Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4624
Presentato in data: 12/05/2009
Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali (12 05 09).

Presentatori:

Mazza Ugo SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Mezzetti Massimo SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO

Testo:

 PROPOSTA DI LEGGE
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Obiettivi
TITOLO II - INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI,
SOGGETTI PROPONENTI ED ORGANI
Art. 3 - Soggetti titolari del diritto di
partecipazione
Art. 4 - Iniziativa dei cittadini per l'avvio di
processi partecipativi
Art. 5 - Soggetti proponenti l'avvio di processi
partecipativi
Art. 6 - Ufficio Regionale della Partecipazione
Art. 7 - Nomina, requisiti e durata in carica del
Garante della Partecipazione
Art. 8 - Nomina del Difensore Civico a Garante
della Partecipazione
Art. 9 - Funzioni dell'Ufficio della Partecipazione
TITOLO III - SOSTEGNO REGIONALE, MODALITÀ E CRITERI
DI AMMISSIONE
Art. 10 - Sostegno regionale
Art. 11 - Definizione dei processi partecipativi
Art. 12 - Oggetto e tempi dei processi
partecipativi
Art. 13 - Istanze per l'avvio di un processo
partecipativo
Art. 14 - Curatori dei progetti di partecipazione
Art. 15 - Criteri di conformità e valutazione dei
progetti
Art. 16 - Criteri di qualità tecnica dei progetti
Art. 17 - Comitato di Pilotaggio
Art. 18 - Attività di mediazione del Garante
TITOLO IV - ESITI ED EFFETTI DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI
Art. 19 - Impegni dell'Ente responsabile dell'atto
amministrativo ed esiti del processo
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI
Art. 20 - Norma finanziaria
Art. 21 - Durata della legge
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
Principi
1. La democrazia rappresentativa è un ideale
fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta
come una condizione essenziale per affermare il
diritto di partecipazione dei cittadini dal
Trattato dell'Unione Europea, dalla Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalla
Costituzione Italiana e dallo Statuto regionale. Lo
sviluppo della democrazia partecipativa è coerente
con gli ideali fondativi, promuove una maggiore ed
effettiva inclusione dei cittadini e delle loro
organizzazioni nei processi decisionali di
competenza delle Istituzioni Elettive, rafforza la
democrazia.
2. Coerentemente a tali principi la presente legge
si pone in attuazione, in particolare, delle
seguenti disposizioni dello Statuto regionale:
a) art. 2, in quanto, coerentemente al principio di
uguaglianza, intende facilitare l'accesso alla
costruzione delle scelte pubbliche di tutte le
persone e delle loro organizzazioni, garantendo
maggiori opportunità alle categorie più deboli, e
valorizzando l'autonomia delle comunità locali;
b) art. 4, lettera d, in quanto istituisce e
definisce il quadro dei soggetti e le procedure per
attuare processi di confronto preventivo,
concertazione, programmazione negoziata e
partecipazione;
c) Art. 7, lettera a, in quanto mette a
disposizione delle istituzioni regionali e locali,
risorse, strumenti e competenze per attivare
processi di democrazia partecipativa; (lettera b)
attraverso metodi che assicurano pari opportunità
alle organizzazioni dei cittadini;
d) art. 15, comma 3, in quanto rafforza le
opportunità per l'affermazione del diritto di
partecipazione dei cittadini e delle loro
organizzazioni, affiancando gli strumenti già
esistenti: petizione (art. 16), istruttoria
pubblica (art. 17), iniziativa legislativa popolare
(art. 18), consultazioni dell'Assemblea legislativa
(art. 19), referendum abrogativo (art. 20),
referendum consultivo (art. 21). Ad esse si
aggiunge un servizio e un sistema di vincoli e
incentivi per potenziare i processi partecipativi e
diffonderli a tutti i livelli nel territorio
regionale.
Art. 2
Obiettivi
1. La presente legge intende porsi i seguenti
obiettivi:
a) incrementare la qualità democratica delle scelte
delle Assemblee elettive e delle Giunte regionali e
locali, nel governo delle loro realtà territoriali
e per quanto di loro competenza;
b) creare maggiore coesione sociale, governando la
conflittualità, facilitando l'individuazione di
obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori
territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti
pubblici, associazioni di rappresentanza economica
e culturale, aziende, famiglie e cittadini;
c) operare per elevare la qualità delle risorse
immateriali quali la fiducia collettiva o capitale
sociale territoriale, sapere contestuale e
competenze di coordinamento, non riproducibili in
altro modo che non sia il confronto critico
costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli
attori territoriali destinatari delle decisioni
pubbliche;
d) favorire la produzione di nuove risorse
materiali, oltre che distribuire in modo più
condiviso quelle esistenti, attraverso la
convergenza d'azione degli attori territoriali;
e) ridurre i tempi e i costi amministrativi dei
processi decisionali, attivando modalità operative
condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi;
f) valorizzare le competenze diffuse nella società,
promuovere la parità di genere, l'inclusione dei
soggetti deboli e gli interessi
sotto-rappresentati, e in generale un maggior
impegno diffuso verso le scelte riguardanti la
propria comunità locale e regionale;
g) attuare il principio costituzionale (art. 118)
della sussidiarietà che afferma l'importanza
della autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale , nell'ambito e nelle forme
stabilite dalla legge;
h) favorire e regolare la partecipazione delle
persone, singole o associate, affinché da soggetti
amministrati diventino soggetti attivi, alleati
delle istituzioni nel prendersi cura dei beni
comuni quali il territorio, l'ambiente, la
sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, i
servizi pubblici, la regolazione del mercato, le
infrastrutture, eccetera.
TITOLO II
INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI, SOGGETTI
PROPONENTI E ORGANI
Art. 3
Soggetti titolari del diritto di partecipazione
1. I soggetti titolari del diritto di partecipare
alla elaborazione delle politiche pubbliche sono
tutti i soggetti singoli o associati che siano
destinatari delle scelte pubbliche regionali o
locali, ossia di qualunque atto nazionale,
regionale o locale, in merito alla pianificazione
strategica pluriennale generale e settoriale, o
alle scelte progettuali e attuattive di particolare
rilevanza per il territorio o per i cittadini
interessati.
Art. 4
Iniziativa dei cittadini per l'avvio di processi
partecipativi
1. Cittadini singoli o associati possono inoltrare
istanze e petizioni agli Organi della Regione o
degli Enti locali competenti per la conoscenza e
l'informazione sulle scelte che riguardano i
relativi territori o questioni di particolare
rilevanza sociale o culturale di loro interesse.
2. Inoltre, possono richiedere, secondo le modalità
previste dallo Statuto dell'Ente competente,
l'apertura della discussione su determinate
questioni con l'avvio di un processo partecipativo
cosi come regolato dalla presente legge. Tali
iniziative dei cittadini costituiscono un fattore
premiante nella valutazione delle domande per
ottenere il sostegno regionale alla partecipazione,
come da art. 13, comma 2.
3. Nel caso in cui l'Ente locale risponda
negativamente o non risponda alle richieste dei
cittadini, questi ultimi possono richiedere
l'intervento di mediazione del Garante della
Partecipazione regionale secondo le modalità
indicate al successivo art. 18.
Art. 5
Soggetti proponenti l'avvio di processi
partecipativi
1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione
possono essere avviati su istanza dei seguenti
soggetti:
a) Giunta o Assemblea legislativa regionale.
L'Assemblea regionale nell'atto in cui assume tale
decisone indica la Commissione delegata a seguire
il procedimento partecipativo;
b) Enti locali: Province, Comunità Montane, Aree
Metropolitane, Associazioni di Comuni, Comuni,
Circoscrizioni/Quartieri.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 possono
inoltrare istanze anche altri soggetti pubblici e
privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale
di almeno un soggetto elencato al comma 1 del
presente articolo che è il titolare della decisione
amministrativa pubblica (d'ora in poi Ente
responsabile) collegata al processo.
3. I soggetti proponenti e aderenti si impegnano a
sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che
possa pregiudicare l'esito del processo proposto.
4. Le istanze di attivazione del processo
partecipativo vanno inviate al Garante regionale
che ne certifica la conformità entro 30 giorni dal
ricevimento dell'istanza, prorogabili a 50 giorni,
in casi eccezionali.
Art. 6
Ufficio Regionale della Partecipazione
1. È istituito l'Ufficio della Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento delle
funzioni previste dalla presente legge, come da
altre norme in merito alla partecipazione. La
Giunta regionale con atto proprio organizzerà gli
uffici in modo funzionale e coerente con gli
obiettivi e le finalità della legge.
2. Responsabile dell'Ufficio della Partecipazione
Regionale è il Garante regionale della
Partecipazione .
3. L'Ufficio della Partecipazione ha sede in locali
della Regione adeguati, di facile accesso per i
cittadini e in grado di accogliere sedute di lavoro
e incontri aperti al pubblico.
4. Le spese per il funzionamento dell'Ufficio, per
le attività sue e del Garante, per le iniziative di
supporto alle iniziative partecipative della
Regione e per quelle di Comuni e Province, compresa
l'erogazione di finanziamenti per l'eventuale
istituzione di propri uffici per la partecipazione
locali, sono a carico del bilancio della Regione
(art. 20).
5. Il Garante della Partecipazione, definisce con
la Giunta, le agenzie e gli enti strumentali della
Regione, le opportune intese per attivare le
necessarie forme di collaborazione tra gli uffici,
ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e
statistici.
Art. 7
Nomina, requisiti e durata in carica dei Garante
della Partecipazione
1. Il Garante della Partecipazione è eletto
dall'Assemblea legislativa regionale con voto
segreto sulla base di un elenco di candidati
redatto dalla Commissione Affari generali, a
seguito della corrispondenza ai titoli richiesti e
alle modalità di partecipazione al bando di
selezione appositamente emanato.
2. Il Garante resta in carica fino ad un periodo
massimo di 6 mesi successivi alla data di rinnovo
dell'Assemblea legislativa per permettere la nomina
del nuovo Garante. La stessa persona potrà coprire
la carica di Garante per un massimo di 10 anni,
anche se non consecutivi.
3. Al Garante è riconosciuta un'indennità,
determinata dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa regionale con
riferimento alle indennità di carica spettanti ai
consiglieri regionali, e un rimborso spese analogo
a quello dei consiglieri regionali.
4. Il Garante ha sede presso gli uffici regionali,
presiede e sovrintende all'Ufficio Regionale della
Partecipazione, predispone gli atti e le relazioni
di cui alla presente legge e ogni altro atto utile
a rimuovere difficoltà o ostacoli operativi
rivolgendosi con adeguata proposta all'organo
competente.
5. Il Garante presenta all'Assemblea legislativa
regionale entro il 31 marzo di ogni anno una
relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente. La relazione comprende anche dati,
considerazioni e proposte in merito all'uso e alle
disponibilità finanziarie. La relazione è inviata
dalla Presidenza a tutti i consiglieri per la sua
discussione nella Commissione competente entro 60
giorni, alla presenza del Garante stesso. Secondo
le modalità previste dal Regolamento la relazione
può essere discussa in Assemblea.
6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, entro 60 giorni dall'approvazione
della presente legge, emana l'avviso di selezione
pubblica per la presentazione delle candidature,
indicando i titoli e le competenze necessarie,
oltre alle esperienze qualificative utili per la
valutazione del candidato, l'indennità lorda
percepita, le modalità di svolgimento dell'incarico
e l'indicazione dei termini di scadenza dell'avviso
stesso.
7. In particolare, il candidato alla funzione di
Garante dovrà evidenziare i seguenti requisiti:
a) essere laureato, con particolari competenze
nelle scienze politiche e sociali;
b) dimostrare consolidata esperienza nella
progettazione e conduzione di processi
partecipativi e di mediazione dei conflitti con
particolari esperienze nei casi di progettazione
urbanistica e territoriale, programmazione
economica, ambientale e sociale, sicurezza, servizi
pubblici e sociali.
Art. 8
Nomina del Difensore Civico a Garante della
Partecipazione
1. Su decisione dell'Assemblea legislativa il ruolo
di Garante può essere attribuito al Difensore
Civico regionale. In tal caso la carica di Garante
ha la stessa durata di quella del Difensore Civico
e i compensi non sono cumulabili.
2. A tal fine l'Assemblea legislativa adegua la
legge istitutiva del Difensore Civico per estendere
le sue competenze e funzioni, comprendendo anche
quelle del Garante della Partecipazione.
3. La legge, inoltre, dovrà attribuire agli uffici
del Difensore Civico anche le funzioni previste
dalla presente legge per l'Ufficio della
Partecipazione, adeguandone competenze e
composizione e risorse.
4. Analoga decisione, può essere assunta da Comuni
e Province.
Art. 9
Funzioni dell'Ufficio della Partecipazione
1. All'Ufficio della Partecipazione spettano i
seguenti compiti:
a) progettare e predisporre i processi di
partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
b) valutare e approvare i processi di
partecipazione dell'Ente Regione supportando i suoi
organi istituzionali e gli uffici interessati;
c) verificare e ammettere al sostegno regionale i
progetti di partecipazione di cui al Titolo III;
d) valutare in itinere ed ex-post lo svolgimento
dei processi partecipativi ammessi al sostegno
regionale;
e) svolgere un ruolo di mediazione tra cittadini,
associazioni, aziende e istituzioni regionali e
locali, direttamente o tramite l'eventuale rete
degli Uffici per la Partecipazione locali, per quel
che concerne l'attivazione dei processi
partecipativi;
f) promuovere e sostenere la cultura della
democrazia partecipativa attraverso iniziative
informative e formative;
g) elaborare orientamenti e linee guida per la
progettazione e conduzione dei processi
partecipativi;
h) realizzare e curare un sito web dedicato alla
propria attività e ad iniziative attinenti la
democrazia partecipativa.
TITOLO III
SOSTEGNO REGIONALE, MODALITÀ E CRITERI DI
AMMISSIONE
Art. 10
Sostegno regionale
1. Attraverso l'Ufficio Partecipazione, la Regione
promuove e sostiene la partecipazione:
a) esaminando le proposte di progetto e
certificandone la qualità;
b) offrendo un supporto di consulenza metodologica;
c) offrendo un supporto nella comunicazione, anche
mediante supporti informatici;
d) svolgendo un compito di mediazione e promozione
del confronto democratico;
e) offrendo un sostegno finanziario ai progetti
partecipativi ammessi.
Art. 11
Definizione dei processi partecipativi
1. L'inclusione dei cittadini e delle loro
organizzazioni alla elaborazione delle scelte
pubbliche avviene attraverso modalità diverse e in
particolare, in applicazione della presente legge,
tramite lo svolgimento di processi partecipativi
proposti e ammessi al sostegno regionale.
2. Il processo partecipativo viene avviato in
riferimento ad un progetto futuro o ad una futura
norma di competenza delle Assemblee elettive o
delle Giunte, regionali o locali, in vista della
sua elaborazione, mettendo in comunicazione attori
e istituzioni, al fine di: ottenere la completa
rappresentazione delle posizioni, degli interessi o
dei bisogni sulla questione; giungere ad una
mediazione o negoziazione, ricercando un accordo
delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli
atti in discussione.
3. Il prodotto del processo partecipativo è un
documento di indirizzo di cui le autorità
decisionali si impegnano a tener conto nelle loro
deliberazioni. Con il loro atto deliberativo le
istituzioni danno conto del procedimento e
dell'accoglimento di tutte o di parte delle
proposte contenute nel documento di indirizzo.
Qualora le delibere si discostino dal documento di
indirizzo le autorità decisionali devono darne
esplicita motivazione nel provvedimento stesso.
4. Il processo partecipativo può prevedere una
clausola di cedevolezza su questioni ben
individuate, sulle quali il decisore si impegna
preventivamente a trasferire l'esito del processo
nel proprio atto deliberativo. In questo caso, una
volta approvato e legittimato il processo di
partecipazione, le autorità decisionali danno corso
all'impegno assunto. Qualora l'atto assunto dalle
autorità decisionali si discosti da quanto
riportato nel documento di indirizzo sotto la
clausola di cedevolezza , si applica quanto
previsto dal successivo art. 19.
5. Le metodologie e gli strumenti applicati
nell'ambito dei processi di cui ai commi
precedenti, non seguono prassi rigidamente
codificate, ma linee guida che verranno introdotte
e aggiornate con documenti e comunicazioni a cura
del Garante.
Art. 12
Oggetto e tempi dei processi partecipativi
1. I processi partecipativi possono riferirsi a
progetti, atti normativi o procedure amministrative
nella loro interezza, ad una loro parte o andare
anche oltre le loro disposizioni se riguardanti
progetti, iniziative o scelte pubbliche, sulle
quali lo Stato, la Regione o gli Enti locali non
hanno ancora avviato alcun procedimento
amministrativo o assunto un atto definitivo.
2. La definizione dell'oggetto su cui si attiva il
processo partecipativo va definito in modo preciso
e riportato nel progetto di partecipazione
sottoposto all'approvazione degli Enti preposti.
3. I processi partecipativi hanno inizio con
l'approvazione dell'atto relativo da parte
dell'organo competente dell'Ente responsabile e si
concludono con uno dei seguenti atti:
a) pubblicazione del documento d'indirizzo;
b) annullamento, di cui all'art. 19.
4. I processi partecipativi, dal loro avvio, non
possono avere una durata superiore a sei mesi,
eventuali proroghe possono essere concesse per
particolari progetti, fino ad un massimo di 12 mesi
complessivi. Eventuali proroghe in corso di
processo avviato non possono superare i 60 giorni e
necessitano dell'approvazione del Garante, sulla
base delle reali difficoltà riscontrate dal Garante
stesso. Sarà inoltre cura del Garante, sulla base
delle esperienze maturate, richiedere tempi
correlati alle difficoltà dei processi che si
vogliono attivare. I tempi del processo, intesi
come da comma 3, vanno riportati nel progetto di
partecipazione.
5. Soltanto ai fini del sostegno regionale i
processi si concludono con uno dei seguenti atti:
a) annullamento, di cui all'art. 19;
b) verifiche sull'atto collegato come da art. 19.
6. Solo con la conclusione del sostegno regionale
al processo in corso, cosi come indicato al comma
precedente, il Garante archivia il processo.
Art. 13
Istanze per l'avvio di un processo partecipativo
1. Le istanze per l'avvio di un processo devono
contenere:
a) la descrizione sintetica del progetto, indicando
le sue varie fasi e su quali aspetti eventualmente
si applica la clausola di cedevolezza di cui al
comma 4 dell'art. 11;
b) l'oggetto del processo definito in modo preciso
e la descrizione sintetica del contesto
evidenziando l'iter amministrativo decisionale
relativo all'oggetto;
c) l'impegno formale dell'Ente responsabile del
procedimento/atto collegato al processo;
d) l'adesione formale degli Enti pubblici coinvolti
dal procedimento anche attraverso altri strumenti
di programmazione;
e) il progetto di partecipazione con la descrizione
delle fasi, dei tempi e delle metodologie
partecipative che si intendono applicare. Le
categorie e una stima della quantità dei soggetti
che si intendono coinvolgere;
f) un bilancio preventivo con le risorse
finanziarie ed organizzative messe a disposizione
dei soggetti proponenti e quelle demandate alla
Regione.
2. Il Garante valuta le istanze prima di passare
alla valutazione del progetto di partecipazione e
in base ai rispettivi criteri le ordina secondo la
seguente scala di priorità:
a) priorità massima viene assegnata alle istanze
che contengono: l'accoglimento formale dell'Ente
responsabile di istanze o petizioni di cittadini
per l'avvio di un processo partecipativo; l'accordo
formale a partecipare dei principali attori
organizzati (Enti pubblici o privati, associazioni,
imprese) coinvolti a vario titolo dall'oggetto del
processo;
b) priorità intermedia viene assegnata alle istanze
che contengono le lettere di motivazioni (con
autorizzazione alla pubblicazione) delle
associazioni coinvolte dall'oggetto del processo
che non intendono partecipare;
c) priorità bassa: nel caso nessuno dei requisiti
alle lettere a) e b) del presente comma sia
presente.
3. La priorità assegnata ad ogni istanza
costituisce un fattore di valutazione importante
anche per l'assegnazione del finanziamento
regionale (e la sua entità).
4. Carenze totali o parziali dei requisiti previsti
al comma 1 del presente articolo, pregiudicano
l'accoglimento dell'istanza e quindi il progetto
non passa alla valutazione. Il Garante nella sua
risposta ai proponenti illustra tali carenze e può
suggerire possibili soluzioni.
5. Dalla ricezione dell'istanza, se completa di
tutti i requisiti fondamentali di cui al comma 1 e
se dotata dei requisiti facoltativi di cui al comma
2, il Garante deve passare alla valutazione
approfondita del progetto, entro il termine di 10
giorni lavorativi, prorogabili a 20, in casi
eccezionali. Se l'istanza non è dotata dei
requisiti facoltativi ottiene una priorità bassa e
sarà valutata entro 30 giorni lavorativi,
prorogabili a 50 in casi eccezionali.
Art. 14
Curatori dei progetti di partecipazione
1. Per l'elaborazione e la redazione del progetto
di partecipazione:
a) i soggetti proponenti di cui all'art. 5 comma 1,
lettera a), possono avvalersi direttamente
dell'Ufficio della Partecipazione regionale,
eventualmente integrato da altri funzionari
regionali e da competenze e collaboratori esterni;
b) i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lettera
b), hanno facoltà di avvalersi del proprio Ufficio
Partecipazione locale, di un Ufficio Partecipazione
locale a loro prossimo, di funzionari interni o di
un soggetto collaboratore esterno;
c) i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, per
l'elaborazione e la redazione dei progetti, possono
avvalersi soltanto di persone competenti non
dipendenti della pubblica Amministrazione.
Art. 15
Criteri di conformità e valutazione dei progetti
1. Il Garante della Partecipazione deve assicurare
che i progetti partecipativi da esso stesso
predisposti e ad esso sottoposti prima
dell'approvazione rispondano ai criteri di
conformità stabiliti dalla presente legge ai commi
2, 3 e 4 del presente articolo. Eventuali carenze,
rispetto ai criteri descritti ai commi 2 e 3,
pregiudicano l'accoglimento del progetto. Carenze
rispetto ai criteri del comma 4 sono valutate dal
Garante con maggiore discrezionalità.
2. Conformità istituzionale: i progetti devono
contenere l'impegno formale che legittima il
processo partecipativo da parte dell'istituzione
responsabile del procedimento/atto amministrativo
oggetto del processo stesso, e l'impegno a
sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria
competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del
processo proposto.
3. Conformità tecnica-procedurale: i progetti
devono contenere i principali requisiti tecnici,
relativi al processo:
a) la persona fisica responsabile del processo, che
è il referente principale per il Garante e per le
autorità decisionali collegate al processo;
b) il nome del/dei progettisti e loro curricula;
c) lo staff del processo e loro curricula;
d) l'oggetto del processo;
e) il contesto del processo e la fase decisionale
del procedimento amministrativo;
f) le fasi del processo, gli obiettivi di fase e i
tempi;
g) i soggetti coinvolti e da coinvolgere,
prevedendo l'eventuale costituzione di nuovi
soggetti in seguito all'avvio del processo;
h) i metodi e le tecniche di discussione o di
rilevazione delle opinioni che verranno adottate;
i) i costi preventivati e il rapporto
costi-efficacia, che qualificano il processo nei
suoi aspetti metodologici;
l) le modalità di monitoraggio e valutazione in
itinere ed ex-post che i responsabili del processo
intendono predisporre, nonché la programmazione
della pubblicazione dei rapporti periodici e finali
del processo;
m) la produzione della documentazione analitica dei
costi effettivi e delle modalità di comunicazione
di eventuali mutamenti in corso d'opera e la
proposta di un piano di rateizzazione dei
finanziamenti regionali.
4. Conformità sociale: i progetti dovranno
contenere l'impegno formale dei principali attori
territoriali, secondo quanto previsto all'art. 13
comma 2. È compito dei proponenti/progettisti
ottenere un tale accordo preventivo o prevederlo in
corso di processo e stabilire le modalità di
costituzione di un eventuale Comitato di
pilotaggio, composto da rappresentanti degli attori
coinvolti dal processo. Il Garante verifica la
mancanza di attori rilevanti o la presenza di
attori fittizi sia nell'accordo preventivo che in
corso di processo e valuta le modalità di
costituzione di un eventuale comitato di
pilotaggio.
Art. 16
Criteri di qualità tecnica dei progetti
1. Nella predisposizione dei processi partecipativi
per l'Ente Regione e nella valutazione di sua
competenza che effettua per certificare i progetti
allegati alle domande pervenute dagli Enti locali,
il Garante adotta i seguenti criteri:
a) il processo deve prevedere attraverso apposite e
mirate azioni comunicative, la sollecitazione delle
realtà sociali, organizzate o meno, del territorio
in questione, a qualche titolo potenzialmente
interessate dal procedimento in discussione,
prevedendo incentivi (in varie forme: servizi
dedicati, compensazione alle ore di lavoro perse,
baby sitting, ecc.) per agevolare il coinvolgimento
dei cittadini o dei rappresentanti delle
organizzazioni, con particolare attenzione alle
differenze di genere, di abilità, di età, di lingua
e di cultura;
b) il processo deve prevedere l'inclusione,
immediatamente dopo le prime fasi del processo, di
eventuali nuovi soggetti sociali, comunque
organizzati in qualche forma associata
(associazione, consorzio, comitato), sorti
conseguentemente l'attivazione del processo e/o
dell'atto amministrativo ad esso collegato;
c) il processo deve prevedere, sin dalle prime
fasi, un tavolo di negoziazione con gli attori
istituzionali e territoriali organizzati che si
sono dichiarati interessati al processo, dal quale
si apre il confronto sul merito della questione;
d) il processo deve prevedere che si inneschino
eventuali dispute tra i soggetti del tavolo, sulle
quali non si trovano convergenze. Perciò è
necessario far accordare gli attori sul/sui
metodo/i per arrivare alla formulazione conclusiva
ossia al documento di indirizzo;
e) i metodi proposti possono essere vari, e sono
strettamente legati alla questione su cui si
intende consultare o deliberare. Potrebbero anche
essere proposti dai soggetti del tavolo. Tuttavia
il progettista deve indicare nel progetto quali
strumenti-metodi intende suggerire;
f) nei processi partecipativi di una certa entità,
e obbligatoriamente per quelli in cui è stato
costituito il Comitato di Pilotaggio, anche solo a
fini di verifica, è necessario prevedere
l'attivazione di fasi in cui vi sia un
coinvolgimento diretto dei cittadini non mediato da
organizzazioni di rappresentanza, attraverso
strumenti di democrazia diretta, partecipativa o
deliberativa;
g) per un elenco non esaustivo degli strumenti di
democrazia diretta, partecipativa/deliberativa
(come il referendum deliberativo, il sondaggio
deliberativo, la consensus conference, la giuria
dei cittadini, il town meeting, l'open space
technology) la presente legge rimanda alle linee
guida elaborate dall'Ufficio Regionale della
Partecipazione, nelle quali saranno presentati e
valutati casi e schemi di processo utili ai fini
della progettazione;
h) ai fini di un'armonica assegnazione delle
risorse finanziarie da destinare ai progetti di
partecipazione locali, il Garante soppesa anche la
distribuzione geografica, i temi delle istanze e la
scala amministrativa degli Enti responsabili;
i) tutta la documentazione relativa all'attività di
valutazione e certificazione del Garante deve
essere accessibile e comunicata sinteticamente
dallo stesso attraverso il suo sito web.
Art. 17
Comitato di Pilotaggio
1. Il processo partecipativo può essere
accompagnato da un Comitato di Pilotaggio
appositamente composto da delegati rappresentativi
del tavolo di negoziazione; i delegati o le
modalità di selezione dei delegati vanno indicate
nel progetto.
2. Il Comitato segue il processo per verificare il
rispetto dei tempi, delle azioni previste,
dell'applicazione del metodo e del rispetto del
principio di imparzialità dei conduttori, nonché la
congruenza degli effetti del processo sugli atti
amministrativi o le comunicazione dell'autorità
decisionale responsabili concernenti il processo.
3. Il Comitato di Pilotaggio è obbligatorio per i
processi che prevedono l'adozione totale o parziale
della clausola di cedevolezza o richieste di
finanziamento superiori a Euro 10.000.
Art. 18
Attività di mediazione del Garante
1. Il Garante svolge il proprio ruolo di mediazione
su richiesta dei seguenti soggetti:
a) un Ente di cui all'art. 5 comma 1 che nel
tentativo di preparare una domanda non riesce ad
ottenere l'adesione di altri Enti locali o di altri
attori territoriali (art. 13, comma 2) coinvolti
dall'atto in questione;
b) uno o più soggetti pubblici o privati, cittadini
singoli o associati, che non riescono ad ottenere
l'impegno formale dell'Ente responsabile dell'atto
collegato al processo partecipativo che si vuole
proporre, ed hanno ottenuto l'adesione firmata
delle seguenti percentuali minime di residenti
nell'ambito territoriale di una o più province,
comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è
proposto di svolgere il progetto partecipativo:
- il 5 per cento fino a mille residenti;
- il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
- il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
- l'1 per cento fino a trentamila residenti;
- lo 0,50 oltre i trentamila residenti.
2. Verificata la conformità delle richieste, il
Garante indice un tavolo di mediazione nel quale
tenterà di raggiungere un accordo tra le parti,
senza necessariamente propendere per l'attivazione
di un processo partecipativo.
3. L'attività di mediazione del Garante è resa
pubblica e comunicata dall'Ufficio della
Partecipazione Regionale, utilizzando verbali e
registrazioni video degli incontri, attraverso i
propri mezzi di comunicazione (sito web).
TITOLO IV
ESITI ED EFFETTI DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
Art. 19
Impegni dell'Ente responsabile dell'atto
amministrativo ed esiti del processo
1. Il processo partecipativo si conclude con uno
dei seguenti atti:
a) il raggiungimento di un documento di indirizzo;
b) l'annullamento del processo;
2. A processo avviato è possibile che il Garante o
il Comitato di Pilotaggio rilevino delle
irregolarità. Essi devono comunicare tra loro e
mantenere informati il responsabile del processo e
l'Ente responsabile dell'atto, su aspetti critici e
irregolarità. Se il Comitato di Pilotaggio e/o il
Garante lo riterranno opportuno potranno richiedere
l'apertura di un tavolo di confronto con i
progettisti/conduttori e l'Ente responsabile. A
quel punto il Garante, rilevate le irregolarità,
cerca una mediazione per ovviare ai problemi e
portare a termine il processo. Se invece giudica
che il processo sia oramai compromesso ne dichiara
l'annullamento, che sarà poi ratificato dall'organo
istituzionale assembleare relativo al processo.
3. L'Ente responsabile dell'atto amministrativo
(decisore), collegato al processo partecipativo si
impegna a:
a) tener conto del documento di indirizzo;
b) a trasferire nell'atto amministrativo le
indicazioni del documento di indirizzo,
relativamente alle scelte o questioni sulle quali è
stata assunta la clausola di cedevolezza .
4. L'Ente responsabile è tenuto a recepire le
conclusioni del processo partecipativo ma può
assumersi la responsabilità di rigettare,
modificare o trasferire solo in parte le
indicazioni del documento di indirizzo nel suo atto
conclusivo. L'Ente è comunque tenuto a darne
comunicazione pubblica e sul proprio sito web, con
la massima rilevanza e la massima precisione,
esponendo le proprie argomentazioni, soprattutto in
caso di esito respinto o modificato.
5. Il Garante assieme al Comitato di Pilotaggio (se
presente) verificano la rispondenza della
comunicazione pubblica rispetto al documento di
indirizzo e l'atto collegato e, in caso di
incongruenza, inviano una richiesta congiunta di
correzione della comunicazione all'Ente
responsabile dell'atto. Se tale correzione non
avvenisse, il Garante, sentito il Comitato di
Pilotaggio, comunica al Presidente dell'Assemblea
legislativa, e rende pubblica, la decisione di
sospensione del sostegno regionale al processo.
6. Nel caso di applicazione della clausola di
cedevolezza , l'Ente responsabile deve trasferire
nel proprio atto le indicazioni del documento di
indirizzo soggette a tale clausola. Il Garante e il
Comitato di Pilotaggio verificano la rispondenza
dell'atto rispetto alle indicazioni emerse dal
processo. Nel caso in cui il Garante, sentito il
Comitato di Pilotaggio, riscontri la non
corrispondenza degli impegni assunti, lo stesso
rende pubblica la richiesta di modifica dell'atto
all'Ente responsabile e indica il tempo entro cui
ciò debba avvenire. Nel caso in cui l'Ente
responsabile non abbia dato seguito alla richiesta
di modifica, il Garante comunica al Presidente
dell'Assemblea legislativa e rende pubblica la
decisione di sospensione del sostegno regionale al
processo.
7. Per i processi partecipativi in cui l'Ente
responsabile sia un organo dell'Ente Regione
(Assemblea legislativa, Commissione, Giunta,
Assessorato, Direzioni di Settore), si applicano le
stesse procedure descritte nei commi precedenti.
8. Una cospicua parte del sostegno finanziario, non
inferiore al 40 per cento, che la Regione assegna
ad un determinato processo, rimane congelata fino
alla fine del processo partecipativo. In caso di
annullamento o di sospensione del processo, il
finanziamento non viene più erogato ai richiedenti
e rimane disponibile per altri processi.
9. Il Garante, sulla base delle proprie
valutazioni, in merito agli atti dell'Ente
responsabile, in rapporto con gli impegni assunti e
alla modalità di svolgimento del processo
partecipativo, se riscontra gravi scorrettezze,
anche sulle questioni relative all'informazione e
alla conoscenza degli atti, può proporre di
precludere a tale Ente il sostegno regionale per
ogni ulteriore domanda pervenuta o che perverrà
dallo stesso Ente fino al termine di vigenza della
legge.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
previsto dagli articoli della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli nel
bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Per il primo anno di attuazione della presente
legge è prevista una spesa di Euro 1.500.000, al
netto delle spese per l'indennità del Garante e per
le sue attività oltre che per la funzionalità
dell'Ufficio Regionale della Partecipazione.
3. Per gli anni successivi, nella formulazione
dell'apposito capitolo di bilancio, si terrà conto
della relazione elaborata dal Garante presentata
all'Assemblea legislativa al fine di potenziare le
esperienze di partecipazione e le attività
partecipative di Comuni e Province.
Art. 21
Durata della legge
1. Dopo 5 anni dalla sua approvazione, e comunque
non dopo il 31 dicembre 2014, l'Assemblea
legislativa regionale, sulla base di una relazione
appositamente predisposta dal Garante, discuterà
dell'esperienza compiuta al fine di migliorare e
reiterare la legge, anche tenendo conto delle
esperienze di altre Regioni italiane e della
normativa europea in merito.
Espandi Indice