Testo:
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
1. All’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto.”.