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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4732
Presentato in data: 14/11/2013
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016" (delibera di Giunta n. 1622 del 11 11 13).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016.

 

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema

informativo regionale

 

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)

Cap. U03905

“Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2015:

Euro

        2.000.000,00

 

b)

Cap. U03910

“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

          140.000,00

Esercizio 2015:

Euro

        5.000.000,00

 

c)

Cap. U03937

“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

       1.670.000,00

Esercizio 2015

Euro

       1.330.000,00

2. Contestualmente, l’autorizzazione per l’esercizio 2014, disposta da leggi regionali precedenti a valere sul capitolo U03905, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.

 

 

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

 

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l’esercizio 2014, una autorizzazione di spesa di Euro 183.053,07, a valere sul Capitolo U03925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

 

 

Art. 3

Cartografia regionale

 

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. U03854

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014:

Euro

130.000,00

 

b)

Cap. U03850

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014:

Euro

50.000,00

 

c)

Cap. U03861

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali  attraverso l’acquisto di hardware e l’acquisto o realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014:

Euro

200.000,00

.

 

 

Art. 4

Contributo al Comitato di solidarietà

alle vittime delle stragi

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2014, un contributo di Euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo U02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

 

Art. 5

Finanziamento integrativo delle

attività di miglioramento genetico

 

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'annualità 2014, la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul capitolo U10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

 

 

Art. 6

Interventi per lo sviluppo

del patrimonio zootecnico

 

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 21 del 2011, è disposta, per l’esercizio finanziario 2014, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo U10596, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

 

 

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

 

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)

Cap. U16352

“Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2014:

Euro

800.000,00

.

 

 

Art. 8

Strumenti di garanzia

 

1. Al fine di promuovere l’accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l’attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati già istituito ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell’attuazione dell’articolo 106, del medesimo Testo unico, come modificato ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.  Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell’osservanza della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1. con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio 2014, una autorizzazione di spesa pari a euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo 21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese.

 

 

Art. 9

Integrazione regionale al programma

operativo regionale FESR 2007-2013

 

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all’esercizio 2014 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali.

 

 

Art. 10

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e

commercializzazione turistica

 

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa:

 

a)

Cap. U25558

“Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2014:         Euro      65.000,00

Esercizio 2015:

 

Euro

7.465.000,00

 

b)

Cap. U25564

"Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2015:

 

Euro

2.152.000,00

 

 

 

 

c)

Cap. U25664

“Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2015:

 

Euro

2.600.000,00.

 

 

Art. 11

Interventi per la qualificazione delle stazioni

invernali e del sistema sciistico

 

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte, per l’esercizio 2014, le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

 

 

Art. 12

Mercati e centri agro-alimentari

 

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l’istituzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo U27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

 

 

Art. 13

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna

a fondi e interventi per l’emergenza abitativa

 

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

 

 

Art. 14

Fondo per la conservazione della natura

 

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale citata, è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00 nell’ambito del Capitolo U38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

 

 

Art. 15

Disposizioni per il finanziamento del

Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello

 

1. La Regione Emilia-Romagna concorre, ai sensi dell’articolo 29 dell’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13 (Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello), al finanziamento delle attività dell’Ente di gestione del Parco.

2. A tal fine è disposta un’autorizzazione di spesa, per l’esercizio 2014, pari a Euro 127.000,00 a valere sul Capitolo U38084 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

 

 

Art. 16

 

Interventi in materia di opere idrauliche

nei corsi d’acqua di competenza regionale

 

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo U39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2014, di Euro 600.000,00.

 

 

Art. 17

Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

 

1. Per la realizzazione degli interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza regionale, a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (Interventi della regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna), è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo U39220,afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l’esercizio 2014, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo U39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

 

 

Art. 18

Interventi ed opere di difesa della costa

 

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.700.000,00, a valere sul Capitolo U39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

 

 

Art. 19

Rete viaria di interesse regionale

 

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, sono disposte per l’esercizio 2014,  autorizzazioni di spesa pari a Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo U45177 e pari a euro 5.800.000,00 a valere sul capitolo U45184.

 

 

Art. 20

Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente

in gestione accentrata presso la Regione per la

realizzazione di progetti ed attività a supporto

del Servizio Sanitario Regionale

 

1. L’autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2014, per l’attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro 42.100.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa, afferenti alle rispettive unità previsionali di base:

 

a)

Cap. U51612

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”  - U.P.B. 1.5.1.2.18000

Euro       4.400.000,00

b)

Cap. U51614

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18000

Euro      18.400.000,00

c)

Cap. U51616

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18000

Euro      17.500.000,00

d)

Cap. U52302

“Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.3.19030

Euro       1.800.000,00.

 

 

Art. 21

Integrazione regionale per il finanziamento

del Servizio sanitario regionale

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 – Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell’equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E’ altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l’esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.

 

 

Art. 22

Fondo regionale per la non autosufficienza

 

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l’area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

 

 

Art. 23

Interventi volti alla tutela e al controllo

della popolazione canina e felina

 

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 172.800,00 a valere sul Capitolo U64410 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

 

Art. 24

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

 

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità' e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, per l'esercizio 2014 è disposta una  autorizzazioni di spesa di Euro 300.000,00 a valere sul cap. U73142, nell’ambito della U.P.B 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.

 

 

Art. 25

Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”

 

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2014, una autorizzazione di spesa di Euro 3.850.000,00 a valere sul Capitolo U70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

 

Art. 26

Recupero e restauro di immobili

di particolare valore storico e culturale

 

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l’esercizio 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

 

 

Art. 27

Attuazione degli interventi finanziati dal

documento unico di programmazione (DUP)

 

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2014, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l’esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

 

 

Art. 28

Attuazione degli interventi finanziati dal documento

unico di programmazione (DUP) – Risorse Statali

 

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera CIPE n. 1/2011.

2. La Giunta Regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l’utilizzo  dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta Regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620, - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall’art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l’istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4. Al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate all’attuazione degli interventi, la Giunta Regionale a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l’esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

 

 

Art. 29

Trasferimento all'esercizio 2014 delle

autorizzazioni di spesa relative al 2013

finanziate con mezzi regionali

 

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:

Progr.

Capitolo

UPB

             Euro

 

 

 

 

 

1

)

U02698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2

)

U02701

1.2.3.3.4420

212.500,00

3

)

U02708

1.2.3.3.4420

339,07

4

)

U02775

1.2.3.3.4420

1.195.536,68

5

)

U02800

1.2.3.3.4422

237.628,00

6

)

U03453

1.2.2.3.3100

91.000,00

7

)

U03455

1.2.2.3.3100

2.650.208,98

8

)

U03905

1.2.1.3.1500

300.000,00

9

)

U03925

1.2.1.3.1520

43.679,66

10

)

U03937

1.2.1.3.1510

752.972,84

11

)

U03939

1.2.1.3.1510

290.000,00

12

)

U04276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

13

)

U04348

1.2.1.3.1600

2.500.000,00

14

)

U16332

1.3.1.3.6300

1.184.713,41

15

)

U16400

1.3.1.3.6300

859.844,62

16

)

U21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

17

)

U22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

18

)

U22258

1.3.2.3.8270

6.568.520,67

19

)

U23028

1.3.2.3.8300

39.537.321,91

20

)

U23752

1.3.2.3.8368

5.438.159,00

21

)

U23754

1.3.2.3.8368

3.300.000,00

22

)

U25525

1.3.3.3.10010

1.298.073,49

23

)

U25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

24

)

U25798

1.3.3.3.10010

400.000,00

25

)

U30634

1.4.1.3.12630

2.255.500,00

26

)

U30636

1.4.1.3.12630

600.000,00

27

)

U30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

28

)

U30640

1.4.1.3.12630

1.955.375,00

29

)

U30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

30

)

U31110

1.4.1.3.12650

16.968.992,56

31

)

U31116

1.4.1.3.12650

402.150,96

32

)

U32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

33

)

U32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

34

)

U32097

1.4.1.3.12735

6.216.334,55

35

)

U35305

1.4.2.3.14000

185.211,66

36

)

U35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

37

)

U36186

1.4.2.3.14062

841,00

38

)

U36188

1.4.2.3.14062

112.232,05

39

)

U37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

40

)

U37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

41

)

U37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

42

)

U37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

43

)

U37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

44

)

U37378

1.4.2.3.14223

282.525,00

45

)

U37385

1.4.2.3.14223

1.044.678,32

46

)

U37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

47

)

U37408

1.4.2.3.14223

5.636.386,31

48

)

U37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

49

)

U37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

50

)

U37436

1.4.2.3.14223

4.125.077,10

51

)

U38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

52

)

U38030

1.4.2.3.14300

231.156,32

53

)

U38090

1.4.2.3.14305

1.112.297,06

54

)

U39050

1.4.2.3.14500

768.648,75

55

)

U39220

1.4.2.3.14500

2.639.490,74

56

)

U39360

1.4.2.3.14555

871.832,03

57

)

U41250

1.4.3.3.15800

1.332.011,41

58

)

U41360

1.4.3.3.15800

1.943.199,25

59

)

U41570

1.4.3.3.15800

272.000,00

60

)

U41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

61

)

U41997

1.4.3.3.15820

946.921,96

62

)

U43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

63

)

U43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

64

)

U43270

1.4.3.3.16010

12.280.846,80

65

)

U43282

1.4.3.3.16010

402.000,00

66

)

U45175

1.4.3.3.16200

2.199.888,47

67

)

U45177

1.4.3.3.16200

2.013.727,00

68

)

U45186

1.4.3.3.16200

5.359.498,41

69

)

U45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

70

)

U46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

71

)

U47114

1.4.4.3.17400

3.259.034,28

72

)

U47315

1.4.4.3.17400

2.000.000,00

73

)

U48050

1.4.4.3.17450

622.047,50

74

)

U57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

75

)

U57200

1.5.2.3.21000

9.396.500,39

76

)

U57680

1.5.2.3.21060

891.252,21

77

)

U65721

1.5.1.3.19050

375.000,00

78

)

U65770

1.5.1.3.19070

70.690.927,36

79

)

U68321

1.5.2.3.21060

2.453.699,54

80

)

U70541

1.6.5.3.27500

283.033,52

81

)

U70545

1.6.5.3.27500

513,64

82

)

U70678

1.6.5.3.27500

2.002.983,20

83

)

U70715

1.6.5.3.27520

1.140.140,00

84

)

U70718

1.6.5.3.27520

5.906.748,98

85

)

U71566

1.6.5.3.27537

893.664,50

86

)

U71572

1.6.5.3.27540

2.011.263,35

87

)

U73060

1.6.2.3.23500

1.187.795,97

88

)

U73135

1.6.3.3.24510

376,41

89

)

U73140

1.6.3.3.24510

1.300.000,00

90

)

U78410

1.4.2.3.14384

9.106,90

91

)

U78458

1.4.2.3.14384

108.111,45

92

)

U78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

93

)

U78476

1.4.2.3.14384

38.757,40

94

)

U78705

1.6.6.3.28500

2.706.612,81

95

)

U78707

1.6.6.3.28500

805.000,00

 

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1992

 

1. L’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

1. La Regione è autorizzata a concedere all’associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. L’associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell’associazione, concede e liquida all’associazione stessa in un’unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

4. L’associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate”.

 

 

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) è aggiunta la seguente:

“c-bis)le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 è aggiunto il seguente:

“3-bis              La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all’introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell’ambito del quale può essere prevista anche l’erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni comunitarie nel settore agricolo.”.

 

 

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

 

1. Il comma 2 dell’art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995 n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell’Istituto aventi ad oggetto l’acquisto, l’alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.”.

 

 

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995

 

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole “ destinati prevalentemente” sono sostituite dalla parola “ nonché “.

 

 

Art. 34

Rimodulazione degli interventi di cui

alla legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), ammessi a finanziamento nell'ambito delle  graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.

2. Agli  interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dal vigente articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.

 

 

Art. 35

Integrazione all’art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’art. 33 della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) dopo il periodo “Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale” sono aggiunte le seguenti parole “o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell’ambito dello spettacolo dal vivo”.

 

 

Art. 36

Modifica della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. L’articolo 47 della legge regionale 2 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“Art. 47

Fondo sociale regionale. Spese correnti operative

 

1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;

b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell’atto previsto al comma 3;

c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende Speciali Consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'art. 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.”.

 

 

Art. 37

Integrazione all’art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. Al comma 1 dell’art. 26 della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h bis) gli istituiti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.)”.

 

 

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012

 

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:

a) nell’ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;

b) nell’ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l’importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi.”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.

3. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “da responsabilità sanitaria” sono soppresse;

b) le parole “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.

4. Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.

 

 

Art. 39

Modifiche all’articolo 20 della legge

regionale n. 15 del 2012

 

1. Il  comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni contenute nel Titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.”.

 

 

Art. 40

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

Art. 41

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

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