Testo:
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante
“Legge di modifica e semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio”
Articolo 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni di modifica della disciplina in materia di commercio, al fine di semplificare e rendere più certi i procedimenti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
distribuzione dei carburanti per autotrazione;
commercio su aree pubbliche;
commercio in forma hobbistica;
commercio in sede fissa;
somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 2
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014
1. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:
“ Articolo 28-bis.
Disposizioni transitorie e finali per l’applicazione dell’articolo 28
1 . Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un’autorizzazione efficace ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la cui attività era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre la sospensione fino al 18 luglio 2015 senza obbligo di comunicazione da parte del titolare al comune competente.
2. Entro il 18 luglio 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al comune competente l’autorizzazione all’ulteriore sospensione dell’attività fino al 18 luglio 2016.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell’articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 nei seguenti casi:
a) qualora l’attività dell’impianto al 19 luglio 2015 risulti sospesa da oltre un anno e il titolare non abbia richiesto entro tale data, oppure gli sia stata rigettata, l’autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;
b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;
c) qualora l’impianto fosse attivo il 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.
4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal comune.”.
Articolo 3
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:
“2-bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca.”.
2. All’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l’hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l’attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.”;
b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell’assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. La vidimazione è soggetta al pagamento di euro 20,00 da parte dell’hobbista, a titolo di diritti di istruttoria. Anche nell’ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l’attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.”;
c) Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:
a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità prevalentemente commerciale;
c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d’epoca che non abbiano frequenza superiore ad una volta all'anno.”.
Articolo 4
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011
1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:
“4-ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all’intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.”.
Articolo 5
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999
1. Il comma 7 dell'articolo 19-bis della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:
“7. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.
2. Dopo l’articolo 19-bis è inserito il seguente:
“Articolo 19-ter
Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti
1. L’esercizio dell’attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l’attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.
3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:
a) autoveicoli, motoveicoli e relativi accessori;
b) legnami;
c) materiali per l'edilizia;
d) mobili.
4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.
Articolo 6
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:
“2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, un’attività d’impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.”.
SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA
Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Analisi degli articoli
Art. 1
Norma di principio, che definisce le finalità del progetto di legge: semplificare e rendere più certi i procedimenti ivi previsti, di cui nel testo normativo si dispone la parziale riforma.
La finalità di semplificazione è perseguita, in particolare, in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione. Quella di conferire maggiore certezza ai procedimenti è ottenuta con nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, commercio in forma hobbistica, commercio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 2
Riguarda la distribuzione di carburanti per autotrazione. Esso integra le previsioni già contenute nell’art. 28 della legge regionale 17/2014, relative alla possibilità di sospendere l’attività, a determinate condizioni, per uno o al massimo due anni, ed alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio nel caso in cui l’attività non venga riavviata allo scadere dei termini previsti.
Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.
Artt. 3 e 4
Intervengono in materia di commercio su aree pubbliche, introducendo disposizioni volte a garantire che i titoli abilitativi sospesi e revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del comune che ha adottato il relativo provvedimento di sospensione o revoca, onde evitare che titoli non validi vengano utilizzati illegittimamente. L’art. 3 interviene, inoltre, in materia di commercio in forma hobbistica, prevedendo che i diritti di istruttoria siano dovuti non più al momento del rilascio del tesserino, bensì al momento dell’effettiva partecipazione dell’hobbista ad un mercatino, la durata del tesserino ed i casi di esclusione dell’applicabilità delle norme previste per gli hobbisti.
La competenza al rilascio del tesserino resta al comune di residenza del richiedente, oppure del comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.
Entrambi gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.
Art. 5
Riguarda la disciplina del commercio in sede fissa. Precisa meglio le disposizioni applicabili nei casi di violazione dell’art. 19-bis della legge regionale 14/1999 in materia di esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Ha inoltre come finalità quella di riportare in una norma di legge una disposizione già vigente a livello amministrativo in materia di vendita esclusiva di merci ingombranti, al fine di dare certezza ai beneficiari dei provvedimenti della correttezza dell'iter amministrativo.
Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.
Art. 6
Tratta dei requisiti professionali richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari. Viene estesa all’attività di somministrazione la validità dei requisiti professionali idonei per la vendita di generi alimentari (titolo di studio, corso di formazione oppure pratica professionale). Inoltre, in analogia con detto principio, viene estesa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche l’efficacia dell’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per la vendita dei generi alimentari.
Anche in questo caso le modifiche introdotte sono di carattere normativo e non hanno effetti finanziari.