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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2067
Presentato in data: 23/11/2020
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)". (Delibera di Giunta n. 1654 del 16 11 20)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021 - 2023 (LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021)

 

 


RELAZIONE

 

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Art. 2 Versamento conguaglio per concambio a favore della società Lepida S.c.p.A.

Per consentire alla società Lepida S.c.p.A di emettere le azioni risultanti dal concambio a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A., in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna”, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata al versamento di un conguaglio in denaro.

Art. 3 Alta formazione post-universitaria

Nell’anno 2019 sono state attivate le procedure per dare piena attuazione all’obiettivo di valorizzare eccellenze di alta formazione capaci di attrarre e rafforzare reti di relazione anche in ambito internazionale. L’offerta triennale approvata, anche tenuto conto delle difficoltà dovute alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, ha permesso di far emergere eccellenze regionali coerenti con le linee di indirizzo regionali. Si ritiene di prevedere una continuità delle politiche e dell’investimento connesso evidenziando altresì la necessità di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 4 Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla legge regionale n. 19 del 2017

In continuità con quanto definito dall’articolo 21 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) la Regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario per ognuno degli esercizi 2021, 2022, 2023 alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi.

Attraverso questo contributo, la Giunta intende sostenere le attività della Fondazione in particolare modo di ricerca e di studio in materia storico-religiosa orientate a favorire il dialogo e la comprensione tra le culture per una pacifica convivenza civile.

Con successivo provvedimento la Giunta definirà la Convenzione per la concessione e l’erogazione alla Fondazione del contributo annuo per la realizzazione di diverse attività puntualmente individuate per il perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un contributo al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Art. 6 Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

Il Centro documentazione sisma ha fin qui realizzato le attività necessarie alla sua creazione, coinvolgendo tutti i soggetti e enti territoriali competenti per ruolo, funzione o finalità, realizzando, fra altro, eventi di importanza nazionale sulla ricostruzione, selezionando e archiviando la documentazione relativa al sisma e realizzando un portale web per la sua consultazione e archiviazione. Ha tuttavia necessità di svilupparsi e consolidarsi, sia come qualificato e riconosciuto organismo di riferimento in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale per la raccolta, conservazione e messa a disposizione della documentazione di carattere scientifico, tecnico e sociale nelle tematiche relative al terremoto e ad altri eventi emergenziali che come luogo di elaborazione collettiva per valorizzare i materiali raccolti attraverso iniziative ed interventi di promozione, analisi e studio sulla trasformazione dei territori e della società ed infine quale attivatore di reti locali, nazionali e internazionali, finalizzati alla progettazione di iniziative culturali e scientifiche per la diffusione della memoria e della cultura della resilienza.

Art. 7 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie negli esercizi 2021, 2022, 2023 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 8 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, negli esercizi 2021, 2022 e 2023, le risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 9 Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere alle  persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.

Art. 10 Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea

Con il presente articolo si autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere per l’esercizio 2021, ai soggetti titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciati dai Comuni della Regione Emilia-Romagna, un contributo una tantum, da definirsi sulla base delle disponibilità di bilancio regionale 2021 e del numero di licenze e autorizzazioni in essere nel corso dell’anno 2020, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico autoservizi non di linea a seguito delle limitazioni derivanti dalle misure di contenimento da contagio del Covid 19 nazionali e regionali.

Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Art. 12 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

Con il presente articolo si autorizza l'integrazione di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, per l’esercizio 2023.

Art. 13 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

La Regione Emilia-Romagna presenta un importante sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell’istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l’apprendistato. L’epidemia COVID-19 e le trasformazioni del sistema economico e sociale stanno profondamente cambiando sia la domanda che l’offerta di formazione professionale, richiedendo sofisticate infrastrutture di tipo digitale e tecnologico oltre che nuove competenze per gli stessi enti di formazione. Proprio per affiancare il percorso in atto e consentire al sistema regionale di adeguarsi al nuovo contesto, anche in vista della futura programmazione europea 2021-2027, la Regione ritiene utile un’azione di accompagnamento in grado di accelerare le trasformazioni necessarie. I contributi saranno concessi osservando i regimi di aiuto previsti a livello comunitario.

Art. 14 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

Art. 15 Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l’allevamento delle vongole

Con il presente articolo, si stabilisce la concessione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2021, alle imprese emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (Chamelea Gallina), nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio, finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020.

Art. 16 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art.17 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede che le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) siano integrate di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, allo scopo di  svolgere le attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 18 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2021-2023, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 19 Entrata in vigore

Si indica l’entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2021.

 


Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

 

1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 2

Versamento conguaglio per concambio a favore della società Lepida S.c.p.A.

 

1. Per consentire alla società Lepida S.c.p.A di emettere le azioni risultanti dal concambio a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A., in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna”, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata al versamento del conguaglio in denaro pari all’importo di euro 46,47.

 

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2021, la spesa di euro 46,47 nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 11 Altri servizi generali.

 

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e le condizioni del trasferimento delle risorse di cui al comma 1 a favore di Lepida S.c.p.A.

 

Art. 3

 Alta formazione post-universitaria

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 2 della legge regionale n. 25 del 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono integrate, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria di euro 1.300.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 1.300.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.

 

Art. 4

Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla legge regionale n. 19 del 2017

 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, alle stesse condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a concedere alla Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” un contributo straordinario per gli anni 2021, 2022 e 2023.

 

2. Nel comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 19 del 2017 è aggiunta, in fine la presente lettera: “e-bis) realizzare eventi, di ampia rilevanza istituzionale, finalizzati al dialogo interreligioso e alla pace fra i popoli”.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

- esercizio 2021 euro 500.000,00;

- esercizio 2022 euro 500.000,00;

- esercizio 2023 euro 500.000,00.

 

Art. 5

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell’ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero.

 

Art. 6

Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 100.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 7

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

 

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

- esercizio 2021 euro 9.000.000,00;

- esercizio 2022 euro 9.900.000,00;

- esercizio 2023 euro 10.500.000,00.

 

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 8

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

 

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

- esercizio 2021 euro 1.000.000,00;

- esercizio 2022 euro 1.700.000,00;

- esercizio 2023 euro 2.700.000,00.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 9

Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.

 

2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

 

Art. 10

Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea

 

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico autoservizi non di linea a seguito delle limitazioni derivanti dalle misure di contenimento da contagio del Covid 19 nazionali e regionali, la Regione è autorizzata a concedere, ai soggetti titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciati dai Comuni della Regione Emilia-Romagna, un contributo una tantum, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2021, da definirsi sulla base del numero di licenze e autorizzazioni in essere nel corso dell’anno 2020.

 

2. Con apposito atto della Giunta regionale saranno definite le modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l’esercizio 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale.

 

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

 

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

- esercizio 2021 euro 1.700.000,00;

- esercizio 2022 euro 2.000.000,00;

- esercizio 2023 euro 2.000.000,00.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 12

Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.

 

Art. 13

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire i processi di trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione, razionalizzazione dei centri di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) resi urgenti a seguito degli effetti indotti dalla pandemia COVID-19 e dalle profonde trasformazioni economiche e sociali legate ai cambiamenti tecnologici e al sistema delle competenze, è autorizzata a concedere contributi straordinari nel biennio 2021-2022.

 

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, l’autorizzazione di spesa pari a euro 6.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 e pari a euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.

 

Art. 14

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

 

1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

 

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

 

Art. 15

Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l’allevamento delle vongole

 

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle imprese emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (Chamelea Gallina), nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio, finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020.

 

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

3.Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l’esercizio 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca.

 

Art. 16

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

 

1. La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

 

2. La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 100.000,00 per l’anno 2022, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

 

Art. 17

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.

 

Art. 18

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2021-2023 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

Art. 19

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

 

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