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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 1601
Presentato in data: 29/09/2020
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole". (Delibera di Giunta n. 1252 del 28 09 20)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI GESTORI DI EDICOLE

 


RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna intende valorizzare il tema dello sviluppo dell’attività e della presenza delle edicole sul proprio territorio. Si deve infatti sottolineare come il tessuto delle edicole abbia rappresentato un elemento essenziale nello sviluppo della cultura dell’informazione e dei servizi ai cittadini, diffuso in tutti i territori della Regione. Bisogna riconoscere anche che le edicole hanno svolto storicamente una funzione di presenza culturale nonché di valorizzazione delle città e dei borghi. Inoltre, il sistema delle edicole è stato pronto ad offrire il proprio servizio anche in momenti difficili, come quello generato dagli effetti del COVID-19, correndo anche i rischi connessi alla presenza di utenti. Essi si rivolgevano a questi esercizi il cui ruolo ha attenuato il rigore del lock-down ed accresciuto il senso di comunità. Va quindi, in particolare, riconosciuta l’importanza dell’attività informativa e di coesione sociale che è stata assicurata durante la fase di emergenza causata dal virus COVID-19.

Il legislatore regionale ha quindi ritenuto di prevedere un contributo che potesse andare incontro a questa giusta finalità, del resto già riconosciuta anche dal legislatore statale con l’articolo 189 del decreto-legge 19 magio 2020, n. 34.

Nel definire la modalità per garantire questo contributo la Regione Emilia-Romagna ha ricercato la massima semplificazione procedurale e, per questo, ha scelto il metodo innovativo che vediamo al comma 2 dell’articolo 2 del progetto di legge: si tratta di un contributo di carattere integrativo rispetto a quello dello Stato (le cui finalità sono del resto condivise dal legislatore regionale). La scelta della via della “integratività” ha consentito di immaginare una procedura estremamente snella, nella quale la Regione prende a riferimento proprio l’istruttoria già compiuta, caso per caso, dallo Stato e non ripete quindi una istruttoria propria (con notevole risparmio di attività e costi gestionali).

 

L’articolo 1 detta le finalità della legge.

 

L’articolo 2 definisce la natura del contributo regionale che è “integrativo” al “Bonus una tantum edicole” di cui all’articolo 189 del decreto-legge n. 34 del 2020. Trattasi in particolare di un contributo, fino ad un massimo di mille euro, da concedersi “alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi siti nel territorio dell’Emilia-Romagna per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo statale di cui all’articolo 189 del decreto-legge n. 34 del 2020”. Tale contributo pertanto non è un contributo alle imprese, sull’esempio della norma dello Stato. L’articolo 2 prevede inoltre che per la commisurazione del contributo, in forma variabile in relazione al numero delle domande, si utilizzi lo stesso meccanismo del comma 2 dell’articolo 189 del decreto-legge n. 34, a cui rinvia. L’articolo demanda alla Giunta regionale la definizione di modalità e termini per l’attuazione della medesima legge regionale. Per la concessione di detti contributi la Regione ha previsto in bilancio un importo nel limite massimo di euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.

 

L’articolo 3 contiene la disposizione finanziaria.

 

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

 

 


Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue lo sviluppo dell’attività e della presenza delle edicole sul proprio territorio, riconoscendo l’importanza dell’attività informativa e di coesione sociale che è stata assicurata durante la fase di emergenza causata dal virus COVID-19 mediante il contributo integrativo di cui all’articolo 2.

 

Art. 2

Integrazione del “Bonus una tantum edicole”

 

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo integrativo fino a 1.000 euro ad ogni soggetto beneficiario del “Bonus una tantum edicole” di cui all’articolo 189 del decreto-legge 19 magio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

2. Il contributo integrativo è concesso dalla Regione a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi siti nel territorio dell’Emilia-Romagna per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo statale di cui all’articolo 189 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

3. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.

 

4. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

 

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’attuazione della presente legge.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2020, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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