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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5355
Presentato in data: 31/03/2014
"Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" (delibera di Giunta n. 386 del 27 03 14).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 386 del 27 03 14.

Testo:

 

Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna

 

 


TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ

 

Art.1

Obiettivi

 

1.Al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l’innovazione, la specializzazione intelligente e l’internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, l’imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l’afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.

2.La crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare:

a) il Programma regionale delle Attività Produttive di cui all’articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo Rurale,  l’attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio. turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonché con gli strumenti e le misure della presente legge;

b) gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonché gli interventi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

3.Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la qualificazione, l’innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;

b) la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;

c) la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all’impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l’efficienza del sistema energetico regionale;

d) la ricerca e il trasferimento tecnologico;

e) la formazione delle risorse umane;

f) il valore della legalità come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile.

 

 

Art.2

Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale

 

1. La Regione promuove l’aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l’innovazione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, secondo indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali.

2.La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella legge n. 7 del 2002 e nei propri programmi attuativi, promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete regionale per l’alta tecnologia e il trasferimento tecnologico attraverso:

a) l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;

b) la partecipazione delle imprese, degli Enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tenologiche ;

c) la promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere

d)insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.

3.La Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell’attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.

 

 

Art. 3

Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

 

1.Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell’impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell’apparato produttivo e all’occupazione la Regione, nell’ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui al comma 2 dell’art 1, persegue:

a)la qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese, favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa;

b)la formazione di reti d’impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione,  qualificazione e consolidamento delle relazioni di subfornitura e di filiera, acquisto di servizi e utilities, sviluppo di più elevati standard qualitativi, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale  e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.

2.La Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull’insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

3.La Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che, di concerto con le istituzioni, generano occupazione e innovazione sociale in termini di miglioramento del ben-essere e salute della comunità.

 

 

Art.4

Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

 

1.La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell’economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell’ambito dei propri programmi, la Regione:

a) sostiene progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;

b) favorisce la collaborazione fra il settore dei servizi e le imprese, le reti d’impresa e le filiere della manifattura regionale con particolare riferimento ai progetti di sviluppo di cui all’articolo 6;

c) favorisce la internazionalizzazione delle imprese del terziario;

d) istituisce, senza oneri a carico della Regione, un comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle azioni necessarie per favorire l’attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio regionale.

 

 

Art. 5

Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell’innovazione

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nell’ambito dei propri programmi, la Regione:

a) Sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;

b) Favorisce, anche mediante la promozione di accordi, la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative.

2. Sostiene altresì, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 6, con gli strumenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), azioni:

a) di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti a sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e contribuendo all'aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;

b) per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione e sviluppo di competenze, valorizzando la dimensione formativa dell'apprendimento nei luoghi di lavoro.

3. Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei sistemi produttivi promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.

 

 

TITOLO II

STRUMENTI E MISURE PER LA PROMOZIONE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

 

Art.6

Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese

 

1.     La Regione promuove la stipula di “Accordi per l'insediamento e lo sviluppo” aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:

a)     l’elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b)     l’accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

c)     i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;

d)     la sostenibilità ambientale e sociale;

e)     gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull’incremento dell’occupazione.

2.     Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati “di interesse regionale”.

3.     La Giunta regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore.

4.     Al fine di consentire l’accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il “Bando per Accordi di insediamento e sviluppo”. Esso contiene i criteri per l’individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.

5.     A seguito della valutazione positiva della proposta di investimento, vengono informati gli enti locali coinvolti al fine di valutare gli interventi di parte pubblica di cui all'articolo 9 necessari per realizzare le finalità dell'accordo.

6.     L’Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed é sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli Enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell’Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell’attuazione dell’Accordo medesimo.

7.     Sui contenuti dall'Accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. L'Accordo può essere preceduto da un protocollo di concertazione fra la Regione e le parti sociali, anche al fine di garantire la salvaguardia delle finalità occupazionali e sociali dell'intervento.

 

 

Art. 7

Contenuti dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

 

1. L’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene:

a) l’entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti;

b)i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi;

c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;

d)le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.

2.L’accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell’ambito del procedimento unico previsto dal comma 3.

3.La realizzazione e l’avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell’Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008. n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all’articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990.

 

 

Art.8

Interventi per la semplificazione urbanistico-insediativa

 

1.I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell’articolo A-13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), prioritariamente in aree produttive dismesse o in corso di dismissione e in aree ecologicamente attrezzate.

2.Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero individui aree insufficienti o non idonee rispetto all’intervento da realizzare, l’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la localizzazione dell’insediamento in aree non urbanizzate. In tale ipotesi trova applicazione quanto disposto dall’articolo 40 della  legge regionale  n. 20 del 2000, i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui al comma 5, ultimo periodo.

3.Nel caso in cui la localizzazione dell’insediamento produttivo sia prevista:

a)              in area produttiva dismessa o in corso di dismissione ovvero in un’Area Ecologicamente Attrezzata" realizzata ai sensi dell’articolo A-14 della legge regionale n. 20 del 2000, l’accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto esonerato dal pagamento del contributo di costruzione;

b)              in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell’articolo A-13 della legge regionale n. 20 del 2000, l’accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato, il contributo di costruzione è ridotto della metà e la eventuale realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati comporta il completo scomputo del contributo dovuto;

c)              in aree non urbanizzate aventi destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, l’accordo di programma di cui al comma 2 disciplina il completo reperimento (da parte dei soggetti interessati) delle dotazioni territoriali necessarie. In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto in misura doppia rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.

4.Nell'ipotesi prevista al comma 3, lettera c), nelle aree classificate dal PTCP o  dai PSC come  ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola,   di cui rispettivamente agli articoli A-18 e A-19 dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti specializzati per attività produttive.

5.Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e b), per l’attuazione dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere applicata la disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all’articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

 

 

Art. 9

Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo. Promozione del welfare.

 

1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all’articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l’insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell’impresa o delle imprese contraenti l’accordo di programma.

2.Nell’ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all’articolo 6, la Regione e gli Enti Locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di Commercio. Industria, Artigianato e Agricoltura, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.

 

 

Art. 10

Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione

 

1. Al fine di promuovere l’economia del territorio, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con Istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.

2. La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie società partecipate in huose, svolge le seguenti attività:

a)la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;

b)la promozione a livello internazionale dell’immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell’economia del territorio;

c)l’integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell’ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;

d)la predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;

e)la garanzia della disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull’intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.

 

 

TITOLO III

STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

 

Capo I

Interventi generali per lo sviluppo d’impresa

 

Art.11

Consorzi d’area e aree ecologicamente attrezzate.

 

1.La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d’area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.

2.Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l’accessibilità e la competitività dell’insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per erogare i contributi.

 

 

Art. 12

Agevolazioni fiscali per le imprese

 

1.Con successiva disposizione legislativa regionale, che sarà approvata in sede di assestamento al bilancio 2014, verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte dal 1° gennaio 2014 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per esentarle dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi due anni dalla loro iscrizione.

2.L’agevolazione di cui al comma 1 dovrà operare nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3.Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.

 

 

Art. 13

Aggregazione, Rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato

 

1.Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo Testo unico, come modificato ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

2.Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo Centrale di Garanzia, il Fondo Europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.

3.Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all’aumento del capitale sociale delle imprese.

4.La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell’attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d’Italia.

5.La Regione promuove accordi con la Banca Europea degli Investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all’impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

 

 

Capo II

Dotazione di infrastrutture

 

Art. 14

Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi

 

1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche con in concorso con Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell’assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.

2. La Regione o gli Enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, e possono altresì prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o in titolarità di concessionari pubblici.

3. Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l’operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.

4. La Regione, mediante la società Lepida S.p.A. di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), rende disponibili le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell’esecuzione, il collaudo e  la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche.

5. La società Lepida S.p.A. svolge altresì attività di ricerca di operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene per la scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di comunicazione elettronica, la società Lepida S.p.A. può svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attività qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che consentano l’erogazione del servizio.

6. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e la destinazione delle risorse assegnate alla società Lepida S.p.A. per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 15

Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)

 

1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli Enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.

2. In particolare, la Regione individua, mediante la società Lepida S.p.A., luoghi idonei, tecnicamente neutrali, ove garantisce, tra l’altro:

a)l’interconnessione a banda ultralarga ridondata, basata sulla rete Lepida;

b)il coordinamento e la supervisione dei gestori coinvolti;

c)la definizione di meccanismi per favorire l’identificazione e la diffusione di soluzioni di cloud computing.

 

 

Capo III

Responsabilità sociale d’impresa e innovazione sociale

 

Art. 16

Responsabilità sociale d’impresa e impresa sociale

 

1.In coerenza con gli indirizzi dell’Unione Europea e in collaborazione con gli Enti Locali, il sistema delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché le parti sociali, la Regione, nei propri programmi, promuove la cultura della responsabilità sociale d’impresa e l’impresa sociale.

2.La responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.

3.Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell’innovazione sociale a livello territoriale.

4.La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l’utilizzo delle risorse stanziate per il piano triennale per le attività produttive.

 

 

Art. 17

Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori

 

1.La sottoscrizione degli Accordi di insediamento e sviluppo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.Nell’ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d’informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l’introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

 

 

Art. 18

Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive

 

1.In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell’Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2013, n. 147 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)>> si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3.

2.Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.

3.Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d’uso. Il cambiamento di destinazione d’uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4.In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all’accordo di cui all’articolo 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d’impresa, anche in forma cooperativa.

 

 

TITOLO VI

Norme finanziarie

 

Art. 19

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8300 – Programma regionale attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B., del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, con riferimento alle unità previsionali di base 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana, 1.5.2.2.20100 – Fondo sociale regionale, 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi per l’infanzia,   1.3.2.3.8300 – Programma regionale attività produttive, 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, 1.3.2.2.7210 – Progetti di promozione del sistema produttivo regionale.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Progetti di legge con copertura finanziaria

 

Promozione degli investimenti in Emilia - Romagna

 

Art.1

Obiettivi

Norma di principio , che definisce gli obiettivi della legge al fine di accrescere  la competitività e l’attrazione del sistema economico della regione.

 

Art.2

Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione, al fine di sostenere la specializzazione intelligente promuove l’aggregazione in piattaforme tecnologiche dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei Centri per l’innovazione per lo sviluppo della ricerca per l’alta tecnologia e promuove la qualificazione della ricerca delle imprese e della rete regionale anche attraverso l’internazionalizzazione della ricerca.

 

Art. 3

Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione valorizza il contributo della piccola e media impresa e dell’impresa artigiana, promuove la qualificazione dell’apparato produttivo e dell’occupazione; riconosce inoltre il ruolo delle medio grandi imprese con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

 

Art.4

Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell’economia regionale. Sostiene l’innovazione del settore con particolare riguardo anche al ruolo delle professioni.

 

Art. 5

Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell’innovazione

La Regione sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa, la collaborazione tra imprese e autonomie educative, supporta programmi e progetti volti sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive

 

Art.6

Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese

Morfologia degli oneri

La Regione individua gli investimenti e gli interventi di interesse regionale e promuove la stipula di “Accordi per l'insediamento e lo sviluppo” aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva.

Sono previsti contributi in conto capitale e interessi a favore di imprese.

 

Quantificazione degli oneri

L’onere previsto a carico del Bilancio 2014 è quantificato, come limite massimo di spesa, in € 2.000.000,00.

Si tratta del finanziamento di pochi interventi sperimentali selezionati sulla base di apposito bando a sportello. Poiché gli investimenti medi sostenuti da finanziamenti pubblici per la ricerca si collocano mediamente su valori inferiori ad 1mln di euro, si stima per il 2014, la sperimentazione della procedura con un numero di investimenti non superiore a 3 o 4.

Sulla base della sperimentazione effettuata, nei limiti delle disponibilità autorizzate dal Bilancio di previsione, potranno essere individuati ulteriori investimenti di interesse regionale.

 

Copertura degli oneri previsti

Nel 2014 è previsto un onere di € 2.000.000,00, come limite massimo di spesa,  la cui copertura è assicurata mediante la riduzione della dotazione finanziaria di cui all’U.P.B. 1.3.2.3.  8300.

 

Art. 7

Contenuti dell’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

 

Disciplina il contenuto dell’Accordo per l’insediamento avente ad oggetto nuovi insediamenti produttivi.

 

Art.8

Interventi per la semplificazione urbanistico-insediativa

Disciplina le norme procedurali da seguire al fine di attuare la semplificazione delle procedure urbanistico – insediative.

 

Art. 9

Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo. Promozione del welfare.

Morfologia degli oneri

La Regione può concedere, nell’ambito degli Accordi ci cui all’art. 6, contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l’insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell’impresa o delle imprese contraenti l’accordo di programma.

Sono previsti contributi a favore di enti pubblici.

 

Quantificazione degli oneri

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati nelle U.P.B.1.3.2.3. 8270, 1.6.1.2.22100  e 1.5.2.2.20100  del Bilancio di previsione 2014.

 

Art. 10

Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione

La Regione, anche con il concorso delle società partecipate “in house”, promuove l’immagine dell’Emilia-Romagna nel mondo, ricerca investitori nazionali ed esteri e garantisce la disponibilità di reti e servizi di telecomunicazione.

 

Art.11

Consorzi d’area e aree ecologicamente attrezzate

Morfologia degli oneri

La Regione promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d’area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata, prevedendo la concessione di contributi, anche nell’ambito dei programmi per il finanziamento delle aree ecologicamente attrezzate.

Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprese.

 

Quantificazione degli oneri

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati nell’U.P.B.1.3.2.3. 8300 del Bilancio di previsione 2014.

 

Art. 12

Agevolazioni fiscali per le imprese

E’ prevista la possibilità da parte della Regione di adottare, con successivi provvedimenti legislativi, agevolazioni fiscali a favore di imprese.

 

Art. 13

Aggregazione, Rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato

Morfologia degli oneri

La Regione al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale e concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia ecc.

 

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati nell’U.P.B.1.3.2.3. 8230 del Bilancio di previsione 2014.

 

Art. 14

Banda larga ed ultralarga

Morfologia degli oneri

La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato al fine di infrastrutturare a banda ultralarga le zone di insediamento industriale in digital divide, mette a disposizione, mediante l’opera di Lepida S.p.A., le fasi di analisi, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supervisione della realizzazione, collaudo, ricerca di operatori di telecomunicazioni, supervisione del corretto utilizzo delle fibre ottiche.

 

Quantificazione degli oneri

Gli oneri previsti dal presente articolo sono quantificabili in € 290.000,00 per l’esercizio 2014.

 

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati nell’U.P.B. 1.2.1.3. 1510 del Bilancio di previsione 2014.

 

Art. 15

DataCenter & Cloud

La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali

 

Quantificazione degli oneri

Gli oneri previsti dal presente articolo sono quantificabili in € 700.000,00 per l’esercizio 2014 e € 610.000,00 per l’esercizio finanziario 2015.

 

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati nell’U.P.B. 1.2.1.3. 1510 del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015.

 

Art. 16

Responsabilità sociale d’impresa

Morfologia degli oneri

La Regione promuove e diffonde la cultura della Responsabilità sociale d’impresa sostenendo progetti che coinvolgano le imprese, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale a livello territoriale e istituisce il premio regionale per la responsabilità sociale d’impresa.

Sono previsti contributi di parte corrente a favore di Enti pubblici e imprese.

 

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati nell’U.P.B. 1.3.2.2. 7210 del Bilancio di previsione 2014.

 

Art. 17

Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori

Norma di principi. La Regione subordina gli accordi e la concessione dei contributi, al rispetto dei diritti dei lavoratori. Favorisce le forme di informazione e partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa.

 

Art. 18

Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive

 

Norma di principi. Le imprese che delocalizzano la produzione in uno Stato non appartenente all’UE, riducendo almeno il 50% del personale, hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale eventualmente ricevuti nei tre anni precedenti. Il cambiamento di destinazione d’uso dell’area dello stabilimento può essere ammesso solo in presenza di nuovi investimenti e della creazione di posti di lavoro oppure per ragioni di pubblica utilità. Gli accordi di insediamento e sviluppo possono essere impiegati anche per sostenere l’ingresso dei lavoratori anche in forma cooperativa nella gestione e nel rilancio d’impresa.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° 2015 (1)

Pluriennale 3° 2016 (1)

Nuove o maggiori spese correnti

(art.  )

 

 

 

Nuove o maggiori spese d’investimento

(art 6)

2.000.000,00

 

 

Minori entrate

(art   )

 

 

 

Totale oneri da coprire

2.000.000,00

 

 

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali

 

 

 

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (art. 6)

2.000.000,00

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

2.000.000,00

 

 

 

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all’esercizio in corso (2):

 

Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

 

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

 

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

 

art 6 – variazione in aumento e in diminuzione nell’ambito della medesima UPB 8300  per Euro 2 milioni.

 

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