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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4515
Presentato in data: 16/03/2009
Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma (delibera di Giunta n. 275 del 13 03 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Modificazioni all'art. 1
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24
aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale
delle Valli del Cedra e del Parma) è sostituito dal
seguente:
1. Con la presente legge è istituito il parco
regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il
perimetro ricade nell'ambito territoriale dei
comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano
Val Parma .
2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
46 del 1995 è sostituito con il seguente:
2. Le finalità del parco sono: a01) la
valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale
di montagna connesso alle produzioni tipiche con
particolare riguardo al Parmigiano Reggiano;
a02) la qualificazione e la valorizzazione delle
produzioni di qualità e delle attività agricole
condotte secondo i criteri di sostenibilità;
a) la conservazione, la tutela e il ripristino
delle caratteristiche naturali con particolare
riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni
vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se
rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica,
specialmente sui grandi percorsi migratori della
stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche
di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
b) la qualificazione e la promozione delle attività
economiche e dell'occupazione locale, anche al fine
di un migliore rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, di
formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo
interdisciplinare;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività
culturali ricreative e turistiche collegate alle
funzioni ambientali e compatibili con esse. . 3. Al
comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del
1995 dopo la parola Corniglio si inseriscono le
parole ,di Tizzano Val Parma .
Articolo 2
Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995
1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 46
del 1995 è inserito il seguente articolo 1-bis
Obiettivi gestionali e misure di incentivazione :
1. Obiettivi gestionali del parco sono:
a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti
sul territorio dell'area protetta e delle loro
associazioni professionali, alle scelte di
programmazione, di pianificazione e di gestione del
Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto
dell'Ente di Gestione e dall'art. 33 della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del Sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000);
b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali
locali e sostegno alle attività agricole
eco-compatibili;
c) realizzazione di un sistema integrato nel
territorio della comunità montana per la
conservazione e lo sviluppo sostenibile fra parco
nazionale, parco regionale, paesaggio naturale e
seminaturale protetto, SIC, ZPS;
d) coinvolgimento delle associazioni locali di
cacciatori nella gestione faunistico-venatoria
dell'Area contigua;
e) monitoraggio continuo delle componenti naturali
presenti nell'area con particolare riferimento alle
dinamiche vegetazionali e allo status di
conservazione delle specie animali e vegetali, con
particolare riguardo per le specie di interesse
comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine
di assicurare la funzionalità ecologica e la
vocazione agricola del territorio.
2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di
promozione per la conservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali, storiche, culturali e
paesaggistiche del Parco sono:
a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali
attraverso la valorizzazione del paesaggio del
Parmigiano-Reggiano;
b) il sostegno per il recupero degli edifici
storici, rurali e dei borghi;
c) il sostegno alle attività agricole tipiche;
d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport
invernali esistenti finalizzata alla promozione del
turismo pluristagionale sostenibile e compatibile
con le finalità del parco. .
Articolo 3
Modificazioni all'art. 2
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è
sostituito dal seguente:
Art. 2 Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell'art. 1 si
applicano le norme di salvaguardia di cui ai
seguenti commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo
stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo
i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda
agricola ed ente competente ad adottare il piano
territoriale del parco, metodi di coltivazione
biologica e di lotta biologica;
b) eseguire nuove attività edilizie ed
impiantistiche;
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b)
del precedente comma 2 non rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa
idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento
igienico-sanitario a norma della legislazione
vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e
produttivi esclusivamente in funzione del recupero
dell'edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al precedente
comma 3 sono comunque compresi gli interventi di
manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo
volumetrico del 20%. Sono ammessi interventi volti
all'approntamento di ricoveri stagionali precari
per l'esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue:
a) si applicano le norme degli strumenti
urbanistici comunali vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna
e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai
sensi della legislazione vigente.».
Articolo 4
Modificazioni all'art. 3
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
1. Il piano territoriale del parco è disciplinato
dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 della L.R. n. 6 del
2005. .
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
4. Le determinazioni del piano territoriale del
parco fanno salve le utilizzazioni e le
destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia
e ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 6
del 2005. .
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
5. Alle previsioni del piano territoriale si
applicano le misure di salvaguardia previste
dall'art. 12 della legge regionale n. 20 del
2000. .
5. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
6. L'efficacia del piano territoriale del parco è
disciplinata dall'art. 31 della L.R. n. 6 del
2005. .
Articolo 5
Modificazioni all'art. 4
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
46 del 1995 è sostituito dal seguente:
1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle
Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio
obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma,
la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni
di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val
Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla
gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 18
della L.R. n. 6 del 2005. .
2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge
regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.
3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge
regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il
seguente:
1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è
disciplinato dal capo II della L.R. n. 6 del
2005. .
Articolo 6
Modificazioni all'art. 5
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'art. 5 della legge regionale n. 46 del 1995 è
soppresso.
Articolo 7
Modificazioni all'art. 6
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal
seguente:
1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai
sensi della L.R. n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento
particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e
valorizzazione. .
Articolo 8
Modificazioni all'art. 8
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal
seguente: 1. Per quanto concerne gli indennizzi si
applicano le disposizioni dell'art. 59 della L.R.
n. 6 del 2005. .
Articolo 9
Modificazioni all'art. 9
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9 Vigilanza e sanzioni
1. L'attività di sorveglianza territoriale e le
sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60
della L.R. n. 6 del 2005. .
Articolo 10
Modificazioni all'art. 10
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995 è
sostituito dal seguente:
Articolo 10 Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di
gestione del parco tutte le funzioni di competenza
sui territori a Parco ed Area contigua sono svolte
dall'attuale Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente
legge, valgono le disposizioni della L.R. n. 6 del
2005 ed in particolare dei titoli III e IV. .
Articolo 11
Sostituzione della cartografia
1. La cartografia di cui all'allegato A della legge
regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall'allegato
cartografico alla presente legge.
L'allegato è consultabile presso il Servizio
Segreteria dell'Assemblea legislativa.
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