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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5634
Presentato in data: 17/11/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Misure per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2017". (Delibera di Giunta n. 1828 del 17 11 17)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Misure per la definizione di procedimenti riguardanti l’esercizio finanziario 2017

 


Art. 1

Fondo regionale per la Non Autosufficienza

 

1. La presente legge dispone in ordine al finanziamento del Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) istituito con l’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e al suo finanziamento, tenuto conto del sistema di governance regionale e dei tempi e modi della programmazione territoriale, in attuazione delle previsioni del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (PSSR) 2017-2019.

 

2. Al fine di dare certezza alla programmazione territoriale del FRNA mettendo a disposizione entro l’esercizio finanziario 2017 le risorse necessarie ad avviare tempestivamente gli interventi finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza su tutto il territorio regionale, l’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019. Legge di stabilità regionale 2017), così come modificato dall’articolo 12 della legge regionale n. 19 del 2017, è aumentata, con riferimento all’esercizio 2017, di euro 16.500.000,00.

 

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 sono apportate al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell’allegato “Variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019”.

 

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

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