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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4169
Presentato in data: 03/11/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". (Delibera di Giunta n. 1772 del 02/11/2021)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Seconda variazione al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023

 

 


RELAZIONE

 

L’art. 51 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel disciplinare le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, prevede alcune tipologie di variazioni autorizzabili con provvedimento amministrativo.

Tra tali tipologie non rientrano le variazioni qui proposte che richiedono pertanto la predisposizione del presente progetto di legge.

Si tratta di variazioni connesse al recupero e destinazione in spesa di risorse relative al settore sanitario nonché all’introito di un rimborso di spese già sostenute nel settore agricolo e la sua destinazione in spesa.

 

Recupero e destinazione in spesa di risorse relative al settore sanitario

 

Premesso che:

 

-          il Presidente della Regione – quale soggetto attuatore per il coordinamento delle attività delle strutture regionali competenti nei settori della Protezione civile e della Sanità nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nominato con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 e sue successive integrazioni – ha nel tempo adottato misure organizzative del servizio sanitario regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

-          nell’ambito delle misure intraprese, sono stati individuati soggetti aggregatori, tra cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici da destinarsi alle Aziende Sanitarie;

-          in particolare, al fine di garantire la disponibilità finanziaria necessaria alle acquisizioni affidate, con deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 23 marzo 2020 è stata disposta l’assegnazione alla predetta Azienda dell’importo di 50 milioni di euro, importo poi integralmente trasferito il 24 marzo 2020, prevedendo la rendicontazione da parte dell’Azienda dei costi sostenuti, anche al fine del successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale prevista dall’art. 3 dell’OCDPC 639/2020, secondo le disposizioni stabilite dall’art. 27 del D.Lgs. n. 1/2018.

 

Successivamente:

 

-          con l’art. 24 del d.l. 22 marzo 2021 - convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 – è stato istituito nello stato di previsione del bilancio statale per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza;

-          con deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 29 giugno 2021, in ottemperanza a quanto sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto concernente il riparto del predetto fondo (Rep. Atti n. 98/CSR del 24 giugno 2021), è stata iscritta nel bilancio regionale la somma di euro 216.519.588,00 attribuita quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute nell'anno 2020;

-          con deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 29 giugno 2021 tale somma è stata integralmente assegnata alle Aziende sanitarie, somma poi interamente erogata. In ottemperanza a quanto previsto dall’Intesa Rep. Atti n. 98/CSR del 24 giugno 2021, tali risorse hanno concorso all’equilibrio economico-finanziario dell’anno 2020 dei Servizi Sanitari Regionali e pertanto sono state rilevate nei bilanci d’esercizio 2020 delle Aziende sanitarie;

-          in particolare, l’assegnazione e l’erogazione in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è stata disposta a titolo di totale ed integrale rimborso delle spese sostenute dalla stessa nell’anno 2020 e rendicontate alla Struttura Commissariale.

Per quanto esposto e trattandosi di fondi specificatamente destinati alla sanità, è ora necessario prevedere l’acquisizione in bilancio regionale della restituzione da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dell’importo di 50 milioni di euro, erogato in attuazione della deliberazione n. 221/2020, ed il suo mantenimento alle finalità sanitarie rendendolo disponibile per il Servizio Sanitario Regionale anche a sostegno dei maggiori costi sostenuti a seguito del protrarsi dell’emergenza Covid-19.

 

Introito rimborso spese già sostenute nel settore agricolo e destinazione in spesa

 

Premesso che:

 

-          le Leggi 25 maggio 1970, n. 364 e 15 ottobre 1981, n. 590 ponevano a carico del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive venivano iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità per il trasferimento alle Regioni dopo la presentazione dei rendiconti;

-          la Legge 14 febbraio 1992, n. 185 sanciva che le Regioni fossero tenute a rispettare le destinazioni e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento stabilite con i decreti di assegnazione;

-          le disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato non hanno nel tempo consentito l’erogazione dei saldi spettanti ad alcune Regioni a fronte delle rendicontazioni presentate;

-          a seguito del notevole onere conseguente alle mancate erogazioni venutosi a determinare a carico del bilancio dello Stato, alcune annualità successive alla prima non sono state iscritte nel bilancio statale interrompendo così il flusso finanziario verso le Regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

 

Successivamente:

 

-          la Legge 27 marzo 2001, n. 122 all’art. 16 ha tra l’altro stabilito che i fabbisogni di spesa per la copertura delle annualità successive alla prima, non iscritte in bilancio, relative ad assegnazioni per interventi fino al 1999, dovevano essere coperti prioritariamente con residui o economie di precedenti assegnazioni e che l’eventuale ulteriore fabbisogno accertato a conclusione della presentazione dei rendiconti di spesa regionale sarebbe stato coperto nel limite dell’apposito stanziamento recato annualmente dalla legge finanziaria statale;

-          nel corso degli anni, pur essendo state erogate tutte le somme presenti nel bilancio dello Stato a fronte delle rendicontazioni presentate dalle Regioni, le disponibilità finanziarie non hanno consentito il saldo a favore di alcune Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna;

-          a fronte di nuovo stanziamento nel bilancio dello Stato, il decreto ministeriale n. 411062 dell’8 settembre 2021, nel destinare somme all’ulteriore parziale rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate alle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi, ha assegnato all’Emilia-Romagna l’importo di euro 9.639.129,00.

 

Tenuto conto che trattasi di ulteriore somma versata alla Regione non conoscibile al momento dell’approvazione della legge di assestamento e prima variazione al bilancio 2021-2023 e che tale somma è riferita a spesa già sostenuta e coperta a carico del bilancio regionale in esercizi pregressi, si propone di destinare in spesa l’importo complessivo di 9,2 milioni di euro come segue:

 

-          euro 9.000.000,00 al Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA)

Le risorse del Fondo - istituito con l’art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 per finanziare i servizi socio-sanitari rivolti alle persone in condizioni di non autosufficienza (anziani e disabili) e a coloro che se ne prendono cura - sono gestite in modo integrato nell’ambito del sistema di governance regionale, sulla base di una programmazione unitaria a livello di Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie (CTSS) e di ambito distrettuale che i Comuni e le Aziende Usl esercitano in modo condiviso, nell’ambito delle rispettive competenze.

A norma dell’art. 3 “Criteri di finanziamento del SSR e dell'integrazione socio-sanitaria”, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9, le quote che la Regione destina al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza, incluso il Fondo regionale per la non autosufficienza, sono definite nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Lo stanziamento proposto si prefigge l’obiettivo di dare certezza alla programmazione territoriale del FRNA mettendo a disposizione, entro l’esercizio finanziario 2021, le risorse necessarie ad avviare tempestivamente gli interventi finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza su tutto il territorio regionale.

 

-          euro 150.000,00 a iniziative straordinarie in favore di popolazioni di Paesi colpiti da eventi eccezionali

 

Il popolo afghano è colpito da una importante crisi umanitaria, che pesa soprattutto su donne e bambini, conseguente alla recente crisi che ha portato oltre mezzo milione di civili afgani a fuggire dalle proprie case nonché a disastri naturali, povertà cronica, insicurezza alimentare e pandemia da COVID-19.

 

Nell’ultimo del Tavolo operativo nazionale - organizzato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ed al quale la Regione Emilia-Romagna partecipa rappresentando tutte le regioni italiane – è emerso:

 

-          che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sta negoziando un contributo all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il finanziamento di Emergency per il proseguo delle attività dell’ospedale nella Valle del Panshir e di Intersos per la gestione di centri sanitari di base in 4 distretti delle Province di Kandahar e Kabul;

-          che sarebbe rilevante un apporto finanziario da parte delle Regioni in favore di OMS anche per fare fronte agli altri importanti bisogni umanitari urgenti a livello nazionale.

 

Lo stanziamento proposto è pertanto finalizzato a contribuire ad interventi tesi ad attenuare la crisi umanitaria che sta attraversando la popolazione afghana, a norma della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 la quale prevede, all’art. 5 comma 1 lett. b), che la Regione possa sostenere iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico- sanitarie.

 

-          euro 50.000,00 che si propone di destinare al sostegno del sistema di trasporto pubblico attraverso contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi ferroviari di competenza regionale a norma degli artt. 31, comma 2 lett. a), e 32 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30.

 


Art. 1

Stato di previsione delle entrate e delle spese

 

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 59.200.000,00, quanto alla previsione di competenza e di cassa per le entrate e per le spese.

 

Art. 2

Allegati alla seconda variazione al bilancio

 

1. Sono approvati i seguenti allegati:

 

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

 

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

 

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

 

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

 

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 5);

 

f) variazioni all’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 6);

 

g) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 7).

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 


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