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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 1622
Presentato in data: 01/10/2020
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Riordino istituzionale e delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale". (Delibera di Giunta n. 1262 del 28 09 20)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Riordino istituzionale e delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale

 


RELAZIONE

 

La gestione delle funzioni regionali in materia di beni culturali è oggi assegnata pressoché interamente all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) quale «organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali». L’IBACN, costituito dalla Regione Emilia-Romagna con legge 26 agosto 1974, n. 46 e riformato nel 1995 con legge 10 aprile 1995 n.29, è un ente pubblico regionale dotato di autonomia, di una propria personalità giuridica ed è diretto da un Presidente e un Consiglio di Indirizzo.

La creazione di un istituto autonomo è strettamente connessa al processo di decentramento amministrativo grazie al quale, nel 1970, nacquero le regioni. Tale processo, nelle intenzioni originarie, avrebbe dovuto trasferire progressivamente alle regioni un insieme sempre più ampio di funzioni, a partire da quelle specifiche dell’ambito culturale. Un primo trasferimento di competenze, come noto, avvenne con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, che assegnò alle regioni la materia di musei e biblioteche di enti locali, compresa la funzione della tutela dei beni e delle raccolte librarie di interesse locale. Un secondo corposo trasferimento di competenze avvenne con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che trasferì alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale.

Nel 1974, con la creazione dell’IBACN, la Regione si pose innanzitutto l’obiettivo di provvedere al censimento dei beni artistici culturali e naturali, costituendo un inventario regionale in collaborazione con province e comuni. Per questo obiettivo prioritario e fondamentale l’Istituto avrebbe svolto attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione definendo, programmi e metodologie uniformi.

Si costituì così quale “organo di consulenza della Regione e degli Enti locali” sulle indagini, la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico ed artistico, nonché su ogni altra funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, nonché sulla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.

Con la legge regionale n. 42 del 1983 fu istituita, in seno all’IBACN, la Soprintendenza per i beni librari e documentari quale servizio incaricato dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dal D.P.R. n. 3 del 1972.

Nel 1995, grazie alla legge di riordino n. 29 già richiamata, all’IBACN furono attribuite le funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia "musei e biblioteche di Enti locali". A seguito del nuovo processo di decentramento amministrativo avviato alla metà degli anni ’90, culminato con l’approvazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la legislazione regionale, con le leggi 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e 24 marzo 2000 n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) ha posto in capo all’IBACN nuove importanti funzioni amministrative, mantenendo in capo alla Regione solamente l’approvazione della programmazione pluriennale in materia di musei, archivi e biblioteche, dei relativi piani annuali di intervento, nonché degli standard di qualità per i servizi culturali, sulla base delle proposte dell’Istituto.

L’IBACN, nel tempo, ha visto quindi accrescere notevolmente l’attività connessa all’esercizio delle funzioni regionali in materia di beni culturali e naturali, meglio definite e articolate con il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, mantenendo tuttavia invariato l’assetto istituzionale originario, caratterizzato da una rilevante autonomia scientifica e organizzativa, in ragione da un lato della specifica natura di strumento di consulenza, catalogazione e inventariazione dei beni e, dall’altro lato, risultando titolare dell’esercizio della tutela dei beni librari e documentari configurato, non solo nominalmente, sul modello statale delle soprintendenze.

Quest’ultima funzione, ovvero la tutela dei beni librari, nel 2015 è stata inaspettatamente riportata in capo allo Stato con la legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha abrogato la delega alle regioni disposta inizialmente col D.P.R. n. 3 del 1972 e successivamente confermata nel 2004 col “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. n. 42 del 2004).

L’ampliamento delle funzioni amministrative dell’IBACN è avvenuto in coerenza con la scelta di non costituire, tra le strutture organizzative dipendenti dalla Giunta, un Servizio con competenza sui beni culturali e naturali, ritenuto non necessario poiché le funzioni istruttorie e di supporto alla formazione dei piani e dei programmi erano poste in capo all’IBACN, al pari della successiva loro attuazione.

Con la riforma del sistema di governo dettata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna), le funzioni provinciali in materia di beni e attività culturali sono state riportate in capo alla Regione. Per l’esercizio di queste ulteriori funzioni, i compiti di indirizzo, la definizione delle politiche e la programmazione delle risorse che spettano alla Giunta regionale sono significativamente aumentati, anche e soprattutto in considerazione dei necessari rapporti e raccordi da mantenere con lo Stato e con le autonomie locali.

D’altra parte, come si è ricordato, le funzioni che hanno giustificato l’autonomia non solo culturale ma anche statutaria all’origine dell’Istituto, nel tempo hanno inevitabilmente modificato il loro peso e il loro rilievo: l’esercizio della tutela libraria è stato riportato in capo ad organi statali e le funzioni di consulenza e di inventariazione dei beni culturali, ampiamente e proficuamente svolte dall’IBACN in oltre 40 anni di lavoro, rappresentano ormai solamente una parte delle attività assegnate, sempre più incentrate sulla valorizzazione e sulla promozione del patrimonio culturale da un lato e sulla qualificazione della rete regionale degli istituti culturali dall’altro lato. Il territorio stesso, grazie anche all’attività decennale dell’IBACN, mostra una realtà molto diversa da quella in cui l’Istituto nacque, una realtà ora caratterizzata dalla presenza di una rete ampia e articolata di istituti culturali civici e non solo, qualificati culturalmente, variamente organizzati e comunque dotati essi stessi progressivamente di forme più o meno ampie di autonomia.

In conclusione, l’intensificarsi dei rapporti fra la Regione, lo Stato e le autonomie locali da un lato e, dall’altro lato, l’accrescimento delle funzioni amministrative e degli interventi regionali nel settore del patrimonio culturale richiedono interventi ulteriori e diversi da quelli che avevano giustificato la creazione di un istituto autonomo. Per il presidio di questi processi, la predisposizione delle risposte in termini normativi, nonché l’elaborazione e la gestione dei programmi di intervento, si ritiene più funzionale un assetto istituzionale e organizzativo basato sull’esercizio diretto delle funzioni da parte della Regione. Il nuovo assetto istituzionale sarà in ogni caso fondato sulle competenze e le professionalità che, dall’interno dell’Istituto, hanno assicurato supporto e servizi al governo regionale, al territorio e agli enti locali ed è mirato alla loro valorizzazione e riqualificazione.

L’articolato del progetto di legge si compone di 18 articoli. Dall’articolo n.1 all’articolo n.5 sono normate nell’ordine: le finalità della legge, il trasferimento delle funzioni dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione, le funzioni specifiche della Regione in materia di patrimonio culturale, le modalità di svolgimento di tali funzioni e l’istituzione del Comitato scientifico per il patrimonio culturale.

Gli articoli compresi tra i n.6 e il n.15 dispongono modifiche e sostituzioni di articoli presenti in leggi regionali già in vigore, articoli che il presente PdLR intende modificare o riformulare.

Gli articoli conclusivi, n.16, n.17 e n.18, riportano le disposizioni finanziarie, le disposizioni transitorie, l’elenco delle leggi o di specifici commi abrogati e le disposizioni finali.

 

Art. 1

Individua le finalità della legge, che disciplina una prima fase di riordino istituzionale e definisce l’esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale da parte della Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 2

Dettaglia il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione a partire dal 1° gennaio 2021, disciplinando il percorso finalizzato alla soppressione dell’Istituto medesimo.

La Regione Emilia-Romagna acquisisce quindi nuovamente i beni di IBACN, le sue risorse strumentali, il personale dipendente dalla data del 1° gennaio 2021. Gli organi dell’Istituto decadono dai loro incarichi alla data del 1° gennaio 2021 ad eccezione del revisore unico. La Giunta Regionale definisce gli indirizzi per la sollecita, efficiente ed economica attuazione di ogni operazione finalizzata alla soppressione dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali individuando a tal fine un commissario autorizzato a compiere gli atti necessari alla soppressione dell'Istituto. La durata dell’incarico di commissario è di sei mesi, prorogabile per un uguale periodo. Al termine dell’incarico, l’Istituto è soppresso e ogni rapporto giuridico attivo e passivo passa in capo alla Regione.

 

Art. 3

Specifica le funzioni della Regione in materia di patrimonio culturale, ovvero quelle già assegnate all’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 nel settore del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio regionale:

- la valorizzazione, la conservazione e la promozione del patrimonio culturale;

-l’alimentazione dell'inventario regionale dello stesso;

-la gestione di programmi di censimento dei beni culturali;

- la collaborazione con soggetti pubblici e privati su attività e temi inerenti alla materia;

- la definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela del patrimonio culturale regionale;

- la promozione degli interventi di conservazione, restauro e manutenzione dei beni;

- la conservazione e la messa a disposizione del pubblico, di documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale consentendo la consultazione delle banche dati relative al patrimonio culturale materiale e immateriale;

- la promozione di iniziative espositive e progetti di educazione al patrimonio, con particolare riguardo ad attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle giovani generazioni.

La definizione di patrimonio culturale è ispirata ai contenuti della Convenzione di Faro, recentemente ratificata in via definitiva dal Parlamento il 23 settembre 2021.

Oltre alle funzioni già disciplinate dall’art. 2 della L.R. n. 29/95, tra quelle indicate all’art. 3 rientrano anche quelle già disciplinate dalla legge regionale 1° dicembre 1998 n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) di cui si propone, all’art. 18, l’abrogazione.

Art. 4

Riguarda la modalità di svolgimento delle funzioni individuate all’art. 3, cui la Regione fa fronte attraverso la concessione di contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati.

I contributi possono essere concessi anche in conto capitale (per il restauro dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici, il miglioramento della loro fruibilità, la valorizzazione di complessi monumentali, l’innovazione tecnologica, l’acquisto di attrezzature, ecc.).

Per tali fini la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli enti pubblici. Tali atti disciplineranno molteplici aspetti, tra cui tipologia degli interventi da realizzare, soggetti attuatori, oneri a carico dei soggetti firmatari, durata e modalità di attuazione.

Spetta alla Giunta regionale approvare criteri e modalità di concessione dei contributi.

 

Art. 5

Istituisce il Comitato scientifico per il patrimonio culturale, composto dalle migliori competenze del territorio, con l’obiettivo di qualificare le politiche regionali sulla relativa materia. Il Comitato, che ha funzioni consultive per la Giunta, può esprimersi sulla programmazione regionale, su proposte normative e in generale su quanto attiene progetti o intervento relativi al patrimonio culturale.

La durata, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali i compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale.

 

Art. 6

Sostituisce l’articolo 3 della legge regionale n. 18/2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) indicando in sedici punti le funzioni che spetteranno alla Regione, in particolare:

- l’esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali;

- la promozione dello sviluppo e della qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;

- il supporto agli Enti Locali nel raccordo con gli organi statali e gli Istituti del ministero per i beni e le attività culturali;

- la promozione dei patrimoni bibliografici e documentari;

- la costituzione del catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e del sistema informativo partecipato degli archivi storici emiliano-romagnoli, con ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, anche al fine di permettere lo scambio e l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;

- l’individuazione di standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali;

- il supporto all’organizzazione e allo sviluppo delle reti documentarie locali e dei sistemi museali, con consulenze e pareri;

- la cooperazione con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali;

- il coordinamento fra i musei e le biblioteche civiche, universitarie, religiose, private e le relazioni con le fondazioni;

- l’adesione alle politiche nazionali ed europee di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali della regione;

- il sostegno all’incremento delle collezioni pubbliche;

- l’assicurazione del deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, al fine di costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;

- la promozione della lettura attraverso iniziative specifiche;

- il coordinamento della rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività;

- la promozione della formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali.

 

Art. 7

Sostituisce l’articolo 6 della legge regionale n. 18/2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) indicando nello specifico le modalità di svolgimento delle funzioni regionali.

 

Al fine di organizzare beni e servizi, la Regione può attuare interventi diretti, stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquistare e concorrere all’acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico. La Regione può inoltre concedere contributi rivolti a un’ampia serie di interventi, quali:

- l’avvio di nuovi servizi e il potenziamento di quelli esistenti, anche attraverso l’implementazione di infrastrutture tecnologiche, con riguardo a pratiche di cooperazione e di gestione associata degli istituti;

 

- la costruzione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti (o da adibire) a sedi di istituti culturali;

- la costituzione e lo scambio di banche dati e sistemi informativi per biblioteche, archivi e biblioteche;

- l’attivazione, per detti istituti, di progetti di valorizzazione;

- interventi per l’incremento, catalogazione, digitalizzazione e restauro del patrimonio culturale;

- la promozione del libro e della lettura;

- il restauro degli edifici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche.

 

Nell’ambito delle iniziative sopra citate, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati - titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale – i quali garantiranno l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Spetta alla Giunta approvare gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

 

Art. 8

Dedicato alla sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 18/2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), disciplina il tema della programmazione regionale.

Il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali è proposto dalla Giunta regionale all’Assemblea legislativa, a cui spetta l’approvazione.

Il programma viene predisposto anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale e dal Consiglio delle Autonomie locali.

Oltre agli obiettivi da perseguire per ciascun servizio, il programma indica:

le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori,

gli indirizzi per la definizione delle convenzioni e degli accordi,

i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.

 

Art.9

Modifica un punto (comma 3 bis) dell’articolo 1 della legge regionale n.43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) eliminando il riferimento all'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n.29/1995.

 

Art.10

Modifica, con sostituzione, l’articolo 2 (al comma 4 bis) della legge n.11/2004 (Sviluppo regionale delle società dell’informazione). La Regione favorisce lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Archiviazione e conservazione digitale sono previste anche per documenti a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione.

 

Art.11

Modifica, con sostituzione, l’articolo 16 (al comma 3) della legge n.11/2004 (Sviluppo regionale delle società dell’informazione); in particolare la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali - partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti indicati - hanno l’obbligo di utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici.

 

Art. 12

Elimina la dicitura “dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)”, presente nella legge regionale n. 1/2014: Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive (articolo 1, comma 2).

 

Art. 13

Sostituisce l’articolo n.3 della legge regionale n.16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) e pone in capo alla Giunta regionale l’approvazione del piano annuale delle azioni e degli interventi, nonché le relative modalità attuative.

 

Art. 14

Sostituisce l’articolo n. 4 della legge regionale n. 16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) dettagliando in particolare le modalità di attuazione delle diverse azioni di promozione della cultura dei dialetti emiliano-romagnoli (così come riportate in articolo n. 2 della legge citata).

La Regione può quindi assegnare incarichi per studi e ricerche, stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, concedere contributi per progetti in relazione al tema, istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato.

È compito della Giunta definire criteri e modalità di concessione dei contributi, approvare gli schemi degli accordi e delle convenzioni, indicare le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato.

 

Art. 15

Modifica la legge regionale n. 16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) al suo articolo n. 5: il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, con funzioni propositive e consultive, sarà costituito da massimo cinque membri di comprovata competenza nell'ambito dei dialetti locali, non più da undici membri, come già nella previsione del comma 2 del citato articolo, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione.

 

Art. 16

Definisce le disposizioni finanziarie precisando che per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, agli oneri si farà fronte con le risorse autorizzate nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022 con riferimento alle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia -Romagna) e 1° dicembre 1998 n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna). La Giunta regionale provvederà, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2022, agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 17

Detta le disposizioni transitorie, stabilendo che ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate dalla legge.

Inoltre, al fine di assicurare la necessaria riorganizzazione che la presente legge comporta senza soluzione di continuità nell’esercizio delle funzioni trasferite, i direttori generali possono confermare gli incarichi già in essere presso l’Istituto al 31 dicembre 2020 fino alla loro scadenza prefissata.

 

Art. 18

Elenca le abrogazioni di articoli/commi contenuti in precedenti leggi regionali e conclude con le norme finali.

In particolare, dal 1° gennaio 2021, sono abrogati:

la legge regionale n.29/1995 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);

 

la legge regionale n. 40/1998 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna);

 

l’articolo 34 della legge regionale n. 27/2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che riguardava la partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.);

 

il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) ovvero: “Il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna presenta alla Giunta, con cadenza annuale, una relazione in cui dà conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti”;

 

il comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale n. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni). Detto comma, riferito alle funzioni della Regione, indicava che la stessa si avvaleva dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali;

 

la lettera c) al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18/2017 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019). Detto articolo, che dispone riguardo l’affidamento e l’attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività, indica alla lettera c) alcuni enti sub-regionali cui affidare tale patrimonio, mobile ed immobile; tra questi soggetti l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN).

 

Infine, l’articolo dispone che le modifiche apportate alle leggi regionali dagli articoli da 6 a 15 decorrono dal 1° gennaio 2021. Dalla stessa data tutti i richiami al soppresso IBACN sono da intendere riferiti alla Regione Emilia-Romagna.

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione, al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni regionali, anche a seguito della riforma del sistema di governo dettata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna), con la presente legge disciplina una prima fase del riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, a sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

Art. 2

Trasferimento delle funzioni dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione

 

1. I compiti e le attribuzioni esercitati dall’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), riordinato con legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione-Emilia-Romagna) dal 1° gennaio 2021 sono riassunti dalla Regione. Dalla medesima data l’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata o strumentale alla soppressione dell’istituto come previsto al comma 7.

 

2. Gli organi dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna decadono dalla data di cui al comma 1, ad eccezione del revisore unico.

 

3. Dalla data di cui al comma 1, i beni, anche strumentali, materiali e immateriali, di cui l’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali è titolare sono riacquisiti dalla Regione Emilia-Romagna; di essi è redatto un inventario sulla base del quale verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento.

 

4. Il personale a tempo indeterminato e determinato della Regione Emilia-Romagna assegnato all’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, dalla data di cui al comma 1 è riassegnato alla Regione. La Regione esercita i compiti e le funzioni già attribuiti all’Istituto mediante le strutture organizzative individuate dalla Giunta regionale.

 

5. Dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi dell’Istituto afferenti alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici.

 

6. La Giunta Regionale definisce gli indirizzi per la sollecita, efficiente ed economica attuazione di ogni operazione finalizzata alla soppressione dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali; a tal fine con il medesimo atto la Giunta individua un commissario per la ricognizione e la chiusura dei rapporti attivi e passivi diversi da quelli di cui al comma 5 e lo autorizza a compiere tutti gli atti degli organi decaduti necessari alla soppressione dell'Istituto. La durata dell’incarico di commissario è di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi. Il commissario si avvale delle risorse strumentali e umane di cui ai commi 3 e 4.

 

7. Alla scadenza del termine della gestione commissariale di cui al comma 6, l’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali è soppresso e la Regione subentra in ogni rapporto attivo e passivo dell’istituto. Anche ai fini della loro annotazione nelle scritture contabili della Regione, il commissario procede alla ricognizione di detti rapporti e al trasferimento della giacenza di cassa; le somme impegnate a favore dell’Istituto e iscritte nel conto dei residui della Regione sono versate all'entrata del bilancio della Regione per la successiva riassegnazione per fare fronte ai rapporti giuridici in cui la Regione è subentrata. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 3

Funzioni della Regione in materia di patrimonio culturale

 

1. La Regione dalla data di cui all’articolo 2 comma 1, oltre alle funzioni disciplinate dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), assume le funzioni già assegnate all’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna dall’art. 2 della legge regionale n. 29 del 1995 nel settore del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio regionale, ossia dell’insieme dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, compresi tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi. In particolare, la Regione:

 

a) promuove, svolge e sostiene attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione e la conservazione e la promozione del patrimonio culturale;

 

b) gestisce e alimenta l'inventario regionale del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento;

 

c) presta la propria collaborazione e consulenza a enti e soggetti pubblici e privati;

 

d) definisce e gestisce i sistemi e i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine ai beni del patrimonio culturale regionale, del paesaggio e della pianificazione territoriale, ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ai beni conservati o documentati negli istituti culturali della regione;

 

e) promuove e sostiene interventi di conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale;

 

f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico, anche attraverso una biblioteca specializzata e una fototeca, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale, consentendo la consultazione delle banche dati relative al patrimonio culturale materiale e immateriale;

 

g) promuove, sostiene e realizza iniziative espositive e progetti di educazione al patrimonio culturale materiale e immateriale con particolare riguardo all’educazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle giovani generazioni.

 

Art. 4

Modalità di svolgimento delle funzioni

 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 la Regione opera mediante interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche e l’organizzazione di iniziative ed eventi.

 

2. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), e), g) può altresì concedere contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati.

 

3. Per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) la Regione può concedere contributi in conto capitale per il restauro dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici e il miglioramento della loro fruibilità, nonché per interventi di valorizzazione di complessi monumentali, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.

 

4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 3, la Regione opera attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati ovvero conclude accordi con gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, gli oneri a carico dei soggetti firmatari, la durata e le modalità di attuazione.

 

5. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 5

Comitato scientifico per il patrimonio culturale

 

1. Al fine di qualificare le politiche regionali grazie all’apporto delle migliori competenze del territorio, è istituito il Comitato scientifico per il patrimonio culturale. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive.

 

2. Il Comitato scientifico si esprime sulla programmazione regionale di cui all’art. 7 della legge regionale n. 18 del 2000, nonché sulle proposte normative e su ogni altro progetto o intervento relativi al patrimonio culturale su cui la Giunta regionale ritenga di richiedere un parere.

 

3. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da membri scelti fra personalità in possesso di idonee competenze.

 

4. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali i compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale.

 

Art. 6

Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Funzioni della Regione

 

1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. La Regione inoltre:

 

a) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;

 

b) supporta gli Enti Locali nel raccordo con gli organi statali della tutela e gli Istituti Centrali del ministero per i beni e le attività culturali;

 

c) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti e dei beni culturali nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;

 

d) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e il sistema informativo partecipato degli archivi storici emiliano-romagnoli, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;

 

e) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;

 

f) supporta, con attività di consulenza e pareri, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e dei sistemi museali, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, musei, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;

 

g) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;

h) favorisce il coordinamento fra i musei e le biblioteche civiche, universitarie, religiose, aziendali; cura le relazioni con le fondazioni;

 

i) aderisce alle politiche nazionali ed europee di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali della regione e promuove la collaborazione e la cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;

 

j) promuove la ricerca e l’investimento di risorse economiche di soggetti privati nei settori dei beni e degli istituti culturali;

 

l) sostiene l’incremento delle collezioni pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali;

 

m) assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico ai sensi della legge 15 aprile 2004 n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) al fine di costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;

 

n) promuove la lettura attuando iniziative specifiche, nonché partecipando o coordinando interventi di altri soggetti pubblici e privati;

 

o) assicura e coordina la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di banche dati e la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali curandone la diffusione;

 

p) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;

 

q) promuove, sostiene e realizza studi e pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti il patrimonio culturale regionale e gli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale.

 

Art. 7

Sostituzione dell’art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Modalità di svolgimento delle funzioni regionali

 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, la Regione può:

 

a) attuare interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l’organizzazione di iniziative ed eventi;

 

b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni;

 

c) stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale;

 

d) acquistare e concorrere all’acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario.

 

2. La Regione può altresì concedere contributi a soggetti pubblici o privati per le seguenti tipologie di interventi:

 

a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;

 

b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;

 

c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi realizzazione e manutenzione di sistemi informativi per biblioteche, archivi e biblioteche, acquisizione e implementazione tecnologie per i beni culturali, progetti e attività nel settore delle digital humanities;

 

d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale, e di quella bibliotecaria e archivistica dell'Emilia-Romagna;

 

e) interventi per l'incremento, la catalogazione, la digitalizzazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri istituti culturali;

 

f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;

 

g) attività di educazione al patrimonio e di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;

 

h) attività e progetti di promozione del libro e della lettura;

 

i) ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.

 

3. La Regione, inoltre, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale regionale. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'art. 7 e comportano l'obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.

 

4. La Giunta regionale approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 8

Sostituzione dell’art. 7 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Programmazione regionale

 

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali. La Giunta, nella predisposizione della proposta, tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale e dal Consiglio delle Autonomie locali.

 

2. Il programma pluriennale in particolare prevede:

 

a) gli obiettivi da perseguire distinti tra organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale, le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori e le diverse tipologie di intervento;

 

c) gli indirizzi e gli obiettivi generali per la definizione delle convenzioni e degli accordi;

d) i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.”.

 

Art. 9

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Nella lettera b) del comma 3 bis dell’art. 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole “l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);” sono eliminate.

 

Art. 10

Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 11 del 2004

 

1. Il comma 4 bis dell’art. 2 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) nonché, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti pubblici.”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004

 

1. Il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

 

"3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 4 bis.".

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2014

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 2014, n. 1 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) le parole “dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN),” sono eliminate.

 

Art. 13

Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 16 del 2014

 

1. L’art. 3 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Gestione

 

1. La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sentito il comitato di cui all’art. 5, approva il piano annuale delle azioni e degli interventi di cui all’art. 2, individuando le relative modalità attuative ai sensi dell’art. 4.”

 

Art. 14

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014

 

1. L’art. 4 della legge regionale n. 16 del 2014 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Modalità di attuazione

 

1. Per attuare quanto disposto dall’art. 2, la Regione può:

 

a) operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;

 

b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;

 

c) concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;

 

d) istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna.

 

2. La Giunta regionale, di norma col piano di cui all’art. 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l’importo, nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.”.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2014

 

1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole “undici membri di comprovata competenza nell'ambito dei dialetti locali, che rappresentino l'intero territorio regionale,” sono sostituite da “massimo cinque membri di comprovata competenza”.

 

Art. 16

Disposizioni finanziarie

 

1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 5 della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia -Romagna), nell’ambito delle Missioni 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 8 – Statistica e sistemi informativi e 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e 1^ dicembre 1998 n. 40 (interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2022, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 17

Disposizioni transitorie

 

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate dalla presente legge.

 

2. I direttori generali competenti, nelle more della riorganizzazione necessaria per dare attuazione alla presente legge, sono autorizzati a confermare gli incarichi già in essere presso l’Istituto al 31 dicembre 2020 fino alla loro scadenza prefissata.

 

 

Art. 18

Abrogazioni e norme finali

 

1. Dal 1° gennaio 2021 sono abrogati:

 

a) la legge regionale n. 29 del 1995;

 

b) la legge 1° dicembre 1998 n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna);

 

c) l’art. 34 della legge 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007);

 

d) il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 16 del 2014;

 

e) il comma 3 dell’art. 56 della legge regionale n. 13 del 2015;

 

f) la lettera c) del comma 1 dell’art. 16 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019).

 

2. Le modifiche apportate alle leggi regionali dagli articoli da 6 a 15 decorrono dal 1° gennaio 2021.

 

3. Dalla data di cui al comma 1 dell’art. 2 tutti i richiami all’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN) sono da intendere riferiti alla Regione Emilia-Romagna.

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