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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1492
Presentato in data: 15/06/2011
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7' (delibera Giunta regionale n. 827 del 13 06 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di legge regionale recante  Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante Riorganizzazione dei
Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28
luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7
Articolo 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito
dal seguente:
Articolo 2
Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti
attività:
a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie
delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa
adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre
l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive
del Responsabile della struttura regionale competente in materia
fitosanitaria;
b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in
sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a
loro spese;
c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate
alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei
mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi
regionali.
2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la
struttura organizzativa regionale competente in materia
fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del
settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o
privati .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:
c) il Sindaco revisore .
2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole Collegio dei revisori
sono sostituite dalle parole Sindaco revisore .
Articolo 3
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996
1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una
Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre
organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale
competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della
Provincia competente in materia di agricoltura .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi fitosanitari
i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1
per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni .
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti:
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i
componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con
funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.
3. I Consorzi fitosanitari si dotano di un regolamento interno,
per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il
regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale .
Articolo 4
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così
sostituito:
Art. 5
Revisore contabile
1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta
al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ,
nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 1996
1. La rubrica dell'articolo 6 Direzione tecnica è sostituita
dalla seguente: Direzione tecnico-amministrativa .
2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:
1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari
Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso
pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio
ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di
abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno
quinquennale nel settore fitosanitario .
3. Al comma 1-bis dell'articolo 6 dopo le parole Il direttore
la parola tecnico è soppressa.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi
dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione
amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal
Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa .
5. All'articolo 6, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti
commi:
3-bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla
cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio
Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione
tecnica-amministrativa, del direttore del Consorzio avente
competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti
sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni
amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di
un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le
condizioni dell'avvalimento.
3-ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività
svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione
dei costi, i Consorzi possono concordare l'attivazione di servizi
comuni .
Articolo 6
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996
1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi
Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di
riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti o
di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso
una gestione comune a più Consorzi .
Articolo 7
Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996
1. All'articolo 9, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente
comma:
2-bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi
Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP ai fini
del trattamento di fine servizio, ha facoltà di richiedere,
anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della
somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di
stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata
a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato,
l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione .
Articolo 8
Norme transitorie
1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei
Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è
prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà
avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi
Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta
regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina
del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire
entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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