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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8451
Presentato in data: 10/06/2019
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane". (Delibera di Giunta n. 919 del 05 06 19)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane

 


RELAZIONE

 

La regione Emilia-Romagna attraverso la proposta del nuovo testo normativo in materia di “sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane” intende favorire lo sviluppo economico dei 97 Comuni classificati come “totalmente montani” (sulla base della classificazione per grado di montanità contenuta negli elenchi comunali Istat sulla base delle indicazioni dell’Uncem ed in coerenza con la legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani- e dei provvedimenti di Giunta regionale che hanno definito le aree e i territori montani nella nostra regione), attraverso agevolazioni economiche per il triennio 2019 – 2021 a favore delle imprese, sotto forma di credito di imposta, in misura proporzionale a quanto dovuto dalle imprese stesse, a titolo di IRAP nell’annualità 2018 per l’anno d’imposta 2017. La proposta di legge integra in maniera sinergica la strategia regionale per la montagna, nel quadro di un progetto complessivo mirato alla messa in sicurezza del territorio, alla valorizzazione della natura, all’attrattività dei territori montani, al fine di una loro qualificazione in termini di sviluppo socio economico, peraltro coerentemente ai principi contenuti nella legge regionale n. 2/2004 “Legge per la montagna”, al fine di stimolare l'iniziativa privata in ambito produttivo, turistico e culturale.

La legge regionale n. 2/2004, recentemente modificata dalla legge regionale n. 25/2017, costituisce il principale riferimento normativo per l’attuazione delle politiche regionali a favore delle aree appenniniche della regione. Essa riconosce la specificità dei territori montani e ne promuove lo sviluppo socioeconomico, perseguendo il riequilibrio delle condizioni di esistenza dei residenti, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali. Il principale strumento di attuazione della Legge è il Programma Regionale per la Montagna (PRM) che si attua principalmente attraverso i programmi settoriali regionali, finanziati con risorse regionali, statali e dell’Unione Europea, nonché attraverso gli Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna, finanziati con le risorse attribuite alle singole Unioni di Comuni comprendenti zone montane.

In considerazione di quanto previsto nella legge Regionale 01 dicembre 2017 n. 23 ed in particolare all’articolo 9, riservato agli esercizi commerciali polifunzionali, individuati come punti di riferimento di particolare importanza dal punto di vista socioeconomico per le aree montane e rurali dei Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, la presente proposta intende riconoscere una contribuzione aggiuntiva a tali esercizi al fine di sostenerne l’attività e scongiurarne la chiusura.

Particolarmente significativi il forte investimento sull’infrastrutturazione digitale e la diffusione della banda larga, il sostegno alle imprese agricole attivato attraverso i fondi FEASR, gli interventi per la qualificazione degli impianti sportivi, gli interventi di sviluppo economico dedicati alle imprese e attuati attraverso le risorse del POR FESR, (innovazione e ricerca, attrattività, promozione turistica, sostegno al credito, interventi di qualificazione energetica, qualificazione e tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale). Inoltre, sono da annoverare gli interventi posti in essere nel quadro della Legge regionale 14/2014 “promozione degli investimenti in Emilia Romagna”, che ha permesso la sottoscrizione di Accordi di sviluppo anche per alcune imprese della montagna, gli interventi per la qualificazione dell’edilizia scolastica, quelli per la messa in sicurezza del territorio e il dissesto idrogeologico, l’attuazione della “strategia nazionale per le aree interne” che ha permesso di intervenire per far fronte al calo e all’invecchiamento della popolazione.

Con la presente misura la regione prevede quindi un sostegno aggiuntivo alle piccole imprese del territorio montano attraverso l’erogazione di 12 milioni di euro per ognuna delle annualità 2019 – 2020 - 2021, per sostenere le attività imprenditoriali presenti nei territori montani attraverso contributi all’attività di impresa, nonché per l’avvio di nuove attività, da commisurare all’onere IRAP 2018, sotto forma di credito di imposta, per le annualità 2019 – 2020 – 2021.

L’Art. 1 descrive le finalità e le modalità di applicazione del contributo, nella forma del credito di imposta, per le imprese e i lavoratori autonomi con un valore di imposta lorda IRAP dovuta nel 2017 non superiore a Euro 5.000,00 per ogni annualità del triennio 2019-2021 e per le imprese nate a partire dall’1.1.2018.

L’Art. 2 prevede la possibilità di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate in merito all’attuazione e ai controlli derivanti dalla misura prevista dalla presente legge.

L’Art.3 riporta la norma finanziaria che prevede 12 milioni di Euro per ogni annualità del triennio 2019-2021, mentre la percentuale per l’assistenza tecnica è fissata, al comma 8, pari ad un massimo del 3% dell’ammontare dei contributi previsti.

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 991/1952, la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo, proporzionale a quanto effettivamente dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l’anno d’imposta 2017.

 

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore a Euro 5.000,00.

 

3. Il contributo sarà corrispondente al 100% del valore dell’imposta lorda dovuta fino a Euro 1.000,00 e al 50% per gli importi maggiori di Euro 1.000,00 e fino a un massimo di Euro 5.000,00.

 

4. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sarà pari ad Euro 1.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2. 

 

5. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 2, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di “esercizi polifunzionali” di cui all’articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 1), il contributo si intende raddoppiato, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 9.

 

6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d’imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», dall’articolo 9 del Decreto del Ministero della Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115  (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

Il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell’anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento al periodo di imposta 2019.

 

7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di 12.000.000,00 di Euro per ciascun esercizio 2019-2020-2021. La Giunta Regionale, con proprio atto, definirà modalità e criteri per l’attuazione della presente legge.

 

8. La Regione per la gestione della presente legge potrà sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3% dell’ammontare di cui al comma 7.

 

Art. 2

Modalità attuative

 

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate in merito a modalità e procedure per la fruizione e i controlli sulla misura prevista dalla presente legge.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del Bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Voce n. 8 del Bilancio di previsione 2019 – 2021.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di Bilancio.

 

 

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