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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5265
Presentato in data: 04/01/2010
Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge regionale comunitaria per il 2010 (delibera di Giunta n. 2188 del 21 12 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I
Norme di carattere generale
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la legge
regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
formazione e attuazione del diritto comunitario,
sulle attività di rilievo internazionale della
regione e sui suoi rapporti interregionali.
Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto
regionale) detta norme:
a) in materia di sportello unico per le attività
produttive;
b) di recepimento della Direttiva 2006 /123/ CE del
parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi del mercato interno;
c) per il superamento della procedura di infrazione
comunitaria n. 200/4541 concernente la professione
di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.
2. La Regione garantisce, nel rispetto della
direttiva 2006/123/CE ai prestatori di servizi
degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà
di stabilimento nonché il diritto alla libera
prestazione di servizi nel territorio regionale.
Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività
produttive (SUAP)
Articolo 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della
disciplina dello sportello unico per le attività
produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di
cui all'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112
recante (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. Lo sportello unico per le attività produttive
costituisce il punto unico di accesso in relazione
a tutte le vicende amministrative concernenti
l'insediamento e l'esercizio di attività produttive
di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi
compreso il rilascio del titolo abilitativo
edilizio.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la
funzione di coordinare le singole fasi del
procedimento e di fornire una risposta unica e
tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni
che intervengono nel procedimento medesimo, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute o della
pubblica incolumità.
4. Lo sportello unico è responsabile del
procedimento unico, ferme restando le competenze
delle singole amministrazioni, ivi comprese le
potestà di controllo e sanzionatorie.
5. Lo sportello unico costituisce punto di accesso
anche per i rapporti con i gestori di pubblici
servizi, previo accordo con gli stessi.
6. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni,dall'entrata in vigore della presente legge,
con proprio regolamento, adegua la normativa
regionale alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 3
Sportello Unico Telematico e Rete regionale dei
SUAP
1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative
all'insediamento e all'esercizio di attività
produttive, nonché i relativi documenti allegati,
sono presentati in via telematica al SUAP
competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello
Sportello Unico Telematico nell'ambito delle
attività della Community Network
dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della L.R. n.
11 del 2004 attraverso una organizzazione dedicata
della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per
la trasmissione per via telematica degli atti tra i
SUAP, e tra i SUAP e gli Enti che intervengono nei
procedimenti, nel rispetto dei principi stabili
dall'art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008
convertito con legge n. 133 del 2008. A tal fine la
Regione promuove anche una piattaforma telematica
predisposta nell'ambito dell'apposito portale
regionale per le imprese della Regione.
3. Il portale realizza la uniformazione e
interoperabilità delle informazioni e dei
procedimenti concernenti l'insediamento e
l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo
svolgimento delle attività di servizi nel
territorio regionale, gestiti per via telematica
nella Rete degli sportelli unici.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi e
disposizioni dei Comuni singoli o associati che
gestiscono lo sportello unico.
5. La Regione promuove e presiede un Tavolo di
coordinamento regionale istituito con apposito atto
di Giunta regionale e composto dai rappresentanti
degli enti locali territoriali, dai rappresentanti
del Sistema delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, da soggetti designati
dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei
procedimenti. Il Tavolo promuove le opportune
iniziative di consultazione e collaborazione con i
rappresentanti delle associazioni di categoria e
dei professionisti.
6. Il Tavolo di coordinamento regionale della Rete
degli SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività
di monitoraggio per la semplificazione e riduzione
degli oneri amministrativi a carico delle imprese e
per l'adeguamento alle modalità telematiche di
gestione degli sportelli unici.
7. La Regione assicura la realizzazione e
l'aggiornamento, avvalendosi del Tavolo di
coordinamento della Rete dei SUAP, di una banca
dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai
singoli procedimenti, l'indicazione della normativa
applicabile, degli adempimenti procedurali, della
modulistica, nonché dei relativi allegati, da
utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
La banca dati contiene altresì le indicazioni della
normativa e degli elementi procedurali specifici
dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o
convenzioni per la realizzazione condivisa della
banca dati con le altre amministrazioni ed enti che
intervengono nei procedimenti.
TITOLO II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche
Articolo 4
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n.
16 del 2004, previsione della DIA
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle
strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono
sostituiti dai seguenti:
2. L'esercizio delle attività ricettive nelle
strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in
quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione
di inizio attività con effetti immediati (DIA
immediata), ai sensi dell'articolo 19, comma 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai procedimenti amministrativi), da
presentare al Comune in cui le strutture sono
ubicate.
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello
unico delle attività produttive sia in ordine alla
realizzazione e alla modifica dell'impianto
produttivo, sia in riferimento all'espletamento
delle procedure e delle formalità della prestazione
dei servizi .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle funzioni regionali
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 16 del 2004, il termine autorizzazione è
sostituita con gestione .
Art. 6
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla definizione delle strutture
ricettive
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale
n. 16 del 2004 la frase in possesso della regolare
autorizzazione, ove prevista è sostituita con in
regola con gli adempimenti prescritti per la
tipologia di servizio erogato .
2. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale
n. 16 del 2004 le parole 28 giugno 1994, n. 26
(Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del
turismo rurale ed interventi per la loro promozione
- Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) sono
sostituite con le parole: 31 marzo 2009, n. 4
(Disciplina dell'agriturismo e della
multifunzionalità delle aziende agricole) .
Articolo 7
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente le case per ferie
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale
n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per
il soggiorno a fini turistici di persone singole o
di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di
lucro, al di fuori dei normali canali commerciali,
da enti pubblici, da associazioni o da enti privati
operanti per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive
nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri
dipendenti e loro familiari. .
Articolo 8
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente gli ostelli
1. 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti
pubblici, enti di carattere morale o religioso,
associazioni operanti ai fini del turismo sociale e
giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche
da altri operatori privati, previa convenzione con
il Comune, che regolamenti le condizioni di
esercizio dell'attività. .
Articolo 9
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente i rifugi alpini ed
escursionistici
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
4. I rifugi sono gestiti di norma, da enti
pubblici, enti di carattere morale o religioso ed
associazioni. I rifugi possono essere gestiti anche
da altri operatori privati, previa convenzione con
il Comune, che regolamenti le condizioni di
esercizio dell'attività. .
Articolo 10
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente case e appartamenti per
vacanze
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge
regionale n. 16 del 2004 l'inciso senza offerta di
servizi centralizzati ad eccezione del servizio di
ricevimento e di recapito è soppresso.
Articolo 11
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente gli appartamenti
ammobiliati
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 16 del 2004 è soppresso l'ultimo
periodo.
Articolo 12
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente l'alloggio saltuario
1. Al comma 1 dell' articolo 13 della legge
regionale n. 16 del 2004 la frase e dimora,
avvalendosi della normale conduzione familiare
senza la fornitura di servizi aggiuntivi è
sostituita con o abituale dimora, avvalendosi
della normale conduzione familiare e garantendo la
compresenza con gli ospiti .
2. Al comma 4 dell' articolo 13 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole è intrapresa
sono sostituite dalla locuzione: può essere
immediatamente intrapresa .
Articolo 13
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge
regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: Tali strutture sono
realizzabili esclusivamente nelle zone individuate
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come
aree destinate alla realizzazione di strutture
ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.
L'apertura e la gestione di tali complessi può
essere intrapresa immediatamente, a seguito di
dichiarazione di inizio attività da presentare al
Comune in cui le strutture sono ubicate e da
redigere su modulo predisposto dal Comune sulla
base del modello regionale approvato con
determinazione del dirigente competente. .
Articolo 14
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. Per consentire la sosta di caravan,
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di
pernottamento al di fuori delle strutture ricettive
all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni
individuano le zone in cui istituire aree
attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al
parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i
loro strumenti urbanistici.
Alla realizzazione e gestione di tali aree possono
provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività
può essere intrapreso immediatamente a seguito di
dichiarazione di inizio attività da presentare al
Comune in cui l'area è ubicata, da redigere su
modulo predisposto dal Comune sulla base del
modello regionale approvato con determinazione del
dirigente competente. Le aree attrezzate sono
realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 2
riguardante le strutture ricettive all'aria
aperta. .
Articolo 15
Modifiche alla rubrica del titolo III della legge
regionale n. 16 del 2004
1. La rubrica del titolo III Autorizzazioni è
sostituita con Esercizio dell'attività ricettiva
Articolo 16
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale
n. 16 del 2004, previsione della DIA
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Adempimenti amministrativi per l'
esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e
dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture
alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle
loro dipendenze, nonché il subentro nella
titolarità o nella gestione del loro esercizio
possono essere intrapresi immediatamente a seguito
della dichiarazione di inizio di attività di cui
all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune
nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. La dichiarazione di inizio attività è redatta su
modulo predisposto dal Comune sulla base del
modello regionale approvato con determinazione del
dirigente competente. Nella dichiarazione sono
indicati la denominazione, la capacità ricettiva,
il periodo di apertura stagionale o annuale,
l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio di
attività è allegata la dichiarazione di
classificazione di cui all'articolo 29.
3. Il Comune può in ogni momento verificare la
sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità
delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte
e le condizioni di esercizio delle strutture. .
Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale
n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio
1. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Art. 17 Durata dell'esercizio dell'attività
ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera
ed all'aria aperta ha carattere permanente salvo il
verificarsi di una causa di sospensione, decadenza,
divieto o cessazione. .
Articolo 18
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n.
16 del 2004, avvio immediato
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. L'attività delle strutture ricettive
extralberghiere può essere intrapresa
immediatamente a seguito di denuncia d'inizio
attività di cui all'articolo 2, comma 2, da
presentare al Comune nel cui territorio è ubicata
la struttura, redatta su modulo predisposto dal
Comune sulla base del modello regionale approvato
con determinazione del dirigente competente. Nella
dichiarazione sono indicati il nome del titolare,
la capacità ricettiva, il periodo di apertura e
l'ubicazione della struttura; per le case per ferie
e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti
che possono utilizzare la struttura. La denuncia
d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al
Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e
appartamenti per vacanza. .
Articolo 19
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla somministrazione
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. La presentazione della dichiarazione di inizio
di attività per l'esercizio di attività ricettiva
alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta
abilita ad effettuare, unitamente al servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva
in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati. La dichiarazione di inizio di attività
abilita, altresì, alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli,
gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché
ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo,
per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza e di igiene e sanità .
2. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 16 del 2004 l'inciso ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 11 è soppresso.
3. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
3. La somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle
condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è
consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore
del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le
condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4,
comma 5, della presente legge ai fini del
riconoscimento della gestione unitaria. .
Articolo 20
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla rappresentanza
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività
ricettiva siano enti, associazioni, società e
organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività
dà atto, altresì, della designazione del
rappresentante con funzioni di gestore. .
Articolo 21
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n.
16 del 2004 sui requisiti
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. L'esercizio dell'attività ricettiva
alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è
subordinato al rispetto delle prescrizioni della
normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore
presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei
requisiti previsti dalla normativa in materia di
pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione. .
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. L'esercizio delle attività ricettive è
possibile esclusivamente in immobili con
caratteristiche strutturali conformi alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di
pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici. .
3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
3. Il titolare o il gestore di strutture
ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni
variazione degli elementi dichiarati in sede di
denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle
disposizioni statali in materia di pubblica
sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e
sul movimento dei clienti alle Province secondo le
modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della
normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla
Provincia con le modalità specificate all'articolo
32 .
4. Nel comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo
Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per
periodi superiori per fondate ragioni o in caso di
ristrutturazione degli edifici è sostituito dal
seguente Periodi superiori di chiusura sono
consentiti per fondate ragioni previa comunicazione
da parte dell'interessato al Comune .
5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive
all'aria aperta e delle strutture ricettive
alberghiere è subordinata alla stipula, da parte
del titolare o gestore, di un'assicurazione per
rischi di responsabilità civile nei confronti dei
clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di
inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende
l'esercizio dell'attività fino a che si sia
ottemperato. .
Articolo 22
Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli
articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del
2004 su inefficacia, sospensione e divieto di
prosecuzione
1. L'articolo 23 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di
prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde
efficacia, qualora l'esercizio delle attività
dichiarate non sia stato attivato entro centottanta
giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere,
extralberghiere e all'aria aperta e le altre
attività regolate dalla presente legge, sono
oggetto di provvedimento di divieto di
prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36 ove
applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato
dichiarazione o comunicazione di inizio attività o
in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non
siano stati ottenuti i necessari nulla osta o
autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più
iscritto all'ufficio del registro imprese, ove
prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della
rispondenza dello stato degli immobili destinati
all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per
l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia
urbanistica ed igienico sanitaria, nonché da quelle
sulla destinazione d'uso dei locali, il
proprietario o il gestore non provveda nel termine
assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non
abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori
requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili
per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile,
non si è provveduto nei termini assegnati alla loro
regolarizzazione;
e) qualora l'attività sia sospesa, durante il
periodo di apertura comunicato, per un periodo
superiore a novanta giorni consecutivi o altro
termine dichiarato nella comunicazione ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere,
extralberghiere e all'aria aperta, possono essere
oggetto di sospensione temporanea, per un periodo
da 5 a 30 giorni, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste all'art. 36 ove
applicabili, qualora vengano accertate gravi
irregolarità nella conduzione dell'attività o in
caso di reiterazione di violazioni ai sensi
dell'art. 8 bis della legge 23 novembre 1981 n. 689
(modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento
di cessazione o sospensione dell'attività si
applica il comma 5 dell'art 17 ter del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle legge di pubblica sicurezza). .
2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
regionale n. 16 del 2004.
Articolo 23
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n.
16 del 2004 sui reclami 1. Nel comma 1
dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del
2004 la parola denunciati è sostituta dalla
parola dichiarati .
Articolo 24
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla classificazione
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 27
della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola
lusso sono aggiunte le parole con possibilità di
classifiche intermedie definite superior .
Articolo 25
Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale
n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di
classificazione
1. L'articolo 29 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Articolo 29
Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture
ricettive alberghiere e all'aria aperta è
determinato dal possesso dei requisiti minimi
previsti dallo specifico atto della Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La
dichiarazione di classificazione è redatta su
modulo conforme al modello regionale approvato con
determinazione del dirigente competente ed è
allegata alla dichiarazione di inizio di attività.
Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza
dei requisiti posseduti ai contenuti della
dichiarazione, procede d'ufficio alla loro
rettifica e all'assegnazione della classificazione,
fatte salve eventuali sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la
dichiarazione riguardante la classifica è compilata
in via provvisoria sulla base del progetto edilizio
autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si
determinino delle difformità o un diverso livello
di classifica, entro novanta giorni dall'inizio
dell'attività, è consentita la rettifica o
integrazione della precedente dichiarazione oppure
è possibile presentare una nuova dichiarazione
sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture
ricettive extralberghiere, ove previsto, è
dichiarato in sede di dichiarazione di inizio dia
attività. Il Comune, qualora accerti la non
corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti
della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro
rettifica e all'assegnazione della corretta
classificazione, fatte salve eventuali sanzioni
previste dalla normativa vigente. .
Articolo 26
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla validità della classificazione
1. Nel comma 3 dell'articolo 30 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole provvede alla
revoca dell'autorizzazione o sono soppresse.
Articolo 27
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle banche dati
1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Il ricevimento di nuove denunce d'inizio
attività per strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di
prosecuzione di attività ricettive e le chiusure
temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione
e alla Provincia nei termini e con le modalità
stabilite nella delibera di cui al comma 1 .
Articolo 28
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle sanzioni
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque apre o gestisce una struttura
ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra
nell'attività, senza aver presentato regolare
dichiarazione d'inizio attività è punito con la
sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro
3.000,00 .
2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal
seguente:
2. chiunque apre o gestisce una struttura
ricettiva extralberghiere senza avere regolarmente
dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a
presone appartenenti a categorie diverse da quelle
indicate nella dichiarazione di inizio attività in
base alla natura della struttura gestita è punito
con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a
euro 1.500,00. .
3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4. Nel comma 4 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole contenuti
nell'autorizzazione o sono soppresse e la parola
denuncia è sostituita da dichiarazione .
5. Nel comma 5 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 la parola denuncia è
sostituita da dichiarazione .
6. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
7. Chi interrompe l'attività per periodi
complessivamente superiori a trenta giorni in caso
di apertura annuale e venti giorni in caso di
apertura stagionale è punito con la sanzione
amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni
giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi
accertati di forza maggiore o quelli per cui sia
stata data regolare comunicazione ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo o nel
caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di
prosecuzione dell'attività .
7. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in
sede di dichiarazione d'inizio attività o il
mancato invio al Comune delle comunicazioni
previste comporta l'applicazione di una sanzione da
Euro 50,00 a Euro 500,00 .
Articolo 29
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle sanzioni
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge
regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
2. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole di richiesta di
autorizzazione o di denuncia sono sostituite da
di dichiarazione .
Articolo 30
Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale
n. 16 del 2004 sull'occasionalità
1. L'articolo 40 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Articolo 40 Uso occasionale di immobili a fini
ricettivi
1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei
propri fini statutari ed istituzionali, operano nel
campo sociale, culturale e sportivo possono
utilizzare come ostelli per la gioventù,
occasionalmente per periodi non superiori a ventuno
giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni
o altre iniziative simili, immobili non destinati
abitualmente alla ricettività collettiva, previo
nulla osta del Comune in cui è ubicata la
struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente
al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le
finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di
sufficienti requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza in relazione al numero dei potenziali
utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla
osta si considera rilasciato .
Articolo 31
Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale
n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei
1. L'articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è
sostituito dal seguente:
Articolo 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno
con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al
di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14
e 15, dei campeggi approntati in strutture
agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4
del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale
28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di
politiche per le giovani generazioni), da quanto
previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e
relativo regolamento di attuazione in merito alla
sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla
legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per
le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla
normativa statale in materia.
È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento
occasionale di un'unica unità abitativa in aree
private ed in prossimità di edifici dotati di
servizi igienici, da parte del proprietario o col
suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima
di quindici giorni su aree pubbliche o private,
anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla
presente legge, soste di singoli e campeggi mobili
organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni
operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a
condizione che siano garantiti servizi generali
indispensabili per il rispetto di norme
igienico-sanitarie, per la salvaguardia della
pubblica salute e della pubblica incolumità e della
tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere
sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le
associazioni richiedenti per ottenere
l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita
polizza assicurativa. Qualora il Comune non
provveda entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza da parte dell'interessato,
l'autorizzazione si considera rilasciata. .
Sezione II
Professioni turistiche
Articolo 32
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4
del 2000 sulla definizione delle professioni
turistiche
1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale
1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attività turistiche di accompagnamento) è
abrogato.
Articolo 33
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4
del 2000 sulle condizioni per l'esercizio
dell'attività
1. Nel comma 1dell'articolo 3 della legge regionale
n. 4 del 2000 nella lettera b) è soppressa la frase
e alla deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 10 e nella lettera c) è
soppressa la frase attestata da certificato medico
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del
Comune di residenza .
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 4 del 2000 l'inciso commi 3, 4 e 7 è
sostituito con commi 3 e 4 .
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai
seguenti commi:
4. L'idoneità all'esercizio della professione di
guida turistica consente l'esercizio dell'attività
nell' ambito territoriale di estensione regionale,
fino all'entrata in vigore delle disposizioni
statali che individuino un diverso ambito
territoriale per l'esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le
modalità con cui è consentito alla guida turistica
di acquisire specializzazioni per aree tematiche,
senza alcun pregiudizio per l'esercizio
dell'attività nell'ambito territoriale di cui al
comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere
di superare un esame relativo alla conoscenza di
un'ulteriore lingua straniera .
4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.
Articolo 34
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4
del 2000 sulle deroghe
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale
1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attività turistiche di accompagnamento)
l'inciso previa acquisizione di nulla osta è
sostituito da a seguito di preventiva
comunicazione .
2. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge
regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
3. La comunicazione è presentata al Comune almeno
quindici giorni prima dell'esercizio dell'attività
di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune
almeno dieci giorni prima della data dell'evento
può impedire lo svolgimento della prestazione. .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge
regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente
comma 4 bis:
4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
lett. b) della direttiva 206/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi del mercato interno, ai
soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento
giuridico del Paese comunitario di appartenenza
allo svolgimento delle professioni di guida
turistica, accompagnatore turistico, guida
ambientaleescursionistica è consentito operare sul
territorio regionale, in regime di libera
prestazione dei servizi, senza necessità di
ottenere alcuna autorizzazione. .
Articolo 35
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4
del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di
idoneità e tesserini di riconoscimento
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione i nominativi
di coloro che comunicano la disponibilità
all'effettivo esercizio della professione per la
quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche
le lingue straniere per le quali è stato superato
l'esame. .
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6
della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito
dal seguente: La Giunta può stabilire modalità per
il rinnovo del tesserino personale. .
3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 4 del 2000 sono soppresse le parole e, per le
guide turistiche, gli ambiti nei quali la
professione può essere esercitata .
Articolo 36
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.
4 del 2000 su tariffe non vincolanti
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 4 del 2000 la frase e che gli
associati applicheranno per l'anno di riferimento
è soppressa.
Articolo 37
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.
42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6
della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42
(Ordinamento della professione di maestro di sci),
le parole per periodi comunque non superiori ai
trenta giorni, anche non consecutivi, sono
abrogate.
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 81 del
1992, la presente legge regionale disciplina
l'esercizio professionale di maestro di sci in
regime di stabilimento in Emilia-Romagna da parte
dei cittadini stranieri non iscritti in Albi
professionali italiani. Per l'esercizio
professionale temporaneo da parte degli stessi
soggetti, si applica la disciplina di cui al titolo
II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania). .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge
regionale n. 42 del 1993 sono aggiunti i seguenti
commi:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
legge n. 81 del 1992, qualora il maestro di sci,
cittadino di uno Stato dell'Unione Europea diverso
dall'Italia, intenda esercitare stabilmente la
professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al
Collegio regionale dei maestri di sci
l'autorizzazione, che verrà concessa
subordinatamente alla verifica della sussistenza
dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui
all'art. 4 della legge n. 81 del 1991 e del
possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla
competente autorità statale di cui all'art. 5 del
d.lgs. n. 206 del 2007.
4-ter. Ai maestri di sci che non siano cittadini
dell'Unione Europea e che intendano esercitare
stabilmente la professione in Emilia-Romagna, si
applica la disciplina dettata dall'articolo 12,
comma 3, della legge n. 81 del 1992. .
4. Al comma 5 dell'articolo 6 le parole delle
tariffe di cui sono sostituite dalle parole di
quanto disposto .
Articolo 38
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale
n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale
n. 42 del 1993, le parole da La Giunta regionale
a seguenti condizioni sono sostituite dalle
seguenti: All'apertura di scuole di sci alpino,
sci di fondo e di snowboard si procede con
dichiarazione d'inizio attività con effetti
immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi). Con la
dichiarazione è necessario certificare e attestare
quanto segue .
2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2
dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del
1993.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale
n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
3. Si applica l'articolo 19 della legge n. 241 del
1990, in particolare per quanto riguarda il potere
dell'amministrazione comunale competente di vietare
la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli
effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle
norme di cui alla presente legge. .
4. È abrogato il comma 4 dell'art. 7 della legge
regionale n. 42 del 1993.
5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale
n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole da La domanda fino a ogni anno
sono sostituite da La dichiarazione di cui
all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui
territorio ha sede la scuola ;
b) è abrogata la lettera b).
Articolo 39
Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge
regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
1. In materia di tariffe professionali praticate
dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica
l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Il
Collegio regionale dei maestri di sci determina i
limiti massimi indicativi delle tariffe
professionali e ne dà comunicazione agli Enti
locali. .
2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del
1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole comma 3 e comma 4 sono
sostituite dalle seguenti: comma 4-bis e comma
4-ter ;
b) al primo periodo del comma 2, le parole
dell'autorizzazione regionale sono sostituite da
della dichiarazione di cui all'art. 7 ;
c) il comma 3 è abrogato.
Articolo 40
Modifica degli articoli 9 e 10 della legge
regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida
alpina
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge
regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della
professione di guida alpina) sono sostituiti dai
seguenti:
2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di
alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla
Giunta regionale.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la
persistenza delle condizioni per il riconoscimento
di cui all'articolo 19 della Legge 6 del 1989. .
2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 3 del 1994 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 3 del 1994 è abrogato.
Sezione III
Attività delle agenzie di viaggi e turismo
Articolo 41
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7
del 2003 sull'apertura
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle
attività di produzione, organizzazione e vendita
viaggi, soggiorni e servizi turistici, abrogazione
della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23
(Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio
e turismo) è inserito il seguente comma:
2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora
il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non
sia disposto nei termini stabiliti. .
Articolo 42
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7
del 2003 sulle filiali
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di
agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla
presentazione della dichiarazione di inizio
attività alla Provincia nel cui territorio siano
ubicati i locali che si intendono adibire a sede
secondaria o filiale. .
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
4. L'attività può essere avviata immediatamente, a
seguito della presentazione alla Provincia della
dichiarazione di inizio di attività di cui al comma
1. La Provincia, entro sessanta giorni dal
ricevimento della dichiarazione, verifica la
sussistenza dei requisiti previsti dalla presente
legge. In caso di esito negativo, la Provincia
vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla
eliminazione delle irregolarità riscontrate. .
Capo II
Disposizioni in materia di commercio
Articolo 43
Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
1. L'esercizio dell'attività di commercio al
dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti
dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio), è
soggetto a dichiarazione di inizio attività con
effetti immediati da presentare al comune, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 241 del
1990.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre
soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci
interni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114 del
1998;
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del
d.lgs. 114 del 1998;
c) l'attività di vendita al dettaglio per
corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del
d.lgs. 114 del 1998;
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio del
consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114
del 1998.
Capo III
Disposizioni in materia di sanità
Articolo 44
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n.
32 del 1988 sul termalismo
1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge
regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle
acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo
del termalismo) è inserito il seguente comma:
3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata
entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
La domanda deve intendersi accolta qualora il
rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia
disposto nei termini stabiliti. .
Articolo 45
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.
19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
1. Il comma 2 dell' articolo 13 della legge
regionale 29 luglio 2004, n. 19 (disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria) è
sostituito dal seguente:
2. Le imprese pubbliche o private che intendono
svolgere l'attività funebre devono presentare
dichiarazione di inizio attività con efficacia
immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, al Comune in cui ha sede
legale l'impresa. La dichiarazione di inizio
attività deve essere corredata della documentazione
e delle autocertificazioni in ordine al possesso
dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 3. .
2. Il comma 3 dell' articolo 13 della legge
regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene
presentata secondo le modalità generali e sulla
base dei requisiti individuati da apposito
provvedimento della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare. .
3. Il punto 2) della lettera b) del comma 4 dell'
art. 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è
sostituito dal seguente:
2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla
trattazione degli affari amministrativi, ubicata
nel comune ove si presenta la dichiarazione di
inizio attività; .
4. La lettera c) del comma 4 dell' articolo 13
della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita
dal seguente:
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere
servizio di trasporto funebre in modo disgiunto
dall'attività di onoranza funebre presentino al
Comune la dichiarazione di inizio attività prevista
al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche
dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del
personale, a quanto previsto per l'esercente
l'attività funebre. .
5. L'ultimo periodo del comma 6 dell' art. 13 della
legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal
seguente: In relazione alla gravità del fatto può
essere disposto il divieto di prosecuzione
dell'attività. .
Articolo 46
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.
19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n.
19 del 2004, le parole sono esentati dal possesso
dell'autorizzazione sono così sostituite sono
esentati dalla presentazione della dichiarazione .
Articolo 47
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5
del 2005 sul benessere animale
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale
17 febbraio 2005 (Norme a tutela del benessere
animale ) è sostituito dal seguente:
3. L'apertura di attività economiche riguardanti
gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2,
fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per
il commercio e l'allevamento di animali esotici, è
subordinata alla presentazione di dichiarazione di
inizio attività al Comune.
Tale dichiarazione consente l'immediato inizio
dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, e deve essere corredata
della documentazione indicante la tipologia
dell'attività svolta, le specie che possono essere
ospitate presso la struttura, nonché il nome della
persona responsabile dell'assistenza degli animali,
in possesso di una qualificata formazione
professionale sul benessere animale, ottenuta
mediante la partecipazione a corsi di formazione di
cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività
deve essere corredata, altresì, del parere
favorevole espresso dal Servizio veterinario della
Azienda Usl competente per territorio sulle
strutture e le attrezzature utilizzate per
l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i
cani nelle strutture utilizzate per le attività di
cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai
requisiti minimi indicati nelle indicazioni
tecniche della Regione, in conformità alle misure
stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003. .
2. Al comma 5 dell'articolo 5, l'inciso
autorizzato per cani, gatti e furetti, è
sostituito da esercitata per cani, gatti e
furetti .
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE.
Articolo 48
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.
11 del 2004
1. Nel comma 4 dell'articolo 6 legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della
società dell'informazione) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo le parole con il supporto di un comitato
scientifico composto sono aggiunte le seguenti:
da un massimo ;
b) le parole della Conferenza Regione-Autonomie
locali ai sensi dell'articolo 30 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale) sono sostituite dalle seguenti
del Consiglio delle autonomie locali di cui alla
legge 9 ottobre 2009 (Istituzione del Consiglio
delle Autonomie locali) ;
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
Tale comitato è organismo della Community Network
dell'Emilia-Romagna di cui al comma 5. .
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge
regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti
commi:
4 bis. L'organizzazione e le modalità della
collaborazione tra Regione ed Enti locali per
l'attuazione degli interventi e misure previsti
dalla presente legge, sono stabilite con
convenzione generale avente funzione di accordo
quadro e con specifici accordi attuativi. La
convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere
ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, definisce la predetta collaborazione tra i
vari soggetti pubblici che vengono a fare parte
dell'aggregazione denominata Community Network
dell'Emilia-Romagna CN-ER, le cui funzioni, secondo
le condizioni stabilite nella predetta convenzione
generale, sono esercitate, anche nell'interesse
degli Enti locali, dalla Regione e dal Comitato
permanente di indirizzo e coordinamento di cui al
precedente comma 4, organismo della CN-ER, cui è
attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e
il controllo determinante, coordinati e congiunti,
nei confronti della speciale società prevista dal
successivo art. 10. .
4 ter. A supporto delle attività del Comitato
permanente di indirizzo è costituito anche un
organismo di coordinamento tecnico con le strutture
tecniche degli Enti Locali. La composizione e
l'attività del comitato è disciplinata con una
apposita delibera della Giunta Regionale sentito il
Comitato permanente di indirizzo Regione-Enti
Locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla
competente Direzione Generale della Regione e ne fa
parte un rappresentante designato dalla società di
cui all'articolo 10 .
Articolo 49
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n.
11 del 2004
1. I commi 7 e 8, dell'art. 9 della legge regionale
n. 11 del 2004, sono abrogati.
Articolo 50
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.
11 del 2004
1. Nell'art. 10 della legge regionale n. 11 del
2004, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti
commi:
4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale
pubblico, è denominata LEPIDA s.p.a. ed ha la
funzione di assicurare unitariamente le funzioni di
servizio pubblico degli enti soci nella materia di
cui alla presente legge, quale loro strumento
esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente
titolare delle funzioni e dei compiti indicati
dalla presente legge, effettua il controllo sulla
società analogo a quello esercitato sulle proprie
strutture organizzative, sulla base della
definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed
il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
con gli Enti locali di cui al precedente art. 6,
comma 4 degli indirizzi da imprimere all'azione
societaria nonché delle modalità di verifica dei
risultati. Lo statuto della società stabilisce le
ulteriori modalità di controllo, da parte della
Regione e degli Enti locali, attribuite
all'Assemblea della società stessa. .
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