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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2861
Presentato in data: 28/06/2016
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" (Delibera di Giunta n. 997 del 27 06 16).

Presentatori:

giunta

Testo:

 

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL’ECONOMIA RESPONSABILI

 

 


Titolo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Principi e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure volte a contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa e corruttiva, nonché i comportamenti irregolari ed illegali che incidono, negli ambiti di propria competenza, nei settori di cui alla presente legge, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali. La Regione adotta altresì misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.

 

 

Articolo 2

Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

 

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

 

 

Articolo 3

Piano integrato delle azioni

 

1. La Giunta Regionale predispone annualmente un Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il Piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi della presente legge con indicazione delle risorse, finanziarie ed organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione. Il Piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 4 e delle analisi svolte mediante l'osservatorio di cui all'articolo 5.

2. Il Piano integrato delle attività è approvato dalla Giunta Regionale su parere della competente commissione assembleare.  

3. La Regione assicura la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.

 

 

Articolo 4

Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile

 

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge, le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare la Giunta Regionale nelle politiche relative ai settori di cui al Titolo III della presente legge.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dall'Assessore regionale competente per materia, dal Presidente dell'Assemblea Legislativa e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali,  da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall’assessore regionale competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settoriali di riferimento, nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni  tematiche formulano valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta regionale di propria iniziativa o su richiesta di questa.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta regionale e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta regionale è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.

 

 

Articolo 5

Funzioni di osservatorio

 

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge.

2. L'osservatorio regionale:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge;

b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate:

1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

2) all'attività di monitoraggio, svolta sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa ai beni immobili, comprese le aziende, confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi delle funzioni del Tavolo regionale di cui all'art. 20, con il proposito di facilitare le attività di analisi ed il riutilizzo sociale dei beni;

3) all'analisi delle principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. Per ciò che riguarda i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e il settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata, esso si avvale dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 23;

4) al monitoraggio sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 23;

5) all'analisi dei principali fenomeni di irregolarità e di illegalità nei settori di cui all'articolo 34 avvalendosi dei dati acquisiti tramite gli accordi di cui all'articolo 36;

6) all'analisi dei principali fenomeni di irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività economiche e di contraffazione che alterano in mercato;

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 8 e con i soggetti di cui all'articolo 9,  anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'osservatorio regionale opera in stretto raccordo con l'osservatorio di cui all'articolo 23 e con gli altri osservatori e strutture regionali, ed in collegamento con gli Enti locali, con gli osservatori locali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e con gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) al fine di:

a) operare un costante scambio di dati e condividere informazioni, indagini ed analisi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

b) attuare un sistema coordinato, condiviso ed integrato di iniziative ed interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità della presente legge.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale.

5. L'osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, può rendere disponibili i dati e le informazioni oggetto delle proprie attività di ricerca e di elaborazione, attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.

 

 

Articolo 6

Centro di documentazione

 

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali, per la diffusione di conoscenze in materia e per conservarne la memoria storica.

2. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:

a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.

 

 

Articolo 7

Accordi con enti pubblici

 

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.

3. La Regione, per il perseguimento delle finalità delle presente legge, può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali,  volti in particolare a:

a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti, di informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;

b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;

c) potenziare il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;

d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.

4. La Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi relativi all'utilizzo e l'elaborazione dei dati del Registro delle Imprese per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 29, 32, 33, e della banca dati di cui all'articolo 38, nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale.

5. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 18, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), la cooperazione con le istituzioni dello stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui al presente articolo, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

6. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione del presente articolo e degli articoli 8, comma 2, 15, 16, 18, 21 e 22.

 

 

Articolo 8

Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.

2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione, nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e mafiosa.

 

 

Articolo 9

Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali,  affinché si impegnino ad adottare interventi orientati ad ostacolare la nascita, la diffusione e lo sviluppo della criminalità mafiosa ed economica e dei fenomeni corruttivi. Tali accordi sono finalizzati anche alla specifica attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b).

2. La Regione persegue l'obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nelle realtà lavorative anche con il coinvolgimento delle Università mediante la Conferenza Regione-Università ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

 

 

Articolo 10

Interventi formativi

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolte ai lavoratori e, specificamente ai dipendenti delle amministrazioni regionali e locali, agli operatori economici, agli operatori della polizia locale.

2. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

 

 

Articolo 11

Costituzione in giudizio

 

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, nonché dalla criminalità economica e con finalità corruttiva, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

 

 

Titolo II 

Promozione della legalità

 

Sezione I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

 

Articolo 12

Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici.

 

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e ai fenomeni corruttivi. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

 

 

Articolo 13

Rating di legalità e Carta dei principi della Responsabilità Sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici.

 

1. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali:

a)  dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), anche attraverso la previsione nei bandi per la concessione di benefici economici di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto medesimo;

b) diffondendo la Carta dei principi della Responsabilità Sociale delle Imprese adottata dalla Regione medesima in attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681, da parte delle imprese beneficiarie di finanziamenti regionali.

2. La Regione assicura l'applicazione dei principi dello "Small Business Act" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 attraverso l'attuazione dell'articolo 83 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014).

3. La Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni di cui all'articolo 33; essa inoltre prevede  l'adozione di elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, individuati dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, previa stipulazione di accordi con l'Autorità nazionale anticorruzione per l'accesso alle relative banche-dati atte a certificare i requisiti utili all'iscrizione.  

4. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco di cui al comma 3, nonché i casi in cui l'iscrizione nell'Elenco sostituisce, in tutto o in parte, l'attestazione del possesso di requisiti di idoneità degli operatori economici. 

5. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità definite ai sensi del comma 4 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei contratti, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi; i soggetti iscritti si impegnano contestualmente a garantire la formale applicazione ed il sostanziale rispetto per i propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed i contratti territoriali di  settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La cancellazione dagli elenchi è subordinata alla verifica della gravità delle eventuali inadempienze, secondo le modalità definite nell'atto di Giunta di cui al comma 4.

6. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla giunta regionale, sentita LA CONSULTA di cui all'articolo 4 della presente legge.

7. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità, alle imprese del territorio regionale, con fatturato inferiore a due milioni di euro. Gli accordi potranno altresì prevedere ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione.

8. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

 

 

Articolo 14

Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.

 

1. La Regione promuove, anche ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

2. In coerenza con quanto disposto dall’art. 52 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:

a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;

b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

c) l'emanazione, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

3. Per le medesime finalità del comma 2, la Regione, in correlazione con le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove la costituzione di una Rete per l'Integrità e la Trasparenza quale sede di confronto volontaria a cui possono  partecipare i Responsabili della prevenzione della corruzione e i Responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) al fine di:

a) condividere esperienze ed attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione e Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;

c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini. 

 

 

Articolo 15

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

 

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), nell’ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa.

2. La Regione promuove l’attivazione di accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

 

Articolo 16

Interventi per la prevenzione dell'usura

 

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni interessate.

2. La Regione sperimenta, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

3. La Regione, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;

b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;

d)svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull’utilizzazione del “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura” di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)  e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.

 

 

Articolo 17

 

Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico

 

1.Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate), promuove:

a) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie;

b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo, nonché la collaborazione permanente tra tali servizi con le associazioni e i centri anti-usura per prevenire fenomeni di ricorso all’usura o sostenere chi ne è vittima;

c) l'assunzione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013, da parte dei Comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e di individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, definiti dagli articoli 1, comma 2 e 6, commi 3-bis e 3-ter della medesima legge.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell’ambito del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all’art. 2 della legge regionale n. 5 del 2013.

 

 

Sezione II

Interventi di prevenzione terziaria

 

Articolo 18

Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati

 

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità               organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento regionale non derivi un accrescimento del valore economico del bene.

 

 

Articolo 19

Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale

 

1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell’occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i Ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

 

 

Articolo 20

Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati

 

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'articolo 4, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:

a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati, e con le Istituzioni Universitarie e di Ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;

b) promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile la redditività e per agevolare la eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e pesi;

2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.

c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l’attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;

e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con :

1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;

2) le associazioni dei managers pubblici e privati;

3) l'Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati.

 

 

Articolo 21

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose

 

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

La "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.

La Regione favorisce, in particolare, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;

d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;

e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

 

4. La Regione, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.

5. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Emilia Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

 

 

Articolo 22

Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket

 

1. La Regione, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7,  promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le Amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti  ed idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

 

 

Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

 

Sezione I

Disposizioni generali sui contratti di lavori, servizi e forniture

 

Articolo 23

Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture

 

1. La Regione svolge funzioni di Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.)

2. Oltre ai compiti previsti dall'art. 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, svolge le seguenti attività:

a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi degli articoli 12 e 14;

d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità della incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relativa allo specifico contratto affidato;

e) acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;

f) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.).

3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;

c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;

d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;

e) ad assicurare il necessario supporto di informazioni agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;

f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

g) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 32;

h) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale.

4. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità nazionale anticorruzione ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

 

 

Articolo 24

Processo di riduzione delle stazioni appaltanti

 

1. La Regione promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, i Comuni non capoluogo di Provincia si avvalgono delle Centrali uniche di Committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle Unioni di Comuni di cui all’art.19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza). Il Programma di riordino territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 21 del 2012 incentiva la gestione associata della funzione di Centrale unica di Committenza esercitata in Unione di Comuni con un contributo fisso erogato alla Unione secondo i criteri individuati dal Programma medesimo e favorisce altresì la costituzione di Centrali Uniche di Committenza tra più Unioni al servizio di più ambiti ottimali.

 

3. I Comuni e le loro Unioni possono, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 11 del 2004, avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni della Città Metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore.

 

4. Al fine della attuazione del processo di centralizzazione, la Regione emana linee di indirizzo per i soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, lett. a), della legge regionale n. 11 del 2004, obbligati a rivolgersi all’Agenzia Intercent-ER per le acquisizioni di beni e servizi.

 

5. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull’effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, da parte dei soggetti obbligati di cui all’art. 19, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 11 del 2004.

 

6. La Regione promuove protocolli di intesa tra i soggetti aggregatori dell’Emilia Romagna, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.

 

 

Articolo 25

Promozione della responsabilità sociale delle imprese

 

1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed in coerenza con i principi cui alla legge n. 11 del 2016, la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa e in coerenza con le linee di azione individuate nel Patto per il lavoro sottoscritto con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 20 luglio 2015 la Regione, nell’ambito degli appalti pubblici, opera per :

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro,  il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;

b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

c) sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e degli accordi tra le parti sociali volti a favorire, in caso di subentro di appalto, la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente aggiudicatario;

d) promuovere, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, l'individuazione delle soluzioni più utili per garantire la prosecuzione dell'attività di impresa e la continuità occupazionale del personale in essa impiegato;

e) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

f)  promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

g) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

h) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

i) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

l) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

4. La tutela degli interessi di cui ai commi 2 e 3 può essere perseguita anche attraverso la definizione:

a) delle prestazioni oggetto di affidamento;

b) dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) delle condizioni di esecuzione.

5. La definizione degli elementi di cui al comma 4 è indicata nel bando di gara, nella lettera di invito o richiesta d’offerta e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.

 

 

Sezione II

Edilizia e costruzioni

 

Articolo 26

Oggetto

 

1. Le disposizioni della presente Sezione sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

 

 

Articolo 27

Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

 

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all’articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza. 

 

 

Articolo 28

Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

 

1.La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni opera quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 23 della presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente. Essa formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta regionale di cui all'art. 4 di propria iniziativa o su richiesta di questa. La Consulta partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni della Consulta regionale di cui all'art. 4 in cui vengono trattate questioni relative alla legalità nel settore edile e delle costruzioni.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

c) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

d) da tre componenti effettivi, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;

4. La Consulta dura in carica tre anni e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le proposte della Consulta sono adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. La Consulta è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.

5. La Consulta può trasmettere, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

 

Articolo 29

Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile

 

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la Consulta di cui all'articolo 28. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).

2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:

a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 23 e 30, delle informazioni relative alle violazioni accertate.

 

 

Articolo 30

Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata

 

1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, in riferimento ai lavori di cui alla presente Sezione, provvede:

a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio, all'esecuzione ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

 

 

Articolo 31

Efficacia dei titoli abilitativi

 

1. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa e i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. A tal fine la Regione sottoscrive protocolli di intesa con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione dei suddetti protocolli nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

Articolo 32

Elenco regionale dei prezzi

 

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

 

 

Articolo 33

Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni

 

1. La Regione, con proprio atto, istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, in coerenza con le finalità e secondo le modalità definite all'articolo 13 della presente legge.

 

 

Sezione III

Autotrasporto e facchinaggio

 

Articolo 34

Ambito di applicazione e definizioni

 

1. Le disposizioni della presente Sezione sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per "autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie;

c) per "attività di facchinaggio" si intendono tutte quelle attività previste nell'Allegato al Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 giugno 2008 <<Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970» e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.

 

 

Articolo 35

Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari.

 

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 34, comma 2, lett. a) e b) devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

2. Gli operatori economici di cui all'articolo 34, comma 2, lett. c), quando previsto dall'articolo 3 del Regolamento recante “Disposizioni di attuazione dell'art. 17 L.5/03/2001, n. 57 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio” approvato con Decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui all'art. 34 operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

 

 

Articolo 36

Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo

 

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, opera in particolare per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;

b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

c)  promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e)  rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

 

 

Articolo 37

Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio

 

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità.

 

 

Sezione IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

 

Articolo 38

Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei

pubblici esercizi e  del turismo

 

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5,  promuove:

a)  la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;

b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;

c)  gli osservatori locali e indagini economiche sulle attività.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le Camere di commercio territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

 

 

Articolo 39

Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare

 

La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.

Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

 

 

Sezione V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

 

Articolo 40

Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie

 

1. I soggetti titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) trasmettono all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all’art. 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro unioni), i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attività di cava.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall’atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci per cento rispetto all’importo dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva.

3. Il Comune o l’Unione di Comuni competente, anche su segnalazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:

a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;

b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall’articolo 35, comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la Regione procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 13.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991 e alle concessioni di minerali solidi di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Per l’attuazione del presente articolo la Regione emana direttive operative e indirizzi agli enti competenti in materia di attività estrattive.

 

 

Articolo 41

Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali

in materia ambientale e di sicurezza territoriale

 

 

1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3.La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l’utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

 

 

Titolo IV

Disposizioni finali

 

Articolo 42

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

 

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

 

 

Articolo 43

Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

 

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".

2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

 

Articolo 44

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 5, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nei Piani integrati annuali di cui all'articolo 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) la definizione ed attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 15, 16, 21 e 22 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;

c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 18 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all’articolo 20;

d) l’istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 13 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all’articolo 25;

e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 29 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 31;

f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 36, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura di cui all'articolo 40; 

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull'approvazione del Piano integrato delle azioni regionali di cui all’articolo 3 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previsto, con particolare riguardo al loro livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

 

Articolo 45

Disposizioni finanziarie

 

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

 

Articolo 46

Disposizioni transitorie

 

1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2010 dura in carica fino alla sua scadenza.

2. Fino all'approvazione dell'atto di cui all'articolo 33 è confermata la validità dell'elenco di merito di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2010.

2. La riduzione prevista dall'articolo 40, comma 2, si applica alle autorizzazioni all’attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente testo unico.

 

 

Articolo 47

Disposizioni modificative

 

1. La legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 è così modificata:

a) il comma 4 dell’art. 2 è sostituito dal seguente: “4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.”

b) Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

 

“Articolo 3-bis

Patrocinio

 

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.“

 

 

Articolo 48

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata);

b) la legge regionale 09 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);

c) la legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Analisi degli articoli

 

Art. 1 Principi e finalità

Il presente articolo contiene i principi e le finalità della legge.

 

Art. 2 Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Il presente articolo definisce che cosa si intendono per interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e non comporta oneri.

 

Art. 3 Piano integrato delle azioni

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4 Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile

Il presente articolo disciplina l’istituzione e il funzionamento della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

Art. 5 Funzioni di osservatorio

Il presente articolo disciplina le funzioni di osservatorio regionale esercitate da parte della Giunta regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, nonché ai fatti corruttivi. La Giunta regionale disciplina inoltre le modalità organizzative e individua le strutture della regione chiamate a collaborare all’esercizio delle funzioni di osservatorio regionale. Tali funzioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 6 Centro di documentazione

Il presente articolo disciplina il centro di documentazione costituito dalla Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7 Accordi con enti pubblici

Il comma 1 prevede la concessione di contributi tramite la promozione e stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, per la realizzazione di iniziative e progetti elencati alle lettere a), b) c) e d).

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.

Il comma 3 prevede che la Regione può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali, volti in particolare a:

a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti, di informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;

b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;

c) potenziare il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;

d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.

Il comma 4 prevede che la Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 29, 32, 33, 37 e 38, nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale. Per le finalità indicate dalla presente disposizione non si prevedono variazioni di finanza pubblica, infatti tali accordi rientreranno nell'ambito dell'accordo quadro adottato con delibera GR 43/2015 per il quale non sono stati previsti oneri a carico della Regione.

Il comma 5 prevede che  nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 18, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), la cooperazione con le istituzioni dello stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui al presente articolo, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

Il comma 6 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi connessi all’attuazione del presente articolo e degli artt. 8, comma 2, 15, 16, 18, 21 e 22.

Fatto salvo quanto detto per la previsione di cui al comma 4, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Art. 8 Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa

Il comma 1 prevede che la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

Il comma 2 prevede che  la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione, nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e mafiosa.

Come previsto al comma 6 dell’art. 7, è stabilito che la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Art. 9 Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 10 Interventi formativi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 11 Costituzione in giudizio

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 12 Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici.

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 13 Rating di legalità e Carta dei principi della Responsabilità Sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici.

Il comma 1 intende valorizzare il rating di legalità e la carta di responsabilità sociale d'impresa di cui alla DGR 627/2015 “Approvazione della carta di Responsabilità Sociale delle Imprese e applicazione del rating di legalità”che non prevede oneri finanziari.

Il comma 2 intende attuare i principi dello “Small Business Act” di cui alla DGR 619/2015 che non prevede oneri finanziari.

Il comma 3 prevede siano predisposti elenchi di imprese virtuose sulla base dei dati resi disponibili da ANAC. Non prevede oneri finanziari.

I commi 4 e 5 stabiliscono le modalità di accesso agli elenchi. Si tratta di una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il comma 6 prevede la possibilità di eventuali misure premiali per le imprese iscritte negli elenchi di cui ai commi precedenti. Tali misure sono quelle previste dall'art.3, comma 3 del DM 57/2014 che stabilisce criteri di precedenza nelle graduatorie, perciò l'articolo non prevede alcun impegno finanziario.

Il comma 7 prevede accordi con Anac e Agcm per l'estensione del rating di legalità alle imprese con fatturato inferiore a due milioni di euro. Non comporta oneri.

Il comma 8 fa riferimento alla valorizzazione della RSI per cui è previsto un apposito premio ai sensi dell'art.17 della LR 14/2014.

 

Articolo 14 Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 15 Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

Il comma 1 del presente articolo prevede che la Regione, nell’ambito degli accordi di cui all'articolo 7, concede contributi a favore di enti pubblici per

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa.

Come previsto al comma 6 dell’art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Art. 16 Interventi per la prevenzione dell’usura

Il comma 1 contiene una previsione di tipo regolativo.

Il comma 2 stabilisce che nell'ambito del programma triennale per le attività produttive di cui all'art. 54 della L.R. 3/1999 siano previste azioni di microcredito a favore delle imprese potenzialmente soggette ad usura; a tali azioni si farà fronte con gli stanziamenti di cui alla L.R. citata. Non sono pertanto previsti oneri finanziari.

Il comma 3 dell’articolo prevede che, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, la Regione  opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;

b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;

d)svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull’utilizzazione del “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura” di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.

Come previsto al comma 6 dell’art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

 

Articolo 17 Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 18 Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati

Il comma 1 prevede che la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari. Come previsto al comma 6 dell’art. 7, è stabilito che la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Il comma 2 contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto non fa riferimento alla lettera a).

Come previsto al comma 6 dell’art.7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Articolo 19 Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 20 Tavolo regionale sulle aziende sequestrate o confiscate

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 21 Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose

I commi 1, 2 e 3 contengono una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Nel comma 4, è previsto che la Regione, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3. Il comma 5 stabilisce che per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Emilia Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli ultimi due commi è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Come previsto al comma 6 dell’art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Articolo 22 Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket

Nel comma 1, è previsto che la Regione, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le Amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti ed idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

Come previsto al comma 6 dell’art. 7, che il presente articolo richiama, la Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Articolo 23 Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture

La Regione svolge funzioni di Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ). La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa , Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018

 

 Articolo 24 Processo di riduzione delle stazioni appaltanti

Il presente articolo intende rafforzare il processo aggregatore delle stazioni appaltanti attraverso l'utilizzo delle Centrali uniche di Committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle Unioni di Comuni di cui all’art.19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21. L'incentivo alla gestione associata e il relativo onere è già finanziato attraverso il Programma di riordino territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 21 del 2012. Non sono previsti oneri aggiuntivi.

 

Articolo 25 Promozione della responsabilità sociale delle imprese

Con il presente articolo la Regione intende promuovere e valorizzare la responsabilità sociale delle imprese. Esso contiene una serie di disposizioni, di seguito dettagliatamente illustrate, che perseguono la finalità di far sì che le imprese adottino comportamenti virtuosi e rispettosi e al contempo utili a contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità e di infiltrazione e radicamento della criminalità organizzata e mafiosa. L'articolo non comporta oneri finanziari.

 

Articolo 26 Oggetto

Il presente articolo individua gli ambiti di intervento delle disposizioni della Sezione II e non comporta pertanto oneri finanziari.

 

Articolo 27 Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

Il presente articolo definisce le misure di promozione della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del lavoro nella realizzazione dei lavori pubblici. Tali attività non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 28 Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

Il presente articolo disciplina l'istituzione della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni (organismo, già previsto dalla legge regionale n. 11 del 2010 e istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 254 del 28 febbraio 2011) con compiti di consultazione, proposta, verifica e valutazione per contribuire alla legalità e alla trasparenza nelle varie fasi di realizzazione dei lavori edili; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

Articolo 29 Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile

Il presente articolo definisce una serie di misure tese ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale ( sistema REPAC ). Si tratta di attività già in essere la cui copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 25 del 1993, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 3 – Ricerca e innovazione, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Articolo 30 Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata

Il presente articolo si occupa della regolarità dei cantieri a committenza privata e prevede, tra l'altro, che la Regione nell'ambito delle proprie competenze provveda alla segnalazione, agli enti competenti, dell'apertura di cantieri edili (sistema informatico SICO ). Si tratta di attività già in essere la cui copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 25 del 1993, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 3 – Ricerca e innovazione, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Articolo 31 Efficacia dei titoli abilitativi

Il presente articolo si pone come obiettivo quello di condizionare l’efficacia del permesso di costruire alle verifiche dell’idoneità tecnica e della certificazione antimafia delle ditte affidatarie ed esecutrici dei lavori. Tale funzione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 32 Elenco regionale dei prezzi

Il presente articolo disciplina un utile strumento di semplificazione che assicura una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici nella Regione Emilia-Romagna. Si tratta di attività già in essere la cui copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 25 del 1993, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività , Programma 3 – Ricerca e innovazione, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Articolo 33 Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni

Il presente articolo disciplina un efficace strumento che viene, con il presente TU., potenziato ed esteso a tutte le imprese e non più limitato a quelle operanti nell'edilizia. Esso non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 34 Ambito di applicazione e definizioni

Il presente articolo contiene le definizioni delle discipline di autotrasporto e facchinaggio, quale prevista dalla normativa nazionale. Esso non comporta pertanto alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 35 Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari.

 

Il presente articolo richiama i requisiti di onorabilità richiesti alle imprese dei settori facchinaggio e autotrasporto previsti dalla normativa nazionale e l'obbligo di verifica in capo alle stazioni appaltanti e agli enti che erogano vantaggi economici alle predette imprese. Esso non comporta pertanto alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 36 Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo

Il presente articolo attiene ad accordi da stipulare con le Istituzioni, le parti sociali e gli enti territoriali volti a prevenire rischi e contrastare fenomeni di infiltrazione criminale e mafiosa. Esso non comporta oneri a carico del Bilancio.

 

Art. 37 Tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio

Il presente articolo prevede le tabelle di riferimento indicative sul costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio, sulla base della media matematica delle tabelle adottate dalle Commissioni territoriali per il lavoro. Non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale.

 

Articolo 38 Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo

La  tutela della legalità nelle attività produttive risulta  fondamentale per garantire la leale concorrenza tra gli operatori e preservare la qualità dell’offerta, in particolare quella turistica e l’immagine dei nostri territori  in un contesto di forte concorrenza internazionale.

Il possibile interesse al reimpiego di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata nella gestione di strutture alberghiere, di attività commerciali e di pubblici esercizi costituisce un fattore di rischio da tenere sotto costante osservazione.

Per tali motivazioni, con il presente articolo, si prevede di  attivare apposite  sezioni, nell'ambito degli Osservatori del commercio e del turismo, per monitorare , anche con la collaborazione del sistema  delle Camere di commercio, i fenomeni in atto e, in particolare, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva.

L'articolo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale che già prevede capitoli per il funzionamento degli osservatori del commercio e del turismo.

 

Articolo 39 Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare

L'articolo promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare. Per tali finalità inoltre la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti. La norma non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

Articolo 40 Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie

La proposta normativa ripropone quanto già previsto dall’articolo 13 della LR n. 3/2014, in merito alla comunicazione dei dati relativi ai mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall’attività estrattiva di cui alla LR n. 17 del 1991, e lo attualizza per quanto riguarda l’Amministrazione competente e il soggetto che deve trasmettere i dati, individuato nel soggetto autorizzato all’attività estrattiva. Prevede inoltre, come elemento di novità in un’ottica di collaborazione del privato ai fini delle attività di controllo, un meccanismo premiante in caso di effettivo e regolare adempimento della comunicazione, che dà luogo alla riduzione del 10% dell’importo dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva o mineraria.

 

E' da premettere che i sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 17/1991 alla Regione ogni anno spetta il 5% degli oneri per l’attività estrattiva introitati dai Comuni, il cui importo dipende dalla tipologia e dalla quantità di materiale estratto nell’anno. Per le miniere, fattispecie peraltro poco diffusa nel territorio regionale, l’importo del canone di concessione, ai sensi del Regio Decreto n. 1447/1923,  non è legato alla quantità scavata ma alla superficie data in concessione ed è variabile ogni anno con indicizzazione ISTAT – FOI.

L’importo annuo di tali entrate per il bilancio regionale non è  quantificabile a priori ma dipende dall’andamento del mercato estrattivo per le cave e dall’indicizzazione ISTAT per le miniere. La L.R. n. 17/1991 prevede il pagamento degli oneri di cava da parte dei titolari della autorizzazione estrattiva ai Comuni a fine anno estrattivo e cioè entro il 30 novembre di ogni anno. Successivamente i Comuni effettuano il versamento alla Regione della quota del 5%.

Il meccanismo premiante previsto dall'articolo 40, se attuato effettivamente - lo sconto si applica infatti  in caso di regolare adempimento delle comunicazioni previste dalla norma, e comunque solo alle autorizzazioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore – comporterebbe, progressivamente e solo per le nuove autorizzazioni, una minore entrata per il bilancio regionale stimabile presumibilmente in euro 1.630,76 a decorrere dal 2017. Le minori entrate derivanti dall'applicazione di tale norma produrranno minori spese sugli interventi finanziati da tali risorse, la cui destinazione è prevista dalla Legge regionale n. 17 del 1991.

 

Articolo 41 Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale

L’articolo 41 codifica e sistematizza, nell’ambito delle misure sul potenziamento delle attività di controllo, la promozione di accordi con le autorità e i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, al fine di operare con tali soggetti una collaborazione costante e condividere priorità e programmi operativi di controllo, e prefigura inoltre forme di collaborazione con le Prefetture per l’efficace gestione delle verifiche antimafia. La norma non comporta nuove spese per il bilancio regionale.

 

Articolo 42 Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo – che ripropone una disposizione della legge n. 3/11 - è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Articolo 43 Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo – che ripropone una disposizione della legge n. 3/11 - è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018.

 

Articolo 44 Clausola valutativa

L'articolo non comporta oneri finanziari

 

Articolo 45 Norma finanziaria

Contiene le disposizioni finanziarie. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, la copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2011, nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Si prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di provvedere alle variazioni compensative necessarie per l’attuazione della nuova normativa.

Per gli esercizi successivi al 2018, viene rinviato il finanziamento della nuova legge mediante specifiche autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi della normativa contabile vigente.

 

Articolo 46 Disposizioni transitorie

I commi 1 e 2  dispongono, in via transitoria, la vigenza della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2010 e la validità dell'elenco di merito di cui all'articolo 13 della legge medesima, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tali previsioni non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 prevede che la riduzione dell’onere estrattivo prevista dall’art. 40 si applicherà alle autorizzazioni all’attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l’entrata in vigore del Testo Unico. Questa disposizione comporterà che il conseguente impatto sulle entrate regionali si verificherà gradualmente nelle prossime annualità, comunque alla condizione che i soggetti autorizzati all’attività estrattiva adempiano effettivamente alle disposizioni dell’art. 40.

 

Articolo 47 Disposizioni modificative

L'articolo non comporta oneri finanziari

 

Articolo 48 Abrogazioni.

L'articolo non comporta oneri finanziari

 

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