Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

Share
Oggetto n. 2118
Presentato in data: 02/12/2020
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante “Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in deroga all’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. (Delibera di Giunta n. 1784 del 30 11 20)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE IN DEROGA ALL’ART. 51 DEL D.LGS N. 118/2011, AI SENSI DELL’ART. 109, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

 


RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge si propone la ratifica della variazione di bilancio disposta in via d’urgenza con deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2020 con riferimento alla riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali per il rafforzamento dei servizi sanitari regionali in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed a seguito dell'accordo sottoscritto tra il Governo e la Regione Emilia- Romagna.

Nell’ambito delle normative connesse all’epidemia, al comma 2-bis dell’art. 109 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), è stato previsto:

-che per l'esercizio finanziario 2020, in deroga alle previsioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

-che, in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Con tale previsione, in considerazione della pandemia in atto nel territorio nazionale e della necessità di rispondere prontamente alle connesse esigenze straordinarie anche tramite l’utilizzo delle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea, in deroga all’art. 51 del Decreto Legislativo 118/2011e limitatamente all’esercizio 2020, è stata ampliata la possibilità da parte della Giunta regionale di effettuare con propria deliberazione variazioni di bilancio anche tra titoli di entrata differenti e tra missioni e programmi di spesa diversi, salva ratifica con legge regionale.

La variazione disposta riguarda le riprogrammazioni dei POR FESR e FSE della Regione Emilia-Romagna già sottoposte al Comitato di Sorveglianza il 9 novembre 2020 e poi approvate dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione:

-C(2020)8383 del 25 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)928 che approva alcuni elementi del programma operativo "Emilia Romagna" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione per la Regione Emilia-Romagna in Italia CCI 2014IT16RFOP008;

-C(2020)8385 del 24 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014)9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia CCI 2014IT05SFOP003.

Nello specifico, al fine di contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali causati dalla pandemia COVID-19 e di introdurre azioni volte al successivo rilancio economico e sociale, nei primi mesi del 2020 la Commissione europea ha attivato iniziative di investimento anche adottando un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali finalizzato a favorirne l’utilizzo per il contrasto all’emergenza, ed in particolare:

-il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie;

-il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

A livello nazionale è stato tra l’altro previsto:

-con il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 10 dell’art. 126, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali possono destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;

-con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77):

-all’art. 241, concernente l’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il contrasto all’emergenza COVID-19, che le risorse di tale fondo rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale  o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei predetti Regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558;

-all’art. 242, concernente il contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza COVID-19, che possono essere rendicontate su tali fondi spese legate all’emergenza e che le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei

 

possono assicurare con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione la prosecuzione degli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali.

Per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna:

-con deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 13 luglio 2020 è stato approvato lo schema di accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 per il contrasto all'emergenza COVID-19, accordo poi sottoscritto in data 16 luglio 2020 con il quale, tra l’altro:

-sono state individuate le risorse dei Programmi Operativi Regionali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE) per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza stabilendole in complessivi 250 milioni di euro, di cui 190 a valere sul POR FESR e 60 milioni a valere sul POR FSE;

-è stato stabilito che le risorse relative ai POR così individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella dotazione degli stessi programmi e concorrono al finanziamento delle priorità “Emergenza sanitaria” per le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature e materiali sanitari, per l’assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, per le aree sanitarie temporanee e per il rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute;

-è stata prevista una opportuna riprogrammazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) allo scopo di assicurare copertura ai progetti non più finanziati dai fondi europei e consentire così di riorientare le risorse dei POR 2014-2020, al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all’emergenza riconducibili alle citate priorità.

-con delibera CIPE n. 43/2020 del 28 luglio 2020, è stata data copertura sulle risorse FSC al fabbisogno finanziario complessivo di 250 milioni di euro, corrispondente ai progetti non più finanziati dai fondi europei a seguito della riprogrammazione effettuata sui POR FESR e FSE, tramite la presa d’atto della riprogrammazione di risorse FSC rivenienti dal ciclo programmatorio 2000-2006 per 0,90 milioni di euro e la nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per 249,10 milioni di euro;

-con deliberazione della Giunta regionale n. 1520 del 2 novembre 2020 sono state tra le altre iscritte nel bilancio regionale le complessive risorse FSC di cui alla predetta delibera CIPE;

-con deliberazione della Giunta regionale n. 1649 del 16 novembre 2020 sono state autorizzate le registrazioni contabili finalizzate ad imputare sulle risorse FSC resesi disponibili i progetti non più finanziati dai fondi europei e pertanto di consentire di riorientare le risorse dei POR FESR e FSE 2014-2020 al finanziamento delle iniziative di contrasto all’emergenza;

-con le decisioni di esecuzione C(2020)8383 del 25 novembre 2020 e C(2020)8385 del 24 novembre 2020, come già anticipato, la Commissione europea ha approvato le riprogrammazioni dei POR FESR e FSE della Regione Emilia-Romagna.

Queste decisioni costituiscono condizione necessaria per procedere ad una variazione di bilancio, al fine di modificare la destinazione dei POR FESR e FSE a favore della realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19.

In tale contesto, infatti, ed al fine di rendere pienamente operativa la possibilità di finanziare con i fondi FESR e FSE interventi urgenti e straordinari necessari anche a fronteggiare la “seconda ondata” attualmente in corso e rientranti nelle priorità “Emergenza sanitaria”, la Giunta regionale ha adottato in data 30 novembre 2020 la necessaria variazione di bilancio avvalendosi di quanto previsto al già richiamato comma 2-bis dell’art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, salva ratifica con legge, a pena di decadenza.

La variazione di bilancio qui proposta in ratifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto variazione compensativa a valere su risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio 2020-2022.


Art. 1

Ratifica della variazione al bilancio regionale

 

1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, è ratificata la variazione al bilancio regionale 2020-2022 allegata alla presente legge, adottata dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

 

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice