Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4387
Presentato in data: 30/03/2017
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". (30 03 17) A firma del Consigliere: Pruccoli

Presentatori:

Pruccoli

Testo:

 

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”

 


Art.1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

 

1. Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

 

“8 bis. È vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).”.

 

 

2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

 

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l’attuazione del comma 8 bis.”.

 

Art.2

Disposizione transitoria

 

1. L’atto di cui all’articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art.3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

 

Espandi Indice