Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5271
Presentato in data: 08/01/2010
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei Consorzi di bonifica (delibera di Giunta n. 2257 del 28 12 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
I N D I C E
Art. 1 Sostituzione dell'articolo 15 .
Art. 2 Sostituzione dell'articolo 16 .
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 17 .
Art.1
Sostituzione dell'articolo 15
1. L'articolo 15 della legge regionale n.42 del
1984 (Nuove norme in materia di enti di bonifica.
Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal
seguente:
Art. 15
Organi dei Consorzi di bonifica
1. Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio di amministrazione formato
complessivamente da componenti elettivi e da
componenti nominati secondo quanto previsto al
comma 3;
b) il Comitato amministrativo formato dal
Presidente e da due Vicepresidenti scelti
all'interno del Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti i componenti degli organi durano in carica
cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei
componenti del Consiglio di amministrazione aventi
diritto al compenso non può essere superiore a tre.
3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da
un numero di venti componenti, eletti dai
consorziati e tre sindaci o assessori delegati in
rappresentanza dei Comuni ricompresi nel
comprensorio designati dall'articolazione regionale
dell'Associazione dei Comuni italiani (ANCI).
4. Il Consiglio di amministrazione può essere
integrato da un numero di componenti pari a tre
qualora si verifichino le condizioni di cui al
comma 14 dell'art. 16. Il Consiglio di
amministrazione è altresì integrato nel caso di
Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il
territorio di altre Regioni con un componente
designato da ogni Regione interessata fra i
contribuenti del Consorzio, previa intesa con la
Regione. La Giunta regionale è autorizzata a
sottoscrivere l'intesa.
5. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue
funzioni anche in carenza delle nomine di cui al
comma 3 e comma 4.
6. Il Presidente del collegio dei revisori, scelto
tra esperti in contabilità pubblica, è nominato
dall'ente competente a norma dell'art. 23 della
presente legge.
7. Partecipano alle sedute del Consiglio di
amministrazione del Consorzio, con voto consultivo,
tre rappresentanti del personale dipendente
designati dalle organizzazioni sindacali regionali
di categoria maggiormente rappresentative e
nominati dall'ente delegato di cui al successivo
articolo 23.
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 16
1. L'articolo 16 della legge regionale 42 del 1984
è sostituito dal seguente:
Art. 16
Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
1. L'assemblea è convocata nelle forme previste
dallo statuto consortile per la elezione dei
componenti il Consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea è divisa in quattro sezioni
elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati
in maniera progressiva rispetto al contributo
versato, a partire dai contributi di importo
inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad
arrivare a quelli di importo più elevato da
ascrivere alla quarta, come segue:
a) alla prima sezione appartengono i consorziati
iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non
supera il venti per cento della contribuenza totale
del Consorzio;
b) alla seconda sezione appartengono i consorziati
iscritti a ruolo il cui contributo complessivo
costituisce un ulteriore trenta per cento della
contribuenza totale del Consorzio;
c) alla terza sezione appartengono i consorziati
iscritti a ruolo il cui contributo complessivo
costituisce un ulteriore venticinque per cento
della contribuenza totale del Consorzio;
d) alla quarta sezione appartengono i restanti
consorziati;
3. La ripartizione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione tra le sezioni è data dal rapporto
tra la contribuenza complessiva di ogni sezione ed
il quoziente elettorale del consorzio, determinato
dal rapporto tra la contribuenza complessiva del
consorzio ed il numero di componenti del Consiglio
da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni
avviene sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti rispetto al risultato delle singole
sezioni.
4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai
contribuenti nell'ambito della sezione elettorale
di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e
segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti. Ogni elettore dispone di un voto su
una lista bloccata di candidati che sono eletti
secondo l'ordine di presentazione in lista.
5.Non possono essere eletti quali componenti il
Consiglio:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla
data di dichiarazione;
c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata
dell'interdizione;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono
sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono
l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino
alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti
del provvedimento;
e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o
addetti ad uffici che esercitano compiti di
vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;
f) i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture
consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed
esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente
in mora;
6. Non possono essere contemporaneamente in carica
come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i
discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli
ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei
confronti di colui che è complessivamente gravato
in misura minore dai contributi.
7. Le liste di candidati concorrenti presentate per
ogni sezione di contribuenza devono essere
sottoscritte:
a)da almeno 300 sottoscrittori per la prima
sezione;
b)da almeno 150 sottoscrittori per la seconda
sezione
c)da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
d)da almeno 20 sottoscrittori per la quarta
sezione.
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una
lista di candidati. Nessun candidato può essere
presente in più di una lista. Ciascuna lista deve
comprendere un numero di candidati non inferiore e
non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento
all'unità superiore, rispetto al numero di
componenti da eleggere nella rispettiva sezione.
9. Nel caso in cui le liste non siano presentate
entro il termine di venti giorni antecedenti la
data di convocazione l'assemblea, con le modalità
previste dallo statuto, è fissato un termine per la
presentazione delle stesse con il numero minimo di
sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del
termine senza che sia stata presentata alcuna lista
i consorziati possono votare qualunque contribuente
appartenente alla sezione.
10. La ripartizione dei componenti del Consiglio di
amministrazione fra le liste è effettuata in
ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista
tanti eletti quante volte il numero, risultante dal
rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le
liste e il numero di seggi assegnati alla sezione,
risulta contenuto nel totale di voti validi
riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono
da assegnare sono attribuiti alle liste con i
maggiori resti.
11. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a
una, nessuna lista può eleggere un numero di
consiglieri superiore all'ottanta per cento dei
seggi assegnati alla sezione medesima.
12. Le liste che non conseguono una percentuale
minima pari al dieci per cento dei voti validi non
partecipano alla ripartizione dei componenti del
Consiglio relativi alla singola sezione di
riferimento.
13. Qualora una sola lista della sezione superi la
percentuale minima prevista al comma 12 non trova
applicazione la disposizione di cui al comma 11.
14. Alle liste dotate del medesimo contrassegno che
abbiano eletto la maggioranza relativa dei
componenti del Consiglio e che abbiano eletto
almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato
un premio di maggioranza pari a tre consiglieri
scelti nell'ordine tra i primi non assegnati nella
lista relativa alla sezione ove è stato eletto il
maggiore numero di consiglieri. Qualora non sia
possibile trarre gli ulteriori tre consiglieri da
detta lista si applica il criterio sopra previsto
con riferimento alle restanti sezioni. .
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17
1. L'articolo 17 della legge regionale 42 del 1984
è sostituito dal seguente:
Art. 17
Statuto consortile
1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato
dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla
Giunta regionale.
2. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) le norme applicative relative alle modalità di
voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori
cause di ineleggibilità e incompatibilità;
b) la ripartizione delle competenze e dei poteri
degli organi del Consorzio;
c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il
buon funzionamento dell'organizzazione
amministrativa e tecnica del Consorzio.
3. Gli statuti disciplinano in particolare le
modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto
dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei
consorziati anche attraverso l'utilizzazione di
nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo
telematico attraverso modalità certificate che
assicurino la provenienza del voto, la segretezza e
la non modificabilità dello stesso;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la
libera espressione del voto. .
Espandi Indice