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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4292
Presentato in data: 05/01/2009
'Norme per la definizione del calendario venatorio regionale' per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 (delibera di Giunta n. 2336 del 22 12 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art. 1
Finalità
1. La presente legge definisce il calendario
venatorio regionale, sulla base della competenza
legislativa della Regione nella materia della
caccia, in conformità al Titolo V della parte
seconda della Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e
delle produzioni agricole, il territorio della
regione Emilia-Romagna destinato alla caccia
programmata è sottoposto a tale regime, sulla base
della vigente normativa nazionale e regionale e dei
rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo
quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione
agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire
la completa attuazione dei piani di prelievo, in
quanto condizione necessaria per la conservazione
delle specie in un rapporto di compatibilità con
gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle
esigenze di carattere biologico delle singole
specie, delle necessità di natura tecnica e
gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche
ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed
agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli
abbattimenti in base alle vigenti direttive
regionali relative alla gestione delle Aziende
medesime ed al vigente regolamento regionale
concernente la gestione faunistico-venatoria degli
ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia,
i titolari di Aziende faunistico-venatorie (AFV)
possono autorizzare l'abbattimento di un numero di
capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre
superiori a quelli previsti dall'art. 6, purché
entro i limiti quantitativi fissati dal piano di
abbattimento; detto piano potrà essere realizzato
fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per
il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per
tutte le altre specie non citate nel presente comma
valgono i limiti temporali e di carniere previsti
agli articoli 3 e 6.
7. Nelle Aziende faunistico-venatorie (AFV) la
caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati
dall'articolo 3,comma 1, lettere c) e d). È facoltà
del titolare dell'AFV scegliere le giornate di
caccia al cinghiale in forma collettiva nel
rispetto delle leggi vigenti.
Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree
territoriali prospicienti i corpi idrici interposti
tra province diverse, ivi comprese quelle
confinanti con la regione Lombardia, viene attuata
sulla base dei rispettivi confini amministrativi,
salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) interessati,
intese che le Province competenti renderanno
eventualmente operanti a mezzo di propri atti
amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto
ai propri Piani faunistico-venatori.
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono
i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
beccaccia (Scolopax rusticola);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dall'1 ottobre al 31 gennaio, in forma
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi
anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla
cerca e all'aspetto, in cinque giornate
settimanali, con esclusione del martedì e del
venerdì, secondo il prospetto di cui all'Allegato
A.
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è
consentita anche su terreni in tutto o nella
maggior parte coperti di neve. Alla data del 30
novembre di ogni anno le Province valutano lo stato
d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al
fine di consentirne o meno la caccia in forma
collettiva anche su terreni in tutto o nella
maggior parte coperti di neve.
3. Le limitazioni di cui alla Legge regionale 5
febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria) e successive
modificazioni, articolo 33, comma 11, lett. b) non
si applicano alle specie appartenenti all'avifauna
migratoria, per le quali valgono le disposizioni
del calendario venatorio regionale.
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì
e la domenica successiva, escludendo i giorni di
martedì e venerdì nei quali non è mai consentito
l'esercizio dell'attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e
migratoria è consentita nelle forme sottoindicate,
dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a)
dalla terza domenica di settembre e per le due
settimane successive, da appostamento e/o vagante
con l'uso di non più di due cani per cacciatore in
due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni
settimana, fatto salvo quanto previsto alla
successiva lett. c);
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui
alla precedente lettera a) fino al 31 gennaio, da
appostamento e/o vagante con l'uso di non più di
due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta
ogni settimana;
c) dall'1 ottobre al 30 novembre, possono essere
fruite due giornate in più a scelta ogni settimana
per la caccia alla sola migratoria, da
appostamento.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge
regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni
- art. 50, comma 2, lett. b) - nelle Aziende
agri-turistico-venatorie (ATV) ogni cacciatore può
effettuare fino ad un massimo di cinque giornate
settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5
della presente legge e senza limitazioni di
modalità di esercizio venatorio. Le giornate
effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel
numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni
cacciatore.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari
venatori, ai sensi della Legge regionale n. 8 del
1994 e successive modificazioni, art. 50, comma 2,
lett. a), possono determinare l'inizio
dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso
del cane, anche successivamente alla terza domenica
di settembre, per esigenze connesse all'esercizio
dell'attività agricola e per garantire una maggiore
tutela della fauna; le esigenze sopraindicate
dovranno essere valutate con particolare attenzione
soprattutto quando tale data è particolarmente
prossima alla metà del mese.
5. Le Province esercitano le facoltà stabilite
dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), art. 18, comma 2 nei limiti ed
alle condizioni ivi previste. Qualora esse
prevedano, nei rispettivi calendari venatori
provinciali, l'anticipazione dell'esercizio
venatorio alla data dell'1 settembre, la caccia in
tale periodo si potrà effettuare nella giornata
dell'1 settembre - purché non coincidente con il
martedì o il venerdì - e nelle successive giornate
di giovedì e domenica, esclusivamente da
appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,
alle specie di cui al successivo comma 6, da parte
dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di
iscrizione - o che esercitino la caccia nelle
Aziende faunistico-venatorie (AFV) o da
appostamento fisso con richiami vivi.
6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto
dal precedente comma 5 vengono individuate dalle
Province tra le seguenti: cornacchia grigia,
ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse
dalla Legge n. 157 del 1992, articolo 18, comma 2
possono modificare i termini di cui all'art. 3,
comma 1, lett. c) previo parere dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).
8. La caccia alla fauna migratoria di cui alla
Legge regionale n. 8 del 1994 e successive
modificazioni, articolo 36 bis, comma 1 si svolge
nelle forme stabilite dal provvedimento adottato
dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo.
9. Fermo restando quanto diversamente disposto da
specifici provvedimenti in materia, i derivati
domestici del germano reale che non ne presentino
il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono
essere utilizzati come richiami vivi senza
l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5,
lett. b), della Legge n. 157 del 1992, solo nel
rispetto delle norme sanitarie che condizionano la
detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività
venatoria.
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla fauna migratoria è consentita da
un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
La caccia di selezione agli ungulati è consentita
da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora
dopo il tramonto.
La caccia alla fauna selvatica stanziale è
consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione
dell'esercizio venatorio all'1 settembre, nel
periodo compreso tra tale data e la terza domenica
di settembre la caccia è consentita fino alle ore
13, ad esclusione delle Aziende
agri-turistico-venatorie (ATV) dove è invece
consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori
desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite
dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia
aeronautica dell'Aeronautica militare.
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia
non può abbattere complessivamente più di due capi
di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio
selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa
e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito
l'abbattimento, rispettivamente, di non più di
cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non
più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della
presente legge per ogni giornata di caccia non
possono essere abbattuti complessivamente più di
venticinque capi, di cui non più di dieci capi di
anatidi ad esclusione del germano reale, dieci
folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni
giornata di caccia non possono inoltre essere
abbattuti, complessivamente, più di dieci capi
delle seguenti specie: beccaccino, gallinella
d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la
beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di
quindici capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata
di caccia in regioni diverse, non può superare
complessivamente il limite previsto dal calendario
venatorio della Regione che consente l'abbattimento
del maggior numero di capi.
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da
caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì
precedente la terza domenica di settembre, dalle
ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e
venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più
di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi
calendari venatori, modificare i termini sopra
indicati, per motivazioni legate a specifiche
esigenze territoriali. Le Province possono,
altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino
ad un massimo di sei per conduttore, purché
nell'ambito di progetti sperimentali adottati a
sostegno della cinofilia.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da
caccia sono consentiti nei territori aperti
all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove
esistono terreni in attualità di coltivazione e
colture specializzate di cui all'art. 8.
4. Al fine di evitare danni alle colture agricole,
l'addestramento e l'allenamento dei cani su
coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la
pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
5. Nel periodo intercorrente tra l'1 settembre e la
terza domenica di settembre, qualora le Province
abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio
venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani
da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in
cui l'esercizio venatorio è consentito.
6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di
settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o
comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il
conduttore non è in esercizio venatorio e nelle
giornate di martedì e venerdì di ciascuna
settimana. L'attività è sul tesserino venatorio.
Art. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente
agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n.
157 del 1992, articolo 21, l'esercizio venatorio è
vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze
di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel
raggio di metri 100 da immobili, fabbricati,
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,
piazzole di campeggio in effettivo esercizio
nell'ambito dell'attività agrituristica, e di metri
50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade
carrozzabili, eccettuate le strade poderali e
interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei
terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi
chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui alla
Legge n. 157 del 1992, articolo 15, opportunamente
tabellati.
2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle
aree comprese nel raggio di metri 100 da macchine
agricole operatrici in attività.
3. È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a
150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri
ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero
ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di
effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale,
secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai
recinti dove gli animali sono tenuti in cattività
stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in
modo che il bestiame al pascolo o gli animali in
cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio è vietato in forma
vagante, con l'esclusione della caccia di selezione
agli ungulati, sui terreni in attualità di
coltivazione. Si considerano in attualità di
coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed
erbacee da seme e da granella, dalla semina al
raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio
fino ai 20 cm. di altezza, e della barbabietola per
la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o
di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un
periodo di tre anni dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della
vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del
raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a
raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è
ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei
frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è
ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il
recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli
stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di
separazione degli appezzamenti a frutteto
specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il
transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nei terreni in
attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del
conduttore titolato per operazioni autorizzate di
ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti;
nell'ambito di dette operazioni il conduttore del
cane da traccia deve avere cura di arrecare il
minimo danno alle colture.
Art. 9
Prescrizioni valide nelle Z.P.S.
1. Nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.) è
fatto divieto di:
a) abbattere esemplari appartenenti alla specie
Moretta (Aythya fuligula);
b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio
venatorio all'1 settembre (preapertura) con
l'eccezione della caccia di selezione agli
ungulati;
c) effettuare, nel mese di gennaio, più di due
giornate di caccia - corrispondenti al giovedì ed
alla domenica fatta eccezione per la caccia agli
ungulati per la quale valgono le disposizioni della
presente legge;
d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo
per l'attività venatoria all'interno delle zone
umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce,
salata e salmastra, compresi i prati allagati,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più
esterne;
e) addestrare ed allenare i cani ai sensi del
precedente art. 7, prima dell'1 settembre;
f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano
reale, prima dell'1 ottobre nelle Z.P.S. di acque
lentiche .
Art. 10 Norme generali inerenti il tesserino
venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità
sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività
venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare
mediante segni indelebili all'interno degli
appositi spazi sul foglio relativo al giorno di
caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo
di caccia prescelta (vagante; appostamento;
selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con
riferimento al numero corrispondente a quello che
precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino.
Qualora intenda invece esercitare la caccia in
azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità
deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV =
azienda faunistico-venatoria, ATV = azienda
agri-turistico-venatoria, fuori regione, mobilità).
3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve
apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla
della specie abbattuta, un segno indelebile
all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei
capi abbattuti. In caso di deposito deve
aggiungersi un cerchio intorno al segno.
4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale,
qualora la caccia sia esercitata in ATC è
obbligatorio annotare il capo appena abbattuto,
mentre, qualora la caccia sia esercitata in azienda
faunistico-venatoria (AFV), i singoli capi
abbattuti possono essere annotati entro il termine
dell'attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria,
qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i
singoli capi abbattuti devono essere immediatamente
annotati sul tesserino, mentre qualora la caccia
sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo
l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire
ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di
caccia.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di
allevamento abbattuti in ATV (Azienda
agri-turistico-venatoria) non devono essere
annotati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle
specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se
si abbatte in un'altra regione una specie
consentita e non riportata in legenda, devono
essere utilizzate le sigle ASS (altre specie
stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione
venatoria, deve riportare sulla apposita scheda
riepilogativa caccia stanziale la sigla del
proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo
di giornate e di capi abbattuti per le singole
specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC
di appartenenza. Tale scheda dovrà essere
riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal
termine della stagione venatoria, compilando tante
copie della scheda quanti sono gli ATC di
appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1,
qualora sia consentito il prelievo di specie
interessate dal regime di deroga, ai fini degli
adempimenti di cui alla Direttiva 79/409 CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9,
comma 1, il cacciatore dovrà inoltre compilare,
appena terminata la stagione venatoria, la scheda
riepilogativa caccia specie in deroga , indicando
l'ATC o la sigla della Provincia, se tali
abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché
il numero complessivo di giornate e di capi
abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà
essere inviata alla Provincia di residenza entro il
28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna o anche di
incompleta trascrizione dei dati in tali schede
sarà applicata la sanzione di cui alla Legge
regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni,
articolo 61, comma 2.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di
cui alla Legge regionale n. 8 del 1994 e successive
modificazioni, articolo 36 bis, comma 1, oltre alla
compilazione prevista ai commi precedenti, deve
altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna
giornata l'apposita scheda caccia in mobilità alla
fauna migratoria , indicando mediante segni
indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il
mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione
relativo alla giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del
tesserino il titolare per ottenere il duplicato,
deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio,
dimostrando di aver provveduto alla relativa
denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza o
locale stazione dei carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha
rilasciato, al termine dell'esercizio dell'attività
venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di
tesserino non integro e contraffatto, l'interessato
non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova
annata venatoria, a meno che non venga prodotta -
entro la medesima data - la denuncia di cui al
comma 12.
14. Il tesserino è personale e non cedibile.
Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di
caccia è perseguibile ai sensi di legge.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano
per le stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e
2011-2012.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. (segue
allegato fotografato)
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