nell'elenco degli operatori
agrituristici di cui al comma 1 dell'articolo 30.
7. Le attività di Ospitalità rurale familiare
devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo
predisposto ed approvato dalla Regione.
8. In relazione alle caratteristiche
dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di
cui all'articolo 4 s'intende soddisfatta senza
alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle
giornate lavoro.
9. Per quanto non specificatamente previsto per
l'Ospitalità rurale familiare si applicano le
disposizioni relative all'attività agrituristica.
Art. 17
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende
d'eccellenza che valorizzano specializzazioni
agrituristiche sia in termini di servizi erogati
che di prodotti offerti.
2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche,
per ottenere il riconoscimento regionale devono
essere organizzati e coordinati da un apposito
organismo di gestione, cui spettano compiti di
progettazione, realizzazione, valorizzazione e
promozione del Club, nonché, se previste, attività
di commercializzazione dei servizi offerti dai
soci.
3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare
che, in relazione alla specializzazione delle
aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi,
adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema
di controllo interno ed autodisciplina che
selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il
mantenimento delle specificità.
4. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce
apposite procedure e criteri per il riconoscimento
dei Club di eccellenza.
5. Nell'individuazione dei criteri di cui al
precedente comma 4 si farà riferimento tra l'altro
all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o
tipici a diffusione sub-regionale nella
preparazione dei pasti, al recupero di immobili di
valore storico culturale nonché alla qualificazione
dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni
di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club
di eccellenza potranno avvalersi di specifiche
priorità definite nei piani di cui all'articolo 18
e nei provvedimenti regionali di attuazione della
normativa comunitaria in materia di sviluppo
rurale.
Art. 18
Promozione e sviluppo dell'agriturismo
1. La Regione approva piani regionali per la
valorizzazione ed il sostegno delle attività
agrituristiche.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3
possono essere concessi contributi per la
realizzazione dei seguenti interventi:
a) recupero di fabbricati esistenti a scopi
agrituristici ed acquisto di attrezzature;
b) sistemazioni di aree esterne a servizio della
attività agrituristica con finalità non produttiva
agricola;
c) acquisto di cavalli da sella.
3. La Regione può promuovere e realizzare,
direttamente o in collaborazione con altri enti ed
organismi specializzati, iniziative di studio,
ricerca e sperimentazione finalizzate alla
promozione e sviluppo dell'attività agrituristica.
4. Possono inoltre essere concessi contributi ai
Club di eccellenza di cui all'articolo 17 per
progetti ed attività di qualificazione e
organizzazione dell'offerta agrituristica e di
promozione delle relative specificità.
5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di
cui al comma 1, individuando i criteri di
intervento e le percentuali di contributo per le
iniziative di cui al presente articolo nel rispetto
dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza
minore (de minimis) in applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE.
Art. 19
Obblighi e controlli
1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto
dei seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di
inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;
b) rispettare i periodi di apertura
dell'agriturismo;
c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità
previste nella presente legge;
d) esporre il listino prezzi al pubblico;
e) rispettare le tariffe massime trasmesse al
Comune ed alla Provincia;
f) mantenere in essere un'attività agricola almeno
pari, in giornate agricole, a quella attestata
nella certificazione relativa al rapporto di
connessione;
g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla
Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare
la tipologia e la quantità dell'attività svolta.
2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale
controlli nelle aziende agrituristiche per
verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e
produttivi che hanno dato diritto al rilascio
dell'abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica e della certificazione relativa al
rapporto di connessione.
3. A seguito dei controlli la Provincia può
emettere nuova certificazione che tiene conto delle
mutate condizioni aziendali.
4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale
controlli nelle aziende agrituristiche al fine di
verificare che l'attività sia svolta nel rispetto
delle normative vigenti.
5. Le Comunità Montane effettuano attività di
controllo sulle aziende agrituristiche del
territorio di competenza, ai fini della valutazione
della permanenza dei requisiti produttivi, sulla
base di una programmazione concordata con le
Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.
6. I servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica
delle AUSL effettuano i controlli di competenza in
materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti
di lavoro.
Art. 20
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività agrituristica o di
Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del
marchio agriturismo, senza aver presentato la
necessaria dichiarazione di inizio attività è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso,
oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone
il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio
dell'agriturismo, non rispetta i periodi di
apertura dell'azienda agrituristica o non espone il
listino prezzi è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro
1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un'attività
agricola con volumi almeno pari a quelli attestati
nella certificazione relativa al rapporto di
connessione, senza le opportune comunicazioni di
variazione, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro
3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di
esercizio dell'attività agrituristica previsti
dalla presente legge è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro
2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente
legge, il Comune può provvedere alla sospensione
temporanea dell'attività da tre a sei mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e
l'applicazione delle sanzioni amministrative si
applicano le disposizioni di cui alla Legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
7. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.
8. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
di cui al comma 3 è la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni
stabilite dal presente Titolo I o dagli atti di
Giunta regionale è punita dal Comune, dalla
Provincia e dalla Comunità Montana con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro
1.500,00.
Art. 21
Attività connesse
1. Per le finalità di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5
marzo 2001, n. 57), i Comuni, le Province, le
Comunità Montane ed altri enti pubblici possono
istituire elenchi di imprese agricole cui affidare
attività funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a
promuovere prestazioni a favore della tutela delle
vocazioni produttive del territorio.
2. Gli Enti e le Amministrazioni di cui al comma 1
possono individuare quali soggetti con cui
convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per
le attività tipicamente gestite dagli operatori
agrituristici. Ogni impresa può richiedere di
essere iscritta per le attività per cui possiede
professionalità e attrezzature adeguate, a norma
delle disposizioni vigenti.
TITOLO II
FATTORIE DIDATTICHE
Art. 22
Definizione di fattoria didattica
1. La Regione, nell'ambito delle attività di
orientamento dei consumi e di educazione
alimentare, così come previsto all'articolo 2,
comma 1, lett. d) della Legge regionale 4 novembre
2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare e per la qualificazione dei
servizi di ristorazione collettiva) riconosce come
fattorie didattiche le imprese agricole singole o
associate, che svolgono oltre alle tradizionali
attività agricole, anche attività educative rivolte
ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle
altre tipologie di utenze, finalizzate:
a) alla conoscenza del territorio rurale,
dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale
del legame esistente fra alimentazione e patrimonio
storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso
la comprensione delle relazioni esistenti fra
produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella
prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e
vegetali e dei processi di produzione,
trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli locali in relazione alle attività agricole
praticate in azienda.
2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le
loro attività nell'arco di un'unica giornata ed
utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei
locali ove si svolgono le attività produttive, in
spazi agricoli aperti nonché in ambienti
appositamente allestiti.
3. La Giunta regionale, con apposito atto,
definisce i criteri ed i requisiti necessari per
l'esercizio dell'attività di fattoria didattica,
nonché le procedure amministrative e di controllo
applicabili.
4. Le fattorie didattiche che offrono anche la
somministrazione di pasti o il pernottamento devono
ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo
I della presente legge in materia di agriturismo.
Art. 23
Offerta formativa
1. L'offerta formativa della fattoria didattica
deve essere coerente con l'orientamento produttivo
aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla
Giunta regionale.
2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è
approvata dalla Provincia competente per
territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di orientamento dei
consumi alimentari, ai sensi del comma 2
dell'articolo 3 della Legge regionale n. 15 del
1997, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data di ricezione da parte dell'Ente. Decorso tale
termine senza che la Provincia si sia espressa,
l'offerta formativa s'intende approvata.
3. L'operatore che esercita l'attività didattica,
prima della visita in azienda, deve concordare con
i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi
educativi da raggiungere, in coerenza con la
programmazione didattica della scuola interessata,
con le potenzialità dell'azienda e con le valenze
territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre
la durata del programma educativo e la relativa
tariffa.
Art. 24
Formazione per il sistema Fattorie didattiche
1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica
è consentito a chi ha frequentato il corso di
formazione per operatore di fattoria didattica, con
verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della Legge
regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative
e di aggiornamento rivolte agli operatori delle
fattorie didattiche nonché a docenti interessati
che intervengono nelle iniziative didattiche.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di
servizi di formazione professionale gestiscono i
corsi con il coordinamento delle Province.
4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in
forma societaria il possesso dei requisiti di
professionalità è richiesto in capo al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta all'attività didattica.
Art. 25
Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di
controllo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono
esercitare nella propria azienda l'attività di
fattoria didattica devono fare richiesta alla
Provincia competente per territorio ed essere
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
provinciale degli operatori di fattoria didattica
di cui all'articolo 30.
2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa
approvazione dell'offerta formativa di cui al comma
2 dell'articolo 23 ed a seguito dei necessari
controlli.
3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o
dei relativi aggiornamenti alla Regione.
4. Le Province, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti richiesti per
l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono
altresì ad effettuare controlli periodici con
cadenza almeno triennale presso le fattorie
didattiche.
Art. 26
Dichiarazione di inizio attività di fattoria
didattica
1. Gli imprenditori agricoli che intendono
esercitare attività di fattoria didattica devono
presentare dichiarazione di inizio attività, ai
sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990,
al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante
tra l'altro il possesso dei requisiti
igienico-sanitari previsti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno
essere allegati i documenti indicati nell'atto di
cui al comma 3 dell'articolo 22 nonché specifica
dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco
provinciale degli operatori di fattoria didattica,
fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio
da parte del Comune della documentazione detenuta
da altre pubbliche Amministrazioni per il
completamento dell'istruttoria.
3. Non possono esercitare l'attività di fattoria
didattica, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, coloro che non siano in possesso
dei requisiti morali previsti al comma 1
dell'articolo 6 della Legge n. 96 del 2006 per
l'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 27
Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare
un logo identificativo approvato dalla Regione.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il
materiale informativo, illustrativo e segnaletico
della fattoria didattica, secondo limiti e modalità
di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.
Art. 28
Requisiti strutturali
1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di
ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le
fattorie utilizzano per le attività didattiche
locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire
un'organizzazione ed una strutturazione aziendale
adeguata in funzione del numero dei partecipanti e
degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre
assicurare, se richiesto dalla tipologia del
percorso formativo, la presenza di locali o
ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento
delle attività educative da adibire anche ad
eventuale sala ristoro.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli
ambienti aziendali e le attrezzature agricole che
rappresentano un pericolo per i fruitori delle
attività, vietandone l'accesso al pubblico ed
utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio
dell'attività di fattoria didattica sono definiti
dalla Giunta regionale, tenuto conto delle
particolari caratteristiche del sistema insediativo
rurale e di quelle architettoniche di cui alla
Legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione
alle dimensioni dell'attività.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche è assicurata con opere
provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice
preparazione di assaggi, spuntini o merende legati
allo svolgimento dell'offerta formativa possono
utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli
interventi previsti dalla normativa comunitaria in
materia di sviluppo rurale, concede contributi alle
imprese agricole per la predisposizione e
l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali
allo svolgimento dell'attività didattica.
Art. 29
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica
senza aver presentato la dichiarazione di inizio
attività di cui all'articolo 26 è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00
a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione
pecuniaria, il Comune dispone il divieto di
prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica
senza la necessaria iscrizione all'elenco
provinciale o esercita attività non conformi
all'offerta formativa approvata ai sensi
dell'articolo 23 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro
6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo
identificativo delle fattorie didattiche senza
essere iscritto all'elenco provinciale o non
rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale
ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 è punito con
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a
Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica
attività non conformi all'offerta formativa
approvata ai sensi dell'articolo 23 è soggetto,
altresì, alla cancellazione dall'elenco
provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni
stabilite dal presente Titolo II o dagli atti di
Giunta regionale è punita con sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro
1.500,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni previste dalla Legge regionale n.
21 del 1984.
7. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la
Provincia.
8. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 1 del presente articolo è il
Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al
comma 5 del presente articolo, la competenza
dell'Ente è individuata in relazione ai contenuti
delle disposizioni violate.
TITOLO III
ELENCHI PROVINCIALI
Art. 30
Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e
di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei
requisiti previsti dal Titolo I Agriturismo ed
attività connesse o dal Titolo II Fattorie
didattiche , sono iscritti in un elenco unico,
istituito da ciascuna Provincia, suddiviso
rispettivamente nella sezione degli operatori
agrituristici e nella sezione degli operatori di
fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità per l'iscrizione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Dichiarazione di inizio attività per attività
agrituristiche ed attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti
alle sezioni di operatore agrituristico e di
fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui
all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le
attività possono presentare al Comune in cui ha
sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio
attività corredata dalla necessaria documentazione.
Art. 32
Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie
didattiche sottratti all'attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia
dell'incolumità degli ospiti delle aziende
agrituristiche e delle fattorie didattiche, i
titolari dell'impresa agricola possono richiedere
alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia
nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di
cui all'articolo 15 della Legge regionale 15
febbraio 2004, n. 8 Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria .
2. La Provincia competente si pronuncia sulla
richiesta valutando le situazioni di potenziale
rischio e l'interesse sociale connesso al divieto,
che può essere istituito anche solo su parte del
fondo.
Art. 33
Comunicazione e diffusione dei dati
contenuti negli elenchi provinciali
e di ulteriori dati in materia di ricettività
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco
previsto all'articolo 30 comma 1 sono costituiti da
quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e
fattoria didattica presente sul territorio
provinciale ed in particolare: i nominativi o la
denominazione o ragione sociale, la sede, gli
indirizzi anche telematici forniti dagli
interessati, la consistenza aziendale, la tipologia
dei servizi offerti, i nominativi di eventuali
referenti agrituristici e didattici.
2. Per le finalità previste dalla presente legge,
per il monitoraggio a fini statistici, per la
promozione e valorizzazione del territorio e del
turismo regionale, nei limiti delle competenze
attribuite a ciascun Ente, i dati di cui al comma 1
ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle
rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza
della recettività ed il movimento turistico sono
comunicati alla Regione da Province, Comunità
Montane e Comuni anche per via telematica.
3. Per le finalità previste dalla presente legge, i
dati di cui al comma 1 e comma 2 possono essere
oggetto di comunicazione, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Province, Comunità
Montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi
di ciascun Ente richiamati nella presente legge o
utilizzati per il compimento di attività
istruttorie.
4. Per le finalità della presente legge, la Regione
può istituire una banca dati contenente i dati di
cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati,
anche mediante interconnessione, alle Province, ai
Comuni ed alle Comunità Montane, secondo modalità
d'accesso stabilite dalla Regione medesima.
5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la
Giunta regionale può diffondere, anche per via
telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai
soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in
osservanza dei principi di necessità e non
eccedenza.
Art. 34
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in
vigore della presente legge sono titolari di una
autorizzazione comunale di cui alla Legge regionale
28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi
per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11
marzo 1987, n. 8) o di una comunicazione di inizio
attività rilasciata ai sensi della Legge n. 96 del
2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono
iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli
operatori agrituristici con le tipologie di
servizio ed i volumi di attività già autorizzati.
2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere
a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione
entro 20 giorni dalla richiesta della Provincia,
pena l'applicazione della sanzione richiamata al
comma 5 dell'articolo 20.
3. Le imprese cancellate devono sospendere
l'attività agrituristica ed eventualmente
presentare una nuova dichiarazione di inizio
attività ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le
denunce/comunicazioni di inizio attività in essere
all'entrata in vigore della presente legge
conservano la loro validità e possono essere
modificate, su richiesta del titolare dell'azienda
agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui
alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla
Legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per
operatore di fattoria didattica già frequentati
alla data di entrata in vigore della presente legge
sono considerati validi per le finalità di cui agli
articoli 9 e 24.
aziende agrituristiche fino alla data di
approvazione dei criteri da parte della Giunta
regionale, previsti all'articolo 2 comma 2, si
applica per quanto compatibile, la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie
didattiche accreditate alla data di entrata in
vigore della presente legge conformemente alla
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del
24 ottobre 2006 Attuazione della Legge regionale 4
novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del
programma per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008 sono
iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli
operatori di fattorie didattiche.
8. Le fattorie didattiche già accreditate che non
rispettino i requisiti strutturali di cui
all'articolo 28 o non siano in possesso dei
necessari requisiti igienico-sanitari cui è
assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 26, provvedono all'adeguamento entro
il termine massimo di due anni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La Legge regionale n. 26 del 1994 ed il
Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11
(Regolamento regionale relativo agli edifici e ai
servizi di turismo rurale in applicazione
dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno
1994, n. 26) sono abrogati.
2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale
di cui agli articoli 2 e 22 continuano ad
applicarsi, per quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706
recante L.R. 26/94 - Approvazione programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità
Montane risorse esercizio 2002 ratificata con
deliberazione del Consiglio regionale del 12
febbraio 2003 n. 456 nonché alla deliberazione
assembleare n. 84 del 2006.
Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione fa fronte con
l'istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale,
che verranno dotati della necessaria disponibilità
in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma dell'articolo 37, della Legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.
4).
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