Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 8363
Presentato in data: 21/05/2019
Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace". (21 05 19) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Lori, Calvano, Rontini, Serri, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo, Poli, Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Sabattini, Campedelli, Bessi

Presentatori:

Bagnari, Lori, Calvano, Rontini, Serri, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo, Poli, Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Sabattini, Campedelli, Bessi

Testo:

 

Contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del Giudice di pace

 


RELAZIONE

 

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, ha disposto la soppressione degli Uffici dei Giudici di pace, prevedendo la possibilità, per i Comuni interessati, di richiedere il mantenimento degli stessi uffici a condizione che tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli Enti medesimi, siano integralmente assunte dagli Enti richiedenti.

Su istanza dei Comuni richiedenti, il DM 27 maggio 2016 recante "Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11" ha stabilito quali uffici sarebbero stati riattivati a far data dal 2 gennaio 2017. Dei quindici uffici oggi attivi in Emilia-Romagna sono cinque quelli mantenuti presso le sedi comunali ai sensi dell'articolo 3 del citato Decreto Legislativo e che, dunque, avranno diritto al contributo qui normato: si tratta di Porretta Terme, Faenza e Lugo (compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro della giustizia 10/11/2014 “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace”) e di Finale Emilia e Pavullo nel Frignano (compresi nell’Allegato 1 del decreto del Ministro della giustizia 27/05/2016 avente ad oggetto “Uffici del giudice di pace ripristinati – articolo 2, comma 1bis, del d.l. 31/12/2014, n.192”).

L’importanza unanimemente riconosciuta alla figura del Giudice di Pace nel contribuire all’efficientamento del sistema giudiziario italiano, decongestionando i tribunali dalle cause civili e penali di modico valore e offrendo un servizio che i cittadini tendono a sentire come più vicino, ha indotto quest’Assemblea- in sede di approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2019- ad accogliere un emendamento che destinava 50.000€ a supporto dei comuni nelle spese necessarie a garantire il funzionamento di detti uffici.

In assenza di una base normativa, la cifra è stata accantonata fra le risorse destinate ai provvedimenti in corso di approvazione e si intende ora, col presente PDL, adottare il provvedimento legislativo che consenta di attuare tale previsione.

Così, l’art. 1 destina un contributo annuale ai Comuni che possiedono le caratteristiche precedentemente citate, cioè che mantengono gli uffici in argomento ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 156/2012.

Stante l’art. 2, criteri e le modalità per la concessione del contributo saranno definiti dalla Giunta e non potranno superare la misura massima del 30 per cento della spesa sostenuta dal Comune.

Infine, l’art. 3 sposta i 50.000€ accantonati per il 2019 in un capitolo specifico che ne consenta l’utilizzo, rinviando, per gli anni seguenti, ai successivi bilanci.

 


Art. 1

(Concessione del contributo)

 

1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

 

 

Art. 2

(Criteri e modalità di concessione)

 

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’articolo 1, nella misura massima del 30 per cento della spesa sostenuta dal Comune.

 

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

 

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000.00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Espandi Indice