Oggetto n. 1117
Presentato in data:
01/03/2011
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso, nonchè per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile (delibera di Giunta n. 259 del 28 02
11).
Testo:
PROGETTO DI LEGGE
su iniziativa della Vice Presidenza della Giunta
Regione Emilia- Romagna
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A
FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE MAFIOSO E ORGANIZZATO,NONCHE'
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre
allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità
regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile attraverso la promozione degli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi,
progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con
altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno
della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto
previsto dalla legge 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato
di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre
2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata).
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a
prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio
regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a
contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio
regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre
i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Titolo II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Articolo 3
Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri
accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le
amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di
contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad
aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a
rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo
organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il
monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni
criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Articolo 4
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e
stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21
febbraio 2005 n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2
settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),
operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto
alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la
Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei
soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio
regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato
e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte
radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a
diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine
organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Articolo 5
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa
stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva
iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità
e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni
scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare
le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione
di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della
scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti
nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui
alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea
inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della
coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la
cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella
comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle
attività di cui al presente articolo mediante la concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 6
Attività della polizia locale. Interventi formativi.
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia
locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e
secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della
presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione Scuola
interregionale di Polizia locale di cui al Capo III bis della legge
regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia
locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti
locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere
sociale sui temi oggetto della presente legge.
Articolo 7
Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie
criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove
specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne
l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le
associazioni economiche e sociali presenti nel territorio
regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia
sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi
per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o
derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
Titolo III
Interventi di prevenzione terziaria
Articolo 8
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai
sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera
a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino
tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni
immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera
a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa,
mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti
assegnatari.
Articolo 9
Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle
proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede
interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di
dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine
organizzato e mafioso.
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di
cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a
favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o
di azione criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità
organizzata, sulla base dei presupporti, modalità e condizioni
previste dal medesimo articolo.
Titolo IV
Disposizioni generali
Articolo 10
Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali.
Cooperazione istituzionale.
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di
sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli
interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.
2. La struttura regionale competente per le iniziative sui
fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla
presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 8, e ne
rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e
delle associazioni;
b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in
collegamento con gli enti locali e con gli osservatori locali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) consulta le principali associazioni di cui all'articolo 4
della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni
propositive e sulle migliori pratiche.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione
promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di
coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale
prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 24 del
2003, la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione
collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie
della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli
accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche
problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della
comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono
svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i
criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione
degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e 8.
Articolo 11
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile.
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e
mafiosa, la Regione istituisce la Giornata regionale della memoria
e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza responsabile , da celebrarsi ogni anno
il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione,
l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su
tutto il territorio.
Articolo 12
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di
documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni
connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al
territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere
culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di
conoscenze in materia.
Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie
Articolo 13
Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3,
dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare
all'associazione denominata Avviso pubblico .
2. L'associazione Avviso pubblico è un'organizzazione a carattere
associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per
promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione
mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione
civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione Avviso
pubblico è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'Associazione Avviso pubblico con una
quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai
sensi dello Statuto dell'Associazione stessa e nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione ad Avviso pubblico e ad esercitare tutti i diritti
inerenti alla qualità di associato.
Articolo 14
Clausola valutativa
1.L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire
nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e
mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.
2.A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla
competente commissione legislativa una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e
finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla
legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati
coinvolti;
c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati
alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni, rilevati nel territorio regionale.
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per
l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali
vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo
specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'art. 10 della
l.r. 23 dicembre 2010, n. 15, nell'ambito delle seguenti unità
previsionali di base:
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese correnti , elenco n. 2 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese d'investimento , elenco n. 5 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle
leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37
dalla l.r. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R.. 6 luglio 1977, n. 31
e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).