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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 749
Presentato in data: 10/06/2015
"Legge comunitaria regionale per il 2015" (delibera di Giunta n. 684 del 08 06 15).

Presentatori:

(delibera di Giunta n. 684 del 08 06 15).

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

 

 


TITOLO I

Oggetto della legge regionale

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

b) volte al recepimento della direttiva europea sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

c) in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;

d) in materia di riforma del sistema autorizzatorio edilizio in materia di fotovoltaico e ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

 

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

b) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013;

d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

 

 

TITOLO II

 

Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

 

Articolo 2

Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 1

Finalità ed oggetto

 

1.La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, attuativo della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

 

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

 

3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.”.

 

 

Articolo 3

Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 2 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

 

1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 13, 14 e 15, del d.lgs. n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda dello stesso decreto sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel Titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore le istallazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente legge.

3.  Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 5, lettere i-bis, i-ter, i-quater, i-quinquies, i-sexies, i-septies i-octies, i-nonies, l, l-bis, l-ter, l-ter.1, l-ter.2, l-ter.4, l-ter.5, o-bis, p, r-bis, s, t, u, v, v-bis, v-ter, v-quater, v-quinquies, v-sexies, v-septies, v-octies, nonché all’articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 4

Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 3 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3

Autorità competente

 

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l’autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l’Autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3.Qualora un’istallazione interessi il territorio di più autorità competenti, l’AIA è rilasciata d’intesa tra queste. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l’Autorità competente si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.”.

 

 

Articolo 5

Sostituzione dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004

1.L’articolo 4 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 4

Funzioni della Regione

 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.

2.La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l’omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell’ARPA.

3.La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all’articolo 29-quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.

 

4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.”.

 

 

Articolo 6

Sostituzione dell’art. 5 della l.r. n. 21 del 2004

1. L’articolo 5 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 5

Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale

 

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall’articolo 6, comma 16, del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell’Allegato IX della Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all’articolo 216 dello stesso decreto. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.”.

 

 

Articolo 7

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. n. 21 del 2004

 

1. L’articolo 6 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 6

Autorizzazione integrata ambientale

 

1. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all’articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui alla lettera i-quater) dell’articolo 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, è garantita l’unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.

2.Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettata alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.”.

 

 

Articolo 8

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. n. 21 del 2004

1.L’articolo 7 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 7

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

 

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.”.

 

 

Articolo 9

Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. n. 21 del 2004

 

1. L’articolo 8 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 8

Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale

 

1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell’avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.

2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell’avvio del procedimento.

3. La domanda e tutti gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell’AIA e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 7, comma 3.

4. Nell’ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.”.

 

 

Articolo 10

Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 9 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 9

Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale

 

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente.

2. L’autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.”.

 

 

Articolo 11

Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 10 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 10

Rilascio della autorizzazione integrata ambientale

1. Per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell’installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l’autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.

3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall’autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l’autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.

5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione nei casi previsti dall’articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

6. L’autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l’autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”.

 

 

Articolo 12

Sostituzione dell’art. 11 della l.r. n. 21 del 2004

 

1. L’articolo 11 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 11

 

Riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica delle istallazioni

1. Per il riesame della autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 13

Sostituzione dell’art. 12 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 12 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale

 

1. Il monitoraggio ed il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall’autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006.

 

2.Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006 relativamente al Piano di ispezione ambientale, la Regione stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Regione inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive, che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza di quanto stabilito nei citati commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 29-decies.

 

3.La Regione promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l’analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) come convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

 

4.Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l’autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.”.

 

 

Articolo 14

Introduzione dell’Art. 12-bis nella l.r. n. 21 del 2004

 

1.Dopo l’articolo 12 della l.r. n. 21 del 2004 è introdotto il seguente articolo:

 

“Articolo 12-bis

Incidenti o imprevisti

 

1.Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall’articolo 29-undecies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 15

Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 13 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 13

Poteri sostitutivi

 

1. Qualora l’autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).”.

 

 

Articolo 16

Modifica dell’articolo 14 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.All’articolo 14 della l.r. n. 21 del 2004 le parole “dall’articolo 9, comma 7, lettera c), e dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 29-quattuordecies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 17

Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 15 (Inventario delle principali emissioni e loro fonti) della l.r. n. 21 del 2004 è abrogato.

 

 

Articolo 18

Sostituzione all’articolo 16 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 16 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 16

Scambio di informazioni e sistema informativo

 

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

 

2. L’autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.

 

3. Nel quadro dell’attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all’intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 19

Sostituzione dell’art. 17 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 17 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 17

Effetti transfrontalieri

 

1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l’autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all’articolo 32-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché di cui all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.”.

 

 

Articolo 20

Sostituzione dell’art. 19 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 19 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

 

“Articolo 19

Spese istruttorie e di controllo

 

1.Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2.Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 21

Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 21 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

 

“Articolo 21

Disposizioni finali

 

1. Le pubblicazioni nel BURERT degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28).”.

 

 

Articolo 22

Disposizioni transitorie

 

1. Si applicano le disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 35, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-nonies, del d.lgs. n. 152 del 2006. Trova inoltre applicazione l’articolo 29 del d.lgs. n. 46 del 2014.

 

2. Le autorizzazioni integrate ambientali delle attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui alla lettera i-quater) dell’articolo 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale relativa all’attività principale.

 

 

TITOLO III

Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

Art. 23

Assistenza sanitaria transfrontaliera

 

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta  indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.

2. Gli atti  regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:

a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e  relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del del decreto legislativo n. 38 del 2014;

b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i Centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di  valutazione clinica delle richieste presentate;

c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Patto per la salute 2014-2016 , di cui all'intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in data 10 luglio 2014, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2014, per fornire ai pazienti  informazioni in merito ai diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.

3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l’attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell’Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle Reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014.

 

 

TITOLO IV

 

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

 

 

Articolo 24

Sostituzione articolo 1  l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito da seguente:

“Articolo 1 Finalità

1.Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'Allegato 1 dei Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di Produttori, alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori e alle Organizzazioni Interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni  di Produttori e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2.Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

 

 

Articolo 25

Modifiche all’articolo 2 l.r. n. 24 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole: “Organizzazioni di produttori” sono inserite le seguenti: “le Associazioni di Organizzazioni di produttori”.

 

Articolo 26

Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3

Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori

1. Si considerano Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori, le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).,

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di Produttori e le Associazioni di Organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;

b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;

c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;

d) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

f) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:

1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di Produttori o ad una sola Associazioni di Organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;

2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) avere sede operativa nella Regione.

3. In deroga alle previsioni della lettera e) e del punto 3 della lettera f) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al cinquanta per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazione di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.”.

 

 

Articolo 27

Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 4

Contributi alle Organizzazioni di Produttori e alle Associazioni di Organizzazioni di produttori

 

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di Produttori e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori,  che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal Regolamento (UE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.”.

 

 

Articolo 28

Sostituzione dell’art. 5 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Organizzazioni Interprofessionali

 

1. Per Organizzazioni Interprofessionali, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 5, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio; 

2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.”.

 

 

Articolo 29

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 7- Contributi alle Organizzazioni Interprofessionali

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni Interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato, contributi  entro i limiti e con le modalità disciplinate dal Regolamento (UE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione e dal Regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.”.

Articolo  30

Modifiche all’articolo 8 della l.r. n. 24 del 2000

 

1.Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000 le parole “o l’inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell’articolo 5” sono soppresse.

 

 

Articolo 31

Abrogazioni

 

1. Gli articoli 6,  9 e 11 della legge regionale n. 24 del 2000 sono abrogati.

 

 

 

Articolo 32

Disposizione transitoria

 

1. Le disposizioni modificate o abrogate ai sensi della presente legge rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

 

TITOLO V

Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

 

Sezione I

Norme in materia edilizia

 

Articolo 33

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserito il seguente:

“2-bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).”.

Articolo 34

Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d’uso

 

1.In attuazione della Direttiva 2006/123/CE e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

 

 

“Articolo 28

Mutamento della destinazione d’uso

 

1.Costituisce mutamento d’uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell’uso in atto nell’immobile con altra destinazione d’uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

2.Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d’uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall’atto di coordinamento tecnico previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera g), della L.R. n. 15 del 2013, ove emanato. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l’individuazione delle destinazioni d’uso ammissibili.

3.Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d’uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a)residenziale;

b)turistico ricettiva;

c)produttiva;

d)direzionale;

e)commerciale;

f)rurale.

4.La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d’uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale, e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.

5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E’ fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall’articolo A-26 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

6. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d’uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.

7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.”.

2. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dell’articolo 28, commi 3 e 4, della L.R. n. 15 del 2013, con deliberazione del Consiglio comunale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo; decorso inutilmente tale termine i medesimi commi 3 e 4 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili.

3. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, continuano a trovare applicazione le deliberazioni dell’Assemblea legisaltiva 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

 

 

Articolo 35

Modifiche all’articolo 30 della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d’uso

 

1. All’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)un mutamento della destinazione d’uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 28;”.

2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Sezione II

Ulteriori disposizioni e norme di semplificazione

Articolo 36

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

 

1.Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna, la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

 

 

Articolo 37

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

 

1. Alla fine della lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico  e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) sono aggiunte le seguenti parole: “fatto salvo l’uso di pesce non vivo porzionato”.

 

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole “da euro 500,00 a euro 3000,00” sono sostituite dalle parole “da euro 1000,00 a euro 6000,00”.

 

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole “da euro 500,00 a euro 3000,00” sono sostituite dalle parole “da euro 1000,00 a euro 6000,00”.

 

4. Il comma 3 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui alla lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere da e) a k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.”.

 

 

Articolo 38

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

 

1.Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

“1 bis). L’Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le Istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli Enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, ed anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2.”

2.Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

“f-ter) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l’integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.”.

3.Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:

"1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi ed i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi.”.

4.All’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 64, comma 2, dello Statuto regionale il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per informazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta.”;

b)il comma 4 bis dell’articolo 12 è abrogato.

 

 

Articolo 39

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015

 

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) è sostituito dal seguente:

 

“1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all’articolo 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell’articolo 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.”.

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA PER IL PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

 

Premessa.

Il progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell’anno 2014 la “sessione comunitaria” prevista dall’articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2014 dell’Assemblea legislativa (oggetto n. 5486 del 7 maggio  2014  recante appunto “Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”). Detta risoluzione conteneva, alla lettera v), l’invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento da parte dello Stato (con il decreto legislativo n. 46 del 2014) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e della direttiva 2004/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 38 del 2014) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

 

Va infine sottolineato che il progetto di legge comunitaria regionale per il 2015 si collega – nell’ambito della sessione comunitaria 2015 – al progetto di legge di riforma concernente la tutela dei sinti e dei rom (nel quadro della normativa dell’Unione europea) e con un progetto di legge di carattere meramente tecnico di razionalizzazione legislativa per l’abrogazione e la correzione di norme legislative superate (modello REFIT della UE utilizzato ora anche nella Regione Emilia-Romagna).

 

 

Il progetto di legge si articola in cinque Titoli:

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

TITOLO V- Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

Sezione I- Norme in materia edilizia

Sezione II- Ulteriori disposizioni (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico; modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012; modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995; modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015)

 

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell’ottica del progressivo adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

 

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Il titolo II del progetto di legge comunitaria, riguarda l'adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge regionale 21 del 2004, alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e al d.lgs. n 46 del 2014 che ne costituisce recepimento nazionale.

L'insieme delle norme previste comportano unicamente modifiche di carattere regolamentare/procedurale, senza ricadute di carattere finanziario sul bilancio regionale.   Infatti già la normativa nazionale prevede che le spese per le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure di autorizzazione integrata ambientale sono a carico del gestore e per tali spese trova applicazione quanto stabilito all'art. 33 del d.lgs. 152/06; tutto ciò è stabilito all'art. 20 del progetto di legge comunitaria che sostituisce l'art. 19 della L.R. 21/04.

 

L’articolo 2 e l'articolo 3 del progetto di testo normativo provvedono ad aggiornare i riferimenti alle rinnovate norme europee (direttiva 2010/75/UE) e nazionali (d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014),e il riferimento all'ambito di applicazione dell’AIA e alle pertinenti definizioni stabilite nel d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, sostituendo gli articol1 1 e 2 della legge regionale n. 21 del 2004.

Non comportano quindi oneri finanziari.

 

L’articolo 4 del progetto di legge sostituisce l’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di aggiornare l’individuazione dell’autorità competente per lo svolgimento dell’AIA alle recenti modifiche istituzionali ed in particolare per assegnare tale funzione alla Città metropolitana di Bologna, oltre che per confermarla in capo alle province, nelle more del riordino istituzionale che la Regione sta predisponendo (in recepimento della “Legge Delrio”).

Inoltre con l’articolo 3 viene regolamentato il caso in cui una installazione interessi i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente una assunzione dell’AIA d’intesa tra le autorità stesse nonché il caso in cui gli impatti ambientali interessino i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente l’obbligo di informare ed acquisire i pareri degli enti interessati.

Le modifiche inserite nel progetto di legge sono quindi di tipo normativo/regolamentare e non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L’articolo 5 del progetto di legge sostituisce l’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere (comma 2) l’istituzione da parte della Giunta regionale di un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e di ARPA, nonché di assicurare la partecipazione al coordinamento nazionale e lo scambio di informazioni con il Ministero. Introduce inoltre il concetto di semplificazione come finalità dell'attività di emanazione di direttive regionali.

Tali disposizioni non producono ulteriori oneri in quanto si tratta di norme di tipo regolativo, senza implicazioni finanziarie.

 

L’articolo 6  e l'articolo 7 del progetto di legge sostituiscono rispettivamente l’articolo 5 e l'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare la definizione delle condizioni dell’AIA e il rilascio dell'AIA  ai principi e alle norme del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. È, inoltre, stabilito che le attività istruttorie e le AIA relative ad installazioni principali e alle connesse attività accessorie, condotte da diversi gestori, devono essere effettuate in modo unitario e coordinato.

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

L’articolo 8 del progetto di legge sostituisce l’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di assicurare che la domanda di AIA venga presentata nel rispetto di quanto previsto dal rinnovato articolo 29-ter del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014 e che venga svolta la verifica di completezza della domanda di AIA prevista dal medesimo articolo 29-ter. Viene inoltre previsto che la domanda sia presentata secondo le indicazioni Giunta regionale, relative anche all'utilizzo di modalità telematiche per la presentazione della domanda.

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

L’articolo 9 del progetto di legge sostituisce l’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di precisare che la pubblicizzazione sul BURERT viene effettuata dallo Sportello unico per le attività produttive e che tutti gli atti inerenti il procedimento sono trasmessi e resi pubblici per via telematica secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. In proposito si tenga conto che la Giunta ha già provveduto ad attivare il “Portale AIA”, spazio internet connesso con gli strumenti informatici degli Sportelli unici per le attività produttive.

Non si prevedono quindi che da questa modifica derivino maggiori oneri finanziari.

 

L’articolo 10 del progetto di legge sostituisce, confermando le scelte in esso contenute, l’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004, al fine di precisare modalità e termini della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati, e della comunicazione delle eventuali osservazioni pervenute al gestore dell’impianto (che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni).

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

L’articolo 11 del progetto di legge sostituisce l’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare il rilascio dell’AIA alle disposizioni contenute nell’art. 29-quater del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, confermando la previsione di invio della bozza di AIA al gestore che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari per la Regione.

 

L’articolo 12 del progetto di legge sostituisce l’articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rinnovo ed il riesame a quanto previsto in materia esclusivamente di riesame dagli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono nuovi oneri finanziari.

 

L’articolo 13 del progetto di legge sostituisce l’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rispetto delle condizioni dell’AIA alle rinnovate disposizioni dell’articolo 29-decies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. In particolare viene previsto che la Regione stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e approva, sulla base delle proposte  predisposte e presentate dalle Autorità competenti, un piano delle attività ispettive. 

Inoltre è introdotta la disposizione che la Regione promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l’analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli alfine di definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle AIA.

Dall'attuazione delle modifiche introdotte non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività sono previste con le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare gli adempimenti connessi al piano delle attività ispettive costituiscono una previsione introdotta dal d.lgs. 46/2014.

 

L’articolo 14 del progetto di legge introduce l’articolo 12-bis nella legge regionale n. 21 del 2004 al fine di recepire quanto previsto in materia di incidenti e imprevisti dall’articolo 29-undecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari.

 

L’articolo 15 del progetto di legge sostituisce l’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere i poteri di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, oltre a quelli previsti dall’articolo 30 della LR n. 6 del 2004.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari.

 

L’articolo 16 del progetto di legge modifica l’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere le sanzioni definite dall’articolo 29-quattuordecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo regolamentare che non introducono oneri finanziari.

 

L’articolo 17 del progetto di legge abroga l’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004 in quanto l’inventario delle principali emissioni e loro fonti è riservato allo Stato dal d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Dall'abrogazione di tale articolo non derivano oneri finanziari per la Regione.

 

L’articolo 18 del progetto di legge sostituisce l’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere lo scambio di informazioni tra livelli istituzionali (Regione e Stato) secondo le modalità stabilite dagli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Inoltre, al fine di garantire un monitoraggio regionale dell’attuazione della legge 21, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all’intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le disposizioni previste non comportano oneri finanziari.

 

L’articolo 19 del progetto di legge sostituisce l’articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere che, nel caso di effetti ambientali transfrontalieri, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 32-bis del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari per la Regione.

 

L’articolo 20 del progetto di legge sostituisce l’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di stabilire che le spese istruttorie e di controllo sono a carico del gestore e che per esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Tale articolo fa riferimento a quanto previsto dalla norma nazionale e non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 21 del progetto di legge sostituisce l’articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004 per eliminare la vecchia disciplina transitoria, non più attuale, e aggiornare il rinvio alla normativa regionale sul bollettino ufficiale.

Tali aggiornamenti non comportano incrementi di oneri finanziari a carico della Regione rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

 

L’articolo 22 reca l’unico articolo non novellistico del progetto di legge, al fine di stabilire che trovano applicazioni le disposizioni transitorie di cui all’articolo 35, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-nonies, del d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014., nonché di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 46 del 2014. Viene inoltre stabilito che le AIA delle attività accessorie, condotte da diverso gestore, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’AIA relativa all’attività  principale.

Le disposizioni non introducono oneri finanziari per la Regione.

 

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

Con l'articolo 23 la Regione intende dare attuazione alla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 ha recepito la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e la Direttiva di esecuzione 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.   

Il citato Decreto legislativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/24/UE, sancisce il diritto e la libertà dei pazienti di fruire in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza delle stesse prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe offerto al paziente nel proprio Paese, in base ai LEA nazionali, ad eccezione di alcuni servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata, dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. Il Decreto legislativo  ha inteso preservare la competenza e la responsabilità dei singoli Stati membri in ordine alla organizzazione e alla erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso la previsione dell'autorizzazione preventiva in specifici casi elencati all'articolo 9, comma 2 del decreto medesimo e ha previsto che i pazienti che intendano ricevere cure programmate in un altro Stato membro UE debbano anticipare i costi delle prestazioni sanitarie. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva, il Decreto legislativo ha previsto infine la costituzione del Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute, volto ad rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sia dei pazienti assicurati dal Servizio sanitario di un altro Stato dell'UE, anche se residenti in Italia.

Nell'ambito del riportato quadro normativo e nel rispetto delle proprie competenze, la Regione per facilitare l'accesso ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, deve prevedere apposite linee guida, in applicazione delle linee guida nazionali, di cui al comma 3 dell'art. 19 del decreto medesimo, al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio regionale.

Le predette linee guida sono volte a definire le condizioni e le regole  per  le procedure di autorizzazione e di verifica, i termini e le condizioni di rimborso dei costi, in modo da garantire  omogeneità di trattamento sul territorio regionale. Potranno individuare ulteriori prestazioni da assoggettare ad autorizzazione preventiva. Dovranno altresì garantire il coordinamento del quadro normativo di riferimento, chiarendo la differenza tra i diversi regimi.

Le predette linee guida devono altresì individuare i centri autorizzatori di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione delle singole aziende, per la valutazione clinica e la verifica amministrativa delle domande di autorizzazione all'accesso delle prestazioni e per le domande di verifica. 

Le Regioni devono infine, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del recente patto per la salute istituire, allocare e definire i compiti e le modalità organizzative del Punto di contatto regionale e le sue modalità di raccordo con i referenti aziendali competenti per materia, nonché  disciplinarne le modalità di raccordo con il Punto di contatto nazionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 23 sono dirette a definire condizioni e regole procedurali in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione del percorso di accesso e alle modalità di rimborso dei costi.

Trattandosi di linee di indirizzo incentrate sulle procedure amministrative, volte a garantire tempestività di risposta e uniformità di applicazione della normativa sul territorio regionale, la predisposizione, da parte della Regione, avrà luogo con le risorse umane e strumentali già a disposizione, attraverso apposito gruppo di lavoro già istituito con determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali n. 19047 del 23/12/2014.

Anche per quanto concerne l’identificazione dei Centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure per questa particolare tipologia di assistenza sanitaria, non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, dato che l’orientamento è quello di utilizzare i Centri di riferimento già esistenti presso le strutture aziendali per quanto concerne le autorizzazioni sull’alta specialità.

Quanto agli aspetti connessi all’istituzione del Punto di contatto regionale, la Regione si impegna a garantire i servizi e i necessari raccordi sul piano organizzativo ad invarianza di oneri complessivi, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del Patto per la Salute 2014-2016. Tale attività assume una particolare valenza strategica, in termini di attrattività dei pazienti e quindi di incremento dei flussi in entrata, essendo volta a promuovere l’offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate presenti nel territorio regionale.

 

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

 

 

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha reso necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”.

Questa disegnava un quadro normativo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali abbastanza simile a quello delineato dalla normativa europea per alcuni settori specifici.

La nuova organizzazione comune di mercato ha - in gran parte - confermato la precedente disciplina,  prevedendo la sua applicazione in tutti i settori produttivi, sia pure salvaguardando alcune peculiarità.

Da ciò consegue che, oggi, tutte le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e tutte le organizzazioni interprofessionali rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, anche quelle che – fino al Regolamento (UE) 1308/2013 -  erano regolate dalla legge regionale.

Tuttavia, in continuità con la precedente programmazione, ha mantenuto alcune differenze, soprattutto per ciò che concerne le risorse economiche specificatamente destinate al solo settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

 

Nonostante i risultati positivi raggiunti in questi anni in tema di aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli risulta ancora indispensabile uno strumento legislativo specifico, che pur collocandosi nel quadro delineato dalla normativa europea, consenta di salvaguardare le peculiarità del contesto economico regionale ed accompagnare il processo di sviluppo ancora in corso, confermando ancora la possibilità di aiuti economici per quei settori, a cui il regolamento (UE) 1308/2013 nulla destina.

 

Su questo versante si è, perciò, previsto un adeguamento alla nuova normativa sugli aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 702/2014 (c.d. regolamento d'esenzione), Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o Regolamento (UE) n. 651/2014 - prevedendo, peraltro, l'applicazione del regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica, con benefiche conseguenze dal punto di vista dello snellimento delle procedure.

 

Le modifiche proposte con il Titolo IV del presente progetto di legge sono volte, quindi, ad adeguare la legge regionale alle disposizioni europee ed ad eliminare quelle non più necessarie, allorquando i rapporti giuridici trovano compiuta disciplina nella medesima normativa europea.

Molte delle modifiche sono, per questo, solo formali, ma consentono sia di rendere più semplice il testo della legge regionale sia di evitare dubbi interpretativi nell'ipotesi in cui le previsioni - a livello regionale - non siano perfettamente coincidenti con quelle europee.

 

 

L’articolo 24 reca le modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2000, che enuncia le finalità della legge, nonché l'ambito di applicazione della medesima identificando, quali destinatari della disciplina, le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali di tutti i settori produttivi, con eccezione delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. Tale esclusione è giustificata dalla diversa disciplina dei relativi settori, mentre la previsione - fra i soggetti destinatari – anche delle associazioni di organizzazioni di produttori costituisce un adeguamento al regolamento.

L'ampliamento dei soggetti destinatari è solo apparente e costituisce necessario adeguamento al Regolamento (UE) n. 1308/2013, che equipara le associazioni di organizzazione di produttori alle organizzazioni di produttori.

Tuttavia tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto al precedente testo normativo.

 

L’articolo 25 comporta una  modifica volta ad inserire all'articolo 2 le Associazioni di organizzazioni di produttori. Per tale modifica valgono le considerazioni già formulate in relazione all'articolo 24.

Per le stesse ragioni essa non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

L’articolo 26 ridefinisce, sostituendo l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2000, le Organizzazioni di Produttori e prevede anche le Associazioni di organizzazioni di produttori, fissandone i necessari requisiti per il riconoscimento.

Si tratta di una riscrittura completa del testo per consentire di eliminare le duplicazioni normative ed adeguare le disposizioni che consentano di garantire le specificità regionali.

Previsto come facoltà dalla normativa europea, è confermato l'obbligo di commercializzazione dei prodotti dei propri soci, già previsto anche dalla normativa nazionale.

E' stata, invece, innalzata al 50% la percentuale di deroga dall'obbligo di commercializzazione, in considerazione delle ipotesi di modifica in corso della normativa nazionale. Tale modifica si è resa necessaria in relazione al fatto che spesso le organizzazioni di produttori assumono una dimensione interregionale ed è evidente che mantenere un limite alla deroga più basso nel solo territorio regionale comporta notevoli difficoltà di ordine applicativo.

Le modifiche all'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto al precedente testo, in quanto trattasi di disposizioni a carattere prettamente regolativo, senza alcuna implicazione finanziaria.

 

L'articolo 27 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000, ma nella sostanza conferma l'impostazione del precedente testo normativo.

Infatti, l'articolo 4della citata legge regionale – nel testo attualmente vigente e che s'intende modificare - prevede la concessione di contributi alle organizzazioni di produttori, distinguendoli in due tipologie:

1. contributi per la costituzione e il funzionamento delle organizzazioni di produttori, comprendenti i costi per ottenere la disponibilità della sede, i costi di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche, i costi del personale, le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;

2. contributi per le attività definite come “ampliamento significato”, comprendenti le spese concesse per attività connesse all'assistenza tecnico-economica, all'assistenza giuridica e commerciale, all'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione, alla creazione di marchi e all'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

 

Per effetto delle modifiche all'artico 1 gli aiuti sono concessi a tutte le organizzazioni di produttori e alle relative associazioni, con eccezione di quelle del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive tavola, in quanto già beneficiano di risorse europee specificamente destinate.

 

Le modifiche rispondono esclusivamente all'esigenza di adeguarsi alla nuova disciplina sugli aiuti di Stato. Esso chiarisce ciò che già avviene nella pratica: il regime di aiuto e quindi le previsioni dell'articolo 4 - per poter essere applicati - devono trovare necessariamente “copertura” nella normativa europea sugli aiuti di Stato.

La nuova formulazione risponde all'esigenza di rendere più semplice l'articolo e di non riprodurre nella legge regionale i pertinenti articoli del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alle UPB 1.3.1.2.5551 e 1.3.1.2.5310 del bilancio regionale.

 

Le modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 – contenute nell'articolo 28 del progetto di legge - confermano la precedente disciplina delle Organizzazioni Interprofessionali, quali strumenti per lo sviluppo di relazioni di filiera finalizzate a politiche di mercato e relazioni  più eque fra i diversi soggetti, che operano nel campo della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'eliminazione dei divieti contenuti nel vecchio comma 3 dell'articolo 5 è solo apparente, in quanto essi trovano conferma nel Regolamento (UE) n. 1308/2013.

 

Nella nuova formulazione trova disciplina anche il concetto di circoscrizione economica, già contenuto nell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2000, di cui è prevista l'abrogazione.

Tale concetto è stato adeguato alla previsione dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, chiarendo che la circoscrizione economica serve sia a determinare l'ambito territoriale in cui opera l'organizzazione interprofessionale e in cui possono essere applicate le regole - approvate dall'organizzazione interprofessionale - nel caso in cui siano estese a tutti gli operatori della circoscrizione, sia per verificare la relativa rappresentatività.

Le disposizioni in esso contenute non comportano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di norme a carattere regolativo senza implicazioni finanziarie.

 

L’ articolo 29, modificando l'articolo 7 della legge regionale 24/2000, conferma la possibilità di concedere i contributi già previsti - dalla vecchia formulazione - alle organizzazione interprofessionali.

Il vecchio articolo 7 prevedeva la concessione di contributi per attività di ricerche e osservatori di mercato, di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione e di valorizzazione delle produzioni delle singole filiere. Con la nuova formulazione risultano confermate tali previsioni, per effetto del richiamo al Regolamento (UE) n. 702/2014 e n. 651/2014.

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alle UPB 1.3.1.2.5551 e 1.3.1.2.5310 del bilancio regionale.

 

L’articolo 30 introduce una modifica che  consiste in un mero adeguamento rispetto ai richiami normativi e perciò non comporta nuovi o maggiori oneri, non avendo implicazioni di carattere finanziario.

 

L’articolo 31 prevede le necessarie abrogazioni di alcuni articoli della legge regionale n. 24 del 2000.

Infatti, l'articolo 6 e l'articolo 9 non hanno più ragione di essere in quanto la relativa disciplina è completamente contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, se si eccettua il concetto di circoscrizione economica (oggi disciplinato nelle modifiche all'articolo 5), mentre l'articolo 11 non è più necessario per effetto del richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato.

Esso non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le disposte abrogazioni non hanno conseguenze di carattere finanziario.

 

L’articolo 32 introduce le disposizioni transitorie necessarie per portare a conclusione i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 24/2000.

 

TITOLO V

Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

 

Sezione I - Norme in materia edilizia

 

L’articolo 33, che inserisce un nuovo comma 2-bis  nell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), individua gli adempimenti amministrativi richiesti per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituenti attività edilizia libera in conformità alla normativa statale vigente, chiarendo che anche la realizzazione di pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo 7 è soggetta a comunicazione, nelle forme speciali previste dalla disposizione statale sopravvenuta. In tal modo si rende esplicito quanto già richiamato dall’articolo 10, comma 4, della  legge regionale n. 15 del 2003, il quale fa comunque salve le procedure speciali previste dalla disciplina settoriale per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di disposizione di carattere regolativo,  priva di implicazioni di carattere finanziario.

 

Gli articoli 34 e 35 dettano norme in materia di mutamento di destinazione d’uso.

 

Il comma 1 dell’articolo 34 sostituisce l’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I successivi commi 2 e 3 dettano disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire l’applicazione della nuova disciplina da parte dei Comuni.  La norma è nel complesso diretta a semplificare la disciplina del mutamento di destinazione d’uso prevista dalla legge regionale n. 15 del 2013, in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 23-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n, del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. decreto “Sblocca Italia”), e delle recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione, stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE (Bolkestein).

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri trattandosi di disposizioni di carattere regolativo,  prive di implicazioni di carattere finanziario.

 

L’articolo 35 sostituisce la lett. b del comma 1 dell’articolo 30, della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d’uso, inserendo una norma di coordinamento testuale tesa a ribadire he il mutamento di destinazione d’uso comporta un aumento del carico urbanistico solo nei casi indicati dai nuovi commi 3 e 4 dell’articolo 28, come sostituito dall’art. 34 del presente pdlr, e non anche (come invece prevede il testo in vigore) in tutti i casi in cui il piano comunale preveda maggiori dotazioni territoriali. Anche questa modifica entrerà in vigore solo alla data in cui risulteranno comunque direttamente operative le innovazioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo testo dell’articolo 28, cioè dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una norma di coordinamento testuale, e dunque senza alcuna implicazione di carattere finanziario.

 

Sezione II - Ulteriori disposizioni

L'articolo 36 riguarda la semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Con l'articolo 36 la Regione intende semplificare le casistiche relative alla presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, dell'ordinamento scolastico in vigore, che peraltro attualmente non richiama tale obbligo. Sulla base della evidenza scientifica sviluppatasi nel corso degli anni è emerso che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente. Si propone, quindi, di mantenere la disciplina esistente nei casi in cui le certificazioni per assenza scolastica di più di cinque giorni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, o nei casi in cui siano da presentare in altre Regioni. In tutti gli altri casi cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Le norme contenute nell’articolo 36 si sostanziano in una riduzione degli oneri amministrativi. Tali disposizioni non comportano spese aggiuntive a carico del Bilancio regionale.

 

L’ articolo 37 introduce modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012. Le modifiche  sono tese in primo luogo a far fronte ad alcune criticità di livello interpretativo connesse al divieto di utilizzo di esche di pesce vivo o morto. L'integrazione alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12  ha infatti lo scopo di consentire, in deroga al divieto, l'uso di esche di porzioni di pesce non vivo, ripristinando una modalità di pesca tradizionalmente in uso.

Inoltre per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio sui corsi d'acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po, che causa un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica determinando un grave danno ambientale ed economico, vengono introdotte quali misure deterrenti il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati, nonché la confisca del pescato e delle attrezzature, oltre al sequestro già previsto nella disciplina vigente. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L'articolo 38 apporta modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995. Il comma 1 inserisce all’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1995 un nuovo comma 1 bis), il quale ha lo scopo di rappresentare in modo esplicito e completo l’attività dell’Istituto Beni Culturali Artistici e Naturali nei contenuti e nelle forme attuative. Gran parte di quanto descritto è già in essere presso l’IBACN che nel corso degli anni ha via via adeguato le proprie attività (conoscenza, catalogazione, conservazione, valorizzazione del patrimonio regionale) alle esigenze del territorio, privilegiando forme operative basate sulla collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le componenti sociali e dei cittadini, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 aggiunge al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, la lettera f ter) assegnando all’Istituto la funzione di sostegno delle attività di educazione al patrimonio culturale. Tale previsione dà applicazione agli indirizzi emanati a livello internazionale e nazionale, che promuovono la cittadinanza attiva e valorizzano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, individuando gli istituti culturali come luoghi deputati alla formazione permanente dei cittadini, sia a livello personale che professionale. La modifica legislativa introdotta diversifica ulteriormente  il novero di funzioni attribuite all’Istituto, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 aggiunge un comma 1 bis) all’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 per consentire all’Istituto nuove modalità operative di intervento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

Il comma 4, attraverso le modifiche all’articolo 12 della l.r. n. 29 del 1995, reca semplificazioni normative che rispondono al fine di snellire l’attività ed i rapporti fra Istituto e Regione.

L'articolo 39 modifica l’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015. La norma di cui all’articolo 39  si rende necessaria per correggere il rinvio dell’articolo 8 alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sostituendolo con il rinvio all’articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, che disciplina i canoni di concessione delle aree del demanio idrico, e al regolamento regionale n. 41 del 2001 che fissa i criteri per determinare il canone annuo delle concessioni di acqua pubblica. Vengono così precisati il contenuto e la ratio dell’articolo 8 e scongiurati dubbi interpretativi. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

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