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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4205
Presentato in data: 20/11/2008
Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 'Riduzione del numero dei componenti l'Assemblea Legislativa e altre norme concernenti gli organi statutari' (20 11 08).

Presentatori:

Borghi Gianluca PARTITO DEMOCRATICO
Caronna Salvatore PARTITO DEMOCRATICO
Beretta Nino PARTITO DEMOCRATICO
Peri Alfredo PARTITO DEMOCRATICO
Bosi Mauro PARTITO DEMOCRATICO
Fiammenghi Vladimiro PARTITO DEMOCRATICO
Garbi Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Tagliani Tiziano PARTITO DEMOCRATICO
Monari Marco PARTITO DEMOCRATICO
Mazzotti Mario PARTITO DEMOCRATICO
Rivi Gian Luca PARTITO DEMOCRATICO
Richetti Matteo PARTITO DEMOCRATICO
Montanari Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Zoffoli Damiano PARTITO DEMOCRATICO
Salsi Laura PARTITO DEMOCRATICO
Ercolini Gabriella PARTITO DEMOCRATICO
Pironi Massimo PARTITO DEMOCRATICO
Barbieri Marco PARTITO DEMOCRATICO
Piva Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Muzzarelli Gian Carlo PARTITO DEMOCRATICO
Lucchi Paolo PARTITO DEMOCRATICO

Testo:

 Art. 1
Modifica all'articolo 29
L'art. 29, comma 2, della Legge regionale 31 marzo
2005, n. 13 Statuto della Regione Emilia-Romagna ,
in seguito nella presente legge denominato
Statuto è costituito dal seguente:
«2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti,
compreso il Presidente della Giunta regionale.».
Art. 2
Modifica all'articolo 36
All'articolo 36 dello Statuto sono apportate le
seguenti modifiche. Il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Ciascun gruppo assembleare è costituito da
almeno due consiglieri. Può anche esserlo di uno,
se unico eletto in una lista che ha partecipato
alle elezioni regionali.».
Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
«i consiglieri appartenenti al gruppo misto possono
chiedere al Presidente dell'Assemblea di formare
componenti politiche in seno ad esso, a condizione
che queste rappresentino una lista che ha
partecipato alle elezioni regionali.».
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I gruppi ricevono contributi a carico del
bilancio dell'Assemblea legislativa anche per
consentire il corretto svolgimento delle attività
istituzionali a ciascun consigliere che ne fa
parte. L'ammontare dei contributi è determinato
tenendo presenti la consistenza numerica di ciascun
gruppo e le esigenze comuni.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 69
All'art. 69 dello Statuto sono apportate le
seguenti modifiche. Le lettere c) e d) del comma 1
sono abrogate.
Il comma 2 è abrogato.
Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal
seguente: «la Consulta è costituita da tre
componenti, eletti dall'Assemblea legislativa.».
Art. 4
Norma transitoria
L'articolo 2 della presente legge si applica a
decorrere dalla IX legislatura.
La Consulta di garanzia statutaria opera dal
momento dell'entrata in vigore della presente legge
e fino al suo rinnovo con i componenti già nominati
dall'Assemblea legislativa.
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