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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5147
Presentato in data: 24/11/2009
Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (delibera di Giunta n. 1853 del 16 11 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione
dell'articolo 45, comma secondo, della Costituzione
e nell' esercizio della propria potestà legislativa
in materia di artigianato ai sensi dell'articolo
117, comma quarto, della Costituzione, tutela,
promuove e sviluppa l'artigianato nelle sue diverse
espressioni territoriali, produttive, artistiche,
tradizionali e di qualità.
2. La presente legge detta norme per la creazione
di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e
lo sviluppo, per favorire la successione di
impresa, per salvaguardare e tutelare i valori
emiliano-romagnoli, saperi e mestieri
dell'artigianato artistico e tradizionale.
Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di
semplificazione e snellimento dell'azione
amministrativa, le procedure per l'iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di
tutela, rappresentanza, vigilanza.
Art. 2
Albo delle imprese artigiane
1. All'Albo regionale delle imprese artigiane,
suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad
iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per la
iscrizione sono definiti dalla Legge 8 agosto 1985
n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).
2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i
consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le
aziende diverse da quelle artigiane, che possono
farne parte in numero non superiore ad un terzo,
sono le piccole e medie imprese, come definite nel
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
delle Comunità Europee del 6 agosto 2008
(regolamento generale di esenzione).
3. L'iscrizione delle imprese aventi titolo,
costituite anche in forma cooperativa o consortile,
nonché dei loro consorzi, è effettuata con le
modalità di cui all'articolo 3.
4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e
costituisce condizione per la applicazione delle
norme e delle agevolazioni previste per il settore
artigiano.
5. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici
competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni
provinciali dell'Albo sono depositate anche presso
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura territorialmente competenti.
6. La Regione delega alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura l'esercizio
delle funzioni amministrative per l' iscrizione,
modificazione e cancellazione nell'Albo delle
imprese artigiane, sulla base delle procedure
previste dall'articolo 3. Le imprese artigiane sono
altresì annotate nel Registro imprese secondo la
normativa vigente.
7. Per le attività previste dalla presente legge si
applicano a favore delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura i diritti di
segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo
18, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura).
Art. 3
Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo
delle imprese artigiane
1. Al fine della iscrizione, modificazione,
cancellazione nell'Albo, l'interessato presenta
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, Ufficio del Registro delle imprese,
territorialmente competente, per via telematica o
su supporto informatico, la comunicazione unica per
gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La comunicazione unica, predisposta sull'
apposita modulistica e corredata a mezzo delle
autocertificazioni e delle attestazioni richieste,
vale quale adempimento che consente l'acquisizione
immediata della qualifica di impresa artigiana con
conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella
relativa sezione provinciale delle imprese
artigiane o nella separata sezione per i consorzi e
le cooperative e l'avvio immediato dell'attività,
nonché per la registrazione di modifiche o
cancellazione.
3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura contestualmente rilascia la ricevuta
dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle
Amministrazioni competenti ed alla sezione
territoriale della Commissione regionale per
l'artigianato di cui all'articolo 5 della
presentazione della comunicazione unica.
4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della
modifica e della cancellazione nell'Albo delle
imprese artigiane o nella separata sezione
decorrono dalla data di presentazione della
comunicazione unica di cui al comma 2 da parte
dell'interessato.
5. È fatta salva la disciplina statale sulla
decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modifica
o cancellazione negli elenchi invalidità,
vecchiaia, e superstiti di cui al decreto legge 15
gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il
recupero degli introiti contributivi in materia
previdenziale), convertito nella Legge 17 marzo
1993, n. 63.
6. La sezione territoriale della Commissione
regionale per l'artigianato, qualora abbia
acquisito elementi da cui si desuma la possibile
insussistenza dei requisiti di legge per
l'iscrizione, può richiedere alla Commissione
regionale di presentare istanza alla struttura
regionale competente per le attività di
amministrazione in materia di artigianato di cui
all'articolo 7 per l'avvio della procedura di
accertamento a carico delle imprese iscritte
all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione
dei requisiti medesimi.
7. La procedura di accertamento può essere attivata
entro il termine di trenta giorni dalla notizia di
cui al comma 3. Il Servizio competente per le
attività di amministrazione in materia di
artigianato provvede a far conoscere alle imprese
interessate l'avvio del procedimento, perché
presentino le proprie ragioni o gli elementi
integrativi entro i successivi trenta giorni. Il
Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in
merito entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta di accertamento, da parte della
Commissione regionale per l'artigianato o degli
altri enti che abbiano riscontrato l'inesistenza
dei requisiti, trasmette la decisione alla impresa
interessata, nonché agli organi ed enti che hanno
richiesto l'accertamento ed alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
affinché provveda agli adempimenti di competenza.
Art. 4
Comunicazioni in ordine alle modificazioni e
cancellazioni dall'Albo
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono
tenute a trasmettere alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, Ufficio del
Registro delle imprese, entro trenta giorni, le
comunicazioni in ordine a:
a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
b) la cessazione dell'attività;
c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge
per l'iscrizione.
2. In caso di omissione o ritardo della
presentazione della comunicazione unica per le
modificazioni relative ai requisiti ed alle
condizioni dichiarate ed accertate ai fini della
modificazione o cancellazione dall'Albo delle
imprese artigiane, si applicano le sanzioni
amministrative previste dalle leggi vigenti.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative e i
relativi proventi spettano alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
nel rispetto delle modalità e procedure della Legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
Art. 5
Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato è
l'organo di tutela e rappresentanza
dell'artigianato ed ha sede presso la Regione
Emilia-Romagna.
2. La Commissione regionale per l'artigianato,
articolata anche in sezioni provinciali, è composta
di 21 membri:
a) diciotto membri di comprovata esperienza nel
settore dell'artigianato, di cui 2 componenti per
ciascuna delle sezioni provinciali, designati per
ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane
risultanti più rappresentative con riferimento agli
esiti delle nomine dei consigli delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) due componenti designati dalle organizzazioni
artigiane più rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante della Regione, esperto in
materia di artigianato, nominato dalla Giunta
regionale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato è
costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica 5 anni dalla data di
insediamento. Con il medesimo decreto sono
nominati, tra i componenti, il Presidente della
Commissione e il Vicepresidente con funzioni
vicarie.
4. La designazione dei componenti indicati al comma
2, lettere a) e b) deve essere comunicata alla
Regione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni
membri nel termine, il Presidente della Giunta
regionale provvede ugualmente alla costituzione
della Commissione con i componenti già designati e
con il rappresentante della Regione previamente
nominato dalla Giunta regionale. Così costituita la
Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata
mano a mano che pervengano le designazioni.
5. Non si provvede alla costituzione dell'organo
quando i componenti siano meno di tre. In tal caso
la Giunta regionale nomina il rappresentante della
Regione con compiti di Commissario straordinario,
il quale esercita le funzioni della Commissione
fino alla ricostituzione dell'organo, cui provvede
il Presidente della Giunta regionale a seguito
delle prescritte designazioni.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di
perdita dei requisiti personali e professionali.
Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2,
lettere a) e b), in caso di loro decadenza,
dimissioni, revoca o decesso, provvede il
Presidente della Regione con decreto, a seguito di
designazione da parte delle organizzazioni di cui
al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del
rappresentante della Regione nella Commissione
regionale in caso di sua decadenza, dimissioni,
revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con
deliberazione.
7. Ai componenti della Commissione regionale per
l'artigianato, spettano i compensi e ogni altro
emolumento previsti per le commissioni individuate
a norma dell'articolo 1 della Legge regionale 18
marzo 1985 n. 8 (Modificazioni alle Leggi regionali
n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto
1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti
ai componenti di organi collegiali).
8. Al Presidente della Commissione e al Vice
Presidente o al Commissario di cui al comma 5,
spettano le indennità di funzione determinate ai
sensi della Legge regionale 10 maggio 1982, n. 20
(Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore
dei componenti di organi di enti ed aziende
regionali).
9. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, la Regione provvede alla
costituzione della Commissione regionale per
l'artigianato di cui all'articolo 5 e del Servizio
competente per le attività di amministrazione in
materia di artigianato di cui all'articolo 7.
Art. 6
Funzioni della Commissione regionale per
l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato
espleta le seguenti funzioni:
a) esprime pareri consultivi e formula proposte
alla Giunta regionale per l'emanazione di direttive
nelle quali sono definiti criteri omogenei per la
tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la
sua armonizzazione con le procedure attinenti al
Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 43,
comma 2, della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale);
b) sulla base di segnalazione delle sezioni
provinciali attiva la richiesta al Servizio
competente per le attività di amministrazione in
materia di artigianato di cui all'art. 7, di
verifica delle iscrizioni o modifiche nell'Albo
delle imprese artigiane;
c) promuove forme di comunicazione stabili con le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura e con Unioncamere regionale nel settore
dell'artigianato;
d) svolge attività di documentazione, di studio e
di informazione, ed elabora periodiche indagini
conoscitive e rilevazioni statistiche sulla
struttura, le caratteristiche, le prospettive e le
potenzialità dell'artigianato in Emilia-Romagna
avvalendosi della struttura organizzativa regionale
che svolge funzioni di osservatorio regionale
dell'artigianato;
e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di
tipo promozionale, per la tutela, valorizzazione e
lo sviluppo dell'artigianato in particolare quello
artistico e tradizionale anche attraverso le
proposte inerenti i progetti promozionali a favore
dell'artigianato di cui all'articolo 13;
f) elabora, insieme alla struttura regionale di cui
all'articolo 7, e presenta alla Giunta regionale,
un rapporto annuale concernente le attività
artigianali della Regione Emilia-Romagna e i dati
relativi all'attività svolta.
2. I compiti di segreteria della Commissione sono
svolti da personale appartenente al Servizio
Artigianato della Regione.
Art. 7
Organo dell'Amministrazione regionale per
l'artigianato
1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio
competente per le attività di amministrazione in
materia di artigianato.
2. Il Servizio:
a) svolge tutte le funzioni previste dalle
normative di settore e conserva presso di sé l'Albo
regionale delle imprese artigiane;
b) decide in merito agli accertamenti richiesti
dalla Commissione regionale per l'artigianato o da
altri organi o enti interessati, sulla sussistenza
dei requisiti per la qualifica di impresa
artigiana;
c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana
svolgente lavorazioni artistiche tradizionali e di
cui al DPR 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento
concernente l'individuazione dei settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché
dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione
all'Albo;
d) svolge ove necessario sopralluoghi e
accertamenti d'ufficio al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti personali e professionali
delle imprese artigiane; nonché sui requisiti
tecnici e professionali richiesti dalle normative
di settore per particolari categorie di imprese
artigiane.
Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale per l'artigianato è
sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o
altra causa, è nella impossibilità di funzionare,
il Presidente della Giunta regionale nomina un
Commissario straordinario che assume i poteri e le
funzioni della Commissione, con il compito di
promuovere il ripristino delle condizioni di
regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi
dalla nomina, il Commissario non sia stato in grado
di ripristinare il regolare funzionamento della
Commissione, il Presidente della Giunta provvede al
rinnovo della Commissione, con le modalità previste
dalla presente legge.
Art. 9
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi
informativi e conoscitivi utili alla definizione e
all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e
la qualificazione dell'artigianato, nell'ambito
della qualificazione nel sistema delle imprese,
promuove un'attività permanente di rilevazione, di
analisi e di studio delle problematiche del
settore, nell'ambito del sistema statistico e del
sistema informativo regionale (SIR), mediante:
a) l'analisi dell'Albo delle imprese artigiane e
sue dinamiche in una banca dati informatizzata,
nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR)
e la raccolta e l'aggiornamento delle principali
informazioni sul settore, con acquisizione
sistematica di dati da fonti già disponibili;
b) la valutazione della efficacia degli interventi
regionali in materia di artigianato;
c) la realizzazione di indagini, ricerche, studi e
pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per
il settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale può avvalersi di supporti e consulenze
esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in
particolare con Unioncamere e Camere di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura, enti e
istituzioni che abbiano competenze in materia di
artigianato e con le associazioni del settore.
Art. 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
1. La Regione tutela e promuove l'artigianato
artistico, tradizionale e di qualità, anche con
riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.
2. A tal fine la Regione sostiene:
a) la progettazione, organizzazione e realizzazione
di iniziative promozionali per valorizzare le
lavorazioni artistiche e tradizionali anche
attraverso la realizzazione di giornate
dell'artigianato;
b) la realizzazione di archivi, pubblicazioni,
supporti anche audiovisivi che cataloghino e
documentino l'evoluzione storica, le testimonianze,
le tecniche produttive ed i valori intrinseci
dell'artigianato artistico e tradizionale sulla
base di programmi concordati con la Commissione
regionale di cui all'articolo 5 nonché iniziative
volte alla formazione di nuovi professionalità in
questi campi;
c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di
carattere commerciale o culturale sia in Italia che
all'estero;
d) l'allestimento presso le strutture pubbliche o
private di conservazione di beni culturali, di
spazi idonei alla presentazione e alla vendita di
oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi
esistenti;
e) l'acquisizione di attrezzature strettamente
inerenti alle lavorazioni artistiche e
tradizionali;
f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione
dell'artigianato artistico, tradizionale, e di
qualità.
3. La Regione per l'attuazione delle azioni
previste dal presente articolo, può intervenire
direttamente o mediante la concessione di
contributi sia di parte corrente che in conto
capitale, per le imprese artigiane che svolgono le
attività previste al comma 1.
4. I criteri e modalità di concessione sono
stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 11
Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio
generazionale
1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sostiene altresì le nuove imprese
artigiane nel territorio regionale ed il ricambio
generazionale e la successione d'impresa per
garantirne la continuità, mediante le seguenti
tipologie d'intervento:
a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa
a favore dei familiari del titolare, dei
dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti
soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane;
b) introduzione di innovazioni tecnologiche,
organizzative, finanziarie;
c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa
volti a favorire il ricambio generazionale nelle
imprese artigiane.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 la
Regione sosterrà in particolare studi di
fattibilità, spese di avviamento, spese per la
formazione imprenditoriale e manageriale, spese per
l'acquisto di tecnologie informatiche e telematiche
e di primo impianto.
3. La Regione concede contributi sia di parte
corrente che in conto capitale per gli interventi
elencati nel comma 1, con criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 12
Strumenti di sostegno e di sviluppo
dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto
nella legislazione regionale vigente, nel programma
regionale per le attività produttive e negli altri
documenti di programmazione regionale promuove e
sostiene:
a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese
artigiane;
b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione
delle imprese artigiane anche sul piano ambientale
e organizzativo;
c) la promozione di iniziative per la
capitalizzazione delle imprese artigiane;
d) le reti d'impresa anche attraverso la
certificazione di qualità;
e) l'export e l'internazionalizzazione;
f) programmi per strutture e infrastrutture di
rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel
territorio.
g) programmi per la qualificazione degli
insediamenti produttivi.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso
al credito delle imprese artigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia,
controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati
alla erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l'abbattimento
dei tassi di interesse praticati dal sistema
finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi
regionale;
e) la stipula di convenzioni con il sistema
finanziario e del credito.
3. La Regione sostiene gli interventi per le
imprese artigiane previsti ai commi 1 e 2 del
presente articolo tramite la concessione di
contributi di parte corrente, in conto interessi, e
in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti
dalla Giunta regionale.
Art. 13
Progetti promozionali a favore dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto
nella programmazione regionale in materia di
attività produttive, contribuisce al finanziamento
di progetti di particolare interesse per la
salvaguardia e la promozione delle attività e della
cultura artigiane, con particolare riferimento allo
sviluppo dell'associazionismo economico, alla
valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani,
nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e
di qualità.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1
le associazioni dell'artigianato maggiormente
rappresentative a livello regionale e le Fondazioni
e Associazioni giuridicamente riconosciute, aventi
fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.
3. Per il finanziamento delle attività previste nei
progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale
approva i criteri e le modalità di concessione,
erogazione e revoca dei benefici, le categorie di
spesa ammissibili, le modalità di presentazione
delle domande e le misure dei contributi.
4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta
regionale approva i progetti di cui al comma 1, i
quali devono individuare le problematiche del
settore o del territorio, le esigenze delle imprese
che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità
ed i costi complessivamente previsti per
l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori.
Art. 14
Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione promuove la qualificazione degli
insediamenti delle imprese artigiane attraverso la
predisposizione e il potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi comuni, la
realizzazione di infrastrutture di rete per il
miglioramento della qualità energetico-ambientale e
telematica dell'area.
2. Per tali interventi la Regione concede
contributi agli Enti locali in conto capitale o in
conto interessi.
Art. 15
Aiuti di Stato
1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli
11, 12 e 13 che prevedano l'attivazione di
interventi configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati
in conformità a quanto previsto dai regolamenti
comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità Europea (CE).
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge
l'Amministrazione regionale fa fronte con
l'istituzione o la modificazione di apposite unità
previsionale di base e relativi capitoli del
bilancio regionale che saranno dotati della
necessaria disponibilità in sede di approvazione
della legge annuale di bilancio, a norma
dell'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate:
a) la Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32
(Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato);
b) la Legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme
per la qualificazione dell'impresa artigiana).
2. La Commissione regionale per l'artigianato e le
Commissioni provinciali per l'artigianato di cui
rispettivamente agli articoli 5 e 2 della Legge
regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli
organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato)
sono prorogate fino alla data di costituzione della
Commissione regionale e del Servizio competente per
le attività di amministrazione in materia di
artigianato di cui alla presente legge. A decorrere
dalla medesima data trova applicazione la
disciplina per l'iscrizione, modifica e
cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o
alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3.
3. Le procedure relative alla concessione ed alla
liquidazione dei contributi previste dall' articolo
5, commi 4 e 5, della Legge regionale 29 ottobre
2001, n. 32 (Disciplina degli organi di
rappresentanza e tutela dell'artigianato), in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad essere disciplinate fino alla
loro conclusione dalle disposizioni delle Legge
regionale n. 32 del 2001.
4. I rapporti derivanti dalla applicazione della
Legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la
qualificazione dell'impresa artigiana), in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad essere disciplinati fino alla
loro conclusione dalle disposizioni della Legge
regionale n. 20 del 1994.
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