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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4670
Presentato in data: 23/05/2017
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" (Delibera di Giunta n. 668 del 22 05 17).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale

e a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 


INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Oggetto e finalità

 

TITOLO II - Disposizioni per L’ADEGUAMENTO di norme regionali e IL RECEPIMENTO DI discipline statali

 

CAPO I - Disposizioni relative alla forestazione

 

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981

 

Art. 3 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981

 

Art. 4 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

 

CAPO II - Disposizioni relative a infrastrutture

 

Art. 5 – Modifica all’articolo 164-bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

Art. 6 -  Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

CAPO III - Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale

 

Art. 7 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 8 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 9 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 10 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 11 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 12 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 13 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 14 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 15 - Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 16 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 17 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 18 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 19 - Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999

 

CAPO IV - Disposizioni procedimentali relative al Piano Regionale sugli incendi boschivi

 

Art. 20 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n.1 del 2005

 

CAPO V - Disposizioni relative all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

 

Art. 21 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015

 

CAPO VI- Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti

 

Art. 22 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015

 

CAPO VII - Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico

 

Art. 23 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004

 

TITOLO III - Disposizioni per l’AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

Art. 24 - Pianificazione ambientale di settore

 

Art. 25 - Contratti di Fiume

 

Art. 26 - Disposizioni per l’utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale

 

Art. 27 - Strumenti di collaborazione per l’attuazione della riforma delle Autorità di bacino

 

Art. 28 - Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere

 

Art. 29 - Adempimenti relativi al Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti

 

Art. 30 - Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria

 

Art. 31 - Partecipazione all’associazione Sprecozero.net

 

TITOLO IV - Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 

Art. 32 - Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi.

 

Art. 33 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012


Titolo I

DISPOSIZIONI gENERALI

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, detta norme:

 

a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all’adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all’ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico;

 

b) finalizzate all’aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l’utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell’aria, la collaborazione e l’integrazione istituzionale;

c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016.

 

Titolo II

Disposizioni per l’adeguamento di norme regionali

e il recepimento di discipline statali

 

CAPO I

Disposizioni relative alla forestazione

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981

 

1. L’articolo 13 della legge regionale legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 13
Regolamento forestale regionale

 

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

 

2. Il regolamento forestale recante le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) disciplina sull’intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:

 

a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

 

b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivo) e in coerenza con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

 

c) le aree protette e i siti della Rete Natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.

 

3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:  

 

a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;

 

b) coltivazione dei castagneti da frutto;

 

c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;

 

d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;

 

e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del r.d.lgs. n. 3267 del 1923;

 

f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000;

 

g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;

 

h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.

 

4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.

 

5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2015, è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell’utilizzo dell’applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.

 

6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

7. Gli Enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.

 

8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del Regolamento EU Timber Regulation (EUTR) n. 995/2010 limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all’applicazione del medesimo Regolamento relativamente all’applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.”

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981

 

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 15

Vigilanza e sanzioni

 

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2013, la Regione può promuovere le forme di collaborazione di cui all’articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili) con l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con li altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti Natura 2000.

 

2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento forestale di cui all’art. 13 della presente legge si applicano:

 

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

 

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore  delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'Ente competente ovvero delle  piante sradicate, o danneggiate nei boschi e nelle altre aree di interesse forestale di cui all'art. 13 della presente legge;

 

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;

 

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e nelle altre aree di interesse forestale;

 

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d). 

 

3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all’ordinanza di ripristino emessa dagli Enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

 

4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.”

 

Art. 4

Disposizioni transitorie e abrogazioni

 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981 come modificato dall’articolo 2, comma 1, della presente legge.

 

2. Le sanzioni di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall’articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000).

 

3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al r.d.lgs. n. 3267 del 1923 sono riconsegnati, dagli enti che ne erano entrati in possesso o da quelli ad essi succeduti nell’esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari.

 

4. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 11, 14 della legge regionale n. 30 del 1981. 

 

CAPO II

Disposizioni relative a infrastrutture

 

Art. 5

Modifica all’articolo 164-bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 164 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole “la riqualificazione,” sono soppresse.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1.  Nel comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera b), dopo le parole “standard tecnici e funzionali sulla stessa”, sono inserite le parole “o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale;”;

 

b) la lettera c) è sostituita con la seguente: “c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;”.

 

CAPO III

Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura  di Valutazione di Impatto Ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera d), dopo le parole “i progetti” sono inserite le parole: “di nuova realizzazione”;

 

b) alla lettera e), dopo le parole “i progetti” sono inserite le parole: “di nuova realizzazione”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 4 bis legge regionale n. 9 del 1999, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2. bis. In caso di procedura di V.I.A.  effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto al comma 10 dell’art. 17 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole “La convenzione è onerosa per le province ed i comuni” sono sostituite dalle parole: “La convenzione è onerosa per i comuni”.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

 

“3. Alle procedure di VIA relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

b) il comma 5 è abrogato.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito con il seguente:

 

“1. Alle procedure di VIA relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990.”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all’articolo 8.”;

 

b) al comma 3, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera c)”, sono inserite le seguenti parole: “nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente.”;

 

c) al comma 7, le parole “preliminare con finalità istruttorie” sono sostituite con le seguenti parole: “istruttoria di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge n. 241 1990.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, la parola “decommissiong” è sostituita con la parola: “decommissioning”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole: “, le province” sono soppresse;

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole “corso della valutazione” è aggiunto il seguente periodo: “È facoltà del proponente presentare per una sola volta integrazioni volontarie nel rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 2.”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è soppresso;

 

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

 

“2. Il provvedimento di VIA positivo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto in base alla vigente normativa.”.

 

c) l’alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: “La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:”;

 

d) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

 

“b-bis) L’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del DPR n. 59 del 2013 ed il provvedimento finale di VIA contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l’AUA sostituisce ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DPR n. 59 del 2013.”.

 

e) al comma 5, le parole “Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi.” sono sostituite con le seguenti: “Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA.”

 

f) al comma 5, ultimo periodo, le parole “In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell’intesa” sono sostituite con le seguenti: “In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale ai fini dell’intesa”

 

g) il comma 7 è soppresso.

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito con il seguente:

 

“1. Nell’ambito della procedura di VIA l’Autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all’articolo 17. Dell’indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.”.

 

Art. 18

Soppressione dell’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999, è soppresso.

 

Art. 19

Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Agli Allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nell’Allegato A.1, al punto A.1.6, le parole “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma” sono sostituite con le seguenti: “Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma”.

 

b) nell’Allegato B.1, al punto B.1.2 le parole “Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie” sono sostituite con le seguenti: “Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie”.

 

c) nell’Allegato B.1, al punto B.1.3 le parole “Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi” sono sostituite con le seguenti: “Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi”.

 

d) nell’Allegato B.1, il punto B.1.5 “Impianti per il trattamento di residui radioattivi” è soppresso.

 

e) nell’Allegato B.1, al punto B.1.12, le parole “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” sono sostituite con le seguenti: “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”.

 

f) nell’Allegato B.2, al punto B.2.59, le parole “Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi” sono sostituite con le seguenti: “Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi”.

 

g) nell’Allegato B.3, al punto B.3.7, le parole “Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri” sono sostituite con le seguenti: “Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”.

 

CAPO IV

Disposizioni procedimentali relative al Piano Regionale sugli incendi boschivi

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n.1 del 2005

 

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile) è sostituito dal seguente:

 

“3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e12.”.

 

 

CAPO V

Disposizioni relative all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. All’articolo 19, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.”

 

CAPO VI

Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti

 

Art. 22

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015

 

1. Al comma 8 dell’art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a favore dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“L’attività di avvio al recupero, prevista all’art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso una quota di rifiuti non inferiore al 25 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l’affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio tenendo conto anche dell’attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.”.

 

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

 

“8-bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l’attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.”.

 

CAPO VII

Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004

 

1. Il comma 6 dell’art. 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale e integrazioni a leggi regionali) è abrogato.

 

 

Titolo III

Disposizioni per l’AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

Art. 24

Pianificazione ambientale di settore

 

1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani.

 

2. A seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’avviso di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è comunicato agli enti territoriali regionali.

 

3. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.

 

4. l’Assemblea Legislativa, esaminate e decise le osservazioni presentate, approva il piano.

5. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT) dell’avviso dell’avvenuta approvazione.

 

Art. 25

Contratti di Fiume

 

1. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove i Contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l’importanza nell’ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

 

2. La Regione, in collaborazione con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti  delle rispettive competenze, adotta iniziative e interventi volti a promuovere la diffusione di una cultura dell’acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell’acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare la divulgazione dei principi, delle metodologie e dei risultati ottenuti con i Contratti di Fiume, anche attraverso  il coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la coerenza tra le azioni previste nei Contratti di Fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale.

 

3. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l’efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.

 

Art. 26

Disposizioni per l’utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale

 

1. Al fine di ottimizzare l’approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d’acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.

 

2. L’autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell’ente che ha in gestione il corso d’acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d’acqua.

 

3. La risorsa vettoriata è riservata all’utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d’acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.

 

Art. 27

Strumenti di collaborazione per l’attuazione della riforma delle Autorità di bacino

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

 

Art. 28

Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere

 

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell’ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in relazione  alle attività ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e  l’Ambiente) e dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia.

 

2. Al fine di garantire l’esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1 la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.

 

Art. 29

Adempimenti relativi al Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti

 

1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell’obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l’applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza.

 

2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente).

 

Art. 30

Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria

 

1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50, 00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell’impianto ovvero dell’amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.

 

2. La violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50, 00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

 

Art. 31

Partecipazione all’associazione Sprecozero.net

 

1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l’accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31) la Regione, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata a partecipare all’associazione Sprecozero.net- Rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco.

 

2. L’associazione Sprecozero.net ha come finalità statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari.

 

3. La partecipazione della Regione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

 

a) che lo statuto e le iniziative dell’associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

b) che l’associazione non persegua fini di lucro.

 

4. La Regione aderisce all’associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine è autorizzata a corrispondere all’associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 euro, secondo quanto previsto dallo statuto dell’associazione, nell’ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

 

5. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all’associazione Sprecozero.net, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell’ambito della Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2010, n. 8 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti all’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l’adesione all’associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

 

Titolo IV

Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 

Art. 32

Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi

 

1. In riferimento agli eventi sismici che il  24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016,  il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno  colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017  è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la  Protezione Civile, di seguito Agenzia regionale,  a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

 

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali  aree.

 

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia regionale ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

 

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.

 

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle successive disposizioni attuative, e dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.

 

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

 

7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale, per l'esercizio 2017, l’importo di euro 200.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici.

 

8. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

 

9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e la rendicontazione della relativa spesa.

 

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l’utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile, Programma 1 Sistema di protezione civile, Titolo 2 Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. All’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle parole “negli anni dal 2012 al 2017”;

 

b) al comma 3 le parole “quindici milioni” sono sostituite dalle parole “diciotto milioni”.

 

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