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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 976
Presentato in data: 25/06/2020
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022

 


RELAZIONE

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il   sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”,  che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali   la previsione   di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.  Analogamente, considerato   che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere   la possibilità di prevedere   progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il   Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” risulta composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

 

Art. 1 – Oggetto e finalità

L’articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono   finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economico   finanziaria regionale (DEFR per il 2020) ed in collegamento con la   legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

CAPO I

Cura del Territorio e dell’ Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

 

La norma interviene sull’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede una procedura semplificata per le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt, che non modifichino lo stato dei luoghi.

Con la modifica si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la procedura semplificata da 15000 volt a 20000 volt. Ciò in particolare consente l’allineamento per i Comuni distaccati dalla regione Marche ed annessi, dal 15 agosto 2009, alla regione Emilia-Romagna, la cui rete opera a un valore nominale di 20000 volt (20kV).

 

Art. 3 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

 

La norma interviene sull’articolo 9, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts). Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede una procedura semplificata per il collaudo delle opere realizzate relativamente alle linee fino a 15000 volt, effettuabile singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione, con un unico certificato di collaudo.

Con la modifica si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la semplificazione da 15000 volt a 20000 volt. Ciò in particolare consente l’allineamento per i Comuni distaccati dalla regione Marche ed annessi, dal 15 agosto 2009, alla regione Emilia-Romagna, la cui rete opera a un valore nominale di 20000 volt (20kV).

 

Art. 4 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

 

La norma interviene sull’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017). Allo scopo di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa regionale, con tale disposizione si intende abilitare, in via transitoria, la Giunta regionale ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione vigente in materia ambientale in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti e nelle more dell’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione.

 

 

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

 

La norma interviene sul comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.2, per rendere possibile una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale della montagna. Nello specifico si prevede la possibilità di attivare interventi diretti regionali per favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna, attraverso la concessione di contributi, privilegiando quelli che salvaguardano il consumo del suolo e che creano nuova occupazione.

 

 

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sezione I

Energia

Art. 6 - Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19

Le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici disciplinate nel regolamento regionale n.1 del 2017 prevedono un contatto tra i Responsabili dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come identificati nella definizione riportata nell’Allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 ed i tecnici addetti alle ispezioni, ai controlli ed alla manutenzione all’interno di abitazioni, stabilimenti produttivi e destinate ad attività del settore terziario.

Nel periodo emergenziale dovuto al carattere diffusivo dell’epidemia da Covid 19, le suddette attività hanno subito un notevole decremento dovuto alla necessità di rispettare il distanziamento sociale ed alla mancanza nel periodo interessato di protocolli che garantissero le condizioni per l’effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione in sicurezza.

La situazione emergenziale ha comportato, in un numero molto elevato di casi, il mancato rispetto dei termini per il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, esponendo i responsabili degli impianti ed addetti alla manutenzione all’applicabilità di sanzioni amministrative.

La norma riconoscendo la situazione di emergenza sanitaria permette di regolarizzare le situazioni di mancato rispetto delle tempistiche per l’effettuazione dei controlli e delle manutenzioni nel periodo di massima emergenza sanitaria purché le operazioni vengano effettuate prima o contestualmente all’avvio della prossima stagione termica 2020/2021

 

Sezione II

Cultura

Art. 7 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014.

La modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014 è mirata a rendere attuabile la partecipazione della Regione all'Associazione Coordinamento Nazionale delle Film Commission.

 

L'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014 che si vuole modificare prevedeva come condizioni di partecipazione della Regione:

 

a) - che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) - che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

 

Dopo l’approvazione della norma nel 2014, è intervenuta una modifica del quadro normativo nazionale di riferimento per il settore, con l’approvazione della legge n. 220 del 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, che riordina l’intero comparto, e, tra l’altro, definisce la Film Commission, come “l’istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo”.

L’attuazione della legge rinviava una più precisa disciplina ai differenti decreti attuativi, e, tra questi, è stato promulgato il Decreto Ministeriale il 25 gennaio 2018, “Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome”, che consolida il ruolo delle Film Commission italiane delle differenti regioni, prevedendone la presenza nell’organismo di Coordinamento, insediato presso la Direzione Generale Cinema, che svolge attività di analisi, comparazione e proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere più efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, di monitorare l'esito delle politiche territoriali, nonché' di proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero.

Il quadro che ne consegue è caratterizzato quindi da un contesto normativo più definito della funzione delle Film Commission, da un lato poiché l’interesse pubblico della loro attività è riconosciuto a livello legislativo statale; dall’altro lato poiché viene individuato l’ambito di intervento regionale e il riconoscimento delle Film Commission nell’ordinamento delle singole regioni o province autonome quale requisito per l’ammissione nella nuova sede di confronto e coordinamento istituita con il decreto ministeriale citato.

 

Poiché ai sensi dell’articolo 9 le attività dell’associazione si configurano prevalentemente come attività di rete, di coordinamento, di aggiornamento e di qualificazione dei servizi e degli operatori, è innanzitutto interesse della Regione quello di aderire ad un’Associazione di cui facciano parte i soggetti la cui funzione pubblica è riconosciuta dallo Stato e che siano chiamati a far parte del Coordinamento nazionale. Per questa ragione, assume quindi rilevanza la condizione che sia riservata la qualifica di socio ai soli soggetti riconosciuti dalle singole regioni. Tale riconoscimento delle singole Film Commission negli ordinamenti regionali, può riguardare tre differenti forme di organizzazione delle singole strutture:

-uffici (e quindi parte) degli enti pubblici locali;

-enti privati (fondazioni, associazioni, ecc…) convenzionati con gli enti pubblici locali;

-enti privati (fondazioni, associazioni, ecc.) partecipati da enti pubblici locali.

D’altro canto, alla luce degli scopi dell’Associazione cui la Regione si prefigge di partecipare, in cui prevalgono le funzioni di rete, non appare necessaria la condizione del conseguimento della personalità giuridica.

 

 

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8 - Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2020)ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

 

CAPO I

Cura del Territorio e dell’Ambiente

 

Sezione I

Ambiente

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

 

1. All’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole “15000 volt” sono sostituite con “20000 volt”.

 

Art. 3

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

 

1. All’articolo 9, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole “15000 volt” sono sostituite con “20000 volt”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. Nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti”.

 

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

 

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

 

1. Nella rubrica del titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole “alle Comunità montane” sono soppresse.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:

 

a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;

 

b) al finanziamento di interventi volti a promuovere l’avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il consumo del suolo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

 

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

 

Sezione I

Energia

 

Art. 6

Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19

 

1. Le sanzioni previste dal comma 3 lettera  b) e c) e dal comma 4 dell’articolo 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) relative al mancato rispetto dei termini per l’effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché  di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso Regolamento ricadenti nel  periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come identificato nella definizione riportata nell’Allegato A  del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro 90 giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.

 

2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall’articolo 24 del medesimo regolamento.

 

Sezione II

Cultura

 

Art. 7

Modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014

 

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla presente: “che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati”.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

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