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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5660
Presentato in data: 17/06/2014
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 869 del 17 06 14).

Presentatori:

delibera di Giunta n. 869 del 17 06 14

Testo:

 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.


Art. 1

Modifica alla legge regionale n. 28 del 2013

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1

Automazione e manutenzione del

sistema informativo regionale

 

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)

Cap. U03905

“Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2014:

Euro

371.000,00

Esercizio 2015:

Euro

2.000.000,00

 

b)

Cap. U03910

“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

488.215,54

Esercizio 2015:

Euro

5.000.000,00

 

c)

Cap. U03937

“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

1.850.000,00

Esercizio 2015:

Euro

1.686.500,00

Esercizio 2016:

Euro

266.000,00

 

2. Contestualmente, l’autorizzazione per l’esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul Capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.”.

 

 

Art. 2

Modifiche all’art. 3 della

legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 28 del 2013, l’importo di “Euro 130.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 230.000,00”.

 

 

Art. 3

Programmazione delle attività strumentali ai processi

di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

 

1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure a norma dell’art. 18 della legge regionale n.9 del 2013, è disposta, per l’esercizio 2014, una autorizzazione di spesa di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo U02857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 – Riordino organismi partecipati.

 

 

Art. 4

Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale

 

1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è disposta, per l’esercizio 2014, una autorizzazione di spesa di Euro 70.000,00 a valere sul capitolo U14427, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6212 – Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.

 

 

Art. 5

Modifiche all’art. 7 della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunta la seguente:

“a bis)

Cap. U16400

“Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4 comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, N. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2014:

Euro

500.000,00.”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’art. 9 della

legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Al comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 28 del 2013, l’importo di “Euro 10.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 20.000.000,00”.

 

 

Art. 7

Fondo per la mobilità fiere

 

1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità nell’ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma di cui all’articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 1.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 9 gennaio 2014, alla Società Fiere di Parma s.p.a., a valere sul Capitolo U23115, nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.

 

 

Art. 8

Modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 28 del 2013, in corrispondenza dell’esercizio 2014, l’importo di “Euro 65.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 465.000,00”.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 28 del 2013 è inserito il seguente:

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l’esercizio 2014, a valere sul Capitolo U25664, nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.”.

 

 

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2013

 

1. L’art. 12 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12

Interventi per la qualificazione delle

stazioni invernali e del sistema sciistico

 

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l’esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.

 

 

Art. 10

Abrogazione dell’art. 14 della

legge regionale n. 28 del 2013

 

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 2013 è abrogato.

 

 

Art. 11

Opere acquedottistiche e fognarie

 

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), per l’esercizio 2014, è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 43.456,88 a valere sul capitolo U35305 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione.

 

 

Art. 12

Intesa interregionale per la navigazione

Interna sul fiume Po e idrovie collegate

 

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l’esercizio finanziario 2014, un’autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul Capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 – Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

 

 

Art. 13

Costruzione di opere, impianti e

attrezzature nei cinque porti regionali

 

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l’esercizio 2014, autorizzazioni di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41250 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41570, afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

 

 

Art. 14

Modifiche all’art. 21 della

legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2014,  per l’attuazione delle rispettive finalità,  come segue:

a)

Cap. U51704

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)” -  U.P.B. 1.5.1.2.18100

 

Euro

254.797,24

b)

Cap. U51616

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18000

 

Euro

484.001,01

1 ter. Per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l’iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs  30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’art. 22 della

legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013

 

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 le parole “Euro 148.800.000,00” sono sostituite dalle parole “Euro 168.800.000,00” e la parola “2013” è sostituita dalle parole “2013 e 2014”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono inserite le seguenti parole: “Per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l’importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020”.

 

 

Art. 16

Finanziamenti in conto capitale

a favore di Aziende sanitarie ed Enti del SSR

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli Enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l’esercizio 2014 una autorizzazione di spesa pari a  Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all’U.P.B. 1.5.1.3.19070 – Programma regionale investimenti in sanità.

2. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

 

Art. 17

Modifiche ad autorizzazioni di spesa

disposte da leggi regionali precedenti

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell’ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

 

Progr.

 

Capitolo

UPB

Euro

1

)

U02698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2

)

U04348

1.2.1.3.1600

75.000,00

3

)

U25525

1.3.3.3.10010

114.596,61

4

)

U30634

1.4.1.3.12630

3.231.299,35

5

)

U30640

1.4.1.3.12630

11.071,52

6

)

U32020

1.4.1.3.12670

10.344,33

7

)

U35305

1.4.2.3.14000

38.243,90

8

)

U37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

9

)

U38030

1.4.2.3.14300

159.165,52

10

)

U41997

1.4.3.3.15820

200.000,00

11

)

U43270

1.4.3.3.16010

26.674,71

12

)

U43282

1.4.3.3.16010

49.675,24

13

)

U43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

14

)

U46136

1.4.3.3.16654

11.628,11

15

)

U70718

1.6.5.3.27520

16.000,00

16

)

U73060

1.6.2.3.23500

243.583,33

17

)

U78707

1.6.6.3.28500

355.000,00.

 

Art. 18

Modifiche all’art. 31 della

legge regionale n. 28 del 2013

 

1. Il comma 1 dell’art. 31 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2013:

 

Progr.

 

Capitolo

UPB

Euro

 

 

 

 

 

1

)

U02701

1.2.3.3.4420

30.500,00

2

)

U02708

1.2.3.3.4420

339,07

3

)

U02775

1.2.3.3.4420

75.509,38

4

)

U02800

1.2.3.3.4422

3.828,00

5

)

U03451

1.2.2.3.3100

63.454,05

6

)

U03453

1.2.2.3.3100

91.000,00

7

)

U03455

1.2.2.3.3100

2.525.312,87

8

)

U03850

1.2.3.3.4440

16,40

9

)

U03861

1.2.3.3.4440

28.132,88

10

)

U03905

1.2.1.3.1500

42.659,87

11

)

U03910

1.2.1.3.1510

784,46

12

)

U03925

1.2.1.3.1520

43.679,66

13

)

U03937

1.2.1.3.1510

780.448,73

14

)

U03939

1.2.1.3.1510

566.000,00

15

)

U04276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

16

)

U04348

1.2.1.3.1600

2.425.000,00

17

)

U14427

1.3.1.3.6212

18,30

18

)

U16332

1.3.1.3.6300

1.284.713,41

19

)

U16400

1.3.1.3.6300

761.666,70

20

)

U21088

1.3.2.3.8000

2.200.808,13

21

)

U22210

1.3.2.3.8260

2.422.293,58

22

)

U22258

1.3.2.3.8270

6.568.520,67

23

)

U23028

1.3.2.3.8300

40.299.621,91

24

)

U23752

1.3.2.3.8368

5.130.159,00

25

)

U25525

1.3.3.3.10010

438.801,50

26

)

U25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

27

)

U25798

1.3.3.3.10010

915.852,08

28

)

U30634

1.4.1.3.12630

3.158.662,14

29

)

U30636

1.4.1.3.12630

600.000,00

30

)

U30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

31

)

U30640

1.4.1.3.12630

1.855.053,48

32

)

U30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

33

)

U31110

1.4.1.3.12650

16.968.992,56

34

)

U31116

1.4.1.3.12650

270.190,10

35

)

U32020

1.4.1.3.12670

289.655,67

36

)

U32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

37

)

U32097

1.4.1.3.12735

4.902.007,20

38

)

U35305

1.4.2.3.14000

146.967,76

39

)

U35310

1.4.2.3.14000

105.788,81

40

)

U36186

1.4.2.3.14062

841,00

41

)

U36188

1.4.2.3.14062

236,05

42

)

U37250

1.4.2.3.14170

37.530,00

43

)

U37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

44

)

U37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

45

)

U37374

1.4.2.3.14220

5.605.596,17

46

)

U37378

1.4.2.3.14223

213.325,00

47

)

U37385

1.4.2.3.14223

821.681,89

48

)

U37404

1.4.2.3.14223

158.800,98

49

)

U37408

1.4.2.3.14223

5.886.386,31

50

)

U37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

51

)

U37436

1.4.2.3.14223

4.125.077,10

52

)

U38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

53

)

U38030

1.4.2.3.14300

71.990,80

54

)

U38090

1.4.2.3.14305

472.356,78

55

)

U39050

1.4.2.3.14500

895.577,51

56

)

U39220

1.4.2.3.14500

2.786.381,08

57

)

U39360

1.4.2.3.14555

847.433,20

58

)

U41250

1.4.3.3.15800

940.504,00

59

)

U41360

1.4.3.3.15800

915.199,25

60

)

U41570

1.4.3.3.15800

212.000,00

61

)

U41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

62

)

U41997

1.4.3.3.15820

746.921,96

63

)

U43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

64

)

U43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

65

)

U43270

1.4.3.3.16010

12.254.171,66

66

)

U43282

1.4.3.3.16010

1.210.991,22

67

)

U45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

68

)

U45125

1.4.3.3.16420

550.433,93

69

)

U45175

1.4.3.3.16200

499.888,47

70

)

U45177

1.4.3.3.16200

1.259.227,00

71

)

U45186

1.4.3.3.16200

3.993.224,38

72

)

U45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

73

)

U46115

1.4.3.3.16600

86.196,82

74

)

U46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

75

)

U46136

1.4.3.3.16654

3.081.385,72

76

)

U47114

1.4.4.3.17400

3.025.174,61

77

)

U47315

1.4.4.3.17400

2.000.000,00

78

)

U48050

1.4.4.3.17450

697.534,17

79

)

U57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

80

)

U57200

1.5.2.3.21000

8.521.845,49

81

)

U57680

1.5.2.3.21060

996.602,21

82

)

U65721

1.5.1.3.19050

375.000,00

83

)

U65725

1.5.1.3.19050

367.844,03

84

)

U65729

1.5.1.3.19050

2.471.195,23

85

)

U65770

1.5.1.3.19070

51.803.223,35

86

)

U68321

1.5.2.3.21060

2.366.414,31

87

)

U70541

1.6.5.3.27500

283.033,52

88

)

U70545

1.6.5.3.27500

513,64

89

)

U70678

1.6.5.3.27500

1.596.342,20

90

)

U70715

1.6.5.3.27520

2.992.173,32

91

)

U70718

1.6.5.3.27520

5.890.748,98

92

)

U71566

1.6.5.3.27537

722.035,12

93

)

U71572

1.6.5.3.27540

1.449.317,23

94

)

U73060

1.6.2.3.23500

935.699,22

95

)

U73135

1.6.3.3.24510

376,41

96

)

U73140

1.6.3.3.24510

1.300.000,00

97

)

U78410

1.4.2.3.14384

9.106,90

98

)

U78458

1.4.2.3.14384

108.111,45

99

)

U78464

1.4.2.3.14384

92.800,00

100

)

U78705

1.6.6.3.28500

2.576.212,81

101

)

U78707

1.6.6.3.28500

1.275.000,00.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 3-bis della

legge regionale n. 30 del 1981

 

1. L’articolo 3-bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3 bis

Albo regionale delle imprese forestali

 

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 227 (Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  forestale,  a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.

2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell’albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione di Giunta, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.

4. Per la gestione dell’albo e delle autorizzazioni previste dall’art. 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.

5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.”.

 

 

Art. 20

Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996

 

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è aggiunto il seguente:

 

“Art.12 bis

Propaganda elettorale indiretta

 

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all’uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.

2. In tali casi  è consentita l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.

4. Il comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l’ordine di presentazione delle domande.

5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.”.

 

 

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Nel comma 1-bis dell’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2014”.

 

 

Art. 22

Norme in materia di distribuzione

carburanti per autotrazione

 

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) possono sospendere l’esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un’ulteriore sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell’utenza.

3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell’impianto, l’autorizzazione all’esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.

 

 

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999

 

1. Il comma 5 dell’art. 28 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) è sostituito dal seguente:

“5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’art. 7-ter  della

legge regionale n. 20 del 2000

 

1. All’art. 7-ter della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. In attuazione dell’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all’art. A-9 dell’allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del D.I. n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sulla altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.”.

 

 

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001

 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) è sostituito come segue:

“1. Sono Organi dell’Agenzia il Direttore ed il Revisore unico.”

2. L’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Revisore unico

 

1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.

2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L’indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale.”.

 

 

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Dopo l’art. 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) é aggiunto il seguente:

 

“Art. 10 bis

Attrattività turistica

 

1. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 2 lett. d) la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica,  durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.”.

 

 

Art. 27

Proroga del Piano Triennale di Attuazione

del Piano Energetico Regionale

 

1. Il Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011- 2013, in attuazione dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all’approvazione del nuovo Piano Triennale da parte dell'Assemblea Legislativa.

 

 

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 14

del 2008 e norma transitoria

 

1. Alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a)

al comma 5 dell'articolo 7, la locuzione “, d’intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani” è soppressa;

b)

dopo l’articolo 33 della legge regionale n. 14 del 2008 è aggiunto il seguente articolo:

 

"Art. 33 bis

Realizzazione dei programmi regionali

 

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni Capoluogo di Provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.”.

c)

la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 e l’articolo 36 sono abrogati.

 

2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell’articolo 47, commi 5 e 7 della legge regionale n. 14 del 2008, fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011

 

1. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è sostituito dal seguente:

“2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.

 

 

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 2 dell’art. 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), la parola “triennale” è sostituita dalla parola “quadriennale” e le parole “negli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle parole “negli anni 2012, 2013 e 2014”.

2. Al comma 3 dell’art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012, le parole “sei milioni” sono sostituite dalle parole “otto milioni”.

 

 

Art. 31

Modifiche e integrazioni alla

legge regionale n. 21 del 2012

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) dopo la parola “subentranti” sono aggiunte le parole “decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione del piano a tali enti”.

2. Dopo il primo periodo del comma 3 bis dell’art. 19 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo “Salva diversa espressa disciplina statutaria, i Comuni aderenti all’Unione che devono rinnovare i propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall’originaria composizione del consiglio comunale, essendovi stata votata un’unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.”

3. Dopo il comma 6 dell’art. 22 della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all’esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.

6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all’ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.”.

 

 

Art. 32

Ulteriori misure applicative della

legge regionale n. 21 del 2012

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei comuni appartenenti alla comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell’attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la comunità montana si estingue l’ultimo giorno del mese successivo all’insediamento dell’ultimo dei consigli delle unioni subentranti.

2. Le unioni di cui al comma 1 del presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, a esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente comunità montana per i comuni ad essa aderenti nonché per i comuni montani, già appartenenti alla comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.

3. Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i comuni della medesima comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.

 

 

Art. 33

Norma di interpretazione autentica

dell’art. 7 comma 1, lettera f), e comma 2,

della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. L’articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), si interpreta nel senso che costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l’esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.

 

 

Art. 34

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

 

Art. 35

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

Scheda tecnico finanziaria

 

Progetto di legge

 

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del  bilancio di previsione  per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione.

 

Il decreto legislativo 76/2000, all’art. 1, attribuisce alle regioni la facoltà di adottare una legge finanziaria regionale, disciplinata con legge regionale, recante il quadro di riferimento finanziario compreso nel bilancio pluriennale.

 

In base all’articolo 40 della Legge regionale n. 40 del 2011, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:

a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;

b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;

c) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;

d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.

La legge finanziaria è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.

 

L’art. 34 “Copertura finanziaria” del progetto di legge in oggetto prevede, sulla base del disposto di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 40/2001 che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella legge si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

Si riassumono di seguito le coperture finanziarie previste dalla legge in oggetto:

 

Articoli                                legge                                  finanziaria

Capitoli

U.P.B.

Variazioni a precedenti autorizzazioni e  nuove autorizzazioni

Fonte finanziaria                                                                                                                            (copertura)

 

 

 

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, comma 1, lett.a)

U03905

1. 2. 1. 3. 01500

371.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

1, comma 1, lett.b)

U03910

1. 2. 1. 3. 01510

298.215,54

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

1, comma 1, lett.c)

U03937

1. 2. 1. 3. 01510

180.000,00

356.500,00

266.000,00

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013 per gli esercizi 2014 e 2015; mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti per l’esercizio 2016

2

U03854

1. 2. 3. 2. 03501

100.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

3

U02857

1. 2. 3. 2. 03809

60.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

4

U14427

1. 3. 1. 3. 06212

70.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

5

U16400

1. 3. 1. 3. 06300

500.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

6

U21226

1. 3. 2. 3. 08230

10.000.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti

7

U23115

1. 3. 2. 3. 08050

1.000.000,00

 

 

Risorse statali vincolate

8, comma 1

U25558

1. 3. 3. 2. 09100

400.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

8, comma 2

U25664

1. 3. 3. 2. 09100

-21.723,17

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

9

U25647

1. 3. 3. 2. 09100

100.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

9

U25572

1. 3. 3. 3. 10010

200.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati da entrate correnti

10

U32059

1. 4. 1. 2. 12290

-2.200.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

11

U35305

1. 4. 2. 3. 14000

43.456,88

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

12

U41993

1. 4. 3. 2. 15218

100.180,90

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

13

U41250

1. 4. 3. 3. 15800

100.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

13

U41570

1. 4. 3. 3. 15800

100.000,00

 

 

Mezzi regionali di investimento finanziati con autorizzazione all'indebitamento ex art.17, L.R.29/2013

14, comma 1bis, lett.a)

U51704

1. 5. 1. 2. 18100

254.797,24

 

 

Fondo sanitario regionale – riutilizzo revoche

14, comma 1bis, lett.b)

U51616

1. 5. 1. 2. 18000

484.001,01

 

 

Fondo sanitario regionale – riutilizzo revoche

14, comma 1 ter

U51799

1. 5. 1. 2. 18120

955.275,61

 

 

Rimborsi per progetti di ricerca sanitaria

15, comma 1

U51640

1. 5. 1. 2. 18020

20.000.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

15, comma 2

U51642

1. 5. 1. 2. 18020

40.000.000,00

 

 

Mezzi regionali - entrate correnti

16

U65777

1. 5. 1. 3. 19070

25.500.000,00

 

 

Risorse pay back da aziende farmaceutiche

17 e 18

Vedi articoli per dettaglio capitoli

e U.P.B.

 

 

 

Rimodulazioni di precedenti autorizzazioni di mezzi regionali di investimento finanziati con indebitamento ex art.17, L.R.29/2013. 

Per effetto di tali rimodulazioni l’autorizzazione complessiva è ridotta di Euro 29.500.000,00.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 3-bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6

Con il presente articolo si modifica la previsione dell’istituzione dell’albo delle imprese forestali presso la Camera di commercio portandolo in Regione in un’ottica di semplificazione e si prevede l’istituzione di un sistema informativo.

Per l’esercizio 2014 il sistema informativo è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio regionale del Programma regionale di sviluppo rurale.

Per gli anni successivi, alla gestione e manutenzione del sistema, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili riferite al sistema informativo - informatico regionale e per la formazione professionale degli operatori del settore si provvede nell’ambito delle risorse del Programma regionale di sviluppo rurale.

Art. 20

Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996 Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

Art. 21

Modifiche alla LR n. 30 del 1998. Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

Art. 22

Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione

La disposizione, che introduce la sanzione della decadenza dalla autorizzazione all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per inattività, ha contenuti meramente normativi.

Art. 23

Integrazioni alla legge regionale n.. 34 del 1999 Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

Art. 24

Modifiche all’art. 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000. Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio

Il presente articolo contiene disposizioni regolative e tecniche. Esso regola sotto il profilo esclusivamente edilizio ed urbanistico la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici, dando attuazione ai principi statali che disciplinano la materia relativa ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni. Infine stabilisce che le modalità derogatorie di esecuzione degli interventi di riqualificazione non necessitano di recepimento da parte degli strumenti di pianificazione comunale.

Art.25

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)

L’articolo è volto a sopprimere il Collegio dei Revisori di AGREA, prevedendo che le funzioni di controllo siano affidate ad un Revisore unico in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Tale modifica consente di perseguire un obiettivo di risparmio della spesa, per il funzionamento del Collegio, del bilancio di AGREA.

Art. 26

Modifiche all’art. 8 della L.R. 17/02 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna

Con la presente integrazione normativa si introduce una misura finalizzata alla realizzazione di specifiche iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione al fine di accrescere la capacità turistica delle zone montane, attività che sarà realizzata con il supporto dell’Apt regionale. Il nuovo intervento è finanziato nell’ambito delle specifiche autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 17/02 del bilancio regionale 2014.

Art.27

 

Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

L’articolo prevede la proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011- 2013, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), fino all’approvazione del nuovo Piano Triennale da parte dell'Assemblea Legislativa. La copertura è prevista nell’ambito delle specifiche risorse iscritte nel bilancio regionale, nell’ambito della funzione obiettivo Industria – cooperazione – artigianato e problemi del lavoro.

Art. 28

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

La modifica riguarda un primo adeguamento al percorso di riordino delle Province avviato a livello statale, con la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e che sta proseguendo con la discussione dei disegni di legge costituzionale, sia di iniziativa governativa che parlamentare, di riforma della parte II della Costituzione, e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 29

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011

La disposizione, che riduce il termine minimo di sospensione, da tre mesi a un mese, dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC da parte degli operatori economici interessati, ha natura meramente normativa.

Art. 30

Modifiche all’art. 34 della L.R. n. 19 del 2012

L’articolo 34 della L.R. n. 19 del 2012 ha disposto la costituzione, nel bilancio di ATERSIR, di un fondo straordinario biennale a valere sull’intero ambito regionale, il cui scopo è la mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con il DL. n. 43 del 2013 è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 2014, da ciò deriva l’esigenza della modifica di cui al comma 1 che allunga di un anno il periodo di durata del fondo ed estende al 2014 gli anni di riferimento.

Alla luce delle più recenti stime, stante la perdurante assenza di coperture di origine statale, effettuate da parte di ATERSIR e dei Comuni interessati, al fine di dare copertura ai danni verificati nel triennio 2012-14 si rende pertanto necessario aumentare da sei milioni a otto milioni la dotazione del fondo nel bilancio di ATERSIR.

Art. 31

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2012 Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

I commi 1 e 2 del presente articolo contengono una disciplina di tipo regolativo.

Agli oneri di cui al comma 3 per interventi formativi, quantificati in Euro 30.000,00  si provvede nell’ambito delle risorse iscritte con l’Assestamento 2014.

Art. 32

Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo meramente regolativo.

Art. 33

Norma di interpretazione autentica dell’art. 7 comma 1, lettera f), e comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013 Semplificazione della disciplina edilizia.

Si tratta di norma di interpretazione autentica che chiarisce il significato dell’art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15 del 2013 concernente “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”.

 

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