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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 7537
Presentato in data: 20/11/2018
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2018". (Delibera di Giunta n. 1952 del 19 11 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Misure per la definizione di procedimenti riguardanti l’esercizio finanziario 2018

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge consta di 2 articoli:

 

L’intervento regionale è attuato mediante le disposizioni contenute nell’articolo 1 “Fondo regionale per la Non Autosufficienza”.

 

Il comma 1 richiama il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (PSSR) 2017-2019 per la parte relativa al Fondo regionale per la Non Autosufficienza, istituito con l’articolo 51 della Legge regionale n. 27 del 2004, le cui risorse vengono gestite nell’ambito del sistema di governance regionale e programmazione territoriale, nei tempi e modi ivi stabiliti.

 

Il comma 2 riguarda le finalità della legge. Per assicurare copertura finanziaria alla programmazione territoriale del FRNA occorre mettere a disposizione entro l’esercizio finanziario 2018 le risorse necessarie a garantire gli interventi finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza su tutto il territorio regionale. Viene elevata, conseguentemente, di 4,3 milioni di euro l’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017, così come modificato dall’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2018.

 

Il comma 3 contiene la previsione di variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell’allegato “Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020”, al fine di assicurare copertura finanziaria alla spesa autorizzata con il precedente comma 2 dell’articolo 1.

 

L’articolo 2 dispone l’immediata entrata in vigore della legge.

 


 

Art. 1

Fondo regionale per la Non Autosufficienza

 

1. La presente legge dispone in ordine al finanziamento del Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) istituito con l’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e al suo finanziamento, tenuto conto del sistema di governance regionale ed ai tempi e modi della programmazione territoriale, in attuazione delle previsioni del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (PSSR) 2017-2019.

 

2. Al fine di assicurare copertura finanziaria alla programmazione territoriale del FRNA mettendo a disposizione entro l’esercizio finanziario 2018 le risorse necessarie a garantire gli interventi finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza su tutto il territorio regionale, in attuazione anche delle previsioni del PSSR 2017-2019, l’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)), così come modificato dall’articolo 13 della legge regionale legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020) è aumentata, con riferimento all’esercizio 2018, di euro 4.300.000,00.

 

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 sono apportate al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell’allegato “Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020”.

 

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

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