Testo:
Attuazione della sessione europea regionale 2019 – Abrogazioni e modifiche di leggi e singole disposizioni normative regionali
RELAZIONE
Il presente progetto di legge regionale consegue alla sessione europea svolta dall’Assemblea legislativa per il 2019 e dispone l’abrogazione di 22 leggi regionali e 5 disposizioni normative.
Esso rappresenta il sesto intervento di sfoltimento normativo che continua la rilevante opera di “pulizia” dell’ordinamento avviata nel 2013 e proseguita da allora con cadenza annuale; esso costituisce l’attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme).
Dal 2013 fino ad arrivare a quest’ultimo progetto di legge la Regione Emilia – Romagna ha abrogato un totale di 297 leggi regionali, 10 regolamenti regionali, 146 disposizioni normative, come riportato nella tabella sottostante.
LLRR di attuazione delle sessioni europee e Collegati alle leggi Comunitarie per anno |
LL.RR. abrogate |
Regolamenti regionali abrogati |
Disposizioni normative abrogate |
2019 |
22 |
----- |
5 |
2018 |
42 |
5 |
58 |
2017 |
78 |
2 |
9 |
53 |
- |
- |
|
2015 |
38 |
1 |
45 |
2013 |
64 |
2 |
29 |
Totale |
297 |
10 |
146 |
Il lavoro di analisi della normativa regionale volto allo sfoltimento del patrimonio normativo e al suo costante adeguamento e miglioramento è stato svolto, come negli anni precedenti, da un Gruppo tecnico interdirezionale denominato “Gruppo tecnico per l’attuazione della Semplificazione normativa”, composto da collaboratori di tutte le strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa, di recente ricostituito con determinazione n. 2908 del 28 febbraio 2017 del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Detto gruppo, oltre a lavorare per ridurre lo stock normativo regionale, opera per sviluppare ed introdurre le attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione, per migliorare e sistematicizzare le tecniche di Analisi Tecnico – Normativa, per razionalizzare il sistema della Valutazione di Impatto della regolamentazione e delle clausole valutative.
Come per le altre leggi cd Refit, anche quest’anno il lavoro del Gruppo si è articolato in più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative, una seconda fase dedicata alla classificazione delle normative in cui si è distinto tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili. Nella penultima fase si è proceduto ad una valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative, infine si è elaborato il progetto legislativo in cui si è disposta l'abrogazione e si sono disciplinati gli effetti ed elencate le disposizioni da cancellare.
Il presente progetto di legge conclude l’esame dell’intero patrimonio normativo regionale: seguendo un preciso ordine cronologico, la legge 10/2015 aveva preso in esame le leggi approvate nel decennio che dagli anni Settanta portava agli Ottanta, il collegato alla legge comunitaria 2016 aveva preso in esame le leggi approvate tra il 1981 e il 1990, il collegato alla legge comunitaria 2017 aveva preso in esame le leggi approvate tra il 1991 e il 2000; la legge attuativa della sessione europea dello scorso anno aveva preso in esame le leggi approvate nel decennio compreso tra il 2000 e 2010; quest’ultimo progetto si concentra prevalentemente sulle leggi approvate dal 2011 fino ai nostri giorni, anche se nell’elenco allegato non mancano leggi approvate nei decenni precedenti. Delle 22 leggi di cui si propone l’abrogazione, 18 sono di pura modifica, abrogabili in virtù del principio affermato nel comma 3 dell’art. 2 del presente progetto.
In coerenza con le finalità del REFIT, il progetto contiene anche una serie di disposizioni di modifica di leggi regionali, collocate nei capi II e III.
Le diposizioni del Capo II rispondono a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali, volte prevalentemente ad introdurre precisazioni o richieste di chiarimento formulate dal governo in sede di controllo delle leggi o a correggere errori materiali o ad adeguare le previsioni normative a mutati assetti organizzativi disposti da altre normative. Esse non hanno dunque portata innovativa né implicazioni finanziarie. Per la descrizione e l’analisi delle stesse si rinvia alla parte relativa all’illustrazione dei singoli articoli.
Le disposizioni collocate nel Capo III apportano modifiche ad alcune previsioni normative regionali al fine di adeguarle al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali. Come è noto, tale principio è stato introdotto nell’ordinamento italiano sin dal 1990 con la legge n. 142 e successivamente riaffermato dal d.lgs. n. 165 del 2001 che all’articolo 4 ha dettagliatamente individuato le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di competenza dei dirigenti.
La circostanza che nel nostro ordinamento regionale sopravvivano leggi, in genere anteriori alla riforma di inizio anni ’90 con cui si è introdotto il principio di distinzione di cui si tratta, che attribuiscono ancora agli organi di governo funzioni tipicamente gestionali ha determinato nel corso degli anni un fenomeno di “sovraccarico” dei lavori degli organi politici. L’adozione della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, a cui è seguita la delibera dell’Ufficio di presidenza n. 32 del 3 maggio 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale – Assemblea legislativa” ha, da un lato, fatto emergere questo fenomeno, dall’altro, ha evidenziato la necessità di intervenire con un processo di revisione della legislazione regionale, per allineare le competenze e attribuzioni ivi previsti ai principi del sistema amministrativo vigente. Ciò in quanto solo il pieno rispetto dei principî che sovrastano le sfere di attribuzione di competenza degli organi politici e della dirigenza consente di assicurare una adeguata classificazione tipologica dei provvedimenti, che sono l’oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa, come delineato dalle citate delibere. A tal fine la “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 2017, adottata dal Capo di Gabinetto il 13.10.2017 ha individuato il “Gruppo tecnico tematico per la semplificazione normativa”, già impegnato nella periodica analisi della normativa, quale soggetto deputato ad esaminare l’intera normativa regionale, a segnalare le previsioni non coerenti con tale principio e a proporre le conseguenti modifiche di adeguamento. Le proposte contenute nelle disposizioni del Capo III rappresentano dunque il risultato delle attività di analisi, valutazione e revisione condotte sull’intero patrimonio normativo.
Illustrazione degli articoli
Articolo 1 Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali
L’articolo 1 esplicita l’obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.
Lo strumento a tal fine utilizzato è l’abrogazione espressa di leggi e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
Articolo 2 Abrogazioni
L’articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).
Il comma 1 stabilisce che “Sono o rimangono abrogati le leggi di cui all’allegato A”.
La formula “Sono o rimangono abrogati...” si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l’effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall’ordinamento regionale non solo le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle leggi, regolamenti e norme implicitamente o tacitamente abrogate.
L’abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali “Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge”: in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all’interprete la valutazione dell’incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.
L’abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.
In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto.
La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l’effetto di “trasformare” le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate.
Trattandosi di un’operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza ex tunc dell’abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.
Il comma 2 stabilisce che “Le leggi di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa”. Questa previsione ribadisce che, in applicazione del principio del tempus regit actum, i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell’abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell’abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all’applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
Il comma 3 puntualizza che “In conformità con i principi generali dell’ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l’abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.” Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell’ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire una apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l’abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc. Tale regola recepisce tra l’altro, l’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l’abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l’eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.
Poiché l’Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.
Articolo 3 Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983
È il primo dei nove articoli del Capo II “Disposizioni di adeguamento normativo”. L’articolo introduce nel comma 1 dell’articolo 4 e nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), come rispettivamente sostituiti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 14 del 2018, alcune precisazioni in accoglimento dell’invito formulato, in un’ottica collaborativa, dal Ministero della Salute lo scorso dicembre in sede di controllo della normativa regionale di modifica.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 4 Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati. 2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.
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Art. 4 Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati. 2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.
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Art. 5 Domanda di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione: a) attestazione della titolarità della gestione; b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti; d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche; e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio; f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche; g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire; h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
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Art. 5 Domanda di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione: a) attestazione della titolarità della gestione; b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti; d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche; e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio; f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere per ogni singolo corso in relazione alla capacità delle strutture didattiche; g) regolamento della scuola e dei corsi da istituire; h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
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Articolo 4 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998
La modifica consente di allineare la durata dell’accreditamento a quanto già disposto dall’art. 24 della Legge regionale n. 4 del 2008 “Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998” che ha modificato, tra l’altro, il comma 1 dell’art. 10 della l.r. 34 del 1998 sostituendo il primo periodo con il seguente: “L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.". In virtù di tale intervento normativo l’arco temporale di vigenza dell’accreditamento, inizialmente fissato dalla l.r. 34/1998 in tre anni, è stato allungato a quattro anni. Il comma 4 dell’articolo 10, però non è stato oggetto di analoga modifica ed è pertanto questa la ragione dell’intervento di allineamento proposto.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 10 Verifica dell'accreditamento 1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale. 2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9. 3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato. 4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9. 5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato revoca, previa diffida, l'accreditamento. 6. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale. 7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517.
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Art. 10 Verifica dell'accreditamento 1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale. 2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9. 3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato. 4. Nel corso del triennio quadriennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9. 5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato revoca, previa diffida, l'accreditamento. 6. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale. 7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517.
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Articolo 5 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
L’articolo introduce ai commi 4 bis e 4 quater dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 la nuova denominazione di Lepida Scpa per effetto della fusione per incorporazione di CUP 2000 in Lepida Spa con contestuale trasformazione dell’incorporante in società consortile per azioni. Poiché, per effetto di tale trasformazione, ora nella compagine societaria vi sono anche le Aziende sanitarie ed ospedaliere si rende necessario sostituire nel comma 4 ter art. 10 alla locuzione “Enti locali” la locuzione “Enti soci”; è stato inoltre corretto un refuso presente nel testo vigente e sostituito il riferimento al “comma 4 dell’art. 6” con il riferimento corretto al “comma 6 dell’art. 6”.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11 SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE Art. 10 Gestione della rete regionale 1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione. 3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. 3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che: a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati; b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale; c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. 3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda: a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities. 4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. 4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico. 4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa. 4 quater. La società LEPIDA s.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. |
LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11 SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE Art. 10 Gestione della rete regionale 1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione. 3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. 3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che: a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati; b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale; c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. 3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda: a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities. 4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. 4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA S.c.p.a.” ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico. 4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa. 4 quater. La società LEPIDA S.c.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. |
Articolo 6 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004
L’articolo interviene per adeguare due previsioni contenute nella legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) all’avvenuta abrogazione del comma 4 dell’art. 21 della medesima legge ad opera della l.r. n. 25 del 2017.
Il comma 1 riformula pertanto il comma 7 dell’art. 36 che richiama, come fattispecie sanzionabile, quella descritta dall’abrogato comma 4 art. 21, per sostituirlo con una fattispecie di contenuto analogo. Si precisa che la stessa l.r. n. 25 del 2017, ha modificato il comma 3 lett. d) dell’art. art. 21, che nella nuova formulazione rinvia, quanto ai periodi di apertura e chiusura delle strutture, ad una delibera di Giunta Regionale. La Giunta ha adottato la DGR n. 1156 del 23 luglio 2018 alla quale occorre riferirsi nel ridefinire la sanzione di cui all’art. 36, comma 7.
Il comma 2 elimina la lett. e) del comma 2 dell’art. 23, anch’essa contenente un riferimento all’abrogato art. 21, comma 4.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune ……omissis……. 7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
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Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune …..omissis…. “7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art.21 comma 3, lett.d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.”.
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Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive 2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi: …omissis….. e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo. |
Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive 2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi: …omissis….. e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo |
Articolo 7 Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 14 del 2008
L’articolo elimina il riferimento alla legge regionale n. 1 del 2000, abrogata dalla l.r. n. 19 del 2016 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000), sostituendolo con un riferimento più generico alle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 16 Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale 1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.
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Art. 16 Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale 1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.
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Articolo 8 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017
Le modifiche apportate con il comma 1 rettificano meri refusi nella numerazione di commi richiamati all’interno della legge vigente.
Il comma 2 interviene su commi 3 e 4 dell’articolo 38. L’integrazione proposta nel comma 3 è volta a chiarire che l’accordo operativo, e la relativa proposta, devono necessariamente includere tutti i quattro contenuti indicati dallo stesso comma 3. Il chiarimento si impone, in particolare, rispetto ai contenuti della convenzione urbanistica di cui alla lettera b), ossia rispetto agli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato, al cronoprogramma degli interventi e alle garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano, posto che in sede di applicazione della legge sono emerse interpretazioni contrarie allo spirito della legge circa la possibilità di distinguere tra i contenuti dell’accordo e della convenzione urbanistica, e di posticipare la stipula della convenzione urbanistica rispetto alla stipula dell’accordo operativo. Le correzioni operate nel comma 4 rispondono alla stessa esigenza di maggiore univocità appena evidenziata in relazione al precedente comma 3, in quanto la convenzione urbanistica non è un elaborato autonomo, ma una parte necessaria dell’accordo operativo. Si propone inoltre l’inserimento della parola “immediata”, in relazione alla risoluzione dell’accordo conseguente al rilascio di una informazione antimafia interdittiva, per evidenziare che il Comune, in tale ipotesi, ha il dovere di procedere alla risoluzione senza margini di discrezionalità e senza ritardi.
Il comma 3 interviene nella lettera e) del comma 6 dell’art. 53 LR 24/2017 al fine coordinare e uniformare gli effetti dell’informazione antimafia nel procedimento unico di cui all’art. 53, rispetto agli omologhi effetti definiti nell’accordo operativo, all’art. 38, comma 4, e rispetto all’inerente principio generale definito all’art. 2, comma 2, lettera b), della legge. In altre parole, la correzione proposta è volta ad assicurare che, in tutti i casi in cui un soggetto privato propone un progetto di intervento urbanistico al Comune, lo stesso Comune, all’avvio del procedimento istruttorio, debba richiedere alla competente Prefettura il rilascio dell’informazione antimafia, relativamente ai soggetti privati proponenti. Qualora la Prefettura non rilasci l’informazione antimafia prima della conclusione del procedimento di valutazione della proposta, rimane fermo che, con l’eventuale rilascio di un’informazione antimafia interdittiva, si realizzerà la decadenza di diritto della determinazione con cui è stata approvata la proposta di intervento.
La correzione proposta dal comma 4 nel testo dell’art. 59, comma 2, sugli effetti dell’informazione antimafia nel procedimento di conclusione degli accordi di programma, risponde alla stessa esigenza di coordinamento e di uniformità su cui si basa la correzione dell’art. 53, sul procedimento unico, sopra esposta. In entrambi i casi, infatti, si tratta di coordinare e uniformare gli effetti dell’informazione antimafia rispetto agli omologhi effetti già definiti nell’accordo operativo, all’art. 38, comma 4, e rispetto all’inerente principio generale definito all’art. 2, comma 2, lettera b), della legge. In altre parole, la correzione proposta è volta ad assicurare che, in tutti i casi in cui un soggetto privato propone un progetto di intervento urbanistico al Comune, lo stesso Comune, per avviare il procedimento di valutazione della proposta, debba richiedere alla competente Prefettura il rilascio dell’informazione antimafia relativamente ai soggetti privati proponenti. Qualora la Prefettura non rilasci l’informazione antimafia prima della conclusione del procedimento di valutazione della proposta, rimane fermo che, con l’eventuale rilascio di un’informazione antimafia interdittiva, si realizzerà la risoluzione di diritto dell’accordo di programma.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 36 Territorio rurale 1. La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettere e), f), g), e h), per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, compete al PUG dettare la disciplina degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, in conformità alle disposizioni di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale, stabilite dal PTPR, nel rispetto della disciplina ambientale. Nelle more dell'approvazione del PTPR, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 49, stabilisce le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale che lo connotano. 2. Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti. L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale, secondo i criteri definiti dal PUG, è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) asseverato da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Il Comune effettua il controllo a campione dei PRA presentati. Gli interventi che non comportano gli impatti considerati rilevanti dal PUG sono subordinati, ai fini urbanistici ed edilizi, alla presentazione unicamente del titolo abilitativo edilizio. La Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri uniformi per l'individuazione dei fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione dello stesso. 3. I nuovi fabbricati di cui al comma 2 sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti. 4. Il PUG individua e disciplina l'edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza e di completamento, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), promuovendo prioritariamente gli interventi di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b). 5. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato dal PUG o dal PTM per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, con riferimento alle diverse caratteristiche del territorio rurale, nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 8, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali, nell'osservanza dei seguenti principi: a) per gli edifici con originaria funzione abitativa e per quelli d'interesse storico, culturale e testimoniale sono comunque consentiti interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse nonché per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico purché ammessi dal piano; b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti unicamente gli interventi di recupero, comprensivi della demolizione e ricostruzione, che risultino compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi ammessi dal piano; c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è ammessa altresì la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i magazzini, nonché il recupero delle relative superfici con l'ampliamento dell'edificio principale ovvero con la realizzazione in adiacenza allo stesso di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d'uso dei manufatti accessori originari o quelle consentite dal piano. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera; d) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) e c) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi i casi di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al 10 per cento della stessa, ovvero al 20 per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l'amianto. Per i fabbricati individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2002 e dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno, il medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c). La convenzione urbanistica deve prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell'area di sedime e di pertinenza e la costruzione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione d'uso, in aree individuate dal piano, collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso. Tali interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota massima del consumo di suolo ammessa ai sensi dell'articolo 6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, comprensivo del contributo straordinario. 6. Nelle more dell'adozione del PUG e del PTM, i Comuni e la Città metropolitana di Bologna possono adeguare la disciplina del territorio rurale prevista nei propri strumenti di pianificazioni alle disposizioni del presente articolo. 7. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 5 comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento: a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è comunque preclusa per dieci anni dalla data della trascrizione di cui al comma 7. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla presentazione assieme al titolo edilizio di un PRA e alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. 8. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, stabiliti dal comma 6, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, all'atto della variazione catastale degli edifici non più funzionali all'agricoltura. Trova altresì applicazione la comunicazione al Comune prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013. 9. Il piano può subordinare gli interventi cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento del contributo di costruzione, alla realizzazione, in tutto o in parte, delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera d) del medesimo comma 5 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.
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Art. 36 Territorio rurale 1. La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettere e), f), g), e h), per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, compete al PUG dettare la disciplina degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, in conformità alle disposizioni di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale, stabilite dal PTPR, nel rispetto della disciplina ambientale. Nelle more dell'approvazione del PTPR, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 49, stabilisce le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale che lo connotano. 2. Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti. L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale, secondo i criteri definiti dal PUG, è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) asseverato da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Il Comune effettua il controllo a campione dei PRA presentati. Gli interventi che non comportano gli impatti considerati rilevanti dal PUG sono subordinati, ai fini urbanistici ed edilizi, alla presentazione unicamente del titolo abilitativo edilizio. La Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri uniformi per l'individuazione dei fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione dello stesso. 3. I nuovi fabbricati di cui al comma 2 sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti. 4. Il PUG individua e disciplina l'edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza e di completamento, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), promuovendo prioritariamente gli interventi di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b). 5. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato dal PUG o dal PTM per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, con riferimento alle diverse caratteristiche del territorio rurale, nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 8, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali, nell'osservanza dei seguenti principi: a) per gli edifici con originaria funzione abitativa e per quelli d'interesse storico, culturale e testimoniale sono comunque consentiti interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse nonché per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico purché ammessi dal piano; b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti unicamente gli interventi di recupero, comprensivi della demolizione e ricostruzione, che risultino compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi ammessi dal piano; c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è ammessa altresì la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i magazzini, nonché il recupero delle relative superfici con l'ampliamento dell'edificio principale ovvero con la realizzazione in adiacenza allo stesso di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d'uso dei manufatti accessori originari o quelle consentite dal piano. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera; d) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) e c) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi i casi di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al 10 per cento della stessa, ovvero al 20 per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l'amianto. Per i fabbricati individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2002 e dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno, il medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c). La convenzione urbanistica deve prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell'area di sedime e di pertinenza e la costruzione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione d'uso, in aree individuate dal piano, collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso. Tali interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota massima del consumo di suolo ammessa ai sensi dell'articolo 6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, comprensivo del contributo straordinario. 6. Nelle more dell'adozione del PUG e del PTM, i Comuni e la Città metropolitana di Bologna possono adeguare la disciplina del territorio rurale prevista nei propri strumenti di pianificazioni alle disposizioni del presente articolo. 7. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 5 comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento: a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è comunque preclusa per dieci anni dalla data della trascrizione di cui al comma 7 comma 8. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla presentazione assieme al titolo edilizio di un PRA e alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. 8. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, stabiliti dal comma 6 comma 7, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, all'atto della variazione catastale degli edifici non più funzionali all'agricoltura. Trova altresì applicazione la comunicazione al Comune prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013. 9. Il piano può subordinare gli interventi cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento del contributo di costruzione, alla realizzazione, in tutto o in parte, delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera d) del medesimo comma 5 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.
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Art. 38 Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica 1. Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi. 2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati: a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21; b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a); c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola; d) il documento di Valsat dell'accordo operativo, di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 39. 4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. La convenzione urbanistica deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla risoluzione della convenzione nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio. 5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione. 6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione. 7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale non ha individuato specificamente le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all'intervento ai sensi dell'articolo 34, comma 2, il Comune svolge una negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per l'esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nelle ipotesi indicate dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1, nonché nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l'eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. Il Comune svolge, entro il medesimo termine, le ulteriori forme di consultazione di cui all'articolo 45, comma 8. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 9. Fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell'articolo 19, comma 6, la proposta di accordo operativo relativo a interventi da realizzare al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, contemporaneamente al deposito, è trasmessa: a) ai soggetti competenti in materia ambientale nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di osservazioni, di cui al comma 8; b) al CU competente, di cui all'articolo 47. 10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, il CU acquisisce altresì copia delle osservazioni presentate tempestivamente e formula, entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo ricevimento, il proprio parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'accordo operativo. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. 11. Per gli accordi operativi relativi ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che riguardino unicamente aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato trova applicazione la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 39. 12. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, ovvero successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere del CU ai sensi del comma 10, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate. Il Consiglio è tenuto: a) ad adeguare l'accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 10 del presente articolo, ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e circostanziate; b) ad adeguare l'accordo alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 39, comma 4. 13. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l'accordo operativo nei dieci giorni successivi. 14. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell'amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell'atto. L'accordo operativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale. 15. L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi. 16. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 17. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali. Tali piani sono predisposti e approvati con il procedimento di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47, fatta eccezione per il termine per l'espressione del parere motivato del CU, di cui all'articolo 46, comma 2, che è ridotto a trenta giorni. Nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo, il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati attraverso la stipula di accordi con i privati ai sensi dell'articolo 61.
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Art. 38 Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica 1. Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi. 2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati, parti integranti e costitutive dell’accordo: a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21; b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a); c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola; d) il documento di Valsat dell'accordo operativo, di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 39. 4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. La convenzione urbanistica L’accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione della convenzione dell’accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio. 5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione. 6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione. 7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale non ha individuato specificamente le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all'intervento ai sensi dell'articolo 34, comma 2, il Comune svolge una negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per l'esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nelle ipotesi indicate dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1, nonché nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l'eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. Il Comune svolge, entro il medesimo termine, le ulteriori forme di consultazione di cui all'articolo 45, comma 8. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 9. Fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell'articolo 19, comma 6, la proposta di accordo operativo relativo a interventi da realizzare al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, contemporaneamente al deposito, è trasmessa: a) ai soggetti competenti in materia ambientale nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di osservazioni, di cui al comma 8; b) al CU competente, di cui all'articolo 47. 10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, il CU acquisisce altresì copia delle osservazioni presentate tempestivamente e formula, entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo ricevimento, il proprio parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'accordo operativo. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. 11. Per gli accordi operativi relativi ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che riguardino unicamente aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato trova applicazione la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 39. 12. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, ovvero successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere del CU ai sensi del comma 10, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate. Il Consiglio è tenuto: a) ad adeguare l'accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 10 del presente articolo, ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e circostanziate; b) ad adeguare l'accordo alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 39, comma 4. 13. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l'accordo operativo nei dieci giorni successivi. 14. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell'amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell'atto. L'accordo operativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 Sito esterno, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale. 15. L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi. 16. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 17. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali. Tali piani sono predisposti e approvati con il procedimento di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47, fatta eccezione per il termine per l'espressione del parere motivato del CU, di cui all'articolo 46, comma 2, che è ridotto a trenta giorni. Nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo, il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati attraverso la stipula di accordi con i privati ai sensi dell'articolo 61.
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Art. 53 Procedimento unico 1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere: a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale; b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività. 2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente; b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente; c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 3. Per l'esame del progetto delle opere e interventi di cui al comma 1 la Regione, la Città metropolitana di Bologna, il soggetto d'area vasta, il Comune o l'Unione convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo. 4. Alla conferenza di servizi partecipano: a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a); b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera; c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica; d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi; e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte. 5. L'espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 9. 6. Entro il termine di convocazione della conferenza di servizi l'amministrazione procedente provvede altresì: a) al deposito del progetto presso la sede degli enti titolari dei piani da variare; b) alla pubblicazione nel sito web degli enti titolari dei piani da variare e sul BURERT di un avviso dell'avvenuto deposito con i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3; c) alla pubblicazione integrale del progetto sul sito web degli enti titolari dei piani da variare; d) a trasmettere gli elaborati relativi alle varianti ai soggetti competenti in materia ambientale che non partecipano alle conferenze di servizi, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione delle osservazioni; e) ad acquisire per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La conclusione della conferenza di servizi e la sua efficacia sono subordinate all'acquisizione dell'informazione antimafia non interdittiva. 7. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso avente i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3, è comunicato a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005. Qualora, ad esito della conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 8. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di deposito chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. 9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. 10. Copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente e dell'autorità competente per la valutazione ambientale ed è depositata presso la sede dell'amministrazione procedente per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell'atto. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti indicati dal comma 2 del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 essa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente.
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Art. 53 Procedimento unico 1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere: a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale; b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività. 2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente; b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente; c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 3. Per l'esame del progetto delle opere e interventi di cui al comma 1 la Regione, la Città metropolitana di Bologna, il soggetto d'area vasta, il Comune o l'Unione convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo. 4. Alla conferenza di servizi partecipano: a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a); b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera; c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica; d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi; e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte. 5. L'espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 9. 6. Entro il termine di convocazione della conferenza di servizi l'amministrazione procedente provvede altresì: a) al deposito del progetto presso la sede degli enti titolari dei piani da variare; b) alla pubblicazione nel sito web degli enti titolari dei piani da variare e sul BURERT di un avviso dell'avvenuto deposito con i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3; c) alla pubblicazione integrale del progetto sul sito web degli enti titolari dei piani da variare; d) a trasmettere gli elaborati relativi alle varianti ai soggetti competenti in materia ambientale che non partecipano alle conferenze di servizi, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione delle osservazioni; e) ad acquisire a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La conclusione della conferenza di servizi e la sua efficacia sono subordinate all'acquisizione dell'informazione antimafia non interdittiva. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all’attuazione dell’intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un’informazione antimafia interdittiva”. 7. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso avente i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3, è comunicato a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005. Qualora, ad esito della conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 8. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di deposito chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. 9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. 10. Copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente e dell'autorità competente per la valutazione ambientale ed è depositata presso la sede dell'amministrazione procedente per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell'atto. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti indicati dal comma 2 del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 essa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente.
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Art. 59 Accordi di programma 1. Fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi e dai piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'articolo 38, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, il Sindaco, il Sindaco metropolitano, il Presidente del soggetto d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, o il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, intervento o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma. 2. Per i soggetti privati partecipanti all'accordo di programma l'ente promotore acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La conclusione dell'accordo e la sua efficacia sono subordinate all'acquisizione dell'informazione antimafia non interdittiva. 3. L'accordo ha ad oggetto gli impegni assunti dai partecipanti ai fini della realizzazione del risultato di comune interesse, i tempi e le modalità per la loro attuazione ed ogni altro connesso adempimento, ed indica i casi in cui è ammesso il recesso dei partecipanti dall'accordo e gli effetti che derivano da eventuali inadempienze. 4. Un collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante legale dell'ente che ha promosso la conclusione dell'accordo e composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può deliberare modifiche non sostanziali all'accordo che non richiedano la variazione degli strumenti di pianificazione, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell'accordo e dei suoi effetti urbanistici, nel caso in cui non sia possibile realizzare i risultati principali perseguiti dall'accordo. La decadenza è dichiarata con decreto dell'organo che ha approvato l'accordo ai sensi dell'articolo 60, comma 8, e comporta l'applicazione della disciplina di piano vigente al momento dell'approvazione dell'accordo.
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Art. 59 Accordi di programma 1. Fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi e dai piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'articolo 38, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, il Sindaco, il Sindaco metropolitano, il Presidente del soggetto d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, o il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, intervento o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma. 2. Per i soggetti privati partecipanti all'accordo di programma l'ente promotore acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La conclusione dell'accordo e la sua efficacia sono subordinate all'acquisizione dell'informazione antimafia non interdittiva. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell’accordo. L’accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva. 3. L'accordo ha ad oggetto gli impegni assunti dai partecipanti ai fini della realizzazione del risultato di comune interesse, i tempi e le modalità per la loro attuazione ed ogni altro connesso adempimento, ed indica i casi in cui è ammesso il recesso dei partecipanti dall'accordo e gli effetti che derivano da eventuali inadempienze. 4. Un collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante legale dell'ente che ha promosso la conclusione dell'accordo e composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può deliberare modifiche non sostanziali all'accordo che non richiedano la variazione degli strumenti di pianificazione, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell'accordo e dei suoi effetti urbanistici, nel caso in cui non sia possibile realizzare i risultati principali perseguiti dall'accordo. La decadenza è dichiarata con decreto dell'organo che ha approvato l'accordo ai sensi dell'articolo 60, comma 8, e comporta l'applicazione della disciplina di piano vigente al momento dell'approvazione dell'accordo.
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Articolo 9 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019
Tale proposta si rende necessaria in quanto il comma 1 dell’art. 10 stabilisce che le sanzioni amministrative - così come indicate successivamente dalla lettera a) alla lettera f) – , previste per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla legge, si applichino al proprietario o detentore di alveari; è però emerso, in particolare, che i responsabili delle violazioni di cui alla lettera d) (impiego di materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione – art.6) e alla lettera f) (violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari – art.8) siano soggetti diversi dall’apicoltore (proprietario o detentore di alveari) e ad essi dovranno essere comminate le rispettive sanzioni (es. aziende agricole, contoterzisti). Con la modifica proposta, il comma 1 dell’articolo 10 rimane generico e non individua specificatamente il soggetto a cui applicare le sanzioni in elenco; conseguentemente, il soggetto responsabile della violazione sarà individuato caso per caso in relazione alla fattispecie di infrazione in elenco.
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 10 Sanzioni 1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari le seguenti sanzioni amministrative: a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00; b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00; c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00; d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale); e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00; f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 : da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari). 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) , non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l’apiario siano identificati mediante l’apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell’apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) , sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.
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Art. 10 Sanzioni 1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari le seguenti sanzioni amministrative: a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00; b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00; c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00; d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale); e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00; f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 : da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari). 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) , non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l’apiario siano identificati mediante l’apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell’apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) , sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.
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Articolo 10 Abrogazioni
L’articolo abroga una serie di disposizioni contenute in diverse leggi regionali in quanto mai applicate o che hanno cessato da tempo di essere applicate o che si riferiscono ad iniziative concluse e non più attuali. Le motivazioni di ciascuna abrogazione vengono dettagliatamente esplicitate di seguito.
a) Articolo 9, commi 3 e 4 e articolo 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti. Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione non sono mai state applicate o hanno cessato da tempo di essere applicate.
Art. 9 Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi 1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, che perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale. 3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso ad un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delegate alla Regione, in materia di circolazione stradale, dall'art. 96, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione convoca apposite conferenze.
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Art. 10 Liquidazione 1. Alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai trasporti e vie di comunicazione da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi. 2. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29. 3. Il beneficiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli interventi previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo.
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b) articolo 1, comma 1; articolo 3, commi 1 e 2; articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia- Romagna). Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione si riferiscono ad iniziative concluse e non più attuali.
Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna attua interventi finanziari speciali al fine di contribuire alla realizzazione dei seguenti eventi, considerati di grande rilevanza per l'intero territorio regionale: a) Bologna Città Europea della Cultura dell'anno 2000 b) I Centenario della morte di Giuseppe Verdi. 2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale.
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Art. 2 Tipologie degli interventi 1. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili di particolare valore storico e culturale, al fine di una stabile valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale. 2. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.
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Art. 3 Modalità degli interventi 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), approva il programma poliennale delle iniziative nell'ambito delle proposte del Comune di Bologna, con il relativo costo e determina la tipologia, fra quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione del programma approvato, può con le modalità definite dalla Giunta regionale, concedere contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interessi attualizzati sono corrisposti direttamente allo stesso Comune di Bologna, previa presentazione dei contratti di mutuo. I contributi possono essere concessi anche per interventi già avviati al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 2. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), stipula accordi con i competenti Ministeri, gli Enti locali e i privati interessati, nei quali vengono definite le iniziative, i costi, le eventuali forme di compartecipazione dei soggetti nonché la tipologia, nell'ambito di quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione degli accordi stipulati, può, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, attuare interventi diretti o concedere contributi ai vari soggetti pubblici o privati. La Regione concede contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. 3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 , può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione può intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.
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Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo: a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), ammontanti a complessive Lire 20.000.000.000 nel triennio 1998/2000, di cui Lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalità di attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14; b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), ammontanti a complessive Lire 5.000.000.000 nel biennio 1998/1999, di cui Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalità di attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14; c) per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Alla definizione della scansione temporale degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, da far gravare sugli esercizi successivi al 1998, ferma restando l'autorizzazione complessiva di spesa, provvede la legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
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c) articoli 27 e 64, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)
Le abrogazioni riguardano due diverse disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001: l’intero articolo 27 che richiama istituti ormai venuti meno a seguito delle riforme introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dalla legge n. 183 del 2010 e il comma 3 dell’articolo 64 della l.r. n. 43 del 2001 che richiama una disciplina superata che prevedeva, nell’ambito delle procedure selettive pubbliche per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, la valutazione di esperienze maturate in Regione tramite tirocini formativi previsti dalla legge regionale n. 19 del 2001, a sua volta non più applicata in quanto abrogata nell’ambito di precedenti misure di semplificazione normativa.
Art. 27 Impugnazione delle sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali. 3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ne regola le attività.
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Art. 64 Disposizioni finali ……omissis…… 4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 e successive modifiche. ….omissis…..
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d) articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006). L’art. 37, di cui si propone l’abrogazione, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla partecipazione alla società CUP 2000 s.p.a. , poi trasformata in Scpa, stabilendo specifiche condizioni alla partecipazione medesima, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto regionale. Con gli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 1 del 2018 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è stata disposta la fusione per incorporazione della società CUP 2000 Scpa in Lepida spa (ora trasformata in Scpa). Entro il 31 dicembre 2018 si è concluso il percorso di fusione sopra citato e, pertanto a decorrere dall’1 gennaio 2019 è in essere la nuova società Lepida scpa che ha incorporato la società CUP2000 scpa.
Art. 37 Partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A." (modificato comma 4 ed aggiunto comma 4 bis da art. 9 L.R. 21 dicembre 2007, n. 26) 1. Ai fini di contribuire ad un maggiore sviluppo dei sistemi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società per azioni "CUP 2000 S.p.A." con sede a Bologna ed avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi attraverso reti informatiche e telematiche inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 con la corresponsione di un sovraprezzo per ciascuna azione commisurato al valore della società nella misura determinata dall'assemblea straordinaria. 2. La Regione è altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ad acquistare azioni della società "CUP 2000 S.p.A." di proprietà delle Aziende sanitarie della Regione entro il limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 con la corresponsione del medesimo prezzo stabilito ai fini di cui al comma 1. 3. In ogni caso la partecipazione della Regione anche congiuntamente con quella delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della Regione non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni. 4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda una adeguata rappresentanza della Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile. 4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che: a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale; c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. 5. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A." ai sensi dei commi 1 e 2. |
6. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 voce n. 15 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento", elenco n. 5 allegato alla presente legge. 8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. |
e) articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale). L’articolo 12 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50” della l.r. 29/2004 conteneva solo commi di modifica di altre leggi regionali. Da ultimo l’art. 25 “Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 29 del 2004” della l.r. 9/2018 ha disciplinato la materia ed il successivo art. 29 “Abrogazioni” al comma 1 prevede che: “La legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è abrogata.”. Dunque la necessità di una definitiva abrogazione dell’articolo 12.
Art. 12 Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (abrogato comma 2 da art. 2 L.R. 16 luglio 2015 n. 10) 1. L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) è abrogato. 2. abrogato. 3. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, è abrogato. 4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 è inserito il seguente articolo: "Art. 43 bis Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie 1. Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria; b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria; c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria; d) i fornitori dell'Azienda sanitaria; e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria; f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo." |
f) articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. primo provvedimento generale di variazione). L’articolo 2 “Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS “della LR 14/2005 ha autorizzato la RER ad aderire Fondazione Stava 1985 Onlus in qualità di socio onorario, disponendo per l’esercizio 2005, un’autorizzazione di spesa di euro 20.000, 00. Da allora non risultano versate altre quote di adesione. Nel 2010 il Presidente della RER con nota PG.2010.0224477 pur esprimendo apprezzamento per l’impegno e attività della Fondazione, ha manifestato l’impossibilità di finanziare ulteriormente la sua attività. Negli anni successivi la Regione non ha in alcun modo partecipato alle attività della Fondazione, né ha contribuito in alcun modo alle sue attività. Si ritiene dunque di poter procedere all’abrogazione dell’art. 2 della l.r. 14/2005.
Art. 2 Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di "socio onorario" alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano - romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto. 2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di "socio onorario", alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS". 3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 "Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"(C.N.I.)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
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Articoli da 11 a 29
Come anticipato nella parte generale della presente Relazione, il Capo III contiene disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali. Il Capo è suddiviso in cinque Sezioni, le prime quattro contenenti disposizioni di modifica di leggi rispettivamente nelle materie del “territorio, ambiente, viabilità e trasporti”, “cultura, formazione e lavoro”, “attività produttive, commercio e turismo” e “tributi”; la quinta sezione contiene disposizioni finali e transitorie.
Come è noto, il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali è ora contenuto nell’articolo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 che ha dettagliatamente individuato le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di competenza dei dirigenti. Ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’art. 4 “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti“. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Tale principio permea anche il nostro ordinamento regionale e trova attuazione negli articoli 33, “Funzioni della direzione politica”, e 34, “Funzioni della dirigenza regionale”, della l.r. n. 43 del 2001.
La “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 2017, adottata dal Capo di Gabinetto il 13.10.2017 – a cui si è fatto riferimento nella parte generale della presente Relazione – elenca gli atti di competenza propria degli organi di indirizzo politico (le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le direzioni generali; la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni) e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che, fatte salve espresse deroghe di legge, spetta alla dirigenza adottare (atti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, in cui si concretizza l’attività amministrativa, tecnica, finanziaria e l’attività gestionale, nell’alveo degli indirizzi politico-amministrativi fissati dagli organi di governo).
Sulla base di queste indicazioni il “Gruppo tecnico tematico per la semplificazione normativa”, ha svolto un’attività di analisi e valutazione delle disposizioni contenute nelle normative regionali. Ne è emerso un quadro normativo non perfettamente aggiornato al principio di distinzione sopra delineato, e si è altresì riscontrato come vi sia ancora la tendenza a ricondurre agli organi politici anche atti e provvedimenti di carattere gestionale, e quindi ascrivibili alla competenza esclusiva di matrice dirigenziale.
Va evidenziato come una errata attribuzione di competenze non è priva di conseguenze su un piano sia giuridico che amministrativo. Su un versante prettamente giuridico, si evidenzia che ogni alterazione del principio generale di distinzione, se non supportato da una norma di legge, determina vizi di legittimità dell’atto amministrativo (per violazione di legge e per incompetenza relativa). Su un versante amministrativo, l’adozione di atti dirigenziali da parte della Giunta sottrae gli stessi a quei controlli la cui disciplina, proprio per garantirne l’effettività e la completezza, è stata riformata con la citate recenti delibere di GR n. 468 e di UP n. 32 del 2017.
All’attività di analisi e valutazione è seguita la segnalazione di quelle previsioni non coerenti con il principio di distinzione o ambigue; successivamente sono state elaborate le proposte di revisione delle disposizioni normative che attribuiscono tuttora competenze all’adozione di atti amministrativi ad organi politici laddove, sulla base del principio di distinzione, tali attribuzioni dovrebbero essere di competenza dirigenziale. In questo senso, le proposte di modifica contenute nel presente progetto sono volte sia a spostare, ove necessario, la competenza dagli organi politici, in primis la Giunta regionale, alle figure dirigenziali, ma anche ad eliminare ogni possibile ambiguità interpretativa, che il più delle volte nella prassi si risolve nello spostamento dell’adozione di un atto su un livello politico piuttosto che mantenerlo su un piano più correttamente gestionale.
Come si evince dalla lettura delle proposte contenute negli articoli del presente Capo, in molti casi è stata operata una sostituzione che determina uno spostamento di competenza dalla Giunta regionale a favore del dirigente regionale competente o della struttura regionale competente. Per questi casi, oltre ad operare detta sostituzione, si è anche specificata in una norma finale di carattere generale (art. 30) che le determinazioni dirigenziali devono sempre essere precedute da una delibera con cui la Giunta, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico, stabilisce modalità e criteri per consentire l’adozione di decisioni dirigenziali all’interno di uno spazio di discrezionalità legittimamente già individuato.
Va altresì segnalato che alcune disposizioni in cui l’attribuzione della competenza è prevista in capo alla Regione, tale denominazione non è stata modificata. Tale scelta si è basata su due considerazioni: in primo luogo perché laddove il legislatore regionale ha scelto di utilizzare il termine “Regione” lo ha fatto sovente per assegnare specifiche funzioni all’ente regionale e rimarcarne l’ambito rispetto a quelle di competenza statale e a quelle delegate o trasferite agli enti locali; in secondo luogo, perché la denominazione Regione indica anche l’apparato regionale, cioè l’insieme degli organi e delle strutture che la compongono, e pertanto, sulla base del principio di separazione dei poteri tra organi sancito dallo Statuto regionale e di separazione delle funzioni stabilito dall’articolo 4 del DLgs. n. 165 del 2001 l’utilizzo di tale denominazione non dovrebbe essere ambiguo o foriero di applicazioni non corrette (ed è peraltro quanto il lavoro di analisi e confronto con gli attori delle politiche e delle attività regionali ha confermato). Solo nei casi isolati in cui il termine “Regione” è stato interpretato ed attuato nella prassi come coincidente con “Giunta regionale” si è intervenuti con previsioni volte a precisarne l’aspetto soggettivo.
TABELLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE DISPOSTE NEGLI ARTICOLI DA 11 A 28
Articolo 11 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 2 Principi generali e modalità attuative 2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.
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Art. 2 Principi generali e modalità attuative 2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed alla dirigenza, secondo le rispettive competenze.
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Articolo 27 Competenze regionali 1. Nella materia del trasporto di cui al presente Titolo la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento. 2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta regionale. 3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione |
Articolo 27 Competenze regionali 1. Nella materia del trasporto di cui al presente Titolo la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento. 2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta regionale nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 3. La Regione Giunta regionale definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
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Art. 32 Contributi per i servizi minimi 5.…………….Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale. 7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, e i modi di erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca. 8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi e delle compensazioni. 9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.
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Art. 32 Contributi per i servizi minimi 5.…………….Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale. struttura regionale competente. 7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca. 8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi e delle compensazioni. 9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’art.10 al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.
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Art. 32 bis Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile 3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell'impresa di cui all'articolo 18.
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Art. 32 bis Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile 3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell'impresa di cui all'articolo 18.
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Art. 33 Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico 3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina criteri e delle modalità di erogazione dei contributi medesimi definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione competente.
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Art. 33 Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico “3 bis. La Regione La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi medesimi definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione competente”.
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Art. 34 Contributi sugli investimenti 7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca. 8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore al 50% del contributo concesso |
Art. 34 Contributi sugli investimenti 7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi, ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione, nonché le modalità di revoca. 8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore al 50% del contributo concesso
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Articolo 12 Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 167 Risorse per la rete viaria di interesse regionale ….omissis…. 3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni. …omissis….. |
Art. 167 Risorse per la rete viaria di interesse regionale ….omissis…. 3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni approvati dalla Giunta Regionale. …omissis….. |
4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza. …..omissis…. |
4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale Regione, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza. …..omissis…. |
Articolo 13 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 9 Procedimenti attuativi 1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il bando è pubblicato sul BURERT. 2. Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i Comuni presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali. 3. La Giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.
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Art. 9 Procedimenti attuativi 1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il bando è pubblicato sul BURERT. 2. Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i Comuni presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali. 3. La Giunta regionale Il dirigente regionale competente, tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.
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Articolo 14 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 5 Studio di fattibilità 1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento; c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale; d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento; e) le forme di gestione delle opere realizzate. 2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio. 3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque alla valutazione delle domande. 4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma. 5. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.
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Art. 5 Studio di fattibilità 1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento; c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale; d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento; e) le forme di gestione delle opere realizzate. 2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio. 3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale il dirigente regionale competente procede comunque alla valutazione delle domande. 4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma. 5. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.
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Art. 6 Programma attuativo 1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo. 2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione. 3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della presente legge. 4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare: a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca; b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi; c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute. 5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi. 6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.
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Art. 6 Programma attuativo 1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo. 2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale le strutture regionali competenti si avvalgono di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione. 3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della presente legge. 4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare: a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca; b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi; c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute. 5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi. 6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.
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Articolo 15 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 3 Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso 6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo regionale. La valutazione delle richieste presentate è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi dando comunque priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti. |
Art. 3 Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso 6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo regionale La valutazione delle richieste presentate è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi dando comunque e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.
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Articolo 16 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 2 Concessione del contributo 1. La "Fondazione Arturo Toscanini" è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario. 2. La Giunta regionale allo scopo di garantire la continuità dei programmi della "Fondazione Arturo Toscanini" concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1. 3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.
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Art. 2 Concessione del contributo 1. La "Fondazione Arturo Toscanini" è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario. 2. La Giunta regionale La Regione allo scopo di garantire la continuità dei programmi della "Fondazione Arturo Toscanini" concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1. 3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.
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Articolo 17 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2001
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 4 Contributi 2. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 4. La Giunta regionale, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
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Art. 4 Contributi 2. La Giunta regionale La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 4. La Giunta regionale La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
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Articolo 18 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 4 Contributi 2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può attribuire alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
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Art. 4 Contributi 2. La Giunta regionale La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può attribuire alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
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Articolo 19 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 33 Accreditamento 4.La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
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Art. 33 Accreditamento 4.La Giunta regionale Il dirigente regionale competente approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
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Articolo 20 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 4 Programmazione regionale 5.La Giunta regionale provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale. 6. La Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio Regionale.
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Art. 4 Programmazione regionale 5. Il dirigente regionale competente provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale. 6. Il dirigente regionale competente assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio Regionale.
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Articolo 21 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1991
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 4 Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere corredate di:
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Art. 4 Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale struttura regionale competente, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere corredate di:
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Art. 5 Concessione dei contributi 1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 90% della spesa ammissibile, determinando le condizioni ed i criteri di gestione dell'intervento in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.
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Art. 5 Concessione dei contributi 1. La Giunta regionale definisce i criteri per la provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 90% della spesa ammissibile, determinando le condizioni ed i criteri di gestione dell'intervento in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica. |
Articolo 22 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 7 Soggetti gestori dei centri fieristici ……omissis…. 2. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
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Art. 7 Soggetti gestori dei centri fieristici ……omissis…. 2. La Giunta regionale La struttura regionale competente verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente. |
Articolo 23 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2017
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 6 Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale 1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte annualmente dalla stessa Giunta regionale, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica. 2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.
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Art. 6 Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale 1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte annualmente dalla stessa Giunta regionale dal dirigente regionale competente, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica. 2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.
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Articolo 24 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 3, comma, 1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
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Art. 3, comma, 1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi d’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti.
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Art. 14, comma 3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 14, comma 3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Articolo 25 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1999
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 2 Comma 3. La Giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi: a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione; b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001; c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675
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Art. 2 Comma 3. La Giunta regionale è autorizzata Il dirigente regionale competente è autorizzato, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi: a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione; b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001; c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675
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Articolo 26 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2001
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 8 Gestione del tributo comma 2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire l'opzione tra le modalità di gestione del tributo previste al comma 1, stipulando la convenzione con l'Agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).
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Art. 8 Gestione del tributo comma 2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire l'opzione tra le modalità di gestione del tributo previste al comma 1; stipulando il dirigente regionale competente provvede alla stipula della la convenzione con l'Agenzia delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).
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Articolo 27 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 5 Pagamento rateale Comma 5 bis. La Giunta regionale determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo. |
Art. 5 Pagamento rateale Comma 5 bis. La Giunta regionale, Il dirigente regionale competente determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo. |
Articolo 28 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2011
TESTO VIGENTE |
TESTO COORDINATO |
Art. 2 Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria comma 1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983
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Art. 2 Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria comma 1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale dal dirigente regionale competente. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983
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Articolo 29 Norma finale
La norma finale stabilisce che in tutti i casi in cui il presente progetto interviene per spostare la competenza all’adozione di atti dalla Giunta regionale al dirigente regionale competente o alla struttura regionale competente o alla Regione, le funzioni dirigenziali vengono svolte sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale.
INDICE
CAPO I Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali
Art. 1 Finalità
Art. 2 Abrogazioni
CAPO II Disposizioni di adeguamento normativo
Articolo 3 Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983
Articolo 4 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998
Articolo 5 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 6 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004
Articolo 7 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2008
Articolo 8 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017
Articolo 9 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019
Articolo 10 Abrogazioni
CAPO III Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali
Sezione I Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti
Articolo 11 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Articolo 12 Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
Articolo 13 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001
Articolo 14 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002
Articolo 15 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017
Sezione II Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro
Articolo 16 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995
Articolo 17 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2001
Articolo 18 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002
Articolo 19 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003
Articolo 20 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007
Sezione III Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo
Articolo 21 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1991
Articolo 22 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000
Articolo 23 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2017
Sezione IV Modifiche a leggi regionali in materia di tributi
Articolo 24 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
Articolo 25 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1999
Articolo 26 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2001
Articolo 27 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003
Articolo 28 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2011
Sezione V Disposizioni finali
Articolo 29 Norma finale
CAPO I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi di cui all'allegato A.
2. Le leggi di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
CAPO II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983
1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) tra le parole “istituzione di corsi” e le parole “presso strutture pubbliche” sono inserite le parole “di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983 sono apportate le seguenti modifiche:
a. nella lettera f) tra le parole “da ammettere” e le parole “in relazione alla capacità” sono inserite le parole “per ogni singolo corso”;
b. la lettera g) la parola “o” è sostituita con la parola “e”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998
1. Nel comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.p.r. 14 gennaio 1997) la parola “triennio” è sostituita con la parola “quadriennio”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
1. Nell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a. nei commi 4 bis e 4 quater le parole “LEPIDA s.p.a” sono sostituite dalle parole ”Lepida S.c.p.a”;
b. nel comma 4 ter le parole "con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4,” sono sostituite dalle parole “con gli Enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6,”.
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004
1. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è sostituito dal seguente:
“7. chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art.21 comma 3, lett.d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.”.
2. La lett. e) del comma 2 dell’art. 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è eliminata.
Art. 7
Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 14 del 2008
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) è sostituito dal seguente: “1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.”
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017
1. All’articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a. nel comma 7, lettera b) le parole “comma 7” sono sostituite con le parole “comma 8”;
b. nel comma 8 le parole “comma 6” sono sostituite con le parole “comma 7”.
2. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a. nel comma 3 dopo le parole “contenente i seguenti elaborati”, sono aggiunte le parole “, parti integranti e costitutive dell’accordo”;
b. il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “L’accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell’accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio”;
3. La lettera e) del comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituita dalla seguente: “e) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all’attuazione dell’intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un’informazione antimafia interdittiva”.
4. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dai seguenti: “Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell’accordo. L’accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) le parole: “al proprietario o detentore di alveari” sono soppresse.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. articolo 9, commi 3 e 4 e articolo 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
b. articolo 1, comma 1; articolo 3, commi 1 e 2; articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia- Romagna);
c. articoli 27 e 64, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna);
d. articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006);
e. articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
f. articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. primo provvedimento generale di variazione).
CAPO III
Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali
Sezione I
Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), tra le parole “alla Giunta regionale” e le parole “, secondo le rispettive competenze” sono inserite le parole “ed alla dirigenza”.
2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a. alla fine del comma 2 aggiunte le parole “nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
b. nel comma 3 le parole “La Regione” sono sostituite dalle parole “La Giunta regionale”.
3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a. nel secondo periodo del comma 5 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “dalla struttura regionale competente.”.
b. il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.”
c. il comma 8 è abrogato.
d. il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’art.10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.”
4. Il comma 3 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione competente”
6. Nell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a. nel comma 7 tra le parole “erogazione dei contributi” e le parole “nonché le modalità di revoca” sono inserite le parole ", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,”;
b. il comma 8 è abrogato.
Art. 12
Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Nel comma 3 bis dell’art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
a. le parole “dalla Giunta regionale” comprese tra le parole “assegnate” e le parole “alla Città metropolitana” sono eliminate;
b. alla fine sono aggiunte le parole “approvati dalla Giunta Regionale.”
2. Nel comma 4 bis dell’art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole “Giunta Regionale” sono sostituite dalle parole “Regione”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001
1. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “Il dirigente regionale competente”.
Art.14
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002
1. Nell’articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “Il dirigente regionale competente”.
2. Nell’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a. nel comma 2 le parole “la Giunta regionale si avvale” sono sostituite dalle parole “le strutture regionali competenti si avvalgono”
b. nel comma 3 le parole “dalla Giunta” sono eliminate.
Art. 15
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:
“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”
Sezione II
Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro
Art. 16
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995
1. Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “La Regione”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2001
1. Nell’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Emiliaromagna teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale") sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”;
b. nel comma 4 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “La Regione”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 110 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione nazionale della danza") è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”
Art. 19
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003
1. Nel comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “Il dirigente regionale competente”
Art. 20
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007
1. Nei commi 5 e 6 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “Il dirigente regionale competente”.
Sezione III
Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo
Art. 21
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1991
1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del delta del Po) le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “struttura regionale competente”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991 le parole “provvede alla concessione” sono sostituite dalle parole “definisce i criteri per la concessione”.
Art. 22
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000
1. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “La struttura regionale competente”.
Art. 23
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2017
1. Nel comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna) le parole “annualmente dalla stessa Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “dal dirigente regionale competente,”.
Sezione IV
Modifiche a leggi regionali in materia di tributi
Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte le seguenti parole “d’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti.”
2. Nel comma 3 dell’articolo 14 le parole “dalla Giunta regionale” sono eliminate.
Art. 25
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1999
1. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole “La Giunta regionale è autorizzata” sono sostituite dalle parole “Il dirigente regionale competente è autorizzato”.
Art. 26
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2001
1. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) le parole “stipulando la convenzione” sono sostituite dalle parole “; il dirigente regionale competente provvede alla stipula della convenzione”.
Art. 27
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003
1. Nel comma 5 bis dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) le parole “La Giunta regionale, con propria deliberazione,” sono sostituite dalle parole “Il Dirigente regionale competente”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2011
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali) le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “dal dirigente regionale competente”
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 29
Norma finale
1. In tutti i casi in cui la presente legge opera la sostituzione della competenza dalla Giunta regionale al dirigente regionale competente o alla struttura regionale competente o alla Regione, le funzioni dirigenziali vengono svolte sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale.