Testo:
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei
Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella
Città metropolitana di Bologna
Art. 1
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione
1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Città metropolitana di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Granaglione e Porretta Terme, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato ………………………………
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Granaglione e Porretta Terme come risultante dall’allegata cartografia.
4. L’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.
5. Fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.
Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il nuovo Comune è definito montano, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della suddetta legge.
2. Per quanto concerne l’esercizio, nel territorio del Comune di nuova istituzione, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nonché quella dell’articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).
Art. 5
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dall’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 200.000,00 euro all’anno.
3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000,00 euro all’anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l’evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata:
a) con riferimento al comma 2, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016;
b) con riferimento al comma 3, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l’organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all’elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell’anno 2016.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di nuova istituzione è situata presso la sede dell’estinto Comune di Porretta Terme.
4. In via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.
6. In conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.