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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1465
Presentato in data: 08/06/2011
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole (delibera di Giunta n. 756 del 30 05 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA
FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001
concernente la partecipazione della Regione Emilia Romagna alla
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di
Monte Sole), è sostituita dalla seguente:
c) che un membro del Consiglio di amministrazione sia nominato
dalla Regione ; .
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:
d) che sia istituito un Consiglio di indirizzo nel quale due membri
siano nominati dalla Regione. .
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35
del 2001 sono inseriti i seguenti commi:
1-bis. Il membro del Consiglio di amministrazione di cui al comma
1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del
Consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d), sono nominati
dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato
ad uno.
1-ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla
Giunta regionale ed all'Assemblea legislativa un rapporto annuale
sull'attività svolta.
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