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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 120
Presentato in data: 14/06/2010
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione. (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

PROGETTO DI LEGGE
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40.
PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro
3.728.892.061,97 quanto alla previsione di competenza, e aumentato
di Euro 1.419.612.419,38 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 3.728.892.061,97
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
1.401.394.607,68 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009,
n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012) dopo
il capitolo <<91322,>> e aggiunto il capitolo <<91380,>>.
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.
16 della legge regionale n. 25 del 2009, di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2010, ed imputato al Capitolo
06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è
aumentato di Euro 34.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'articolo 16 della
legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 20.000.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge
regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 46.000.000,00.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi
- Approvazione Conto del Tesoriere -
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione
amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2009 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del Responsabile
del Servizio Bilancio e Finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della
giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 4207 del 23 aprile
2010, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art.
63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto
l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2010 di
cui all'art. 11 comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo
d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza
iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo
di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2010, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro
3.647.336.376,66.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012 approvato
dall'art. 20 della legge regionale n. 25 del 2009, sono apportate le
variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla
presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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