Testo:
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”
Art.1
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013
1. Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:
“8 bis. È vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).”.
2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:
“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l’attuazione del comma 8 bis.”.
Art.2
Disposizione transitoria
1. L’atto di cui all’articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.