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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4287
Presentato in data: 23/12/2008
Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi (delibera di Giunta n. 2304 del 22/12/2008).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 INDICE
Art. 1 -
Riordino dei Comprensori di bonifica
Art. 2 -
Disposizioni concernenti gli Organi dei Consorzi
Art. 3 -
Disposizioni inerenti situazione specifiche
Art. 4 -
Disposizioni sul personale
Art. 1
Riordino dei Comprensori di bonifica
1. La Regione in coerenza con quanto previsto
dall'art. 27 del DL 31 dicembre 2007, n. 248
(Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria) convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28
febbraio 2008, n. 31, e ai fini dell'esercizio
delle attività di bonifica, suddivide il territorio
in otto comprensori delimitati in modo da
costituire unità omogenee sotto il profilo
idrografico ed idraulico funzionali alle esigenze
di programmazione, esecuzione e gestione, la cui
cartografia è allegata alla presente legge,
definiti in via provvisoria in ordine numerico.
2. Con atto della Giunta regionale sono definiti su
scala cartografica appropriata i perimetri dei
comprensori individuati ai sensi del comma 1 nonché
i criteri per la formazione dei Consigli di
amministrazione provvisori sulla base del
procedimento previsto dalla Legge regionale n. 16
del 1987(Disposizioni integrative della L.R. 2
agosto 1984, n. 42 Nuove norme in materia di Enti
di Bonifica - Delega di funzioni amministrative ).
3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è
istituito un Consorzio di bonifica derivante dal
riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo,
dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e insistenti
sul territorio dei comprensori che prende il nome
del comprensorio di riferimento così come definito
con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori
non comportanti un incremento del loro numero sono
approvate con deliberazione dell'Assemblea
legislativa.
5. Dalla data di nomina dei Consigli di
amministrazione provvisori e comunque dall'1
settembre 2009 sono istituiti i Consorzi di
bonifica previsti al comma 3 che succedono nei
rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi
esistenti che dalla medesima data sono soppressi.
Art. 2 Disposizioni concernenti gli Organi dei
Consorzi
1. Il numero dei membri dei Consigli di
amministrazione dei Consorzi di bonifica aventi
diritto a compenso non può essere superiore a tre.
La medesima disposizione trova applicazione anche
per i componenti dei Consigli di amministrazione
provvisori di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il
Canale Emiliano Romagnolo restano in carica sino
alla scadenza del mandato in essere.
Art. 3 Disposizioni inerenti situazioni specifiche
1. In presenza di specificità territoriali
rappresentate dal bacino Volano/Burana e della
particolare funzione svolta dal sistema di
Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia, i
Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere
una programmazione e gestione delle attività
concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista
una contabilità dedicata. Per il bacino del
Samoggia, le attività sono concordate anche su
proposta dei Comuni interessati o dalla loro
associazione.
Art. 4
Disposizioni sul personale
1. In sede di prima attuazione del riordino dei
Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei
servizi e degli uffici consortili devono essere
prioritariamente valorizzate le professionalità
esistenti in conformità ai principi dettati dalle
vigenti norme collettive nazionali.
2. Nell'arco del periodo transitorio legato al
processo di riordino previsto dalla presente legge,
i Consorzi di bonifica non possono attivare
procedure per il reclutamento del personale né
porre in essere meccanismi che comportino un
diverso inquadramento del personale. (segue
allegato fotografato)
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