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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4990
Presentato in data: 15/01/2014
"Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci" (delibera di Giunta n. 4 del 07 01 14).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

 

Progetto di legge:

"Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci) "

 


Articolo 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:

a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario, sia intermodale che tradizionale, e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;

b) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

 

 

Articolo 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

c) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;

d) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;

e) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

f) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;

g) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o Enti equivalenti;

h) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

i) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno uno dei porti di Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi e Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

j) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

 

 

Articolo 3

Oggetto degli interventi

 

1. Per i fini indicati all'articolo 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:

a) servizi di trasporto ferroviario intermodale;

b) servizi di trasporto ferroviario tradizionale;

c) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.

2. Non possono essere concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene  del fiume Po e dai suoi affluenti.

 

 

Articolo 4

Destinatari dei contributi

 

1.Sono destinatarie dei contributi le Imprese logistiche, le Imprese ferroviarie e le Imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, aventi sede legale in uno degli Stati membri della Unione Europea.

 

 

Articolo 5

Durata e modalità della contribuzione

 

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui all’art. 7 comma 2, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.

3. La Giunta regionale disciplina, con atto da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale della Regione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.

4. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.

 

 

Articolo 6

Caratteristiche dei servizi incentivati e misura dei contributi

 

1. Sono ammissibili a contributo:

a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da trenta treni all’anno, oppure trasportare almeno ventimila tonnellate all’anno e deve essere mantenuto attivo, almeno ai volumi minimi, nei due anni successivi al termine dei contributi;

b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno uno dei porti di Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi e Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all’anno;

c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.

2. I contributi sono calcolati:

a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di 120  chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. L'entità del contributo è stabilita in 0,8 centesimi di euro per tonnellata al chilometro. Il contributo è ridotto di una percentuale pari al 30 per cento, nel caso in cui il beneficiario sia un'Impresa ferroviaria;

b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nei porti di Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi e Ravenna. L’entità del contributo è stabilita in 1,5 euro a tonnellata e in 2.500 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale. 

3. La misura del contributo concesso nel settore fluviale viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal Reg CE 1998/2006.

4. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.

5. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.

6. L'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni Impresa beneficiaria è pari a 150.000 euro.

7.La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.

 

 

Articolo 7

Divieto di cumulo contributivo

 

1. I contributi concessi in base all’articolo 6 non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative.

2. richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico non sono stati richiesti, né ottenuti, altri finanziamenti pubblici.

 

 

Articolo 8

Copertura finanziaria

 

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Articolo 9

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;

b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.

 

 

Articolo 10

Abrogazioni

 

1.     E’ abrogata la legge regionale 4 novembre 2009 n. 15 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci) la quale continua a trovare applicazione relativamente ai diritti ed obblighi dei beneficiari dei contributi concessi.

 

 

Articolo 11

Disposizione finale

 

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione favorevole della Commissione Europea.

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